Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 6245/2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
Mariarosaria Budetta Presidente
Francesca Falla Trella Consigliera
Anna Maria Teresa Gregori Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6245/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 23 gennaio 2025, vertente
Tra
(P.IVA rappresentato e difeso dall'avv. Marino Parte_1 P.IVA_1
Marcello, presso il cui studio elettivamente è domiciliato.
- appellante - E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
– appellato contumace – E
nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_2 avv.ti Rodolfo Murra e Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo.
-appellato
- Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi il Controparte_1
Tribunale civile di Roma, per sentirla condannare al risarcimento di CP_2 tutti i danni patiti in seguito al sinistro occorso in in data 03.01.2013 ore 20:30 CP_2
(circa), in Via Eurialo in corrispondenza del civico n. 130, nella misura di Euro 37.725
e, in ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Si costituiva in giudizio che contestava la domanda attorea ed CP_2 eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ragione di garanzia e manleva dedotta da contratto di appalto manutentivo del luogo del sinistro de quo, contestualmente instando per la chiamata dell'impresa che veniva autorizzata. Parte_1
L'impresa non si costituiva in giudizio e il giudice ne dichiarava Parte_1 la contumacia.
La causa veniva istruita tramite l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una CTU.
Il giudice accoglieva la domanda dell'attore nei termini che seguono. In riferimento all'an debeatur il Tribunale riteneva che le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa comprovassero la dinamica e il determinismo causale del fatto storico come dedotto da e, pertanto, ne ascriveva la Controparte_1 responsabilità a Sulla base del contratto d'appalto stipulato tra CP_2 [...]
e risultava che il servizio di sorveglianza, pronto CP_2 Parte_1 intervento e manutenzione ordinaria delle strade demaniali e dei relativi manufatti ricadenti nel territorio del municipio ove si era infortunata, erano Controparte_1 affidati all'impresa appaltatrice e dunque quest'ultima doveva essere condannata e tenere indenne CP_2
In ordine al quantum debeatur, sulla basa della CTU espletata il Giudice del tribunale liquidava la somma complessiva di euro 8.900,00, dei quali euro 5.007,53 per invalidità permanente e euro 2.735,00 per incapacità temporanea, avendo calcolato euro 109,40 per ogni giorno di incapacità assoluta.
Tanto precisato, il tribunale così statuiva “- in applicazione dell'art. 2051 c.c. dichiara responsabile del sinistro in decisione, ai soli fini fiscali astrattamente CP_2 configurabile come reato, e per l'effetto condanna detto ente nella persona del
Sindaco in carica a pagare in favore di a titolo di risarcimento Controparte_1 danni la somma di € 10.752,01 al valore attuale della moneta oltre interessi da calcolare come in motivazione, nonché a rifondere alla stessa le spese di lite, liquidate in € 1.155,00 per esborsi, compreso l'onorario gi corrisposto alla C.T.U. in via di anticipazione, ed € 2.800,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura stabilita dalla legge;
- dichiara l'impresa
[...] contrattualmente tenuta nei confronti dell Parte_1 Controparte_3 per il sinistro in decisione e per l'effetto la condanna nella persona del Legale Rappresentante pro tempore a rilevare e tenere indenne da ogni CP_2 somma da quest'ultima dovuta in forza della presente decisione, per sorte, interessi, spese.”
Il procedimento in appello.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello deducendo in sintesi: Parte_1
- Erroneo accoglimento della domanda attorea sia sull'an debeatur che sul quantum ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie in quanto la pretesa attorea non sarebbe stata supportata da alcun elemento probatorio in ordine al nesso eziologico e la testimonianza resa dalla sig.ra non Testimone_1 sarebbe stata del tutto credibile;
- Mancata individuazione della condotta lesiva da parte dell'impresa appaltatrice. L'appellante ha quindi così concluso “Piaccia all'Il.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in ragione del presente appello riformare la sentenza n. N°
14615/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma Dott.ssa Di Lalla, resa in data
10.07.2019 e pubblicata in data 10 luglio 2019, per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente: 1) nel merito, rigettare la domanda della Sig.ra Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto e condannare la stessa al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
2) in via subordinata, nella denegata contraria ipotesi, accertare e dichiarare che la PRIMA APPALTI S.r.l. non è tenuta a manlevare e/o rimborsare per i motivi sopra rappresentati.” CP_2
Si è costituita chiedendo di rigettare l'appello nel punto in cui CP_2 [...] impugna la condanna a mallevare e a statuire secondo Parte_1 CP_2 giustizia le conclusioni dell'atto di appello, così esposte “nel merito rigettare la domanda della sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto e Controparte_1 condannare la stessa al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. Controparte_1
All'esito dell'udienza cartolare del 23 gennaio 2025, sulle precisate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
Decisione della Corte.
L'appello non è fondato e deve essere respinto. Rileva la Corte - che il Tribunale ha correttamente ritenuto provato l'evento dannoso oggetto della causa e il rapporto di derivazione causale del sinistro dallo stato manutentivo del marciapiede, basando tale convinzione sulle risultanze processuali, ovvero sulla testimonianza – che risulta essere attendibile, precisa e puntuale - resa dalla sig.ra e sulle fotografie acquisite nel corso del giudizio. Da Testimone_1 ciò emerge che, dove è caduta , era presente una buca della Parte_2 pavimentazione ricoperta di “foglie e sporcizia” e che, data l'ora serale (20:30 circa), era nascosta alla vista, con conseguente impossibilità di evitare la situazione di pericolo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del fatto oggetto di causa va ascritta all'Amministrazione capitolina.
In relazione al quantum debeatur, si condivide la quantificazione elaborata dal giudice di prime cure che ha ritenuto di condividere le conclusioni a cui è pervenuta la C.T.U, secondo la quale “1) Le lesioni causalmente collegate al sinistro sono rappresentate da "contusione spalla dx, sospetta lesione cuffia dei rotatori", in soggetto già affetto da precedenti morbosi ed influenti sulla sua validità al momento del sinistro. 2) Gli esiti (sintomatologia algico-disfunzionale della spalla destra in soggetto sottoposto a bursectomia ed acromionplastica) correlati alle lesioni sono adeguati e compatibili al precedente traumatico in quanto ne soddisfano i criteri di giudizio cronologico, topografico, modale e di idoneità quali-quantitativa. a) La durata della inabilità temporanea derivata dal sinistro può essere quantificata in gg. 15 di ITA e gg. 20 di
ITP al 50%. b) Gli esiti permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico-fisica della perizianda possono essere quantificati, secondo le tabelle in uso (Legge 57/01 e
DL 03 luglio 2003) ed in ottemperanza alla Legge n. 27 del 24/3/2012 (art.
2 - comma
3 ter e 3 quater), come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche nella misura del 4.5%. c) Non esiste menomazione all'integrità fisiognomica e/o fisionomica correlabile all'evento traumatico descritto.” e aderendo ai criteri delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, aggiornate all'annualità 2018.
In merito alla manleva di nei confronti di il giudice del Parte_1 CP_2
Tribunale ha correttamente ritenuto che l'impresa appaltatrice dovesse tenere indenne l'amministrazione comunale da ogni somma dovuta, ciò risultando dall'esame testuale degli artt. 45 e 46 del capitolato speciale d'appalto sezione a) (descrizione delle attività
e delle lavorazioni), laddove si legge che “con la consegna dell'appalto l'Impresa è obbligato ad iniziare immediatamente il servizio di sorveglianza e su tutte le superfici delle infrastrutture stradali, sugli arredi ed accessori e su ogni altra opera esistente sul suolo (…). Il soggetto incaricato della sorveglianza ha la responsabilità di tempestiva segnalazione al Responsabile d'impresa di appartenenza, ovvero con cui è consociata, ovvero con cui svolge attività di servizio per l'espletamento delle successive immediate attività di Pronto intervento e Manutenzione ordinaria” e ancora al successivo art. 46, con riferimento al pronto intervento, viene specificato che “Con la consegna dell'appalto l'Impresa è obbligata ad iniziare immediatamente il pronto intervento su tutte le zone oggetto d'appalto. Il pronto intervento è conseguenziale all'attività di sorveglianza e/o alla segnalazione di altri uffici (comunale, polizia e forze dell'ordine, VV.F etc.). Il pronto intervento è volto, come già detto, all'immediata eliminazione del pericolo con le opere possibili, oppure alla chiara segnalazione ed interdizione al transito dell'insidia alla pubblica incolumità, sia per mezzo del transennamento (nelle forme prescritte dal Codice della strada) che del presidio del sito in attesa di uomini e mezzi necessari ad eseguire le opere e/o i transennamenti e segnalazioni di cui sopra”. Ne consegue che l'impresa appaltatrice era tenuta a garantire sia il servizio di sorveglianza che il pronto intervento con obbligo di manleva della condanna subita da CP_2
Alla luce delle ragioni sopra esposta deve concludersi per l'infondatezza dell'appello.
Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti del solo appellato costituito, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attesa la natura della controversia e delle questioni trattate, e con espunzione della fase trattazione/istruttoria in quanto non si sono tenute.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.984,00, in favore di oltre accessori come per CP_2 legge;
- dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 La Cons. est. La Presidente
Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta