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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9276 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N.19965/2024 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 3/10/2025 , nella causa civile di secondo grado iscritta al n.19965/2024 RG. Tra
nato a [...] il [...], residente in [...]
Cicerone, 10 C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli alla via Domenico C.F._1
Cimarosa, 29 presso lo studio dell'avv. Cesare Zumpano, c.f. che lo difende C.F._2
e rappresenta, giusta procura in atti APPELLANTE
E
con sede legale in Borgano Torinese (TO) Controparte_1
alla via Lanzo n.29, 10171, in persona del legale rapp.te p.t., dott. dott. , P. CP_2 Controparte_3
IVA , rapp.ta e difesa dall'Avv. Michele Coppola, CF: giusta P.IVA_1 C.F._3
procura in atti APPELLATA
Nonché
CF , res.te in Napoli alla via Bosco di Controparte_4 C.F._4 Capodimonte, 17 APPELLATA CONTUMACE
oggetto: appello avverso sentenza n. 923/2024 emessa dal Giudice di Pace di Barra
conclusioni per le parti : come da atti di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Va di poi dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la sua procedibilità essendosi,
l'appellante, costituitosi nei termini.
Nel merito, l'appellante deduce l'ingiustizia della sentenza n. 923/2024 emessa dal Giudice di Pace
di Barra nella parte in cui, relativamente al sinistro verificatosi il 26/6/2021 in Napoli, alla via de
Meis tra il motoveicolo Honda SH 150 targato EW17473 di proprietà dell' ed il motoveicolo Pt_1
Honda SH targato ET58017 di proprietà di ed assicurato con la società Controparte_4 [...]
che tamponava il primo veicolo facendolo rovinare al suolo sulla fiancata destra, aveva CP_5
rigettato la domanda risarcitoria per difetto del diritto al risarcimento dei dedotti danni subiti al motoveicolo;
in contumacia dell' e previa costituzione della che ha CP_4 Controparte_5
contestato il gravame in fatto e diritto, depositata copia dei verbali di causa e le produzioni di primo grado, la causa è stata assegnata a sentenza.
Premesso che i motivi di gravame sono stati compiutamente specificati ex art. 342 cpc , e che ai sensi dell'art. 329 cpc la prima sentenza copre con efficacia di giudicato la statuizione sulla proponibilità della domanda risarcitoria, va evidenziato che la titolarità attiva intesa come proprietà
del veicolo Honda SH 150 targato EW17473 e titolarità passiva della intesa come CP_4
proprietà del motoveicolo Honda SH targato ET58017 al momento del sinistro, il 26/6/2021, sono comprovate dalle certificazioni P.R.A dei due motoveicoli (cfr ord Cass n. 24681/2014 e sent Cass. n. 9314/2010 ) mentre la titolarità passiva della non è stata contestata Controparte_5
neppure in via stragiudiziale.
Nel merito l' assume di aver subito un tamponamento ad opera del veicolo della ma, Pt_1 CP_4
se è vero che in caso di tamponamento ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza ( cfr in tema da ultimo ord Cass n.12663/2024), è altresì vero che l'istante ha l'onere di provare l'accadimento e cioè il fatto storico nonché i danni subiti ed il nesso causale tra questi ed il sinistro.
Nella fattispecie in esame il teste attoreo ha descritto la dinamica come dedotta in Testimone_1
citazione assumendo di riconoscere i danni riportati nelle foto attoree ma a parere di questo giudice le seguenti considerazioni pongono in forte dubbio l'assunto attoreo ed in particolare che l' Pt_1
abbia subito i danni indicati nel suo preventivo e perizia di parte del 29/10/2021; ed infatti: 1) la teste assume che la moto attorea aveva subito danni alla targa posteriore a causa del Tes_1
tamponamento e dell'urto con la moto della per poi essere caduto sulla fiancata destra e CP_4
riportare ulteriori danni, ma il perito della compagnia assicuratrice ha chiarito Controparte_6
che dall'esame diretto del veicolo Honda SH targato ET58017 è emerso che lo stesso non riportava alcun danno nella parte anteriore;
2) il suddetto perito ha verificato che i danni lamentati in CP_6
questa sede corrispondono ai danni riportati dall' Honda SH 150 tg EW17473 nel precedente sinistro dell'1/3/2021 e ciò in base alla comparazione tra le foto dell'Honda dell' e la Pt_1
documentazione redatta dalla relativamente all'incidente del marzo 2021, solo CP_7 Parte_2
tre mesi prima del fatto per cui è causa;
3) l'appellante ha acquistato la moto nel mese di giugno
2021, l'8/6/2021, verso il corrispettivo di €3.000,00 per poi rivenderla, dopo il sinistro e cioè alla fine mese di settembre del 2021, al prezzo di €2.800,00 praticamente il valore del veicolo;
ne deriva che l' non può richiedere alcuna somma risarcitoria in questa sede se si considera che Pt_1 l'istante ha incamerato un prezzo corrispondente al valore della moto così come acquistata e la vendita ha avuto ad oggetto sicuramente una moto non riparata come dimostrato dalla data di redazione della perizia di parte determinativa delle spese necessarie per eliminare i danni, perizia a firma del perito assicurativo e che riporta, come data dell'incarico, la data del Persona_1
29/10/2021; si vuol dire, in altre parole, che il richiamo dell' alla giurisprudenza di legittimità Pt_1
in tema di diritto risarcitorio in presenza di preventivi e senza la prova dell'esborso ( ord Cass n.
5159/2023, n 27129/2021), contrasta con la prova che l'incarico peritale fu conferito dall' Pt_1
allorchè la moto era già stata trasferita quindi, evidentemente in assenza di elementi contrari,
allorchè era ancora danneggiata;
ne deriva , in definitiva, che il riconoscimento di una somma non costituirebbe il ristoro di un effettivo pregiudizio economico, bensì un mero ed ingiustificato arricchimento.
Poiché sull'istante gravava l'onere di provare non solo l'accadimento del sinistro ma anche di aver effettivamente subito i danni lamentati e soprattutto causalmente ricollegabili all'evento del
26/6/2021 e reale e certa fonte di depauperamento del suo patrimonio, ma tale prova , a parere di questo giudice, non è stata fornita, per tali motivi il gravame va rigettato.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita .
Quanto alle spese di lite del secondo grado, in assenza di appello incidentale in ordine a quelle di primo grado, le stesse seguono la soccombenza in base al DM 55/2014 (scaglione fino ad €
5.200,00, valore medio ridotto per l'esiguità dell'istruttoria e la semplicità delle questioni) .
Si dà atto , ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n.228/2012, dell'applicabilità a carico di
, della sanzione pari al contributo unificato da versarsi al momento della proposizione Parte_1
dell'appello.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della che si Parte_1 Controparte_5
liquidano in complessivi €1.500,00 oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Si dà atto dell'applicabilità a carico di della sanzione pari al contributo unificato da Parte_1
versarsi al momento della proposizione dell'appello.
Napoli 10/10/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 3/10/2025 , nella causa civile di secondo grado iscritta al n.19965/2024 RG. Tra
nato a [...] il [...], residente in [...]
Cicerone, 10 C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli alla via Domenico C.F._1
Cimarosa, 29 presso lo studio dell'avv. Cesare Zumpano, c.f. che lo difende C.F._2
e rappresenta, giusta procura in atti APPELLANTE
E
con sede legale in Borgano Torinese (TO) Controparte_1
alla via Lanzo n.29, 10171, in persona del legale rapp.te p.t., dott. dott. , P. CP_2 Controparte_3
IVA , rapp.ta e difesa dall'Avv. Michele Coppola, CF: giusta P.IVA_1 C.F._3
procura in atti APPELLATA
Nonché
CF , res.te in Napoli alla via Bosco di Controparte_4 C.F._4 Capodimonte, 17 APPELLATA CONTUMACE
oggetto: appello avverso sentenza n. 923/2024 emessa dal Giudice di Pace di Barra
conclusioni per le parti : come da atti di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Va di poi dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la sua procedibilità essendosi,
l'appellante, costituitosi nei termini.
Nel merito, l'appellante deduce l'ingiustizia della sentenza n. 923/2024 emessa dal Giudice di Pace
di Barra nella parte in cui, relativamente al sinistro verificatosi il 26/6/2021 in Napoli, alla via de
Meis tra il motoveicolo Honda SH 150 targato EW17473 di proprietà dell' ed il motoveicolo Pt_1
Honda SH targato ET58017 di proprietà di ed assicurato con la società Controparte_4 [...]
che tamponava il primo veicolo facendolo rovinare al suolo sulla fiancata destra, aveva CP_5
rigettato la domanda risarcitoria per difetto del diritto al risarcimento dei dedotti danni subiti al motoveicolo;
in contumacia dell' e previa costituzione della che ha CP_4 Controparte_5
contestato il gravame in fatto e diritto, depositata copia dei verbali di causa e le produzioni di primo grado, la causa è stata assegnata a sentenza.
Premesso che i motivi di gravame sono stati compiutamente specificati ex art. 342 cpc , e che ai sensi dell'art. 329 cpc la prima sentenza copre con efficacia di giudicato la statuizione sulla proponibilità della domanda risarcitoria, va evidenziato che la titolarità attiva intesa come proprietà
del veicolo Honda SH 150 targato EW17473 e titolarità passiva della intesa come CP_4
proprietà del motoveicolo Honda SH targato ET58017 al momento del sinistro, il 26/6/2021, sono comprovate dalle certificazioni P.R.A dei due motoveicoli (cfr ord Cass n. 24681/2014 e sent Cass. n. 9314/2010 ) mentre la titolarità passiva della non è stata contestata Controparte_5
neppure in via stragiudiziale.
Nel merito l' assume di aver subito un tamponamento ad opera del veicolo della ma, Pt_1 CP_4
se è vero che in caso di tamponamento ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza ( cfr in tema da ultimo ord Cass n.12663/2024), è altresì vero che l'istante ha l'onere di provare l'accadimento e cioè il fatto storico nonché i danni subiti ed il nesso causale tra questi ed il sinistro.
Nella fattispecie in esame il teste attoreo ha descritto la dinamica come dedotta in Testimone_1
citazione assumendo di riconoscere i danni riportati nelle foto attoree ma a parere di questo giudice le seguenti considerazioni pongono in forte dubbio l'assunto attoreo ed in particolare che l' Pt_1
abbia subito i danni indicati nel suo preventivo e perizia di parte del 29/10/2021; ed infatti: 1) la teste assume che la moto attorea aveva subito danni alla targa posteriore a causa del Tes_1
tamponamento e dell'urto con la moto della per poi essere caduto sulla fiancata destra e CP_4
riportare ulteriori danni, ma il perito della compagnia assicuratrice ha chiarito Controparte_6
che dall'esame diretto del veicolo Honda SH targato ET58017 è emerso che lo stesso non riportava alcun danno nella parte anteriore;
2) il suddetto perito ha verificato che i danni lamentati in CP_6
questa sede corrispondono ai danni riportati dall' Honda SH 150 tg EW17473 nel precedente sinistro dell'1/3/2021 e ciò in base alla comparazione tra le foto dell'Honda dell' e la Pt_1
documentazione redatta dalla relativamente all'incidente del marzo 2021, solo CP_7 Parte_2
tre mesi prima del fatto per cui è causa;
3) l'appellante ha acquistato la moto nel mese di giugno
2021, l'8/6/2021, verso il corrispettivo di €3.000,00 per poi rivenderla, dopo il sinistro e cioè alla fine mese di settembre del 2021, al prezzo di €2.800,00 praticamente il valore del veicolo;
ne deriva che l' non può richiedere alcuna somma risarcitoria in questa sede se si considera che Pt_1 l'istante ha incamerato un prezzo corrispondente al valore della moto così come acquistata e la vendita ha avuto ad oggetto sicuramente una moto non riparata come dimostrato dalla data di redazione della perizia di parte determinativa delle spese necessarie per eliminare i danni, perizia a firma del perito assicurativo e che riporta, come data dell'incarico, la data del Persona_1
29/10/2021; si vuol dire, in altre parole, che il richiamo dell' alla giurisprudenza di legittimità Pt_1
in tema di diritto risarcitorio in presenza di preventivi e senza la prova dell'esborso ( ord Cass n.
5159/2023, n 27129/2021), contrasta con la prova che l'incarico peritale fu conferito dall' Pt_1
allorchè la moto era già stata trasferita quindi, evidentemente in assenza di elementi contrari,
allorchè era ancora danneggiata;
ne deriva , in definitiva, che il riconoscimento di una somma non costituirebbe il ristoro di un effettivo pregiudizio economico, bensì un mero ed ingiustificato arricchimento.
Poiché sull'istante gravava l'onere di provare non solo l'accadimento del sinistro ma anche di aver effettivamente subito i danni lamentati e soprattutto causalmente ricollegabili all'evento del
26/6/2021 e reale e certa fonte di depauperamento del suo patrimonio, ma tale prova , a parere di questo giudice, non è stata fornita, per tali motivi il gravame va rigettato.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita .
Quanto alle spese di lite del secondo grado, in assenza di appello incidentale in ordine a quelle di primo grado, le stesse seguono la soccombenza in base al DM 55/2014 (scaglione fino ad €
5.200,00, valore medio ridotto per l'esiguità dell'istruttoria e la semplicità delle questioni) .
Si dà atto , ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n.228/2012, dell'applicabilità a carico di
, della sanzione pari al contributo unificato da versarsi al momento della proposizione Parte_1
dell'appello.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della che si Parte_1 Controparte_5
liquidano in complessivi €1.500,00 oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Si dà atto dell'applicabilità a carico di della sanzione pari al contributo unificato da Parte_1
versarsi al momento della proposizione dell'appello.
Napoli 10/10/2025 Il Giudice