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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/03/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1811 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.;
considerato che le parti sono state invitate, con decreto regolarmente comunicato, al deposito telematico delle predette note scritte;
preso atto del fatto che i procuratori delle parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta, il cui contenuto si intende integralmente trascritto nel presente verbale;
lette le deduzioni delle parti, ritenuta esaurita la discussione della causa avvenuta mediante il deposito delle note di trattazione scritta ed esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Potenza, 20/03/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Alborino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela Alborino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1811/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
Tribunale di Potenza avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pesacane, in Parte_1 virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rionero in
Vulture alla via Galliano, Pal. Trapanese, s.n.c.;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore dott. , nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_3
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
[...] P.IVA_3
Alessandro Marsico e dall'avv. LE LÈ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via Ponte Nove Luci n. 10;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 7.05.2024 la società Parte_1
a proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 23.04.2024 con
[...] cui nella qualità di procuratrice speciale di gli ha Controparte_1 Controparte_3 intimato il pagamento della complessiva somma di € 489.650,95 sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Melfi n. 132/2008 emesso il
6.06.2008, dichiarato esecutivo il 17.10.2008, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “a) voglia il giudice dichiarare prescritto il credito per cui si procede di cui al D. I. n 132/2008, emesso dal Tribunale di Melfi, per l'inutile decorso del termine decennale a partire dal momento in cui il detto credito poteva essere fatto valere e, quindi, al più tardi, dal 15 aprile 2014; b) in conseguenza del punto che precede, voglia, quindi, il giudice adito dichiarare l'inesistenza del diritto di parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata;
c) per ulteriore effetto di quanto sopra dichiari il giudice nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'atto di precetto, oggetto della presente impugnazione”.
L'opponente ha posto a fondamento della spiegata opposizione i seguenti motivi: 1) il difetto di legittimazione attiva della precettante nella qualità di Controparte_1 procuratrice speciale di che non avrebbe fornito prova della cessione del Controparte_3 credito di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.; 2) la prescrizione del diritto di credito azionato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.08.2024 si è costituita
[...]
nella qualità di procuratrice speciale di diffusamente CP_1 CP_3 contestando le avverse allegazioni, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Istaurato il contraddittorio, con provvedimento del 6.09.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Esaurita la trattazione della lite, all'udienza cartolare del 22.11.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino all'udienza cartolare del 20.03.2025.
Tanto premesso, si osserva che le doglianze proposte dalla opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Si rileva preliminarmente che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Melfi n. 132/2008 emesso il 6.06.2008, dichiarato esecutivo il 17.10.2008, con cui è stato ingiunto, tra gli altri, a
[...]
e il pagamento in Parte_1 Parte_1 Controparte_4 favore di Nazionale del Lavoro S.p.a. della somma di euro 486.449,09 oltre CP_1 interessi di mora a decorrere dal 14.12.2007 al soddisfo (doc. 1 nella produzione dell'opposta).
Con riguardo al primo motivo di opposizione, deve ritenersi fermo il principio giurisprudenziale, a lungo ribadito dalla prevalente giurisprudenza (allo stato non smentita da arresto a Sezioni unite), per cui l'avviso in G.U. già sarebbe sufficiente a
“dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario” (cfr. Cass. n. 10200/2021;
Cass. civ., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; nonché, ex plurimis, Trib. Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640 e Trib. Benevento, 10 gennaio
2019, n. 47), ogni questione relativa all'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo in ogni caso risolversi sul piano della
“valutazione probatoria”, piano nel quale occorre valutare, ex aliis, se l'avviso in G.U.
“non individua il contenuto del contratto di cessione” e comunque la condotta processuale delle parti atteso che, ove la parte onerata abbia offerto (oltre al predetto avviso, in ogni caso di per sé “indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione” e munito di pregnante “valore probatorio”, essendo lo stesso, ove specifico, “in concreto idoneo … a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”) altresì allegazioni specifiche e puntuali, anche in punto di ricostruzione della vicenda circolatoria, ex adverso devono essere almeno dedotte dalla controparte ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell'intervenuta cessione c.d. in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso.
Del resto, la più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023). Nel caso di specie, si rileva che l'opposta, subentrata all'originaria titolare del credito per intervenuta cessione dello stesso, ha ricostruito e documentato puntualmente la vicenda successoria relativa alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, rilevando anche la disponibilità del titolo esecutivo da parte della stessa (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza n. 10200/2021). Ha, infatti, prodotto:
1) l'avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana foglio inserzioni n. 73 del 22/06/2013 (doc. 6 nella produzione dell'opposta), relativo al contratto di cessione di crediti concluso da Banca
Nazionale del Lavoro S.p.a. con BNP Paribas S.A., da ritenersi sufficientemente specifico circa il contenuto del contratto di cessione concluso in data 30.05.2013 e, in particolare, sulla circostanza che esso inerisca “ogni e qualsiasi credito (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) (i"Crediti") che alla data del 31 marzo 2013 (la "Data di Individuazione") risultavano nella titolarità di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e che alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) presentavano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (1) (i) crediti pecuniari che risultavano essere classificati come
"sofferenze" ai sensi della Matrice dei Conti, come da Segnalazioni effettuate alla Data di Individuazione e al 31 maggio 2013 ovvero (ii) crediti che non risultavano essere classificati come "sofferenze" sulla base delle Segnalazioni effettuate alla Data di
Individuazione e che (a) appartenevano a un Gruppo di Crediti nel quale uno o più crediti erano classificati come "sofferenze" sulla base delle Segnalazioni effettuate alla Data di
Individuazione e (b) risultavano, altresì, classificati come "sofferenze" sulla base delle
Segnalazioni effettuate in data 30 aprile 2013 e 31 maggio 2013; (2) crediti vantati nei confronti di Società esercenti attività d'impresa in uno dei Settori Produttivi e aventi sede legate in Italia;
(3) crediti chirografari o garantiti da ipoteca, pegno o garanzie personali;
(4) (i) crediti ii cui ammontare unitario residuo in linea capitale e interessi (ivi inclusi interessi di mora) non sia inferiore a Euro 100.000 (centomila/00) ovvero (ii) crediti ii cui ammontare unitario residuo sia inferiore a Euro 100.000 (centomila/00), ma appartengono ad un Gruppo di Crediti - i cui crediti rispettano tutti gli altri criteri qui indicati- il cui ammontare complessivo residuo in linea capitale e interessi (ivi inclusi interessi di mora) non sia inferiore a Euro 100.000 (centomila/00); (5) crediti che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dai debitori siano effettuati in Euro”, tra cui senz'altro rientra il credito vantato nei confronti dell'opponente, che era a sofferenza nella titolarità della cedente alla data del 31 marzo 2013 e non è inferiore ad euro 100.000,00; 2) l'avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, foglio inserzioni n. 145 del 15.12.2022 (doc.
11 nella produzione dell'opposta), relativo al contratto di cessione di crediti concluso da
BNP Paribas S.A. con da ritenersi sufficientemente specifico circa il Controparte_3 contenuto del contratto di cessione concluso in data 6.12.2022 e, in particolare, sulla circostanza che esso inerisca, tra l'altro, ai “crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e successivamente ceduti a BNP Paribas S.A. nell'ambito di operazione di cui è stata data pubblicità mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 22 giugno 2013” tra cui senz'altro rientra il credito vantato nei confronti dell'opponente;
3) il contratto di cessione del 6.12.2022 intercorso tra Bnp Paribas S.A. e Controparte_3 con indicato l'NDG 10657554 e il nominativo ceduto Parte_1 nonché la procura speciale conferita dalla cessionaria a
[...] Controparte_3 CP_1 il 13.01.2023 per atto del Notaio Avv. , Rep. n. 9277, con allegato
[...] Persona_1
l'elenco per NDG e nominativo dei crediti ceduti, tra cui risultano i suddetti dati corrispondenti alla posizione creditoria nei confronti dell'opponente e che si ritiene sufficientemente determinata nell'oggetto, laddove è stabilito che la mandataria compia
“tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico di riscossione, liquidazione e gestione, in via giudiziale o stragiudiziale dei crediti dei quali la Società è divenuta titolare in forza dell'operazione di cessione in blocco (…) avente origine dal contratto di cessione sottoscritto in data 6.12.2022 tra la società e BNP PARIBAS S.A., quale cedente (…) avente ad oggetto i crediti come riportati in dettaglio nell'allegato “A” del presente atto”, analiticamente indicando, poi, i poteri conferiti, tra cui vi è senz'altro quello di “sottoscrivere atti di costituzione in mora”, espressamente indicato all'art. 3, e di “resistere nei giudizi da altri promossi”, espressamente indicato all'art. 10 (doc. 18, 19 e 20 nella produzione dell'opposta);
4) la dichiarazione di BNL S.p.a., nella qualità di mandataria della cedente BNP Paribas
S.A. dell'11.01.2023, che conferma l'avvenuta cessione in favore di con CP_3 CP_3 contratto stipulato in data 6.12.2022, del credito vantato nei confronti di
[...] identificato con numero NDG 10657554 (doc. 21 nella Parte_1 produzione dell'opposta). Consegue alle superiori argomentazioni e ai principi di diritto sopra richiamati che sussiste la legittimazione attiva di la quale è validamente rappresentata CP_3 dalla procuratrice speciale Controparte_1
Anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
Parte opposta ha provato l'interruzione della prescrizione del proprio diritto di credito nei confronti degli opponenti, producendo:
- il pignoramento dei beni immobili di proprietà della società opposta notificato in data
6.04.2009 da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. sulla scorta del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Melfi n. 132/2008, che ha incardinato la procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 23/2009 dinanzi al Tribunale di Melfi (doc. 4 nella produzione dell'opposta);
- l'atto di intervento nella suddetta procedura esecutiva dell'8.04.2014 di BNL S.p.a., in nome e per conto di BNP Paribas S.A., quale cessionaria del credito di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (doc. 7 nella produzione dell'opposta), da ritenersi idoneo ad interrompere la prescrizione, atteso che “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art.
105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 18767 del 28/07/2017);
- l'avviso di mora comunicato da quale procuratrice di Controparte_1 CP_3
- sulla scorta del potere conferitole dall'art. 3 della procura speciale del 13.01.2023
[...] per atto del Notaio Avv. , Rep. n. 9277, sopra richiamato - con lettera a Persona_1 mezzo raccomandata ricevuta dall'opposta il 29/05/2023 (doc. 23 nella produzione dell'opposta), che fa espresso riferimento al numero identificativo della posizione creditoria nei confronti dell'opponente NDG 10657554, con cui la cessionaria del credito comunica che per effetto di tale cessione ogni pagamento del credito ceduto dovrà essere effettuato esclusivamente a e che costituisce valido ed efficace atto Controparte_3 interruttivo della prescrizione del diritto, atteso che secondo consolidata giurisprudenza
“L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 24913 del 18/08/2022; cfr.
Cass., Sez. L - , Sentenza n. 1166 del 18/01/2018).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 520.000,00), applicando i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della natura meramente documentale della causa e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) CONDANNA l'opponente al pagamento Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio in favore di nella Controparte_1 qualità di procuratrice speciale di che liquida in euro 14.170,00 per Controparte_3 competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.;
considerato che le parti sono state invitate, con decreto regolarmente comunicato, al deposito telematico delle predette note scritte;
preso atto del fatto che i procuratori delle parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta, il cui contenuto si intende integralmente trascritto nel presente verbale;
lette le deduzioni delle parti, ritenuta esaurita la discussione della causa avvenuta mediante il deposito delle note di trattazione scritta ed esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Potenza, 20/03/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Alborino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela Alborino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1811/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
Tribunale di Potenza avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pesacane, in Parte_1 virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rionero in
Vulture alla via Galliano, Pal. Trapanese, s.n.c.;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore dott. , nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_3
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
[...] P.IVA_3
Alessandro Marsico e dall'avv. LE LÈ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via Ponte Nove Luci n. 10;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 7.05.2024 la società Parte_1
a proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 23.04.2024 con
[...] cui nella qualità di procuratrice speciale di gli ha Controparte_1 Controparte_3 intimato il pagamento della complessiva somma di € 489.650,95 sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Melfi n. 132/2008 emesso il
6.06.2008, dichiarato esecutivo il 17.10.2008, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “a) voglia il giudice dichiarare prescritto il credito per cui si procede di cui al D. I. n 132/2008, emesso dal Tribunale di Melfi, per l'inutile decorso del termine decennale a partire dal momento in cui il detto credito poteva essere fatto valere e, quindi, al più tardi, dal 15 aprile 2014; b) in conseguenza del punto che precede, voglia, quindi, il giudice adito dichiarare l'inesistenza del diritto di parte convenuta a procedere ad esecuzione forzata;
c) per ulteriore effetto di quanto sopra dichiari il giudice nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'atto di precetto, oggetto della presente impugnazione”.
L'opponente ha posto a fondamento della spiegata opposizione i seguenti motivi: 1) il difetto di legittimazione attiva della precettante nella qualità di Controparte_1 procuratrice speciale di che non avrebbe fornito prova della cessione del Controparte_3 credito di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.; 2) la prescrizione del diritto di credito azionato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.08.2024 si è costituita
[...]
nella qualità di procuratrice speciale di diffusamente CP_1 CP_3 contestando le avverse allegazioni, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Istaurato il contraddittorio, con provvedimento del 6.09.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Esaurita la trattazione della lite, all'udienza cartolare del 22.11.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino all'udienza cartolare del 20.03.2025.
Tanto premesso, si osserva che le doglianze proposte dalla opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Si rileva preliminarmente che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Melfi n. 132/2008 emesso il 6.06.2008, dichiarato esecutivo il 17.10.2008, con cui è stato ingiunto, tra gli altri, a
[...]
e il pagamento in Parte_1 Parte_1 Controparte_4 favore di Nazionale del Lavoro S.p.a. della somma di euro 486.449,09 oltre CP_1 interessi di mora a decorrere dal 14.12.2007 al soddisfo (doc. 1 nella produzione dell'opposta).
Con riguardo al primo motivo di opposizione, deve ritenersi fermo il principio giurisprudenziale, a lungo ribadito dalla prevalente giurisprudenza (allo stato non smentita da arresto a Sezioni unite), per cui l'avviso in G.U. già sarebbe sufficiente a
“dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario” (cfr. Cass. n. 10200/2021;
Cass. civ., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; nonché, ex plurimis, Trib. Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640 e Trib. Benevento, 10 gennaio
2019, n. 47), ogni questione relativa all'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo in ogni caso risolversi sul piano della
“valutazione probatoria”, piano nel quale occorre valutare, ex aliis, se l'avviso in G.U.
“non individua il contenuto del contratto di cessione” e comunque la condotta processuale delle parti atteso che, ove la parte onerata abbia offerto (oltre al predetto avviso, in ogni caso di per sé “indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione” e munito di pregnante “valore probatorio”, essendo lo stesso, ove specifico, “in concreto idoneo … a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”) altresì allegazioni specifiche e puntuali, anche in punto di ricostruzione della vicenda circolatoria, ex adverso devono essere almeno dedotte dalla controparte ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell'intervenuta cessione c.d. in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso.
Del resto, la più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023). Nel caso di specie, si rileva che l'opposta, subentrata all'originaria titolare del credito per intervenuta cessione dello stesso, ha ricostruito e documentato puntualmente la vicenda successoria relativa alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, rilevando anche la disponibilità del titolo esecutivo da parte della stessa (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza n. 10200/2021). Ha, infatti, prodotto:
1) l'avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana foglio inserzioni n. 73 del 22/06/2013 (doc. 6 nella produzione dell'opposta), relativo al contratto di cessione di crediti concluso da Banca
Nazionale del Lavoro S.p.a. con BNP Paribas S.A., da ritenersi sufficientemente specifico circa il contenuto del contratto di cessione concluso in data 30.05.2013 e, in particolare, sulla circostanza che esso inerisca “ogni e qualsiasi credito (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) (i"Crediti") che alla data del 31 marzo 2013 (la "Data di Individuazione") risultavano nella titolarità di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e che alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) presentavano congiuntamente le seguenti caratteristiche: (1) (i) crediti pecuniari che risultavano essere classificati come
"sofferenze" ai sensi della Matrice dei Conti, come da Segnalazioni effettuate alla Data di Individuazione e al 31 maggio 2013 ovvero (ii) crediti che non risultavano essere classificati come "sofferenze" sulla base delle Segnalazioni effettuate alla Data di
Individuazione e che (a) appartenevano a un Gruppo di Crediti nel quale uno o più crediti erano classificati come "sofferenze" sulla base delle Segnalazioni effettuate alla Data di
Individuazione e (b) risultavano, altresì, classificati come "sofferenze" sulla base delle
Segnalazioni effettuate in data 30 aprile 2013 e 31 maggio 2013; (2) crediti vantati nei confronti di Società esercenti attività d'impresa in uno dei Settori Produttivi e aventi sede legate in Italia;
(3) crediti chirografari o garantiti da ipoteca, pegno o garanzie personali;
(4) (i) crediti ii cui ammontare unitario residuo in linea capitale e interessi (ivi inclusi interessi di mora) non sia inferiore a Euro 100.000 (centomila/00) ovvero (ii) crediti ii cui ammontare unitario residuo sia inferiore a Euro 100.000 (centomila/00), ma appartengono ad un Gruppo di Crediti - i cui crediti rispettano tutti gli altri criteri qui indicati- il cui ammontare complessivo residuo in linea capitale e interessi (ivi inclusi interessi di mora) non sia inferiore a Euro 100.000 (centomila/00); (5) crediti che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dai debitori siano effettuati in Euro”, tra cui senz'altro rientra il credito vantato nei confronti dell'opponente, che era a sofferenza nella titolarità della cedente alla data del 31 marzo 2013 e non è inferiore ad euro 100.000,00; 2) l'avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, foglio inserzioni n. 145 del 15.12.2022 (doc.
11 nella produzione dell'opposta), relativo al contratto di cessione di crediti concluso da
BNP Paribas S.A. con da ritenersi sufficientemente specifico circa il Controparte_3 contenuto del contratto di cessione concluso in data 6.12.2022 e, in particolare, sulla circostanza che esso inerisca, tra l'altro, ai “crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e successivamente ceduti a BNP Paribas S.A. nell'ambito di operazione di cui è stata data pubblicità mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 22 giugno 2013” tra cui senz'altro rientra il credito vantato nei confronti dell'opponente;
3) il contratto di cessione del 6.12.2022 intercorso tra Bnp Paribas S.A. e Controparte_3 con indicato l'NDG 10657554 e il nominativo ceduto Parte_1 nonché la procura speciale conferita dalla cessionaria a
[...] Controparte_3 CP_1 il 13.01.2023 per atto del Notaio Avv. , Rep. n. 9277, con allegato
[...] Persona_1
l'elenco per NDG e nominativo dei crediti ceduti, tra cui risultano i suddetti dati corrispondenti alla posizione creditoria nei confronti dell'opponente e che si ritiene sufficientemente determinata nell'oggetto, laddove è stabilito che la mandataria compia
“tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico di riscossione, liquidazione e gestione, in via giudiziale o stragiudiziale dei crediti dei quali la Società è divenuta titolare in forza dell'operazione di cessione in blocco (…) avente origine dal contratto di cessione sottoscritto in data 6.12.2022 tra la società e BNP PARIBAS S.A., quale cedente (…) avente ad oggetto i crediti come riportati in dettaglio nell'allegato “A” del presente atto”, analiticamente indicando, poi, i poteri conferiti, tra cui vi è senz'altro quello di “sottoscrivere atti di costituzione in mora”, espressamente indicato all'art. 3, e di “resistere nei giudizi da altri promossi”, espressamente indicato all'art. 10 (doc. 18, 19 e 20 nella produzione dell'opposta);
4) la dichiarazione di BNL S.p.a., nella qualità di mandataria della cedente BNP Paribas
S.A. dell'11.01.2023, che conferma l'avvenuta cessione in favore di con CP_3 CP_3 contratto stipulato in data 6.12.2022, del credito vantato nei confronti di
[...] identificato con numero NDG 10657554 (doc. 21 nella Parte_1 produzione dell'opposta). Consegue alle superiori argomentazioni e ai principi di diritto sopra richiamati che sussiste la legittimazione attiva di la quale è validamente rappresentata CP_3 dalla procuratrice speciale Controparte_1
Anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
Parte opposta ha provato l'interruzione della prescrizione del proprio diritto di credito nei confronti degli opponenti, producendo:
- il pignoramento dei beni immobili di proprietà della società opposta notificato in data
6.04.2009 da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. sulla scorta del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Melfi n. 132/2008, che ha incardinato la procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 23/2009 dinanzi al Tribunale di Melfi (doc. 4 nella produzione dell'opposta);
- l'atto di intervento nella suddetta procedura esecutiva dell'8.04.2014 di BNL S.p.a., in nome e per conto di BNP Paribas S.A., quale cessionaria del credito di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (doc. 7 nella produzione dell'opposta), da ritenersi idoneo ad interrompere la prescrizione, atteso che “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art.
105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tardiva” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 18767 del 28/07/2017);
- l'avviso di mora comunicato da quale procuratrice di Controparte_1 CP_3
- sulla scorta del potere conferitole dall'art. 3 della procura speciale del 13.01.2023
[...] per atto del Notaio Avv. , Rep. n. 9277, sopra richiamato - con lettera a Persona_1 mezzo raccomandata ricevuta dall'opposta il 29/05/2023 (doc. 23 nella produzione dell'opposta), che fa espresso riferimento al numero identificativo della posizione creditoria nei confronti dell'opponente NDG 10657554, con cui la cessionaria del credito comunica che per effetto di tale cessione ogni pagamento del credito ceduto dovrà essere effettuato esclusivamente a e che costituisce valido ed efficace atto Controparte_3 interruttivo della prescrizione del diritto, atteso che secondo consolidata giurisprudenza
“L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 24913 del 18/08/2022; cfr.
Cass., Sez. L - , Sentenza n. 1166 del 18/01/2018).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 520.000,00), applicando i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della natura meramente documentale della causa e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) CONDANNA l'opponente al pagamento Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio in favore di nella Controparte_1 qualità di procuratrice speciale di che liquida in euro 14.170,00 per Controparte_3 competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 20.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino