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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 849/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZO AN GI VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore CASTORINA ROSARIA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4980/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IRPEF-ALIQUOTE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente rinuncia al ricorso e chiede compensazione delle spese.
AD insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18.7.2025, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Ricorrente_1Primo Grado di Catania, l'avv. ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320259017691160000, notificata in data 21.05.25, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320110076199041000, n. 29320120003753943000, n.
29320160014679852000, n. 29320170025608850000, n. 29320190003135665000, n.
29320190020813147000 e all'avviso di addebito n. 59320160007379545000 eccependo l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione quanto all'impugnato avviso di addebito INPS e contestato l'eccezione di prescrizione in quanto dopo la notifica delle cartelle di pagamento n.
29320110076199041000 e n. 29320120003753943000, rispettivamente in data
12.06.2012 e 27.06.2012, è stata notificata in data 14.3.2023, a mezzo pec, l'intimazione n. 29320239005129427000, mentre, per quanto riguarda le cartelle n.
29320160014679852000, n. 29320170025608850000, n. 29320190003135665000 e
29320190020813147000, dopo la loro notifica, è stata notificata in data 12.12.2022
l'intimazione n. 29320229017621768000. All'udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto che la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare, vista la documentazione prodotta in atti da ADER, dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire.
Spese compensate in ragione della apprezzabile condotta del ricorrente, il quale ha dichiarato di avere notificato il ricorso in quanto allo scadere del termine per ricorrere non gli erano stati ancora consegnati da ADER gli atti interruttivi della prescrizione debitamente richiesti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione prima, dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 28 gennaio 2026
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZO AN GI VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore CASTORINA ROSARIA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4980/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IRPEF-ALIQUOTE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017691160000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente rinuncia al ricorso e chiede compensazione delle spese.
AD insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 18.7.2025, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Ricorrente_1Primo Grado di Catania, l'avv. ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320259017691160000, notificata in data 21.05.25, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320110076199041000, n. 29320120003753943000, n.
29320160014679852000, n. 29320170025608850000, n. 29320190003135665000, n.
29320190020813147000 e all'avviso di addebito n. 59320160007379545000 eccependo l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione quanto all'impugnato avviso di addebito INPS e contestato l'eccezione di prescrizione in quanto dopo la notifica delle cartelle di pagamento n.
29320110076199041000 e n. 29320120003753943000, rispettivamente in data
12.06.2012 e 27.06.2012, è stata notificata in data 14.3.2023, a mezzo pec, l'intimazione n. 29320239005129427000, mentre, per quanto riguarda le cartelle n.
29320160014679852000, n. 29320170025608850000, n. 29320190003135665000 e
29320190020813147000, dopo la loro notifica, è stata notificata in data 12.12.2022
l'intimazione n. 29320229017621768000. All'udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto che la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare, vista la documentazione prodotta in atti da ADER, dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire.
Spese compensate in ragione della apprezzabile condotta del ricorrente, il quale ha dichiarato di avere notificato il ricorso in quanto allo scadere del termine per ricorrere non gli erano stati ancora consegnati da ADER gli atti interruttivi della prescrizione debitamente richiesti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione prima, dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 28 gennaio 2026
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo