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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2574/2022 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 ra, nonché a presso lo Studio di quest'ultima, sito in Trento, in Via Bettini n. 14, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- Attrice - NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il 15 Controparte_1 C.F._2 omp
- Convenuto contumace -
OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparsa conclusionale.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 10.10.2022, notificato a seguito di rimessione in termini concessa dal Giudice, il 6.7-12.7.2023, parte attorea ha dedotto:
1 - di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto, tanto che la coppia iniziò a convivere e, in data 27/9/2003, nacque da suddetta convivenza more uxorio il figlio il quale venne Persona_1 immediatamente riconosciuto dal
- che, la relazione si concluse dopo circa un anno dalla nascita del figlio e da allora il padre si disinteressò dello stesso, mancando costantemente di farsi carico dei bisogni del bimbo;
- che, tale situazione determinò, in capo alla madre, la necessità di occuparsi, in maniera esclusiva e completa, dell'infante, sia sotto il punto di vista materiale che morale;
- che, trascorsi numerosi anni, l'attrice propose, nell'estate 2016, un'azione dinanzi al Tribunale di Trento volta a regolamentare l'affidamento del figlio, nonché il suo mantenimento;
- che, venne radicato il procedimento sub R.G. 3313/16, conclusosi con il decreto datato 29.11.2017, che ha stabilì l'affidamento esclusivo del minore alla madre ed un assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore del figlio nella somma di Euro 250,00 al mese, oltre alla statuizione in merito alle spese straordinarie;
- che, con successivo decreto emesso dal Tribunale per i Minori di Trento del 2.10.2018, fu disposta la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, il quale, oltre a essere dichiarato contumace, né si interessò mai di alcun procedimento giudiziario, né manifestò alcuna intenzione di prendersi cura del figlio;
- che, l'attrice, a seguito del decreto del Tribunale di Trento che stabiliva il mantenimento del figlio, ebbe a richiedere l'anticipo dell'assegno di mantenimento, secondo le disposizioni di cui alla L.P. n. 14 del 12.7.1991, ricevendo, a partire dal Febbraio 2018, detto assegno dal Comune di Trento in luogo del padre;
- che, tale misura non si estendeva tuttavia alle spese di natura straordinaria per il figlio, di fatto mai percepite;
- che, l'attrice fa riferimento anche a un procedimento penale presso il Tribunale di Trento n. 120/2019 R.G. per il reato previsto dall'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), commesso a fare data dalla sentenza che disponeva l'obbligo di corrispondere mensilmente l'assegno, ossia dal Febbraio 2018;
- che, detto obbligo di contribuire al mantenimento del proprio figlio sussiste dal momento della cessazione della convivenza more uxorio, ossia da Agosto 2004, senza che il convenuto avesse mai corrisposto alcunché per il mantenimento del figlio;
- di avere sofferto ingenti danni, patrimoniali e non, a causa della condotta omissiva del convenuto, in quanto la stessa ha dovuto provvedere da sola al mantenimento ordinario e straordinario del figlio fin dall'Agosto 2004 e fino a tutto il mese di Febbraio 2018, con tutte le conseguenze in termini di sofferenza psicofisica e morale a suo carico;
2 - di avere subito dei danni, sia patrimoniali che non, i primi consistenti nella mancata percezione dell'assegno da Agosto 2004 a Febbraio 2018 ed al mancato versamento delle spese straordinarie dal 2004, i secondi concretizzatisi nella situazione di forte stress, ansia e patimento interiore subita di fronte al totale disinteresse del padre nei confronti di suo figlio e dalla completa disaffezione verso lo stesso. Sulla base di tali premesse, la difesa attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Condannarsi al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti da i in Parte_1 narrativa nella somma di Euro 60.250,00 o in quella di ritenuta di giustizia, ed anche in via equitativa per quel che riguarda il danno morale;
con vittoria di spese di giudizio, oltre Iva e cnpa come per legge”.
2. Il convenuto non si è costituito in giudizio e la Controparte_1 sua contumacia asione dell'udienza del 15.11.2023.
3. La causa è stata istruita documentalmente e per mezzo dell'escussione di testimoni, come da ordinanza istruttoria del 7.5.2024. All'esito dell'attività istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 Marzo 2025, allorquando il Giudice ha assegnato alla sola parte costituita il termine per il deposito della comparsa conclusionale. Parte attorea ha depositato detta comparsa, nella quale ha riproposto le medesime domande formulate nell'atto di citazione.
4. Ciò posto la domanda è solo in parte fondata e, come tale, suscettiva di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. La presente controversia ha quale oggetto la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attrice a causa della condotta del convenuto, padre del figlio il quale, dopo circa un anno dalla sua Persona_1 nascita (27 Sett sto mancare la presenza e l'assistenza paterna, atteso che non si era, a partire dall'anno 2004, Controparte_1 mai più fatto vedere né sentire, una volta terminata la sua relazione con la madre ovvero l'odierna attrice. Vengono in considerazione, alla luce delle allegazioni attoree, due voci di danno ben distinte, la prima delle quali è costituita dal danno patrimoniale derivante dalla totale assenza di dazioni pecuniarie volte a sostenere il mantenimento, la crescita e l'istruzione del figlio, in totale violazione dei doveri gravanti sul genitore ex art. 143 c.c. Sul punto, risulta già una pronuncia emessa dal Tribunale di Trento, riferita all'anno 2018, la quale attribuiva alla la somma mensile di Euro Pt_1
250,00, per le necessità legate all'ass rdinaria del figlio, somma della quale la stessa attrice ha usufruito a far data dal mese di Febbraio 2018. 3 Per il periodo pregresso, risulta accertato in giudizio quanto segue: a) a partire dall'anno 2004 il convenuto non ha letteralmente più dato notizia di sé, tanto da fare dubitare addirittura delle sue attuali condizioni di vita;
b) al figlio minorenne sono mancate totalmente le minime cure genitoriali, sia in termini di assistenza materiale che morale, da parte del padre. Di tal guisa, appare evidente che il padre sin dalla più tenera età abbia contravvenuto ai più elementari doveri inerenti alla crescita, alla cura e all'assistenza sul piano affettivo, morale ed economico nei confronti del figlio, il quale risulta di fatto essere stato cresciuto ed educato dalla sola madre nel contesto di difficoltà descritte in atti e confermate attraverso l'escussione dei testi ammessi. Tali esiti trovano riscontro nella parte motiva del decreto pronunciato dal Tribunale di Trento a riguardo nel procedimento n. 3313 del 2016 RGVG di data 29 Novembre 2017. Sul punto, i testimoni escussi in giudizio hanno pienamente confermato quanto dedotto dall'attrice. Ne consegue, vista la condotta oltremodo inadempiente posta in essere dal convenuto, che l'attrice ha diritto al risarcimento del danno Pt_1 patrimoniale, il quale d ere ragionevolmente parametrato all'assegno mensile già disposto in detta sede. Ne consegue che, all'attrice, andrà riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da mancato conseguimento del contributo al mantenimento del figlio, nella misura di Euro 250,00 mensili, a fare data dal mese di Gennaio 2004 fino a tutto il mese di Gennaio 2018: a tali somme andrà aggiunta la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, anch'essi dalle singole scadenze fino al saldo effettivo. A tale somma non può essere aggiunto l'importo dovuto a titolo di spese straordinarie nella misura richiesta dall'attrice di Euro 10.000,00, in quanto, tenuto conto del provvedimento emesso a riguardo dal Tribunale di Trento in composizione collegiale in data 29 Novembre 2017 che ne ha indicato le caratteristiche e la tipologia, le stesse sono rimaste prive di qualsivoglia supporto sul piano probatorio e di riscontro documentale cui ancorare un eventuale ragionamento presuntivo. Differenti considerazioni vanno fatte in ordine al danno non patrimoniale invocato dall'attrice. Difatti, se non sussiste dubbio alcuno sulla configurabilità, nella fattispecie in esame di un danno da illecito cd. endofamiliare, così come elaborato e articolato in numerosissime pronunce rese dalla giurisprudenza di legittimità (si v., ex multis, Cassazione civile 22/11/2013 n. 26205; Cassazione civile 10/04/2012, n. 5652; Cassazione civile, 02/02/2006, n. 2328; Cassazione civile, 14/05/2003, n. 7386; Cassazione civile 16/02/2015, n. 3079; Cassazione civile 10/04/2012, n. 5652; Cassazione civile – ordinanza 27/05/2019, n. 14382), con la conseguente accertata esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 c.c. riconnette detta responsabilità, consentendo così il ristoro 4 dei danni non patrimoniali sofferti, occorre evidenziare che la domanda svolta dall'attrice manifesta un chiaro difetto di legitimatio ad causam, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 c.p.c. Difatti, la titolarità del diritto è in capo al figlio il Persona_1 quale peraltro era già maggiorenne al mom e dell'azione dedotta nel presente processo. L'attrice avrebbe eventualmente dovuto palesare di essere la procuratrice, quando non più la rappresentante legale, del figlio, in capo al quale si sarebbero dovuti accertare i presupposti di fatto che la legislazione e la giurisprudenza hanno posto a fondamento della domanda risarcitoria. Anche i mezzi istruttori dedotti in causa si riferiscono tutti a pregiudizi sofferti dal figlio, vuoi per le difficoltà incontrate negli studi e nello svolgimento della vita quotidiana, vuoi per gli ostacoli incontrati nel perseguimento degli obiettivi scolastici e di istruzione, preparazione culturale e di formazione della personalità. Premesso che, con ogni evidenza, appaiono presenti chiari e inequivocabili elementi a sostegno di un eventuale domanda di risarcimento del danno non patrimoniale di natura esistenziale in capo al figlio Persona_1 vale a dire lo stato di abbandono, il mancato assol
[...] conseguenti alla condizione di genitore, con la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, o il comportamento di un genitore connotato da totale disinteresse nei confronti del figlio, tanto da potersi ravvisare una totale deprivazione, per il figlio medesimo, della figura genitoriale, sarà lo stesso a dovere chiedere in Persona_1 giudizio il predetto risarciment art. 81 c.p.c.
5. Le spese per il presente grado di giudizio seguono la parziale soccombenza attorea, con integrale applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate nell'importo complessivo di Euro 3.809,00 di cui Euro 851,00 per la fase di studio;
Euro 602,00 per la fase introduttiva;
Euro 903,00 per quella istruttoria ed Euro 1.453,00 per quella decisoria, avuto riguardo allo scaglione applicabile alla presente controversia, nei valori minimi, in ragione dell'esigua attività processuale svolta e dell'accoglimento solo in parte della domanda. Parte attorea risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta documentazione allegata agli atti e, pertanto, le spese di lite devono essere poste in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna, la parte convenuta al risarcimento del danno da mancato conseguimento del contributo al mantenimento del figlio, nella misura di Euro 250,00 mensili, a fare data dal mese di Gennaio 2004 fino a tutto il mese di Gennaio 2018, 5 cui andrà aggiunta la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, anch'essi dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
2) rigetta le ulteriori domande proposte da parte attorea;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, come per legge, in favore dell'Erario. Così deciso in Trento, il 19 luglio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2574/2022 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 ra, nonché a presso lo Studio di quest'ultima, sito in Trento, in Via Bettini n. 14, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- Attrice - NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il 15 Controparte_1 C.F._2 omp
- Convenuto contumace -
OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparsa conclusionale.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 10.10.2022, notificato a seguito di rimessione in termini concessa dal Giudice, il 6.7-12.7.2023, parte attorea ha dedotto:
1 - di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto, tanto che la coppia iniziò a convivere e, in data 27/9/2003, nacque da suddetta convivenza more uxorio il figlio il quale venne Persona_1 immediatamente riconosciuto dal
- che, la relazione si concluse dopo circa un anno dalla nascita del figlio e da allora il padre si disinteressò dello stesso, mancando costantemente di farsi carico dei bisogni del bimbo;
- che, tale situazione determinò, in capo alla madre, la necessità di occuparsi, in maniera esclusiva e completa, dell'infante, sia sotto il punto di vista materiale che morale;
- che, trascorsi numerosi anni, l'attrice propose, nell'estate 2016, un'azione dinanzi al Tribunale di Trento volta a regolamentare l'affidamento del figlio, nonché il suo mantenimento;
- che, venne radicato il procedimento sub R.G. 3313/16, conclusosi con il decreto datato 29.11.2017, che ha stabilì l'affidamento esclusivo del minore alla madre ed un assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore del figlio nella somma di Euro 250,00 al mese, oltre alla statuizione in merito alle spese straordinarie;
- che, con successivo decreto emesso dal Tribunale per i Minori di Trento del 2.10.2018, fu disposta la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, il quale, oltre a essere dichiarato contumace, né si interessò mai di alcun procedimento giudiziario, né manifestò alcuna intenzione di prendersi cura del figlio;
- che, l'attrice, a seguito del decreto del Tribunale di Trento che stabiliva il mantenimento del figlio, ebbe a richiedere l'anticipo dell'assegno di mantenimento, secondo le disposizioni di cui alla L.P. n. 14 del 12.7.1991, ricevendo, a partire dal Febbraio 2018, detto assegno dal Comune di Trento in luogo del padre;
- che, tale misura non si estendeva tuttavia alle spese di natura straordinaria per il figlio, di fatto mai percepite;
- che, l'attrice fa riferimento anche a un procedimento penale presso il Tribunale di Trento n. 120/2019 R.G. per il reato previsto dall'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), commesso a fare data dalla sentenza che disponeva l'obbligo di corrispondere mensilmente l'assegno, ossia dal Febbraio 2018;
- che, detto obbligo di contribuire al mantenimento del proprio figlio sussiste dal momento della cessazione della convivenza more uxorio, ossia da Agosto 2004, senza che il convenuto avesse mai corrisposto alcunché per il mantenimento del figlio;
- di avere sofferto ingenti danni, patrimoniali e non, a causa della condotta omissiva del convenuto, in quanto la stessa ha dovuto provvedere da sola al mantenimento ordinario e straordinario del figlio fin dall'Agosto 2004 e fino a tutto il mese di Febbraio 2018, con tutte le conseguenze in termini di sofferenza psicofisica e morale a suo carico;
2 - di avere subito dei danni, sia patrimoniali che non, i primi consistenti nella mancata percezione dell'assegno da Agosto 2004 a Febbraio 2018 ed al mancato versamento delle spese straordinarie dal 2004, i secondi concretizzatisi nella situazione di forte stress, ansia e patimento interiore subita di fronte al totale disinteresse del padre nei confronti di suo figlio e dalla completa disaffezione verso lo stesso. Sulla base di tali premesse, la difesa attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Condannarsi al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti da i in Parte_1 narrativa nella somma di Euro 60.250,00 o in quella di ritenuta di giustizia, ed anche in via equitativa per quel che riguarda il danno morale;
con vittoria di spese di giudizio, oltre Iva e cnpa come per legge”.
2. Il convenuto non si è costituito in giudizio e la Controparte_1 sua contumacia asione dell'udienza del 15.11.2023.
3. La causa è stata istruita documentalmente e per mezzo dell'escussione di testimoni, come da ordinanza istruttoria del 7.5.2024. All'esito dell'attività istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 Marzo 2025, allorquando il Giudice ha assegnato alla sola parte costituita il termine per il deposito della comparsa conclusionale. Parte attorea ha depositato detta comparsa, nella quale ha riproposto le medesime domande formulate nell'atto di citazione.
4. Ciò posto la domanda è solo in parte fondata e, come tale, suscettiva di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. La presente controversia ha quale oggetto la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attrice a causa della condotta del convenuto, padre del figlio il quale, dopo circa un anno dalla sua Persona_1 nascita (27 Sett sto mancare la presenza e l'assistenza paterna, atteso che non si era, a partire dall'anno 2004, Controparte_1 mai più fatto vedere né sentire, una volta terminata la sua relazione con la madre ovvero l'odierna attrice. Vengono in considerazione, alla luce delle allegazioni attoree, due voci di danno ben distinte, la prima delle quali è costituita dal danno patrimoniale derivante dalla totale assenza di dazioni pecuniarie volte a sostenere il mantenimento, la crescita e l'istruzione del figlio, in totale violazione dei doveri gravanti sul genitore ex art. 143 c.c. Sul punto, risulta già una pronuncia emessa dal Tribunale di Trento, riferita all'anno 2018, la quale attribuiva alla la somma mensile di Euro Pt_1
250,00, per le necessità legate all'ass rdinaria del figlio, somma della quale la stessa attrice ha usufruito a far data dal mese di Febbraio 2018. 3 Per il periodo pregresso, risulta accertato in giudizio quanto segue: a) a partire dall'anno 2004 il convenuto non ha letteralmente più dato notizia di sé, tanto da fare dubitare addirittura delle sue attuali condizioni di vita;
b) al figlio minorenne sono mancate totalmente le minime cure genitoriali, sia in termini di assistenza materiale che morale, da parte del padre. Di tal guisa, appare evidente che il padre sin dalla più tenera età abbia contravvenuto ai più elementari doveri inerenti alla crescita, alla cura e all'assistenza sul piano affettivo, morale ed economico nei confronti del figlio, il quale risulta di fatto essere stato cresciuto ed educato dalla sola madre nel contesto di difficoltà descritte in atti e confermate attraverso l'escussione dei testi ammessi. Tali esiti trovano riscontro nella parte motiva del decreto pronunciato dal Tribunale di Trento a riguardo nel procedimento n. 3313 del 2016 RGVG di data 29 Novembre 2017. Sul punto, i testimoni escussi in giudizio hanno pienamente confermato quanto dedotto dall'attrice. Ne consegue, vista la condotta oltremodo inadempiente posta in essere dal convenuto, che l'attrice ha diritto al risarcimento del danno Pt_1 patrimoniale, il quale d ere ragionevolmente parametrato all'assegno mensile già disposto in detta sede. Ne consegue che, all'attrice, andrà riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da mancato conseguimento del contributo al mantenimento del figlio, nella misura di Euro 250,00 mensili, a fare data dal mese di Gennaio 2004 fino a tutto il mese di Gennaio 2018: a tali somme andrà aggiunta la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, anch'essi dalle singole scadenze fino al saldo effettivo. A tale somma non può essere aggiunto l'importo dovuto a titolo di spese straordinarie nella misura richiesta dall'attrice di Euro 10.000,00, in quanto, tenuto conto del provvedimento emesso a riguardo dal Tribunale di Trento in composizione collegiale in data 29 Novembre 2017 che ne ha indicato le caratteristiche e la tipologia, le stesse sono rimaste prive di qualsivoglia supporto sul piano probatorio e di riscontro documentale cui ancorare un eventuale ragionamento presuntivo. Differenti considerazioni vanno fatte in ordine al danno non patrimoniale invocato dall'attrice. Difatti, se non sussiste dubbio alcuno sulla configurabilità, nella fattispecie in esame di un danno da illecito cd. endofamiliare, così come elaborato e articolato in numerosissime pronunce rese dalla giurisprudenza di legittimità (si v., ex multis, Cassazione civile 22/11/2013 n. 26205; Cassazione civile 10/04/2012, n. 5652; Cassazione civile, 02/02/2006, n. 2328; Cassazione civile, 14/05/2003, n. 7386; Cassazione civile 16/02/2015, n. 3079; Cassazione civile 10/04/2012, n. 5652; Cassazione civile – ordinanza 27/05/2019, n. 14382), con la conseguente accertata esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 c.c. riconnette detta responsabilità, consentendo così il ristoro 4 dei danni non patrimoniali sofferti, occorre evidenziare che la domanda svolta dall'attrice manifesta un chiaro difetto di legitimatio ad causam, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 c.p.c. Difatti, la titolarità del diritto è in capo al figlio il Persona_1 quale peraltro era già maggiorenne al mom e dell'azione dedotta nel presente processo. L'attrice avrebbe eventualmente dovuto palesare di essere la procuratrice, quando non più la rappresentante legale, del figlio, in capo al quale si sarebbero dovuti accertare i presupposti di fatto che la legislazione e la giurisprudenza hanno posto a fondamento della domanda risarcitoria. Anche i mezzi istruttori dedotti in causa si riferiscono tutti a pregiudizi sofferti dal figlio, vuoi per le difficoltà incontrate negli studi e nello svolgimento della vita quotidiana, vuoi per gli ostacoli incontrati nel perseguimento degli obiettivi scolastici e di istruzione, preparazione culturale e di formazione della personalità. Premesso che, con ogni evidenza, appaiono presenti chiari e inequivocabili elementi a sostegno di un eventuale domanda di risarcimento del danno non patrimoniale di natura esistenziale in capo al figlio Persona_1 vale a dire lo stato di abbandono, il mancato assol
[...] conseguenti alla condizione di genitore, con la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, o il comportamento di un genitore connotato da totale disinteresse nei confronti del figlio, tanto da potersi ravvisare una totale deprivazione, per il figlio medesimo, della figura genitoriale, sarà lo stesso a dovere chiedere in Persona_1 giudizio il predetto risarciment art. 81 c.p.c.
5. Le spese per il presente grado di giudizio seguono la parziale soccombenza attorea, con integrale applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate nell'importo complessivo di Euro 3.809,00 di cui Euro 851,00 per la fase di studio;
Euro 602,00 per la fase introduttiva;
Euro 903,00 per quella istruttoria ed Euro 1.453,00 per quella decisoria, avuto riguardo allo scaglione applicabile alla presente controversia, nei valori minimi, in ragione dell'esigua attività processuale svolta e dell'accoglimento solo in parte della domanda. Parte attorea risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta documentazione allegata agli atti e, pertanto, le spese di lite devono essere poste in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna, la parte convenuta al risarcimento del danno da mancato conseguimento del contributo al mantenimento del figlio, nella misura di Euro 250,00 mensili, a fare data dal mese di Gennaio 2004 fino a tutto il mese di Gennaio 2018, 5 cui andrà aggiunta la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, anch'essi dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
2) rigetta le ulteriori domande proposte da parte attorea;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, come per legge, in favore dell'Erario. Così deciso in Trento, il 19 luglio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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