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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 918/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CC ANTONIO, Presidente
IO GE, RE
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 659/2021 depositato il 01/02/2021
proposto da
Ag.entrate - IO - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 110/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 15/01/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180019444052000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con il ricorso in epigrafe parte ricorrente si è opposta alla cartella di pagamento con la iscrizione a ruolo della tassa auto relativa all'anno 2014 notificata in data 13.03.2019 eccependo la mancatanotifica dell'avviso di liquidazione e la prescrizione tricnnale convocando in giudizio la IO Sicilia. La IO non si è costituita;
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , accoglieva il ricorso..
In particolare ha ritenuto che: La tassa automobilistica è regolata dal D.L. 30-12-1982 n. 953 con richiamo al D.P.R. 5-2-1953 n. 39 e al D.M. 18-9-1962. L'art. 5 comma trentadue e segg. del D.L. 30-12-1982 n. 953 stabilisce che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito dal D.M. 18-9-1982 risultano essere proprietari presso il registro pubblico automobilistico per i veicoli in esso iscritti;
la norma prevede altresì che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli . Ora il D.P.R. n.39 del 1953 all'art. 5 prevede che la tassa è stabilita in ragione di un anno solare e che il pagamento può avvenire per anno solare , per quadrimcstri con scadenza l gennaio , l maggio e l settembre oppure a bimestri con scadenza l gennaio , l marzo , 1 maggio l luglio , l settembre e l novembre;
con successivo D. M. 18-9-\962 , art. l , è stato disposto che le tasse possono essere pagate oltre che per l'anno solare e per uno o più bimestri anche per anno e per periodi da due a cinque bimestri , con decorrenza dai detti periodi bimestrali fissi e con scadenza all'anno successivo a quello di pagamento del tributo. La tassa deve essere corrisposta , pertanto , nei termini , con le modalità e per i periodi fissi di imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione ( DPR n. 39 del l
953 e DM 18-9-1982). Il diritto della Amministrazione finanziaria a richiedere la tassa si prescrive comunque con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (art.2 DL n.
2 del6.1.1986) per cui la avvenuta prova dalla notifìca dell'avviso di accertamento nel termine di tre anni ha la funzione di interrompere la prescrizione;
per effetto della interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione ( art. 2945 cod. civ.) che ricomincia a decorrere dal giorno successivo all'atto interruttivo.
Trattasi nella fattispecie di prescrizione breve per cui ai sensi dell'art. :2953 cod. civ. si prescrivono con il decorso di dicci anni i diritti per i quali la legge stabilisce un prescrizione più breve di "'dieci anni solo quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
La interruzione della prescrizione ( ari. 2943 cod. civ.) che prevede tra le altre ipotesi ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore ha un effetto istantaneo ' determinando il decorso di un nuovo periodo di prescrizione che ha inizio dal giorno in cui si è verificato l'atto intcrruttivo. Nella fattispecie non si è in presenza di un atto interruttivo oltre che vi è carenza di prova della notifìca dell'atto prodromico alla notifica della cartella . Le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia di IO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Invero, nella fattispecie, l'accertamento n. 14025506, emesso a seguito di mancato pagamento della tassa relativa al veicolo Tg. Targa_1 anno 2014, è stato invero notificato al domicilio della ricorrente, in data 24/07/2017, nei termini prescrizionali ai sensi dell' art. 5 D.L. 31/12/82, n. 953, conv. con mod. dalla L.
28/2/83, n.53.
Legittima è anche l'azione esecutiva dell'Esattore che ha notificato la cartella in data 07/11/2017, ovvero entro il terzo anno successivo alla notifica dell'accertamento. Rileva a tal fine precisare che “il termine prescrizionale della norma debba essere riferito non soltanto all'attività di accertamento mediante la notifica dell'avviso di accertamento della tassa non pagata, bensì anche all'attività di riscossione della stessa avviata dall'Agente della riscossione con la notifica di cartella di pagamento”. (nota Direzione Centrale Accertamento, con nota prot. 2012/116995 del 3 agosto 2012)
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 1000, di cui euro 300 per il primo grado, oltre gli oneri di legge.
Messina, 27 gennaio 2026
Il RE Il Presidente
GE GI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CC ANTONIO, Presidente
IO GE, RE
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 659/2021 depositato il 01/02/2021
proposto da
Ag.entrate - IO - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 110/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 15/01/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180019444052000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con il ricorso in epigrafe parte ricorrente si è opposta alla cartella di pagamento con la iscrizione a ruolo della tassa auto relativa all'anno 2014 notificata in data 13.03.2019 eccependo la mancatanotifica dell'avviso di liquidazione e la prescrizione tricnnale convocando in giudizio la IO Sicilia. La IO non si è costituita;
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , accoglieva il ricorso..
In particolare ha ritenuto che: La tassa automobilistica è regolata dal D.L. 30-12-1982 n. 953 con richiamo al D.P.R. 5-2-1953 n. 39 e al D.M. 18-9-1962. L'art. 5 comma trentadue e segg. del D.L. 30-12-1982 n. 953 stabilisce che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito dal D.M. 18-9-1982 risultano essere proprietari presso il registro pubblico automobilistico per i veicoli in esso iscritti;
la norma prevede altresì che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli . Ora il D.P.R. n.39 del 1953 all'art. 5 prevede che la tassa è stabilita in ragione di un anno solare e che il pagamento può avvenire per anno solare , per quadrimcstri con scadenza l gennaio , l maggio e l settembre oppure a bimestri con scadenza l gennaio , l marzo , 1 maggio l luglio , l settembre e l novembre;
con successivo D. M. 18-9-\962 , art. l , è stato disposto che le tasse possono essere pagate oltre che per l'anno solare e per uno o più bimestri anche per anno e per periodi da due a cinque bimestri , con decorrenza dai detti periodi bimestrali fissi e con scadenza all'anno successivo a quello di pagamento del tributo. La tassa deve essere corrisposta , pertanto , nei termini , con le modalità e per i periodi fissi di imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione ( DPR n. 39 del l
953 e DM 18-9-1982). Il diritto della Amministrazione finanziaria a richiedere la tassa si prescrive comunque con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (art.2 DL n.
2 del6.1.1986) per cui la avvenuta prova dalla notifìca dell'avviso di accertamento nel termine di tre anni ha la funzione di interrompere la prescrizione;
per effetto della interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione ( art. 2945 cod. civ.) che ricomincia a decorrere dal giorno successivo all'atto interruttivo.
Trattasi nella fattispecie di prescrizione breve per cui ai sensi dell'art. :2953 cod. civ. si prescrivono con il decorso di dicci anni i diritti per i quali la legge stabilisce un prescrizione più breve di "'dieci anni solo quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
La interruzione della prescrizione ( ari. 2943 cod. civ.) che prevede tra le altre ipotesi ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore ha un effetto istantaneo ' determinando il decorso di un nuovo periodo di prescrizione che ha inizio dal giorno in cui si è verificato l'atto intcrruttivo. Nella fattispecie non si è in presenza di un atto interruttivo oltre che vi è carenza di prova della notifìca dell'atto prodromico alla notifica della cartella . Le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Avverso la sentenza predetta proponeva appello l'Agenzia di IO chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invero, l'appello è fondato, in quanto il primo giudice non ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria non condivide l'iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.
Invero, nella fattispecie, l'accertamento n. 14025506, emesso a seguito di mancato pagamento della tassa relativa al veicolo Tg. Targa_1 anno 2014, è stato invero notificato al domicilio della ricorrente, in data 24/07/2017, nei termini prescrizionali ai sensi dell' art. 5 D.L. 31/12/82, n. 953, conv. con mod. dalla L.
28/2/83, n.53.
Legittima è anche l'azione esecutiva dell'Esattore che ha notificato la cartella in data 07/11/2017, ovvero entro il terzo anno successivo alla notifica dell'accertamento. Rileva a tal fine precisare che “il termine prescrizionale della norma debba essere riferito non soltanto all'attività di accertamento mediante la notifica dell'avviso di accertamento della tassa non pagata, bensì anche all'attività di riscossione della stessa avviata dall'Agente della riscossione con la notifica di cartella di pagamento”. (nota Direzione Centrale Accertamento, con nota prot. 2012/116995 del 3 agosto 2012)
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere riformata, in quanto non basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere accolto l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in euro 1000, di cui euro 300 per il primo grado, oltre gli oneri di legge.
Messina, 27 gennaio 2026
Il RE Il Presidente
GE GI