Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02309/2026REG.PROV.COLL.
N. 01752/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2024, proposto da IU ST, rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Afragola, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04440/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. FR DI;
Preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.ST IU, comproprietaria, unitamente al marito, di un terreno sito ad Afragola, in via VI Trav. Arena, n. 39, cap. 80021, su cui sono state realizzate opere abusive, prima oggetto di ordinanza di demolizione e, successivamente, data l’inottemperanza, di acquisizione al patrimonio del Comune, ha impugnato il provvedimento (prot. n. 25465) del 7 maggio 2020, notificato in data 11 maggio 2020, con cui il Comune di Afragola le ha comunicato l’intenzione di procedere al recupero delle somme dovute ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 ed all’esecuzione forzata per il rilascio dell’immobile, richiamati i provvedimenti di demolizione, acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, avvio del procedimento, diffida al rilascio dell’immobile ed al pagamento delle somme dovute. In particolare la ricorrente ha contestato i criteri di determinazione dell’indennità di occupazione e lamentato l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai figli, eredi del marito, comproprietario dell’immobile.
Il TAR, con sentenza del 24 luglio 2023, n. 4440, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento alla contestazione dei criteri di calcolo dell’indennità di occupazione abusiva, e infondato, con riferimento alla contestazione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Avverso tale sentenza l’originaria ricorrente ha proposto appello deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare la possibilità, da parte degli eredi di FE OS, originario comproprietario dell’immobile, di introdurre elementi nuovi all’interno del procedimento amministrativo, “tali da eliminare in radice l’astratta possibilità che il provvedimento potesse essere effettivamente diverso da quello che in concreto ha adottato l’Amministrazione”; in via istruttoria, ha chiesto l’acquisizione di tutti gli atti e i documenti ritenuti utili ai fini del decidere, non nella disponibilità del privato.
All’udienza dell’11 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2.L’appello, limitato alla sola statuizione di infondatezza, avente ad oggetto la preannunciata azione esecutiva, non può essere accolto.
A prescindere da ogni considerazione circa la natura effettivamente provvedimentale dell’atto impugnato, con cui l’Amministrazione si è limitata a preannunciare l’esecuzione, e circa la legittimazione e l’interesse della ricorrente appellante a lamentare la violazione delle garanzie partecipative nei confronti di soggetti terzi, è sufficiente evidenziare che tali garanzie non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3359). Nel caso di specie, al contrario, l’appellante ha lamentato l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai figli, eredi del comproprietario dell’immobile, senza, tuttavia, allegare alcun elemento rilevante che gli stessi avrebbero potuto apportare al procedimento amministrativo.
3. In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Nulla per le spese non essendosi costituito il Comune in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB NI, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
FR DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR DI | AB NI |
IL SEGRETARIO