Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2774 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sinuhe Massimiliano Curcuraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 24 Settembre 2025, con cui il Prefetto di Enna ha rigettato l'istanza di annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida;
nonché del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 Novembre 2025 con cui a seguito di specifica istanza di rilascio della patente di guida, il Prefetto di Enna ha ribadito le ragioni del diniego già espresse in precedenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AZ MA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 21 novembre 2025 e depositato il successivo 20 dicembre, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.09.2025, con il quale la Prefettura di Enna rigettava l’istanza, datata 19.05.2025, di annullamento del precedente provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 C.d.S. (prot. n. -OMISSIS-del 25.01.2019), adottato in conseguenza del decreto decisorio emesso dal Tribunale di -OMISSIS- in data 11.07.2018, recante l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni uno e mesi sei, nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. -OMISSIS- M.P.
1.1. Il diniego veniva motivato sulla base della riscontrata mancanza del necessario provvedimento di riabilitazione, ritenuto indispensabile ai fini del conseguimento del titolo di guida richiesto.
1.2. Il ricorrente ha, altresì, impugnato il successivo provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.11.2025, con il quale l’Amministrazione, a seguito di ulteriore istanza di rilascio della patente di guida, presentata in data 6.11.2025, ribadiva le ragioni del diniego già espresse.
2. A sostegno del gravame l’esponente ha articolato le seguenti censure: I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 120, comma 2 del CdS – Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione dei principi in tema di procedimento amministrativo – Carenza di istruttoria e di motivazione; II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 120 del CdS sotto altro profilo – Eccesso di potere per difetto di presupposti – Illogicità manifesta.
In sintesi, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto adottati in violazione dell’art. 120 della l. n. 285/1992, il quale consentirebbe al destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida di conseguire un nuovo titolo abilitativo decorso il termine di tre anni dalla cessazione degli effetti della misura di prevenzione.
Secondo la tesi di parte, infatti, il mero decorso del termine minimo previsto dalla legge, indipendentemente dall’eventuale intervenuta riabilitazione giudiziale, sarebbe sufficiente a consentire l’accesso a un nuovo esame di guida.
In tale prospettiva, l’Amministrazione resistente avrebbe adottato il diniego in modo automatico, senza svolgere alcuna valutazione discrezionale, né un’adeguata istruttoria in relazione al caso concreto.
3. La Questura di Enna si è costituita in giudizio in data 08.01.2026 con atto di mera forma e, con successiva memoria depositata in pari data, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché, in via subordinata, per la sua parziale inammissibilità con riferimento all’impugnazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.11.2025, in quanto atto meramente confermativo; in via ulteriormente subordinata, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza nel merito, previa reiezione dell’istanza cautelare.
4. Alla camera di consiglio del 28.01.2026, avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Sussistendone i presupposti e avendone dato avviso alle parti, il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito, essendo la presente controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
6. Nel caso in esame, il diniego impugnato è stato opposto in ragione della pregressa applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., a cui, tuttavia, non è seguito alcun provvedimento di riabilitazione.
7. Come affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, la controversia “appartiene” alla giurisdizione del giudice ordinario «in quanto, con la recente introduzione del secondo capoverso dell'art. 120, comma 3, C.d.S. (ad opera della L. 25 novembre 2024, n. 177), è espressamente precluso il rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida in presenza delle situazioni previste dal comma 1 del medesimo articolo. Di conseguenza, i poteri della Prefettura si configurano come vincolati e, pertanto, la giurisdizione competente a decidere sulla relativa domanda è quella dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria» (Tar Lazio, Roma, sez. I Ter, 3 novembre 2025, n. 19359; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 28 aprile 2025 n. 740).
7.1. All’odierna fattispecie è, infatti, applicabile l’art. 120, comma 3, del Codice della Strada così come modificato dalla legge n. 177/2024, atteso che i provvedimenti impugnati sono stati adottati in data successiva alla sua entrata in vigore.
Detto articolo (titolato “Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull’interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita”), al comma 3, prevede che “la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”; l’art. 8 della legge 25 novembre 2024, n. 177, ha aggiunto al testo in esame quanto segue: “In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”; il comma 1, a sua volta, prescrive che “Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono o sono stati sottoposti (…) alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…) fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)”.
Per effetto della disposta novella, pertanto, il nuovo rilascio dopo la precedente revoca della patente a seguito dell’applicazione di una misura di prevenzione non può avvenire se non dopo il decorso di almeno tre anni (ex comma 3, art. 120) e, come è chiaro dall’uso della formula inequivoca (“in ogni caso”), a condizione che non sussistano le situazioni preclusive di cui al comma 1, ossia che non sussistano “le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1”, “fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi” (comma 3, nuovo testo integrato ex L. 177/2024).
7.2. In altri termini, il legislatore, con la citata modifica normativa ha espressamente previsto il “riallineamento” dei requisiti soggettivi di moralità stabiliti dal primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che siano stati sottoposti a misura di prevenzione personale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione), i quali si applicano attualmente a tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida, sia essa la “prima” patente (comma 1), sia essa “la nuova” (comma 3) all’esito del decorso del triennio già in precedenza previsto e successivo alla revoca (cfr. T.A.R. Lecce sez. III, n. 1501/2025); altrimenti non sarebbe spiegabile, si ribadisce, l’aggiunta dell’inciso “in ogni caso” legato a “situazioni preclusive” che è stato introdotto con il nuovo capoverso del comma 3 dell’art. 120 Codice della Strada (T.A.R. Napoli, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 8224), inciso non riducibile alla (necessaria, ai fini della nuova patente) assenza delle condizioni soggettive di cui al primo periodo del comma 1, ma richiedente anche il loro superamento tramite riabilitazione.
A parere del Collegio, inoltre, la novella, così come formulata, non si presta a essere letta nel senso proposto dal ricorrente ossia che l’Amministrazione debba valutare se al momento della richiesta, oltre ad essere decorsi almeno tre anni dalla revoca stessa, nei suoi confronti siano ancora in corso le misure di prevenzione o l’esecuzione della pena (con richiamo alla sent. del T.A.R. Torino, sez. I, 1340 del 2025), non conducendo a ciò né la littera della norma (che fa riferimento all’insussistenza delle situazioni preclusive del primo comma, ossia delle “condizioni soggettive” ivi descritte - determinate condanne, misure di sicurezza e misure di prevenzione - salva la riabilitazione che, quindi, deve essere intervenuta), né la sua ratio (che appare tesa ad inasprire la disciplina in esame).
8. Per quanto rileva nella presente sede, a seguito della predetta richiamata novella del 2024, va pertanto ritenuta l’inesistenza di un potere discrezionale del Prefetto in sede di richiesta di rilascio del nulla osta di che trattasi (come già riconosciuto dalla giurisprudenza, anche di questo T.A.R., per l’ipotesi di cui al comma 1: Cfr. Tar Catania, sez. IV, n. sentenza n. 786 del 1° marzo 2024; sez. I, n. 2967 del 15 novembre 2022; n. 2432 del 19 settembre 2022; n. 2117 del 29 luglio 2022, n. 3115 del 18 ottobre 2021), essendo in discussione la mera sussistenza (o meno) dei requisiti soggettivi per ottenerlo, richiedenti l’intervenuta riabilitazione di seguito a individuate fattispecie elencate al comma 1 dell’art. 120, senza esercizio di valutazione discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa, sicché, vertendosi in tema di diritti soggettivi e di potere vincolato della Pubblica Amministrazione, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene all’AGO (cfr. T.A.R. Napoli, sez. V, sent. n. 4379/2025).
9. Alla stregua di quanto fin qui osservato, il presente ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
10. Le spese di lite, attesa la natura in rito della pronuncia e tenuto conto del recente intervento normativo di modifica della disciplina applicabile alla fattispecie di causa, possono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.
Stante la sussistenza anche di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione agitata, va confermata l’ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente, che verrà liquidata con decreto a parte, previa apposita istanza da parte del procuratore interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, presso il quale potrà essere riassunto, ai sensi e termini di cui all'art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ MA AV, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AZ MA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.