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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1940 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, a seguito dell'udienza del 03.06.2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
nella causa promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...], rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Monica Toro (c.f. CodiceFiscale_2
e Stefania Dezio (cf. Email_1 CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata nello studio della prima in Email_2
Teramo (TE) alla via IV Novembre, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in CP_1 Controparte_2 carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 25 ottobre
2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Persona_1
Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._4
e (cf.: – – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“2) accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dalla sig.ra Parte_1 in data 19.07.2013 ha causato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 18% o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs 38/2000 e del D.M. 12.07.2000; 2) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 alla corresponsione in favore dell'istante della dovuta rendita, come prevista per legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 19.07.2013 valutabile nella misura del 18% o nella diversa valutazione ritenuta congrua all'esito del presente procedimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Monica Toro e Stefania Dezio procuratori antistatari.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' generica, prescritta, inammissibile ed infondata per le suesposte ragioni”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , Parte_1 operaia presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo attualmente in quiescenza, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 16.10.2024, conveniva in giudizio l' , chiedendo il CP_1
riconoscimento del maggior grado di danno biologico nella misura del 18%, a fronte del 12% riconosciuto in sede di revisione dall'Istituto, per la menomazione dell'integrità psico-fisica sofferta a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data 19.07.2013.
1.2. Si è costituito in giudizio l' in data 21.11.2024, resistendo al ricorso CP_1
chiedendone il rigetto.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 03.06.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza insistendo nell'accoglimento della domanda.
2 2. Nel merito la domanda merita accoglimento.
La ricorrente agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico valutato nella misura non inferiore al 18% e preteso per aggravamento dei postumi invalidanti dell'infortunio in itinere subito in data 19.07.2013, e non accolto dall' , che invece ha riconosciuto, in seguito al procedimento di revisione, la misura del CP_1
12%, senza corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico.
Più in particolare risulta che in data 19.07.2013, mentre faceva rientro a casa dal luogo di lavoro, la ricorrente subiva un infortunio in itinere cadendo a terra e subendo un grave trauma distorsivo del collo piede sx, giusto certificato del PS di Teramo del 25.07.2013, denunciato all' in data 26.07.2013. CP_1
Nel 2016 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di artrodesi Parte_1
astragalo-scafoidea con apposizione di mezzi di sintesi successivamente rimossi ed in seguito, Par in data 10.12.2023 l' eseguito presso il di Pescara, evidenziava Controparte_3 un “Esito di artrodesi astragalo-scafoidea, le due ossa sono fuse con continuità della spongiosa….omissis….marcate alterazioni degenerative come documentato dalla TC alla articolazione tra scafoide e cuneiformi con marcatissima condropatia”.
In data 21.09.2024 veniva sottoposta a visita medica dalla Dott.ssa all'esito della Per_2
quale le veniva diagnosticata: “5. Affetta da gravi esiti algo-disfunzionali caviglia sinistra in pregresso traumatismo distorsivo 2013, complicato da una grave sindrome algo-distrofica a lungo trattata sia dal punto di vista farmacologico che fisioterapico, successivamente trattata chirurgicamente con artrodesi astragalo-scafoidea. nel corso degli anni si è innescata una grave patologia Astro degenerativa pluriarticolare con persistenza di edema osseo diffuso, prono-supinazione pressoché abolita, flesso-estensione marcatamente limitata e dolente
Punto e, a scopo puramente antalgico necessita di ulteriore intervento di artrodesi scafo- cuneiforme.
6. Pertanto la sig.ra ad oggi presenta la seguente patologia: “esiti di Pt_1
grave traumatismo distorsivo della caviglia sinistra trattato chirurgicamente con artrodesi astragalo-scafoidea (programmato prossimo intervento di artrodesi scafo-cuneiforme), complicato da grave sindrome algo-distrofica del collo e medio piede”.
L' , con provvedimento del 13.05.2015 (pratica n. 511659776), le riconosceva un CP_1
danno biologico pari al 8%, rivalutato in fase di opposizione nella misura del 9%, giusto provvedimento del 14.09.2016.
Promossa istanza di revisione, in data 04.09.2020 l' , accertava il grado di CP_1
aggravamento nella misura del 10%, confermata anche con provvedimento del 04.11.2023, in seguito ad ulteriore domanda presentata dal ricorrente in data 17.10.2023.
3 Solo in sede di opposizione, con provvedimento del 19.07.2024, l' le riconosceva CP_1
una percentuale di danno biologico pari al 12% a seguito di Collegiale medica concorde, costituendo per lo stesso, tale valutazione, la fedele rappresentazione fra quadro clinico, menomazioni e voci tabellari, così come precisato dal fiduciario dott. nelle Persona_3
proprie note del 28.10.2024.
L' ha rilevato come ai sensi dell'art. 13 dlgs 38/2000, l'adeguamento CP_1 dell'indennizzo dal 10% al 12% non poteva essere corrisposto in quanto il suddetto adeguamento poteva avvenire una sola volta e dal 9% al 10% fu adeguato in data 27/07/2020.
Non condividendo la valutazione esperita, la ricorrente rivendicava il maggior danno nella misura del 18%, alla luce della relazione medica a firma del Dott. Persona_4
Tanto premesso, al fine di verificare il ritenuto aggravamento è stato nominato il CTU, dott. il quale, dopo un'approfondita disamina del caso di specie, ha fatto Persona_5
riferimento alla documentazione sanitaria in atti, ritenendo quali elementi rilevanti: 1) Il quadro obiettivo segnalato dagli accertamenti e dalla visita collegiale concorde CP_1
(Lesioni- trauma distorsivo caviglia sin con secondaria sindrome algodistrofica, distrazione di alto grado del complesso legamentoso laterale, condropatia e condromalacia. Operata di artrodesi astragagalo scafoidea e scafo cuneiforme. Menomazioni (Caviglia Arto inferiore sin
:plus alla bimalleolare (+2,5 cm), marcato edema al dorso del piede. Limitazione funzionale antalgica di ½ della flessione dorsale e ai gradi estremi della flessione flessione plantare. S-A- sub rigida. MDS in Situ. Codice tab di rif -294. Grado- 12%); 2) la relazione del dott.
[...] del 10.10.2024 che evidenziava come “Allo stato attuale, i postumi permanenti sono Per_6
rappresentati da: tumefazione, marcata limitazione motoria del collo piede;
ipotonotrofia di sura;
instabilità della caviglia;
difficoltà nell'accasciamento e nella deambulazione, dolore al carico, deambulazione dolorosa ed ipostenia dell'arto inferiore. Il quadro patologico descritto in precedenza ha determinato una condizione posttraumatica che si è tradotta in una riduzione sensibile della funzionalità dell'arto inferiore sn della periziata sia nella sua espressione motoria che in quella di sostegno, con le conseguenti ripercussioni negative nell'ambito di tutte le attività quotidiane della vita svolte dalla sig.ra compresa Pt_1
quella lavorativa. Alla luce di tali considerazioni si può affermare che la sig.ra
[...]
, a seguito delle lesioni riportate nel corso dell'infortunio lavorativo del 2013, Parte_1
presenta postumi permanenti valutabili in misura del 18%, sotto il profilo del danno biologico.”.
L'ausiliario, in forza di tale documentazione, dopo aver visitato la perizianda in data
23.01.2025, ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Con riferimento alla tabella
4 voci 293, 36 e 294 (293 Anchilosi della caviglia in posizione favorevole fino a 12. 294 CP_1
Anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sottoastragalicomediotarsico fino a 15. 36 Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche fino a 5). L' artrodesi (parola composta da artro e dal greco désis 'legamento') consiste nell'azione chirurgica che trasforma una qualsiasi articolazione da mobile a statica (cioè, fissa). Più semplicisticamente l'artrodesi può essere definita come una "anchilosi chirurgica".
Ciò può avvenire sia utilizzando dei mezzi di sintesi metallici e/o sintetici (chiodi, viti, placche, gabbie, ecc) sia innesti ossei (osso autologo, eterologo, ecc). Spesso, per ottenere un ponte osseo che garantisca una artrodesi stabile e duratura è necessario "trattare"
l'articolazione che si vuole bloccare con una combinazione di tutti e due i tipi di fusione. I mezzi di sintesi metallici, infatti, bloccano subito l'articolazione creando così un ambiente ottimale che favorisce l'osteogenesi. Con riferimento al quadro obiettivo rilevato nella presente indagine -limitazione di 2/3 della flesso estensione della caviglia- pronosupinazione abolita -esito cicatriziale distrettuale al dorso piede sin di circa 3 cm e considerato quanto risulta dalla documentazione depositata in atti il danno biologico dal punto di vista medico e' quantificabile nel 16%.”, concludendo pertanto che “Alla data del 17.10.2023 (nuova istanza di revisione), 4.11.2023 (valutazione ), della visita collegiale 19.7.2024 ed attualmente CP_1
(vista del 23.01.2025) l'invalidità della parte ricorrente, sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000 e tenendo presente quanto statuito dall'art.13 d.lgs.23.02.2000 n°38, determinava e determina un danno biologico del 16%.”
Nel termine all'uopo assegnato, l' ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo CP_1
al CTU, in assenza di un'anchilosi della caviglia, al di là della elencazione delle voci tabellari, quale tra esse avesse utilizzato per determinare la definitiva valutazione.
Il CTU ha compiutamente risposto, rilevando, riguardo ai riferimenti tabellari utilizzati che;
“-PER il 36 per la cicatrice sul dorso del piede sin di circa 3 cm si è assegnato il 4 %; - per il 294 (per analogia) la grave limitazione funzionale della caviglia sin (prono- supinazione pressoché abolita e la flesso-estensione marcatamente limitate, specie
l'estensione) che, non essendo una vera e propria anchilosi ma una grave subanchilosi, è stata valutata nel 13%.” e specificando come “Evitando la sommatoria algebrica (17 %) si valuta il danno nel 16% ampiamente giustificato anche per la presenza di plus perimetrico malleolare di 2,5 cm, modesta ipotonotrofia subcentrimetrica di sura sin, deambulazione cautelata riferita dolorosa, carico prolungato riferito doloroso.”, riportandosi alle conclusioni in precedenza rassegnate.
5 Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Si ritiene, inoltre, che il CTU abbia risposto adeguatamente alle osservazioni dell' , CP_1 offrendo una esaustiva e dettagliata specificazione dei criteri utilizzati per l'attribuzione del maggior danno attribuito.
Deve, dunque, riconoscersi il maggior danno biologico nella misura del 16% per postumi invalidanti da infortunio sul lavoro con decorrenza dalla domanda di revisione per aggravamento dal 17.10.2023.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1
prestazioni previdenziali previste per legge (costituzione di una rendita), commisurate all'accertato grado di inabilità del 16% dalla data del 17.10.2023, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' , secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022.
Si pongono definitamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1940/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da postumi dall'infortunio in itinere del 13.07.2013 che ha comportato una inabilità del 16 % dalla data del 17.10.2023;
• per l'effetto condanna l' alla corresponsione in favore della parte CP_1
ricorrente delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 16% dalla data del 17.10.2023,
6 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, nella CP_1 misura di € 2.700,00 per compensi oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere ai procuratori antistatari;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., nella misura già CP_1
liquidate con decreto separato.
Teramo, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, a seguito dell'udienza del 03.06.2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
nella causa promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...], rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Monica Toro (c.f. CodiceFiscale_2
e Stefania Dezio (cf. Email_1 CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata nello studio della prima in Email_2
Teramo (TE) alla via IV Novembre, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in CP_1 Controparte_2 carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 25 ottobre
2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Persona_1
Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._4
e (cf.: – – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“2) accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dalla sig.ra Parte_1 in data 19.07.2013 ha causato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 18% o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs 38/2000 e del D.M. 12.07.2000; 2) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 alla corresponsione in favore dell'istante della dovuta rendita, come prevista per legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 19.07.2013 valutabile nella misura del 18% o nella diversa valutazione ritenuta congrua all'esito del presente procedimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Monica Toro e Stefania Dezio procuratori antistatari.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' generica, prescritta, inammissibile ed infondata per le suesposte ragioni”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , Parte_1 operaia presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo attualmente in quiescenza, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 16.10.2024, conveniva in giudizio l' , chiedendo il CP_1
riconoscimento del maggior grado di danno biologico nella misura del 18%, a fronte del 12% riconosciuto in sede di revisione dall'Istituto, per la menomazione dell'integrità psico-fisica sofferta a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data 19.07.2013.
1.2. Si è costituito in giudizio l' in data 21.11.2024, resistendo al ricorso CP_1
chiedendone il rigetto.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 03.06.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, solo parte ricorrente ha depositato note di udienza insistendo nell'accoglimento della domanda.
2 2. Nel merito la domanda merita accoglimento.
La ricorrente agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico valutato nella misura non inferiore al 18% e preteso per aggravamento dei postumi invalidanti dell'infortunio in itinere subito in data 19.07.2013, e non accolto dall' , che invece ha riconosciuto, in seguito al procedimento di revisione, la misura del CP_1
12%, senza corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico.
Più in particolare risulta che in data 19.07.2013, mentre faceva rientro a casa dal luogo di lavoro, la ricorrente subiva un infortunio in itinere cadendo a terra e subendo un grave trauma distorsivo del collo piede sx, giusto certificato del PS di Teramo del 25.07.2013, denunciato all' in data 26.07.2013. CP_1
Nel 2016 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di artrodesi Parte_1
astragalo-scafoidea con apposizione di mezzi di sintesi successivamente rimossi ed in seguito, Par in data 10.12.2023 l' eseguito presso il di Pescara, evidenziava Controparte_3 un “Esito di artrodesi astragalo-scafoidea, le due ossa sono fuse con continuità della spongiosa….omissis….marcate alterazioni degenerative come documentato dalla TC alla articolazione tra scafoide e cuneiformi con marcatissima condropatia”.
In data 21.09.2024 veniva sottoposta a visita medica dalla Dott.ssa all'esito della Per_2
quale le veniva diagnosticata: “5. Affetta da gravi esiti algo-disfunzionali caviglia sinistra in pregresso traumatismo distorsivo 2013, complicato da una grave sindrome algo-distrofica a lungo trattata sia dal punto di vista farmacologico che fisioterapico, successivamente trattata chirurgicamente con artrodesi astragalo-scafoidea. nel corso degli anni si è innescata una grave patologia Astro degenerativa pluriarticolare con persistenza di edema osseo diffuso, prono-supinazione pressoché abolita, flesso-estensione marcatamente limitata e dolente
Punto e, a scopo puramente antalgico necessita di ulteriore intervento di artrodesi scafo- cuneiforme.
6. Pertanto la sig.ra ad oggi presenta la seguente patologia: “esiti di Pt_1
grave traumatismo distorsivo della caviglia sinistra trattato chirurgicamente con artrodesi astragalo-scafoidea (programmato prossimo intervento di artrodesi scafo-cuneiforme), complicato da grave sindrome algo-distrofica del collo e medio piede”.
L' , con provvedimento del 13.05.2015 (pratica n. 511659776), le riconosceva un CP_1
danno biologico pari al 8%, rivalutato in fase di opposizione nella misura del 9%, giusto provvedimento del 14.09.2016.
Promossa istanza di revisione, in data 04.09.2020 l' , accertava il grado di CP_1
aggravamento nella misura del 10%, confermata anche con provvedimento del 04.11.2023, in seguito ad ulteriore domanda presentata dal ricorrente in data 17.10.2023.
3 Solo in sede di opposizione, con provvedimento del 19.07.2024, l' le riconosceva CP_1
una percentuale di danno biologico pari al 12% a seguito di Collegiale medica concorde, costituendo per lo stesso, tale valutazione, la fedele rappresentazione fra quadro clinico, menomazioni e voci tabellari, così come precisato dal fiduciario dott. nelle Persona_3
proprie note del 28.10.2024.
L' ha rilevato come ai sensi dell'art. 13 dlgs 38/2000, l'adeguamento CP_1 dell'indennizzo dal 10% al 12% non poteva essere corrisposto in quanto il suddetto adeguamento poteva avvenire una sola volta e dal 9% al 10% fu adeguato in data 27/07/2020.
Non condividendo la valutazione esperita, la ricorrente rivendicava il maggior danno nella misura del 18%, alla luce della relazione medica a firma del Dott. Persona_4
Tanto premesso, al fine di verificare il ritenuto aggravamento è stato nominato il CTU, dott. il quale, dopo un'approfondita disamina del caso di specie, ha fatto Persona_5
riferimento alla documentazione sanitaria in atti, ritenendo quali elementi rilevanti: 1) Il quadro obiettivo segnalato dagli accertamenti e dalla visita collegiale concorde CP_1
(Lesioni- trauma distorsivo caviglia sin con secondaria sindrome algodistrofica, distrazione di alto grado del complesso legamentoso laterale, condropatia e condromalacia. Operata di artrodesi astragagalo scafoidea e scafo cuneiforme. Menomazioni (Caviglia Arto inferiore sin
:plus alla bimalleolare (+2,5 cm), marcato edema al dorso del piede. Limitazione funzionale antalgica di ½ della flessione dorsale e ai gradi estremi della flessione flessione plantare. S-A- sub rigida. MDS in Situ. Codice tab di rif -294. Grado- 12%); 2) la relazione del dott.
[...] del 10.10.2024 che evidenziava come “Allo stato attuale, i postumi permanenti sono Per_6
rappresentati da: tumefazione, marcata limitazione motoria del collo piede;
ipotonotrofia di sura;
instabilità della caviglia;
difficoltà nell'accasciamento e nella deambulazione, dolore al carico, deambulazione dolorosa ed ipostenia dell'arto inferiore. Il quadro patologico descritto in precedenza ha determinato una condizione posttraumatica che si è tradotta in una riduzione sensibile della funzionalità dell'arto inferiore sn della periziata sia nella sua espressione motoria che in quella di sostegno, con le conseguenti ripercussioni negative nell'ambito di tutte le attività quotidiane della vita svolte dalla sig.ra compresa Pt_1
quella lavorativa. Alla luce di tali considerazioni si può affermare che la sig.ra
[...]
, a seguito delle lesioni riportate nel corso dell'infortunio lavorativo del 2013, Parte_1
presenta postumi permanenti valutabili in misura del 18%, sotto il profilo del danno biologico.”.
L'ausiliario, in forza di tale documentazione, dopo aver visitato la perizianda in data
23.01.2025, ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Con riferimento alla tabella
4 voci 293, 36 e 294 (293 Anchilosi della caviglia in posizione favorevole fino a 12. 294 CP_1
Anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sottoastragalicomediotarsico fino a 15. 36 Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche fino a 5). L' artrodesi (parola composta da artro e dal greco désis 'legamento') consiste nell'azione chirurgica che trasforma una qualsiasi articolazione da mobile a statica (cioè, fissa). Più semplicisticamente l'artrodesi può essere definita come una "anchilosi chirurgica".
Ciò può avvenire sia utilizzando dei mezzi di sintesi metallici e/o sintetici (chiodi, viti, placche, gabbie, ecc) sia innesti ossei (osso autologo, eterologo, ecc). Spesso, per ottenere un ponte osseo che garantisca una artrodesi stabile e duratura è necessario "trattare"
l'articolazione che si vuole bloccare con una combinazione di tutti e due i tipi di fusione. I mezzi di sintesi metallici, infatti, bloccano subito l'articolazione creando così un ambiente ottimale che favorisce l'osteogenesi. Con riferimento al quadro obiettivo rilevato nella presente indagine -limitazione di 2/3 della flesso estensione della caviglia- pronosupinazione abolita -esito cicatriziale distrettuale al dorso piede sin di circa 3 cm e considerato quanto risulta dalla documentazione depositata in atti il danno biologico dal punto di vista medico e' quantificabile nel 16%.”, concludendo pertanto che “Alla data del 17.10.2023 (nuova istanza di revisione), 4.11.2023 (valutazione ), della visita collegiale 19.7.2024 ed attualmente CP_1
(vista del 23.01.2025) l'invalidità della parte ricorrente, sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000 e tenendo presente quanto statuito dall'art.13 d.lgs.23.02.2000 n°38, determinava e determina un danno biologico del 16%.”
Nel termine all'uopo assegnato, l' ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo CP_1
al CTU, in assenza di un'anchilosi della caviglia, al di là della elencazione delle voci tabellari, quale tra esse avesse utilizzato per determinare la definitiva valutazione.
Il CTU ha compiutamente risposto, rilevando, riguardo ai riferimenti tabellari utilizzati che;
“-PER il 36 per la cicatrice sul dorso del piede sin di circa 3 cm si è assegnato il 4 %; - per il 294 (per analogia) la grave limitazione funzionale della caviglia sin (prono- supinazione pressoché abolita e la flesso-estensione marcatamente limitate, specie
l'estensione) che, non essendo una vera e propria anchilosi ma una grave subanchilosi, è stata valutata nel 13%.” e specificando come “Evitando la sommatoria algebrica (17 %) si valuta il danno nel 16% ampiamente giustificato anche per la presenza di plus perimetrico malleolare di 2,5 cm, modesta ipotonotrofia subcentrimetrica di sura sin, deambulazione cautelata riferita dolorosa, carico prolungato riferito doloroso.”, riportandosi alle conclusioni in precedenza rassegnate.
5 Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Si ritiene, inoltre, che il CTU abbia risposto adeguatamente alle osservazioni dell' , CP_1 offrendo una esaustiva e dettagliata specificazione dei criteri utilizzati per l'attribuzione del maggior danno attribuito.
Deve, dunque, riconoscersi il maggior danno biologico nella misura del 16% per postumi invalidanti da infortunio sul lavoro con decorrenza dalla domanda di revisione per aggravamento dal 17.10.2023.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1
prestazioni previdenziali previste per legge (costituzione di una rendita), commisurate all'accertato grado di inabilità del 16% dalla data del 17.10.2023, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' , secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022.
Si pongono definitamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1940/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da postumi dall'infortunio in itinere del 13.07.2013 che ha comportato una inabilità del 16 % dalla data del 17.10.2023;
• per l'effetto condanna l' alla corresponsione in favore della parte CP_1
ricorrente delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 16% dalla data del 17.10.2023,
6 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, nella CP_1 misura di € 2.700,00 per compensi oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere ai procuratori antistatari;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., nella misura già CP_1
liquidate con decreto separato.
Teramo, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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