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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2920/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2920/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 giugno 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Miriam Odorizzi ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note scritte depositate in data 2 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli nati a Trento dalla loro relazione sentimentale, (nato in [...] 11 febbraio Per_1
1 2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (nato il Per_2
21 febbraio 2008, minorenne), chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni così come precisate con note scritte depositate in data 2 settembre 2025:
“1) La casa familiare sita in VIA DEGLI OLIVI N. 36 – 38121 TRENTO (TN) rimarrà di proprietà dei figli (pur minori e comunque non economicamente autosufficienti) ove vi risiederanno con la madre;
2) l'affidamento dei figli, ormai grandi pur non economicamente autosufficienti, sarà in via congiunta ad entrambi i genitori;
3) la permanenza dei figli con i genitori nel corso delle festività natalizie e pasquali, così come pure le vacanze estive, sarà regolata di volta in volta dai genitori, anche
a seconda delle esigenze dei figli;
4) Il padre verserà a a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, esclusa la rivalutazione ISTAT;
5) I genitori si impegnano a concorrere a tutte le spese straordinarie riguardanti i figli in misura paritaria (50%), concordando che le stesse sia condivise con congruo preavviso ove di importo superiore agli € 300,00.
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
I ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra vive in via degli Olivi n. 36 a Trento Pt_1 mentre il sig. in via Costa n. 22 in Altopiano della Vigolana (TN); entrambi Pt_2 lavorano come dipendenti.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione e visita del figlio minorenne nonché di mantenimento di entrambi i figli ( e Per_2 Per_2 Per_1 corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori
2 deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il figlio minore ed entrambi i genitori, anche in ragione dell'età del minore (quasi diciotto anni). Anche le condizioni relative al mantenimento dei figli appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione e il regime di visita del figlio minorenne
(nato in data [...]) nonché di mantenimento di entrambi i Per_2 figli ( e siano disciplinati in conformità alle condizioni Per_2 Per_1 concordate dalle parti con note depositate in data 2 settembre 2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2920/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 giugno 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Miriam Odorizzi ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note scritte depositate in data 2 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli nati a Trento dalla loro relazione sentimentale, (nato in [...] 11 febbraio Per_1
1 2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (nato il Per_2
21 febbraio 2008, minorenne), chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni così come precisate con note scritte depositate in data 2 settembre 2025:
“1) La casa familiare sita in VIA DEGLI OLIVI N. 36 – 38121 TRENTO (TN) rimarrà di proprietà dei figli (pur minori e comunque non economicamente autosufficienti) ove vi risiederanno con la madre;
2) l'affidamento dei figli, ormai grandi pur non economicamente autosufficienti, sarà in via congiunta ad entrambi i genitori;
3) la permanenza dei figli con i genitori nel corso delle festività natalizie e pasquali, così come pure le vacanze estive, sarà regolata di volta in volta dai genitori, anche
a seconda delle esigenze dei figli;
4) Il padre verserà a a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, esclusa la rivalutazione ISTAT;
5) I genitori si impegnano a concorrere a tutte le spese straordinarie riguardanti i figli in misura paritaria (50%), concordando che le stesse sia condivise con congruo preavviso ove di importo superiore agli € 300,00.
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
I ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra vive in via degli Olivi n. 36 a Trento Pt_1 mentre il sig. in via Costa n. 22 in Altopiano della Vigolana (TN); entrambi Pt_2 lavorano come dipendenti.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione e visita del figlio minorenne nonché di mantenimento di entrambi i figli ( e Per_2 Per_2 Per_1 corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori
2 deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il figlio minore ed entrambi i genitori, anche in ragione dell'età del minore (quasi diciotto anni). Anche le condizioni relative al mantenimento dei figli appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione e il regime di visita del figlio minorenne
(nato in data [...]) nonché di mantenimento di entrambi i Per_2 figli ( e siano disciplinati in conformità alle condizioni Per_2 Per_1 concordate dalle parti con note depositate in data 2 settembre 2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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