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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/08/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 317/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 317 del R.G.A.C. dell'anno 2024, discussa all'udienza del 10.06.2025, con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c., vertente TRA
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , C.F. ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Vincenzo Maradei;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE E C.F. (di seguito la "Mandante") e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
C.F. e P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Testa;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. all'esecuzione immobiliare. Conclusioni: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex artt. 615, co. 2 c.p.c., il sig. ed i coniugi e Parte_1 Parte_3 hanno evocato in giudizio introducendo il giudizio di Parte_2 Controparte_1 merito relativo alla opposizione proposta con ricorso presentato il I giugno 2023 ed iscritto per la fase sommaria al RGEImm. 152-2/2013 avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa giusto atto di pignoramento notificato all'epoca da Banca per lo Sviluppo e Cooperazione di Credito s.p.a. in data 09.04.2013 ed iscritta al numero di ruolo 152/2013 R.G.E.I. del Tribunale di Cosenza. Nel dettaglio, gli opponenti hanno premesso in fatto che con atto di precetto, notificato il 22.01.2013, la aveva intimato loro il pagamento della Controparte_3 somma di € 158.802,16, oltre interessi successivi di mora maturati e maturandi dalla data del 31.12.2011 al soddisfo, spese, diritti ed onorario del precetto ed accessori di legge, asseritamente dovuta in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato con atto pubblico del 20.01.2005, Rep. n. 45894 - Racc. n. 7001, rogato dal Notaio Dott. registrato a Cosenza in pari data, al n. Persona_1 443 Serie 1T, concesso ai sig.ri ed , per la somma di € 250.000.000. Pt_3 Parte_1
pagina 1 di 6 A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, era stata iscritta ipoteca convenzionale di primo grado in favore della Banca mutuante, presso la Conservatoria dei RR.II. di Cosenza sui seguenti beni immobili appartenenti al sig. : piena proprietà delle porzioni immobiliari per civile Parte_1 abitazione, site in MO UF (CS) Via Coretta n. 38, in catasto Fabbricati del Comune di MO UF (CS) Foglio 39, particella 294, sub 8 (già sub 2 e 3), Zona Cens. 2 Cat A/3, Classe 3, Consistenza 11,5 vani, Rendita 712,71, Piani T-1; ½ della piena proprietà della porzione immobiliare, sita in MO UF (CS), Via Coretta e censita nel Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio 39, particella 294, sub 1, Piani S1; nonché sui seguenti beni immobili appartenenti alla comunione legale dei coniugi e intera piena proprietà della porzione immobiliare per Parte_3 Parte_2 civile abitazione, sita in MO UF (CS) alla Via Coretta e censite nel Catasto Fabbricati di tale comune al foglio 39, particella 294, sub 5, piano 3; ½ della piena proprietà della porzione immobiliare, sita in MO UF (CS), Via Coretta e censita nel Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio 39, particella 294, sub 1, Piani S1. Ed ancora, gli opponenti hanno premesso che, in data 09.04.2013, la Banca aveva notificato loro il relativo atto di pignoramento immobiliare, facendo riferimento all'indicato contratto di mutuo, costituente, a suo dire, titolo valido per l'esecuzione oggi opposta e che con atto di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., del 7.11.2014, essi opponenti avevano eccepito l'inammissibilità del pignoramento proposto, incardinando il giudizio iscritto al numero di ruolo 5095/2014 R.G.; che, nel costituirsi in giudizio con atto del 24.6.2014, la Controparte_3 aveva chiesto il rigetto della domanda;
che il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1854/2017, pubblicata in data 20.9.2017, aveva respinto l'opposizione; che con atto d'appello, ritualmente notificato, gli esecutati avevano impugnato la sentenza con la quale il Giudice di prime cure aveva respinto l'opposizione all'esecuzione; che nel giudizio d'appello si era costituiva l'appellata che aveva contestato i motivi d'appello ed aveva insistito per la conferma della Sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non assoggettabili alla disciplina antiusura i tassi di mora mentre gli appellanti, al contrario, sostenevano che la pronuncia del Tribunale di Cosenza andasse riformata, essendo inesistente il diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della parziale nullità del contratto di mutuo, perché affetto da usura ordinaria per superamento dei tassi di soglia previsti dalla legge;
che la Corte d'Appello di Catanzaro, con la Sentenza n. 1538/2021 del 25.11.2021, passata definitivamente in giudicato, per omessa impugnazione delle parti, aveva accolto l'appello ed aveva riformato la sentenza impugnata, dichiarando la nullità parziale del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi moratori. Alla luce di detta sentenza, i sig.ri , e con ricorso ex Parte_1 Parte_2 Parte_3 artt. 615 e 617 c.p.c., depositato il I giugno 2023, iscritto al n. 152-2/2013 RGEs.Imm. hanno proposto nuova opposizione all'esecuzione immobiliare iniziata con l'atto di pignoramento notificato il 09.04.2013 ed iscritta al n. 152/2013 R.G.E.I., con contestuale istanza di estinzione della procedura esecutiva;
si è costituita in giudizio, nella fase sommaria, l'opposta Controparte_1 cessionaria del credito. All'esito, il G.E. all'udienza del 28.11.2023 così ha statuito: “nel caso di specie non sussistono gravi motivi per sospendere il processo, posto che l'opponente lamenta circostanze incongrue a giustificare una determinazione in tal senso;
La sentenza invocata, recante n. 1538/2021 della Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità "parziale" del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi moratori accertando e rideterminando il credito in euro 6.543,22 per interessi ed euro 146.385,36 per capitale, cosicché l'esecuzione non può ritenersi non sorretta da "valido" titolo esecutivo, essendo pagina 2 di 6 stato il predetto titolo annullato solo parzialmente e per la quota parte degli interessi ritenuti sopra - soglia anti usura, laddove la parte non ha comunque comprovato di avere versato la somma come rideterminata in sentenza.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione presentata da
, e . Fissa termine perentorio di giorni sessanta per Parte_1 Parte_3 Parte_2 l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c, o altri, se previsti, ridotti della metà. Compensa le spese tra le parti”. Ebbene, nell'introdurre il giudizio di merito, gli attori-opponenti, a sostegno della spiegata opposizione hanno eccepito, in primo luogo, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo che, nella specie, è costituito da un contratto di mutuo fondiario manifestamente nullo, per come già accertato nel merito della Corte d'Appello di Catanzaro. In secondo luogo, i medesimi hanno eccepito la violazione del principio di autosufficienza del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, preso atto della declaratoria di nullità del contratto di mutuo e quindi della caducazione del titolo esecutivo in corso d'esecuzione, avrebbe dovuto sospendere la procedura e dichiararla improcedibile per mancanza di valido titolo esecutivo. Per tali ragioni, ed i coniugi e hanno chiesto al Parte_1 Parte_3 Parte_2 Giudice adito di voler “DICHIARARE improcedibile l'esecuzione, con emissione di consequenziale provvedimento di estinzione, per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, ed ORDINARE al Conservatore presso la Conservatoria dei RR.II. - Ufficio del Territorio – Agenzia di Cosenza, con esonero da ogni sua qualsiasi responsabilità, la cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca iscritta, a garanzia del suindicato mutuo, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato”. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 317/2024 R.G. Con decreto del 25.3.2024 ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., rilevata la mancata costituzione della parte convenuta e dichiarata nullità della citazione per non essere stata la parte convenuta citata nei termini dimidiati ex art. 616 c.p.c., è stata disposta la rituale rinnovazione della citazione nei confronti della convenuta ed è stata fissata la nuova udienza per la comparizione delle parti. Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta dell'11.07.2024, la CP_1
premesso di esser divenuta titolare del credito per cui è causa in seguito ad operazione di
[...] cartolarizzazione del credito, in relazione al primo motivo di opposizione, ha dedotto che, nella specie, non vi è alcuna mancanza di titolo esecutivo, in quanto la sentenza n. 1538/2021, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, ha esclusivamente dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi moratori ed ha accertato e rideterminato il credito in euro 6.543,22 per interessi ed euro 146.385,36 per capitale, il tutto alla data del 31.12.2011. Conseguentemente, per l'opposta, è parimenti infondata l'eccepita violazione del principio di autosufficienza del titolo esecutivo da parte del Giudice dell'Esecuzione che, al contrario, ha correttamente rigettato la opposizione presentata dagli odierni attori. Con la prima memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., gli opponenti hanno ribadito che il titolo esecutivo che viene in rilievo in questo caso è di natura stragiudiziale, pertanto, la decisione d'appello con cui è stata dichiarata la nullità parziale del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi moratori determina la caducazione del titolo esecutivo e la chiusura dell'esecuzione. Con la seconda memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., i sig.ri e hanno depositato la Parte_1 Parte_2 Sentenza n. 1538/2021 della Corte d'Appello di Catanzaro ed il contratto di mutuo fondiario.
pagina 3 di 6 All'udienza del 22.10.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione immobiliare relativo alla fase dell'opposizione n. 152-2/2013 Rg.Es.Imm e la causa è stata rinviata all'udienza del 10/06/2025 ore 10:30 per la discussione ex art. 281 sexies cpc. All'udienza del 10 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate e questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ex art. 281-sexies, co. 3 c.p.c.
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L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata. Va premesso che è incontestata fra le parti la legittimazione attiva della convenuta opposta ed incontestata è la cessione in favore della del credito azionato. Controparte_1 Parte attrice-opponente assume l'inesistenza di titolo esecutivo, in conseguenza della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1538/2021 del 25.11.2021 con la quale è stato parzialmente annullato il titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal ridetto contratto di mutuo fondiario. Invero la Corte di Appello, in seno al giudizio di opposizione all'epoca instaurato avverso questa medesima procedura esecutiva immobiliare ha accertato e dichiarato la parziale nullità del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi moratori ed ha quindi rideterminato in € 6.543,22 e in € 146.385,36 le somme dovute dai mutuatari rispettivamente per interessi e capitale residuo alla data 31.12.2011. La Corte di Appello con la citata sentenza ha pertanto rilevato la nullità della clausola determinativa degli interessi moratori, ricorrendo, come chiaramente enunciato in dispositivo, una nullità parziale. In proposito giova riportare quanto espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella Sentenza n. 19597/2020, in cui la Corte “…ha reputato che la norma possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 cod. civ. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 cod. civ., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. pagina 4 di 6 1224 cod. civ., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti. Tale conclusione è confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di giustizia dell'Unione, che più volte è stata adìta in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori. Qui, l'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 impone agli Stati membri di far sì che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive……(….)…” ed ha enunciato il seguente principio di diritto “Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”. In tale solco è la pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro n. 1538/2021 del 25.11.2021 invocata dagli opponenti, che ha appunto dichiarato la nullità parziale del mutuo, in conformità a quanto previsto all'art. 1815 comma 2 c.c. che prevede appunto una nullità parziale, che non si estende all'intero contratto. Si aggiunga, sotto diverso profilo, che emerge peraltro l'inammissibilità del motivo fondante l'odierna opposizione laddove si consideri che la asserita inesistenza del titolo esecutivo quale conseguenza della nullità del contratto di mutuo nella parte in cui sono stati previsti interessi di mora in misura usuraria, avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di opposizione incardinato nel 2014 e che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1538/2021 (che ha concluso per la nullità parziale del contratto di mutuo e non ne avrebbe tratto -in forza del potere del giudice di rilievo d'ufficio della nullità del contratto, ove ritenuto l'assunto che parte opponente ha inteso fare qui valere - la conseguenza di una nullità integrale del contratto di mutuo) in quanto non impugnata, e, come evidenziato da parte opponente nell'odierno atto di opposizione, in quanto passata in giudicato, copre il dedotto ed il deducibile. Né la declaratoria di parziale nullità del titolo esecutivo determina l'inesistenza del titolo esecutivo. Sul punto, in tema di opposizione preesecutiva, secondo principio pienamente valido anche in sede di opposizione endoesecutiva, è pacifico in giurisprudenza che “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato)” (Cass. Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024). In conclusione, l'odierna opposizione, in quanto infondata, deve essere rigettata, in ciò assorbita ogni altra domanda attorea. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 -rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta dai Sigg.
, e con ricorso depositato il I giugno 2023, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 iscritto per la fase sommaria al RGEImm. 152-2/2013 e qui riassunta, in ciò assorbita ogni altra domanda attorea;
-condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.217,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Cosenza, 21 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 317 del R.G.A.C. dell'anno 2024, discussa all'udienza del 10.06.2025, con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c., vertente TRA
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , C.F. ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Vincenzo Maradei;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE E C.F. (di seguito la "Mandante") e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
C.F. e P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Testa;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. all'esecuzione immobiliare. Conclusioni: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex artt. 615, co. 2 c.p.c., il sig. ed i coniugi e Parte_1 Parte_3 hanno evocato in giudizio introducendo il giudizio di Parte_2 Controparte_1 merito relativo alla opposizione proposta con ricorso presentato il I giugno 2023 ed iscritto per la fase sommaria al RGEImm. 152-2/2013 avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa giusto atto di pignoramento notificato all'epoca da Banca per lo Sviluppo e Cooperazione di Credito s.p.a. in data 09.04.2013 ed iscritta al numero di ruolo 152/2013 R.G.E.I. del Tribunale di Cosenza. Nel dettaglio, gli opponenti hanno premesso in fatto che con atto di precetto, notificato il 22.01.2013, la aveva intimato loro il pagamento della Controparte_3 somma di € 158.802,16, oltre interessi successivi di mora maturati e maturandi dalla data del 31.12.2011 al soddisfo, spese, diritti ed onorario del precetto ed accessori di legge, asseritamente dovuta in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato con atto pubblico del 20.01.2005, Rep. n. 45894 - Racc. n. 7001, rogato dal Notaio Dott. registrato a Cosenza in pari data, al n. Persona_1 443 Serie 1T, concesso ai sig.ri ed , per la somma di € 250.000.000. Pt_3 Parte_1
pagina 1 di 6 A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, era stata iscritta ipoteca convenzionale di primo grado in favore della Banca mutuante, presso la Conservatoria dei RR.II. di Cosenza sui seguenti beni immobili appartenenti al sig. : piena proprietà delle porzioni immobiliari per civile Parte_1 abitazione, site in MO UF (CS) Via Coretta n. 38, in catasto Fabbricati del Comune di MO UF (CS) Foglio 39, particella 294, sub 8 (già sub 2 e 3), Zona Cens. 2 Cat A/3, Classe 3, Consistenza 11,5 vani, Rendita 712,71, Piani T-1; ½ della piena proprietà della porzione immobiliare, sita in MO UF (CS), Via Coretta e censita nel Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio 39, particella 294, sub 1, Piani S1; nonché sui seguenti beni immobili appartenenti alla comunione legale dei coniugi e intera piena proprietà della porzione immobiliare per Parte_3 Parte_2 civile abitazione, sita in MO UF (CS) alla Via Coretta e censite nel Catasto Fabbricati di tale comune al foglio 39, particella 294, sub 5, piano 3; ½ della piena proprietà della porzione immobiliare, sita in MO UF (CS), Via Coretta e censita nel Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio 39, particella 294, sub 1, Piani S1. Ed ancora, gli opponenti hanno premesso che, in data 09.04.2013, la Banca aveva notificato loro il relativo atto di pignoramento immobiliare, facendo riferimento all'indicato contratto di mutuo, costituente, a suo dire, titolo valido per l'esecuzione oggi opposta e che con atto di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., del 7.11.2014, essi opponenti avevano eccepito l'inammissibilità del pignoramento proposto, incardinando il giudizio iscritto al numero di ruolo 5095/2014 R.G.; che, nel costituirsi in giudizio con atto del 24.6.2014, la Controparte_3 aveva chiesto il rigetto della domanda;
che il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1854/2017, pubblicata in data 20.9.2017, aveva respinto l'opposizione; che con atto d'appello, ritualmente notificato, gli esecutati avevano impugnato la sentenza con la quale il Giudice di prime cure aveva respinto l'opposizione all'esecuzione; che nel giudizio d'appello si era costituiva l'appellata che aveva contestato i motivi d'appello ed aveva insistito per la conferma della Sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non assoggettabili alla disciplina antiusura i tassi di mora mentre gli appellanti, al contrario, sostenevano che la pronuncia del Tribunale di Cosenza andasse riformata, essendo inesistente il diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della parziale nullità del contratto di mutuo, perché affetto da usura ordinaria per superamento dei tassi di soglia previsti dalla legge;
che la Corte d'Appello di Catanzaro, con la Sentenza n. 1538/2021 del 25.11.2021, passata definitivamente in giudicato, per omessa impugnazione delle parti, aveva accolto l'appello ed aveva riformato la sentenza impugnata, dichiarando la nullità parziale del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi moratori. Alla luce di detta sentenza, i sig.ri , e con ricorso ex Parte_1 Parte_2 Parte_3 artt. 615 e 617 c.p.c., depositato il I giugno 2023, iscritto al n. 152-2/2013 RGEs.Imm. hanno proposto nuova opposizione all'esecuzione immobiliare iniziata con l'atto di pignoramento notificato il 09.04.2013 ed iscritta al n. 152/2013 R.G.E.I., con contestuale istanza di estinzione della procedura esecutiva;
si è costituita in giudizio, nella fase sommaria, l'opposta Controparte_1 cessionaria del credito. All'esito, il G.E. all'udienza del 28.11.2023 così ha statuito: “nel caso di specie non sussistono gravi motivi per sospendere il processo, posto che l'opponente lamenta circostanze incongrue a giustificare una determinazione in tal senso;
La sentenza invocata, recante n. 1538/2021 della Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità "parziale" del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi moratori accertando e rideterminando il credito in euro 6.543,22 per interessi ed euro 146.385,36 per capitale, cosicché l'esecuzione non può ritenersi non sorretta da "valido" titolo esecutivo, essendo pagina 2 di 6 stato il predetto titolo annullato solo parzialmente e per la quota parte degli interessi ritenuti sopra - soglia anti usura, laddove la parte non ha comunque comprovato di avere versato la somma come rideterminata in sentenza.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione presentata da
, e . Fissa termine perentorio di giorni sessanta per Parte_1 Parte_3 Parte_2 l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c, o altri, se previsti, ridotti della metà. Compensa le spese tra le parti”. Ebbene, nell'introdurre il giudizio di merito, gli attori-opponenti, a sostegno della spiegata opposizione hanno eccepito, in primo luogo, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo che, nella specie, è costituito da un contratto di mutuo fondiario manifestamente nullo, per come già accertato nel merito della Corte d'Appello di Catanzaro. In secondo luogo, i medesimi hanno eccepito la violazione del principio di autosufficienza del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, preso atto della declaratoria di nullità del contratto di mutuo e quindi della caducazione del titolo esecutivo in corso d'esecuzione, avrebbe dovuto sospendere la procedura e dichiararla improcedibile per mancanza di valido titolo esecutivo. Per tali ragioni, ed i coniugi e hanno chiesto al Parte_1 Parte_3 Parte_2 Giudice adito di voler “DICHIARARE improcedibile l'esecuzione, con emissione di consequenziale provvedimento di estinzione, per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, ed ORDINARE al Conservatore presso la Conservatoria dei RR.II. - Ufficio del Territorio – Agenzia di Cosenza, con esonero da ogni sua qualsiasi responsabilità, la cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca iscritta, a garanzia del suindicato mutuo, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato”. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 317/2024 R.G. Con decreto del 25.3.2024 ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., rilevata la mancata costituzione della parte convenuta e dichiarata nullità della citazione per non essere stata la parte convenuta citata nei termini dimidiati ex art. 616 c.p.c., è stata disposta la rituale rinnovazione della citazione nei confronti della convenuta ed è stata fissata la nuova udienza per la comparizione delle parti. Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta dell'11.07.2024, la CP_1
premesso di esser divenuta titolare del credito per cui è causa in seguito ad operazione di
[...] cartolarizzazione del credito, in relazione al primo motivo di opposizione, ha dedotto che, nella specie, non vi è alcuna mancanza di titolo esecutivo, in quanto la sentenza n. 1538/2021, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, ha esclusivamente dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi moratori ed ha accertato e rideterminato il credito in euro 6.543,22 per interessi ed euro 146.385,36 per capitale, il tutto alla data del 31.12.2011. Conseguentemente, per l'opposta, è parimenti infondata l'eccepita violazione del principio di autosufficienza del titolo esecutivo da parte del Giudice dell'Esecuzione che, al contrario, ha correttamente rigettato la opposizione presentata dagli odierni attori. Con la prima memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., gli opponenti hanno ribadito che il titolo esecutivo che viene in rilievo in questo caso è di natura stragiudiziale, pertanto, la decisione d'appello con cui è stata dichiarata la nullità parziale del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi moratori determina la caducazione del titolo esecutivo e la chiusura dell'esecuzione. Con la seconda memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., i sig.ri e hanno depositato la Parte_1 Parte_2 Sentenza n. 1538/2021 della Corte d'Appello di Catanzaro ed il contratto di mutuo fondiario.
pagina 3 di 6 All'udienza del 22.10.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione immobiliare relativo alla fase dell'opposizione n. 152-2/2013 Rg.Es.Imm e la causa è stata rinviata all'udienza del 10/06/2025 ore 10:30 per la discussione ex art. 281 sexies cpc. All'udienza del 10 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate e questo giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni ex art. 281-sexies, co. 3 c.p.c.
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L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata. Va premesso che è incontestata fra le parti la legittimazione attiva della convenuta opposta ed incontestata è la cessione in favore della del credito azionato. Controparte_1 Parte attrice-opponente assume l'inesistenza di titolo esecutivo, in conseguenza della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1538/2021 del 25.11.2021 con la quale è stato parzialmente annullato il titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal ridetto contratto di mutuo fondiario. Invero la Corte di Appello, in seno al giudizio di opposizione all'epoca instaurato avverso questa medesima procedura esecutiva immobiliare ha accertato e dichiarato la parziale nullità del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi moratori ed ha quindi rideterminato in € 6.543,22 e in € 146.385,36 le somme dovute dai mutuatari rispettivamente per interessi e capitale residuo alla data 31.12.2011. La Corte di Appello con la citata sentenza ha pertanto rilevato la nullità della clausola determinativa degli interessi moratori, ricorrendo, come chiaramente enunciato in dispositivo, una nullità parziale. In proposito giova riportare quanto espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella Sentenza n. 19597/2020, in cui la Corte “…ha reputato che la norma possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 cod. civ. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 cod. civ., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. pagina 4 di 6 1224 cod. civ., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti. Tale conclusione è confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di giustizia dell'Unione, che più volte è stata adìta in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori. Qui, l'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 impone agli Stati membri di far sì che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive……(….)…” ed ha enunciato il seguente principio di diritto “Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”. In tale solco è la pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro n. 1538/2021 del 25.11.2021 invocata dagli opponenti, che ha appunto dichiarato la nullità parziale del mutuo, in conformità a quanto previsto all'art. 1815 comma 2 c.c. che prevede appunto una nullità parziale, che non si estende all'intero contratto. Si aggiunga, sotto diverso profilo, che emerge peraltro l'inammissibilità del motivo fondante l'odierna opposizione laddove si consideri che la asserita inesistenza del titolo esecutivo quale conseguenza della nullità del contratto di mutuo nella parte in cui sono stati previsti interessi di mora in misura usuraria, avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di opposizione incardinato nel 2014 e che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1538/2021 (che ha concluso per la nullità parziale del contratto di mutuo e non ne avrebbe tratto -in forza del potere del giudice di rilievo d'ufficio della nullità del contratto, ove ritenuto l'assunto che parte opponente ha inteso fare qui valere - la conseguenza di una nullità integrale del contratto di mutuo) in quanto non impugnata, e, come evidenziato da parte opponente nell'odierno atto di opposizione, in quanto passata in giudicato, copre il dedotto ed il deducibile. Né la declaratoria di parziale nullità del titolo esecutivo determina l'inesistenza del titolo esecutivo. Sul punto, in tema di opposizione preesecutiva, secondo principio pienamente valido anche in sede di opposizione endoesecutiva, è pacifico in giurisprudenza che “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato)” (Cass. Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024). In conclusione, l'odierna opposizione, in quanto infondata, deve essere rigettata, in ciò assorbita ogni altra domanda attorea. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 -rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta dai Sigg.
, e con ricorso depositato il I giugno 2023, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 iscritto per la fase sommaria al RGEImm. 152-2/2013 e qui riassunta, in ciò assorbita ogni altra domanda attorea;
-condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.217,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Cosenza, 21 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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