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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6346/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Societa 1 S.r.l. - - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014972048 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ade insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 SRL impugna la cartella di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto IRES per € 4.696 per l'anno d'imposta 2020.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate evidenziando l'intervenuti sgravio della pretesa tributaria portata dal ruolo e dalla cartella impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio integrale della pretesa in contestazione, addotto e documentato dalla resistente e non contestato dalla società ricorrente.
Spese compesate, considerato anche il contegno processuale della ricorrente che, dopo la costituzione della parte resistente, nulla ha dedotto sulle ragioni che potrebbero giustificare nel caso la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali alla luce della rilevata ragione di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per le ragioni di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6346/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Societa 1 S.r.l. - - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240014972048 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ade insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 SRL impugna la cartella di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto IRES per € 4.696 per l'anno d'imposta 2020.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate evidenziando l'intervenuti sgravio della pretesa tributaria portata dal ruolo e dalla cartella impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio integrale della pretesa in contestazione, addotto e documentato dalla resistente e non contestato dalla società ricorrente.
Spese compesate, considerato anche il contegno processuale della ricorrente che, dopo la costituzione della parte resistente, nulla ha dedotto sulle ragioni che potrebbero giustificare nel caso la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali alla luce della rilevata ragione di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per le ragioni di cui in motivazione. Spese compensate.