Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4555/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente rel. dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: revocazione della sentenza n.
3863/24 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 01.10.2024, vertente
TRA con sede in , Parte_1 Pt_1
Piazza Salimbeni n. 3, c.f. e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di IE , partita Iva , in persona del Dr. P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Avino, Parte_2
ATTRICE IN REVOCAZIONE
E
(C.F. e P.IVA n. ), Controparte_1 P.IVA_3
in persona del suo Liquidatore e Legale Rappresentante pro tempore, con
Pagina 1
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2024, la
[...]
ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenere la revocazione ex artt. 395 ss. c.p.c. Controparte_1
della sentenza della Corte d'Appello di Napoli sopra indicata che aveva respinto l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1390/2021, emessa il
3.8.2021 e pubblicata il 6.8.2021.
L'attrice ha rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
- in via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 401 e 373 c.p.c., e, per l'effetto, sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti,
l'esecuzione di cui al procedimento esecutivo RGE n. 706/21 dinanzi al
Tribunale di Avellino – Dott. Vairo – per il quale è fissata l'udienza del
16.12.2024 e/o l'efficacia esecutiva della sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 3863/2024 emessa il 25.9.2024 e pubblicata il 1.10.2024 nel procedimento n. 3746/2021r.g. (anche in quanto sostitutiva della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1390/2021, emessa il 3.8.2021 e pubblicata il
6.8.2021 nel procedimento n. 4565/2017 r.g.), e/o adottare qualsiasi provvedimento di giustizia finalizzato ad impedire alla Controparte_1
di ottenere, in via esecutiva, il pagamento della somma
[...]
Pagina 2 pignorata e/o della somma non dovuta oggetto della condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1390/2021;
- ancora in via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 398, co. 4°, c.p.c. e, per l'effetto, sospendere, inaudita altera parte
o previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n. 3863/2024 emessa il 25.9.2024 e pubblicata il
1.10.2024 nel procedimento n. 3746/2021r.g.;
- nel merito: a) revocare la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
3863/2024 emessa il 25.9.2024, pubblicata il 1.10.2024, e notificata con
PEC del 3.10.2024, nel procedimento n. 3746/2021r.g., per l'effetto dichiarandola nulla e priva di effetto giuridico, con ogni consequenziale statuizione;
b) per effetto dell'accoglimento della precedente domanda e del motivo di appello esposto nel presente atto (già oggetto dell'appello introduttivo del giudizio di secondo grado conclusosi con le sentenza oggi impugnata per revocazione), in riforma della sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1390/2021 emessa il 3.8.2021, depositata il 6.8.2021, resa a definizione del procedimento n. 4565/2017 r.g., rettificare in € 7.642,65, o la diversa somma ritenuta di giustizia, in luogo dell'importo di € 61.752,18 indicato dal Tribunale di Avellino, il saldo, a credito della società appellata, del conto corrente oggetto di causa;
c) per l'effetto dell'accoglimento della precedente domanda, condannare la
[...]
alla restituzione della somma pari al maggior importo Controparte_1
pagato dalla alla controparte in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado o al diverso minore o maggiore importo ritenuto di giustizia;
disporre, altresì, la restituzione dell'importo delle spese di soccombenza del primo grado versate all'Avv. Volino
Pagina 3 (distrattario), a seguito di notifica del precetto, nell'importo di € 7.577,31
(al netto di r.a. e di iva), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condannare, in ogni caso, la alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite di primo grado, di secondo grado (procedimento n.
4565/2017 r.g.) e del presente procedimento di revocazione, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa, e porre a carico della CP_1
le spese di Ctu di primo grado. In via istruttoria, si chiede
[...]
che, se del caso, in relazione all'accertata fondatezza dei motivi di appello esposti si disponga la rinnovazione o l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata in primo grado, statuendo che il consulente da nominare accerti il saldo del conto corrente oggetto di causa secondo i parametri esposti nel motivo di appello>.
Si è costituita la deducendo l'infondatezza Controparte_2
della domanda avversa e chiedendo l'integrale rigetto della stessa.
Con decreto in data 8.11.2024, il Presidente di Sezione ha disposto inaudita altera parte la sospensione ex artt. 401-373 c.p.c. dell'esecuzione della sentenza della Corte di Appello n. 3863/2024 nonché la sospensione dei termini ex art. 398 IV comma c.p.c. del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, fissando l'udienza del
12.12.2024 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento di sospensione, dopodiché la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 350 bis c.p.c. ed infine riservata in decisione dal Collegio.
************************************
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Al fine di una migliore comprensione delle ragioni della decisione, giova ripercorrere sinteticamente la vicenda processuale da cui è scaturita la sentenza di cui si chiede la revocazione in questa sede.
Pagina 4 La ha proposto, dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Napoli, appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino
n. 1390/2021 pubblicata in data 06.08.2021, denunciando il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice nella effettuazione della rettifica del saldo di conto corrente – avendo egli considerato, ai fini della rettifica in questione, addebiti (segnatamente “Interessi e competenze su depositi in valuta”) non oggetto di causa, e, dunque, adottato il “primo conteggio” del Ctu (nel quale erano stati espunti tali addebiti, che invece non dovevano essere eliminati perché, appunto, rivenienti da rapporti non impugnati dall'attrice), anziché il “secondo conteggio” nel quale, invece, quelle voci erano state contabilizzate. Sulla base di tale erroneo presupposto, il Tribunale è così addivenuto ad un errato risultato (€
61.752,18) circa la quantificazione dell'ammontare del quantum debeatur
(e, conseguentemente, circa il regolamento delle spese processuali), con conseguente ingiusta condanna della al pagamento, in favore di Pt_1
di somme non dovute. CP_1
Sulla base di ciò, la ha chiesto alla Corte d'Appello di Napoli di Pt_1
modificare la ricostruzione compiuta dal Tribunale e, correggendo l'errore di rettifica del saldo di conto corrente n. 10840.90 commesso dal primo giudice, di limitare la rettifica medesima al corretto importo a credito di pari ad € 7.642,65 (e non già € 61.752,18 statuiti dal Tribunale), CP_1
conseguentemente limitando a tale importo la condanna in favore della società appellata.
In particolare, la Corte ha sostenuto che il c.t.u. - nell'affermare a pagina 32 della relazione che “La scrivente condivide i rilievi circa l'omessa contabilizzazione dei due movimenti afferenti le commissioni estero che, sebbene correttamente indicati nell'allegato 7, riportante tutti i movimenti
Pagina 5 del conto, solo per mero errore materiale non li ha indicati nei successivi conteggi. Quindi il CTU provvederà a reinserirli in tutti i conteggi” - avesse fatto riferimento agli addebiti oggetto dell'appello della (e Pt_1
cioè “Interessi e competenze su depositi in valuta”) mentre l'Ausiliario aveva fatto riferimento a “due movimenti afferenti le commissioni estero”.
Ha, quindi, rigettato il gravame perché “diversamente da quanto ritenuto dall'appellante principale, gli ulteriori conteggi effettuati dal CTU, all'esito delle osservazioni del CTP della comprendevano gli Pt_1
addebiti oggetto di gravame e non li escludevano affatto, come invece erroneamente ritenuto dalla appellante, poiché il CTU, dopo aver Pt_1
riconosciuto di averli erroneamente espunti, ha affermato di averli successivamente reinseriti in tutti i conteggi. L'appello è dunque infondato poiché non tiene conto degli esiti della perizia e del fatto che gli addebiti, ritenuti espunti dal ricalcolo dei rapporti dare/avere, sono stati invece considerati dal CTU e, quindi, dal Tribunale”.
Ad avviso della BMPS la sentenza sarebbe affetta da errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. perché:
- la Corte ha “percepito” che il c.t.u. avesse affermato di avere reinserito nei suoi conteggi gli addebiti (trattasi degli “Interessi e competenze su depositi in valuta” per € 54.109,53) oggetto del gravame della Banca mentre detto c.t.u. ha dichiarato, univocamente, di avere reinserito “due movimenti afferenti le commissioni estero”;
- - la dichiarazione del c.t.u. oggetto del travisamento della Corte d'Appello non ha costituito oggetto di contrasto tra le parti poiché non ha mai costituito oggetto di controversia tra le parti che cosa il c.t.u. avesse reinserito nei suoi conteggi - se, cioè, gli “Interessi e competenze su
Pagina 6 depositi in valuta” oggetto del gravame della Banca o “due movimenti afferenti le commissioni estero”.
Orbene, va premesso che, in linea di diritto, l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., deve essere caratterizzato:
a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) dall'attenere ad un punto non controverso in giudizio e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) dall'essere stato un elemento essenziale e decisivo della pronuncia da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa, nel senso che, senza di esso, la decisione sarebbe stata diversa;
d) dall'apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, non potendo consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (cfr. Cassazione civile sez. trib., 20/09/2024, n.25304; sez. trib.,
13/09/2024, n.24702).
Ad avviso del Collegio, non ricorrono nella fattispecie i presupposti sopra illustrati.
In primo luogo, va osservato che l'esistenza di “depositi in valuta” estranei al conto ordinario era stato oggetto di controversia tra le parti, di guisa che la decisione da adottare in sostituzione di quella impugnata non potrebbe
Pagina 7 basarsi semplicemente sull'applicazione del secondo conteggio del c.t.u. inclusivo degli interessi e delle competenze relative a detti depositi, ma dovrebbe necessariamente risolvere la questione a monte della correttezza o meno dell'esclusione di tali voci dal saldo ricalcolato. Tale esclusione, invero, era stata oggetto del gravame della e soprattutto contestata Pt_1
dalla difesa spiegata da nel giudizio di appello ed ancora in questa CP_2
sede, secondo cui non sarebbe dimostrato che sussistevano depositi in valuta e che quegli interessi e competenze afferissero a rapporti estranei al giudizio.
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda della osservando Pt_1
semplicemente che il c.t.u., dopo aver riconosciuto di aver erroneamente escluso tali voci, ha dichiarato di averle successivamente reinserite nei conteggi.
In realtà, la motivazione della decisione gravata si basa sul rilievo che il consulente avrebbe condiviso l'erroneità dell'omessa contabilizzazione
“dei due movimenti afferenti le commissioni estero” che sono stati poi reinseriti nei conteggi finali, di talché la valutazione positiva contenuta nella sentenza impugnata, al di là del generico accoglimento dei motivi di gravame, riguarda appunto la debenza di questi due movimenti e non anche il diritto agli interessi ed alle competenze su depositi in valuta.
Se la valutazione della spettanza in capo alla BMPS di queste due voci non
è stata oggetto di (quantomeno esplicita) decisione, deve escludersi la possibilità di operare in questa sede la valutazione in questione che comporterebbe, con tutta evidenza, un'attività di giudizio inammissibile nel giudizio di revocazione.
In sostanza, la richiesta dell'istante di riconoscere il secondo conteggio elaborato dal c.t.u., comprensivo di queste voci, non deriverebbe, allora,
Pagina 8 soltanto dalla erronea “percezione” dell'asserita inclusione delle voci de quibus nel diverso calcolo recepito dalla Corte, ma presuppone necessariamente la risoluzione della questione della titolarità del relativo diritto, il cui accertamento – anche sotto l'aspetto della sua contestazione– esula dai poteri attribuiti al giudice della revocazione. E poiché si deve valutare il contrasto tra le parti sul punto non può configurarsi, come decisiva, la dedotta svista percettiva.
Peraltro, lo stesso c.t.u. aveva inizialmente giustificato l'esclusione di queste voci perché non conteggiate dal perito di e, dopo aver CP_1
incluso nel conteggio i due movimenti afferenti le commissioni estero perché espunti per mero errore materiale, ha elaborato, nella parte finale, un secondo conteggio che invece considerava anche interessi e competenze perché “potrebbero attenere anche a rapporti non oggetto di causa”, lasciando espressamente al giudice ogni determinazione su tale punto (pag.
32 della relazione). Si vuole dire, cioè, che anche l'ausiliare del giudice – oltre che il giudice stesso - non ha preso specifica posizione su quale dei due conteggi fosse effettivamente quello dovuto dalla e non è Pt_1
possibile supplire a tale valutazione nel presente giudizio.
Ricapitolando, un eventuale errore percettivo potrebbe essere quello di aver ritenuto che nel primo conteggio fossero incluse anche le due voci richieste dall'appellante (Interessi e competenze su depositi in valuta), ma tale affermazione non è contenuta nella sentenza impugnata che, a ben vedere, ha ritenuto (correttamente) ricompresi in detto conteggio del consulente soltanto i due diversi “movimenti” più volte citati. Inoltre, l'accoglimento della domanda attorea postula il riconoscimento delle somme afferenti le diverse voci reclamate dalla BMPS e tale riconoscimento non è consequenziale soltanto all'accertamento di tipo contabile richiesto
Pagina 9 dall'attrice ma anche al giudizio a monte sulla debenza o meno delle voci stesse. Tale giudizio non vi è stato o comunque è stato espresso in termini diversi da quelli prospettati dall'attore, giacché la Corte ha (erroneamente) identificato gli addebiti oggetto di gravame con i due movimenti afferenti le commissioni estero, limitandosi a riconoscere l'errore del Tribunale relativamente a questi ultimi ed escludendolo sulla base della lettura dell'elaborato peritale sopra indicata.
In ogni caso, dalla stessa complessità delle considerazioni fin qui svolte, appare alquanto evidente che l'errore denunciato dall'attore non emerge dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e non configura una svista percettiva di semplice e concreta individuabilità, così come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Ritiene, dunque, il Collegio che la domanda sia infondata, e deve, pertanto, essere integralmente respinta, con la conseguenza che vengono meno gli effetti di entrambe le sospensioni disposte nel Decreto Presidenziale suindicato.
Avuto riguardo alle incongruenze comunque rilevate nella motivazione della sentenza impugnata ed all'incerta delimitazione degli effetti dei rilievi critici sopra evidenziati, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione della sentenza n. 3863/24 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 01.10.2024, così provvede:
1) rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, con conseguente caducazione delle sospensioni disposte con il Decreto
Presidenziale sopra indicato;
Pagina 10 2) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attrice, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente estensore
dr. Michele Magliulo
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