TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5168 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10092/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10092/2021
All'udienza del 17 dicembre 2025 tenuta dal GOT dott. PI IC, visto 1'art. 127, comma 3, C.P.C. così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, secondo cui "Ii giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis
e 127-ter, che l'udienza …sia sostituita dal deposito di note scritte";
visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
lette le note scritte depositate da parte attrice che si è riportata ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive e memoria integrativa depositata, insistendo per l'accoglimento della domanda;
lette le note depositate da parte convenuta che ha contestato la domanda della controparte, ribadendo le conclusioni già rassegnate nelle note conclusive e memoria integrativa depositate;
rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., "il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note";
IL GOT
All'esito, provvede alla decisione ex art. 127ter cpc come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile pagina 1 di 13
La dottoressa PI IC, Giudice Onorario della III Sezione civile del Tribunale di
Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 10092 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 tra
, nato a [...] il [...], C.F. , assistito e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Salvatore Pellegrini, come procura alle liti in atti;
- parte convenuta dinnanzi il
Giudice di Pace di Palermo ed oggi parte attrice in riassunzione –
Attore
Contro
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n. 8 – C.F. -, anche ai fini del presente processo ordinario di CodiceFiscale_2
cognizione (giudizio in riassunzione causa iniziata innanzi il Giudice di Pace di Palermo –
R.G. 9371/2020) elettivamente domiciliato oggi in 90144 Palermo - Via Giacomo Puccini n. 70
- presso e nello Studio attuale (come peraltro oggetto comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e di registrazione presso l'Albo professionale di iscrizione) dell'Avv. Marco Lo Bue (C.F. ; indirizzo P.E.C.: CodiceFiscale_3
, del Foro degli Avvocati di Palermo, che lo assiste, Email_1
rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione dinnanzi il
Giudice di Pace di Palermo,
Convenuto
E nei confronti di
DI SS S.p.A. (P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, dott. corrente in Roma, alla via Abruzzi n° 10, elettivamente CP_2
pagina 2 di 13 domiciliata in Palermo Via Massimo D'Azeglio n. 5 presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (c.f.: – fax: 091/6257187 – pec: C.F._4
che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 calce al presente atto
Convenuta/terza chiamata
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. PI IC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede:
- Accerta e dichiara la concorrente responsabilità, in pari grado, dell'attore Parte_2
e di parte convenuta , nella produzione causale del sinistro stradale Controparte_1
di cui alla presente controversia, e per l'effetto:
- In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna i convenuti
[...]
e DI SS PA , al pagamento in solido tra loro ed in favore CP_1
dell'attore della somma di euro 11.600,00, a titolo di risarcimento danni, Parte_2 oltre interessi compensativi e rivalutazione come in parte motiva;
ed ulteriori interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta
[...]
, condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto , CP_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 845,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione come in parte motiva;
ed ulteriori interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo;
- Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio;
- Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in egual misura tra loro e in nei confronti dell'ausiliario, le spese di consulenza tecnica solido,
pagina 3 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
* * *
L'attore , con atto di citazione in riassunzione, ha riassunto avanti a questo Parte_2
Tribunale di Palermo, la causa intrapresa da innanzi l'Ufficio del Giudice Controparte_1
di Pace di Palermo , conclusasi con Ordinanza dichiarativa di incompetenza per valore , allegando in fatto un sinistro stradale verificatosi in data 03 aprile 2019 , intorno alle 13,30,
,allorquando transitando alla guida della propria bicicletta, la Strada Provinciale ( SP 23bis)
TA-Bellolampo, in direzione del comune di TA (PA), si scontrava con l'autovettura
Fiat PU targata DR466XN - assicurata per la con la DI SS S.p.A., polizza CP_3
n. 0621420877 - di proprietà del signor e condotta dalla signora Controparte_1 Per_1
. In particolare riferiva che, nel percorrere l'anzidetta strada in sella alla propria
[...]
bicicletta, a velocità moderata, giunto all'altezza di una curva a gomito, si ritrovava la corsia parzialmente invasa dall'autovettura Fiat PU e per questo si verificava uno scontro frontale tra i due mezzi, con la sua conseguente rovinosa caduta a terra che gli procurava gravi lesioni fisiche per le quali veniva trasportato d'urgenza dal 118 presso il Pronto
Soccorso dell'A.R.N.A.S. Ospedale Civico di Palermo, dove gli veniva diagnosticato un
“trauma cranio facciale” con traumi multipli al labbro e al volto, frattura delle pareti del seno mascellare destro, frattura del mascellare superiore in sede mediana con avulsione dentaria, irregolarità delle ossa nasali e della parete laterale dell'orbita sinistra, tumefazione con enfisema dei tessuti periorbitari con prognosi di venti giorni dal 04.04.2019 al 22.04.2019 (Cfr. All. n. 2); riferiva ancora che sul luogo del sinistro interveniva anche il Nucleo della Legione Carabinieri Compagnia di Carini – sezione radiomobile, che redigeva apposita relazione sulla dinamica del sinistro stradale, sulla base delle “sole dichiarazioni” della conducente dell'autovettura attorea. In ragione di quanto esposto in fatto, ritenendo che il sinistro per cui è causa è da ascrivere a pagina 4 di 13 fatto e colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat PU, targata DR466XN- assicurata per la R.C. con la DI SS S.p.A., polizza n. 0621420877 -, conseguentemente ha chiesto, preliminarmente di rigettare tutte le domande di risarcimento dei danni proposte dal signor proposte con atto di citazione innanzi al Controparte_1
Giudice di pace nei suoi confronti, e condannare il convenuto , solido la Controparte_1
DI SS S.p.A., al pagamento, della somma quantificata di € 50.546,86 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti nell'occorso sinistro , ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia a seguito dell'espletamento dell'istruttoria.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, il convenuto , il Controparte_1
quale contestava fermamente la dinamica del sinistro come prospettato in citazione dallo assumendo che il sinistro dedotto in causa era da ascriversi alla esclusiva Pt_2
responsabilità dello per avere invaso con la propria bicicletta la corsia di percorrenza Pt_2
della propria autovettura Fiat PU targata DR466XN, condotta in quel momento dalla signora , chiedeva quindi di rigettare tutte le domande proposte dallo Persona_1 Pt_2
per comportamento colposo esclusivo dello conducente della bicicletta , ed in Pt_2 accoglimento della propria domanda risarcitoria chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento in proprio favore del risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovettura FIAT PU targata DR466XN quantificabili e determinabili nella somma di denaro di € 1.562,00 oltre alla somma di denaro di € 129,99 per spese di soccorso stradale.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la DI s.p.a. aderiva a tutte le difese prospettate dal proprio assicurato in punto di dinamica e responsabilità del sinistro, riteneva in ogni caso la domanda non provata nell'an e contestava il quantum poichè eccessivo e non provato;
concludeva chiedendo: “rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da;
- in subordine ridurre la domanda riconvenzionale tenuto conto del prevalente Parte_2 concorso dello nella verificazione del sinistro;
- in ulteriore subordine applicare la presunzione di Pt_2 pari responsabilità di cui al II comma dell'art. 2054 c.c.; - in ogni caso, ridurre la domanda riconvenzionale nei limiti del danno effettivamente subito e provato;
- ritenere e dichiarare la nullità della domanda di rivalutazione monetaria ed interessi legali”.
pagina 5 di 13 Istruita la causa con acquisizione della documentazione allegata dalle parti, espletamento della prova orale e della CT medico-legale sulla persona dell'attore, sulle conclusioni rassegnate dalle parti , è stata trattenuta per le decisione.
* * * *
Tanto premesso, va dato atto innanzitutto della proponibilità della domanda risarcitoria avendo l'attore provveduto a inoltrare apposita richiesta di risarcimento alla DI PA a mezzo A/R del del 13.05.2019 , essendo decorso il termine di moratoria previsto dall'art. 145 co 1 cod. ass. La DI assicurazione PA ha peraltro ammesso di aver istruito la richiesta risarcitoria e di non aver inteso formulare alcuna offerta ( cfr . all.ti 5/6-produzione attorea)
Nel merito della res controversa la domanda giudiziale proposta nel presente giudizio dalle parti è solo parzialmente fondata , per quanto di ragione.
Ed invero , l'attore , da un lato ed il convenuto dall'altro in Parte_2 Controparte_1
relazione allo stesso sinistro stradale dedotto in giudizio hanno assunto conclusioni del tutto antitetiche , ognuno di essi sostenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro sarebbe da scrivere alla condotta imprudente e colpevole tenuta dalla controparte.
In particolare poi ciascuno delle parti suddette ha sostenuto che il materiale probatorio in atti dimostrerebbe inconfutabilmente la bontà delle proprie pretese.
Pertanto, occorre innanzitutto prendere in esame la deposizione in rese dai testi escussi in corso di causa onde verificare se sia possibile procedere ad una ricostruzione attendibile della dinamica dei fatti in oggetto.
Orbene, emerge dalla lettura di tali dichiarazioni un insanabile contrasto tra la versione dei fatti resa dai testi escussi su indicazione di parte attrice rispetto a quella offerta dai testi escussi su indicazione di parte convenuta.
Infatti i testi di parte attrice, tendono ad accreditare la tesi secondo cui sarebbe stata la conducente dell'autovettura ad invadere la carreggiata della bicicletta condotta dall'attore ( cfr verbale udienza del 21.11.22: teste “ ADR: a.1) “Vero è che il giorno Testimone_1 03.04.2019, alle ore 13.30 circa, si trovava a perco a bicicletta, la Strada Provinciale SP2 3bis, in direzione del comune di TA, in compagnia del signor e della signora Parte_2 CP_4
anch'essi alla guida delle rispettive biciclette” NF;
ADR: a.2) “Vero è che lei, nel percorrere la
[...] rovinciale SP2 3bis con la propria bicicletta, seguiva a ruota il signor il quale si trovava, Pt_2 dunque, davanti a lei”; NF;
ADR: a.3) “Vero è che, quando eravate giunti all'altezza di una curva a gomito, un'autovettura Fiat PU, targata DR466XN, nel modo di svoltare la curva, invadeva la carreggiata opposta, investendo il signor , che stava percorrendo la propria corsia nel rispetto del senso di Parte_2 marcia” NF, lo scontro è avvenuto quasi frontalmente ed il sig. è volato dalla bici.; ADR: a.4) Pt_2
“Vero è che, in conseguenza dello scontro frontale con la Fiat PU rattasi, vedeva il signor Pt_2
pagina 6 di 13 cadere sull'asfalto, sulla corsia dal medesimo percorsa, nel rispetto del senso di marcia”; NF;
Pt_2
.5) “Vero è che, dopo lo scontro, vedeva la conducente della FIAT PU che eseguiva una manovra per spostare il proprio mezzo, allontanandosi dalla bicicletta del signor che era riversa per terra, sulla corsia Pt_2 dal medesimo precedentemente percorsa” NF che la condu opo l'urto ha spostato l'auto perché invadeva leggermente la carreggiata del ciclista;
ADR: a.6) “Vero è che vedevo che la conducente della FIAT PU non era accompagnata da terzi”; NF, ADR .7) “Vero è che, in seguito allo scontro, lei vedeva il signor per terra e si avvicinava per soccorrerlo”; NF;
ADR: a.8) “Vero è che quando lei si Pt_2 avvicin signor per soccorrerlo, si accorgeva che il medesimo aveva ferite multiple sulla testa, sul Pt_2 viso, al labbro, alla bocca e che era privo di sensi”; confermo;
ADR: a.9) “Vero è che lei era presente quando il signor veniva soccorso e caricato sull'autoambulanza del 118 per essere trasportato d'urgenza in Pt_2 ospedale”; NF, l'ho chiamata io l'autoambulanza ed anche altre persone;
ADR: a.10) “Vero è che, quando l'autoambulanza lasciava il luogo del sinistro, anche lei andava via per raggiungere il signor in ospedale” Pt_2 NF;
ADR: Fino a quando noi siamo rimasti sul posto non è intervenuta alcuna Autorità;ADR: la conducente prima è scesa dall'auto poi è risalita per spostarla.; ADR: Siamo andati all'ospedale con la macchina di un altro nostro amico che nel frattempo era sopraggiunto sul posto;
ADR: l'urto è avvenuto tra la parte posteriore dell''auto lato conducente e la bici nella parte anteriore della stessa;
ADR: Se non ricordo male l'auto Testi aveva dei danni sul cofano;
ADR: il 118 credo sia arrivato dopo una mezz'ora; La strada era asfaltata e si Testi presentava senza ostacoli particolari;
Riconosco nelle foto esibite lo stato iete dei mezzi dopo l'urto”; teste : “ADR: b.1) “Vero è che il giorno 03.04.2019, alle ore 13.30 circa, si trovava Controparte_4 a percorrere, alla guida della sua bicicletta, la Strada Provinciale SP2 3bis, in direzione del comune di TA, in compagnia del signor e della signora , anch'essi alla guida delle rispettive Parte_2 Testimone_1 biciclette”; NF;
ADR: b.2) “Vero è che lei, nel percorrere la Strada Provinciale SP2 3bis con la propria bicicletta, seguiva a ruota il signor il quale si trovava, dunque, davanti a lei”; NF;
ADR: b.3) Pt_2
“Vero è che, quando eravate giunti all'altezza di una curva a gomito, un'autovettura Fiat PU, targata DR466XN, nel modo di svoltare la curva, invadeva la carreggiata opposta, investendo il signor , Parte_2 che stava percorrendo la propria corsia nel rispetto del senso di marcia”; NF;
ADR b.4) “Vero è che, in conseguenza dello scontro frontale con la Fiat PU di cui trattasi, vedeva il signor cadere Parte_2 sull'asfalto, sulla corsia dal medesimo percorsa, nel rispetto del senso di marcia”; NF;
ADR: b.5) “Vero è che, dopo lo scontro, vedeva la conducente della FIAT PU che eseguiva una manovra per spostare il proprio mezzo, allontanandosi dalla bicicletta del signor che era riversa per terra, sulla corsia dal medesimo Pt_2 precedentemente percorsa”; NF che la signo l'incidente ha spostato la macchina e che al momento dell'urto l'autovettura , nel modo di fare la curva, aveva occupato parte dell'altra corsia da noi percorsa.; ADR: b.6) “Vero è che vedevo che la conducente della FIAT PU non era accompagnata da terzi”; NF;
ADR: b.7) “Vero è che, in seguito allo scontro, lei vedeva il signor per terra e si avvicinava per soccorrerlo”; Pt_2 NF;
ADR: b.8) “Vero è che quando lei si avvicinava al per soccorrerlo, si accorgeva che il Pt_2 medesimo aveva ferite multiple sulla testa, sul viso, al labbro, alla bocca e che era privo di sensi”; ADR: b.9)
“Vero è che lei era presente quando il signor veniva soccorso e caricato sull'autoambulanza del 118 per Pt_2 essere trasportato d'urgenza in ospedale”; ADR: b.10) “Vero è che, quando l'autoambulanza lasciava il luogo del sinistro, anche lei andava via per raggiungere il signor in ospedale” NF è venuto mio marito con Pt_2 l'auto ed insieme alla moglie dello siamo andati in ospedale;
ADR: Al momento in cui è avvenuto Pt_2 l'impatto non eravamo distanti , per ndo si pedala a ruota si deve mantenere la stessa andatura;
ADR: La strada dove è successo il sinistro era leggermente in discesa;
ADR: Dopo l'impatto della prima bici con l'auto noi ci siamo bloccate immediatamente e non siamo cadute;
ADR: Non ricordo chi ha chiamato il 118; ADR: Al momento del sinistro io mi trovavo in terza fila dietro la mia amica . Io ho visto un urto frontale ma Tes_1 certamente nella posizione in cui ero non posso ricordare i punti d' preciso;
ADR: la strada risultava asfaltata e pulita”). Per contro, i testi indicati da parte convenuta , hanno riferito che è stata la bici ad invadere la corsia percorsa dall'autovettura ( Cfr verbale udienza del 17 maggio 2023; teste Tes_3 : ADR:cp.1) RM . Il giorno del sinistro mi trovavo a transitare i luoghi ,
[...] stavo salendo la SP direzione TALO per rientrare a casa. Preciso che, poche ore prima ero sceso per quella stessa via perché ero andato in paese per prendere dei farmaci, ed avevo visto sulla strada delle mucche ed pagina 7 di 13 a terra c'era del letame;
Come dicevo quando stavo salendo per fare rientro a casa mi trovavo con la mia autovettura dietro la Fiat PU e giunto nel tratto di strada ove era presente una curva molto larga, e per questo ho assistito all'intera dinamica dell'incidente , ho visto che un signore a bordo della sua bicicletta che proveniva dalla corsia opposta , ovvero scendeva da verso TA, improvvisamente, credo per scansare il CP_5 letame, si spostava nella corsia opposta, ovvero quella in cui stavamo transitando sia io che la Fiat PU, e con la sua bicicletta impattava nella parte anteriore della Fiat PU immediatamente il conducente della bici sbalzava in avanti sbattendo sul parabrezza dell'auto e, quindi , scivolando finiva a terra;
ADR: Cap. 2) Non confermo. Preciso che subito dopo l'impatto sia io che mia moglie siamo scesi dall'auto per prestare soccorso, anche perché noi siamo ex infermieri ora in pensione, in particolare mia moglie si è dedicata a tranquillizzare la ragazza conducente della Fiat PU in quanto si era PAventata ed urlava , mentre io mi sono occupato del ciclista a terra accanto alla macchina , precisamente nella parte laterale anteriore all'interno della corsia dell'auto stessa. Ho visto che il ciclista , inizialmente era in uno stato di incoscienza e dopo poco cominciava a muoversi e mentre si trovava a terra ricordo che lo stesso cercava di spingere con i talloni la bicicletta verso la sua corsia , a quel unto io l'ho esortato a rimanere fermo, perché altrimenti poteva peggiore le sue condizioni, rassicurandolo che erano stati chiamati i soccorsi e che stavano per arrivare . Sia io che mia moglie siamo rimasti sul posto per almeno una mezz'ora fino all'arrivo dell'autoambulanza chiamata da mia moglie con il telefonino della conducente della Fiat punto;
aveva anche chiamato i carabinieri. Noi siamo rimasti sul posto, dopo l'incidente, perché non c'era nessuno, a vigilare il ciclista che stava a terra, per avvisare ad eventuali mezzi che potevano sopraggiungere di fare attenzione, anzi ricordo che mentre eravamo fermi è passata soltanto un autovettura con un signore che si è fermato chiedendoci se avevano bisogno di aiuto ed io stesso gli riferivo che già avevamo chiamato l'ambulanza ed i carabinieri. ADR: Sul luogo del sinistro oltre a noi non c'era nessuno neppure altri ciclisti;
ADR: Cap. 3 )Noi come detto abbiamo aspettato fino all'arrivo dell'autoambulanza che è sopraggiunta unitamente ai parenti della ragazza conducente dell'autovettura e siamo andati via prima che lo caricassero sull'ambulanza . Prima di andare via non ho fatto più caso alla posizione della bicicletta. Quando siamo andati via i CC non erano intervenuti;
ADR: cap.4 ) NF quanto detto;
Domande della compagnia DI PA ADR: 1) Vero o no che in data 3.4.2019 ho assistito al sinistro stradale verificatosi sulla SP TA – alle CP_5 ore 13.20 circa ? confermo ADR: 2) Vero o no che ho visto un ciclista che nell'affrontare una curva a gomito invadeva l'opposta corsia di marcia ? confermo;
ADR: 3) Vero o no che in detto frangente sopraggiungeva, dall'opposta corsia di marcia, l'autovettura Fiat PU targata DR 466 XN ? confermo;
ADR: 4) Vero o no che i suddetti mezzi si scontravano all'interno della corsia di pertinenza della Fiat PU ? confermo;
ADR: 5) Vero o no che all'arrivo dei Carabinieri l'auto Fiat PU si trovava ancora nella posizione finale che aveva assunto a seguito dello scontro ? Non so perché come detto ero andato via prima;
ADR: 6) Vero o no che prima dell'arrivo dei Carabinieri la bici veniva spostata dalla posizione finale che aveva assunto a seguito del sinistro ? Non so;
ADR: 7) Vero o no che al momento del sinistro la bici rimasta coinvolta procedeva senza essere seguita da altri ciclisti ? NF;
L'avv. Pellegrini chiede di sottoporre al teste la seguente domanda: “ Ha visto se il parabrezza dell'auto ha subito lesioni o altro “ ADR : Non ho visto;
ADR: Nel momento in cui c'è stato l'impatto la vettura Fiat PU saliva o scendeva” Saliva;
ADR: Dopo l'incidente la conducente della fiat punto Testi non è più risalita in macchina; teste “ NF cap.
1. Il giorno del sinistro mi Testimone_4 trovavo in macchina in compagnia di stavamo percorrendo la SP con direzione Testimone_3 TA LO , ed avanti a noi transitava una Fiat PU, nel tratto di strada in curva, ho visto questo ragazzo che era sulla bicicletta che invade la nostra carreggiata sbatte con la bicicletta sulla fiat punto e sobbalzando in aria, cadeva sul cofano dell'auto e poi per terra lateralmente all'auto e la bici accanto a lui. Ho visto il ragazzo per terra e mi sembrava morto non dava segni di vita, la ragazza , invece era scesa dall'auto ed è scappata urlando dalla paura , prima mi sono avvicinata al conducente della bici che era a terra e poi , quando ho visto che aveva cominciato a muoversi, mi sono avvicinata alla ragazza per tranquillizzarla e con il mio cellulare ho chiamato l'ambulanza, i Carabinieri ed i genitori della ragazza , dopo che questa mi aveva dato il loro numero. Preciso che quando il ragazzo aveva ripreso i sensi lo stesso cercava di muoversi come se volesse rialzarsi ed ho visto che con dei movimenti con i piedi cercava di spingere la bici verso la sua corsia, io stessa lo esortavo a rimanere fermo e di non muoversi perchè poteva farsi più male. Fino a quando noi siamo stati sul posto la bici non è stata spostata da nessuno anche perché sul posto c'eravamo solo, io mio marito la ragazza della Fiat PU ed il ciclista, tant'è che mio marito era salito più in alto della curva per allertare del sinistro eventuali machine pagina 8 di 13 che scendevano dato che il ragazzo era per terra sulla carreggiata. ADR: Il ragazzo della bici dopo il sobbalzo è finito a terra nella sua carreggiata trasversalmente all' auto e la bici era ai suoi piedi anche trasversalmente con le ruote verso la nostra carreggiata . Ricordo che quando si è riavuto ha cercato di spingere con i piedi la bici verso la sua carreggiata. ADR: Noi siamo rimasti fino all'arrivo dei genitori della ragazza che sono sopraggiunti quasi in contemporanea all'arrivo dell'ambulanza. Noi ci siamo presentati ai genitori ed abbiamo dato i nostri numeri;
ADR: il ragazzo della bici scendeva e ricordo che a terra nella carreggiata del ciclista vi era del letame di mucca;
ADR: Cap 3 Non dire perché siamo andati via prima;
ADR: Cap. 4) confermo il ciclista era solo;
L'avv. Pellegrini chiede di sottoporre al teste la seguente domanda: “ Ha visto se il parabrezza dell'auto ha subito lesioni
o altro “ ADR : Non ho fatto caso se la machina aveva subito danni;
ADR: “ Nel momento in cui c'è stato l'impatto la vettura Fiat PU saliva o scendeva” Saliva;
ADR: Dopo l'incidente la conducente della fiat punto non è più risalita in macchina, era disperata ed urlava;
ADR: Fino all'arrivo dell'ambulanza e fino a quando il ciclista è stato caricato sull'ambulanza non era presente alcun parente o amico del ciclista. Noi siamo andati via dopo che era stato caricato sull'ambulanza e l'ambulanza si era allontanata. Non c'era nessuno solo i genitori della ragazza;
Domande dell'DI PA:ADR: 1) Vero o no che in data 3.4.2019 ho assistito al sinistro stradale verificatosi sulla SP TA – alle ore 13.20 circa ? confermo;
ADR: 2) Vero o no che ho visto un CP_5 ciclista che nell'affrontare una c to invadeva l'opposta corsia di marcia ? confermo;
ADR: 3) Vero o no che in detto frangente sopraggiungeva, dall'opposta corsia di marcia, l'autovettura Fiat PU targata DR 466 XN ? confermo;
ADR: 4) Vero o no che i suddetti mezzi si scontravano all'interno della corsia di pertinenza della Fiat PU ? confermo;
ADR: 5) Vero o no che all'arrivo dei Carabinieri l'auto Fiat PU si trovava ancora nella posizione finale che aveva assunto a seguito dello scontro ? Non so perché come detto eravamo andati via, posso dire di averli chiamati;
ADR: 6) Vero o no che prima dell'arrivo dei Carabinieri la bici veniva spostata dalla posizione finale che aveva assunto a seguito del sinistro ? fino a quando io e mio marito siamo stati lì nessuno ha spostato la bici;
ADR: 7) Vero o no che al momento del sinistro la bici rimasta coinvolta procedeva senza essere seguita da altri ciclisti ? NF;
ADR: dalle foto che mi vengono esibite posso confermare che la posizione della bici era con le ruote rivolte verso la corsia della Fiat punto”) Ora la notevole discrasia - e sotto alcuni profili - antiteticità tra le due diverse versioni dei fatti induce a sostenere che le uniche certezze desumibili dall'istruttoria svolta sono rappresentate dal verificarsi del sinistro in oggetto, nonché dal coinvolgimento dei veicoli delle parti in causa e dalla produzione dei danni di cui è stato chiesto il ristoro;
viceversa alcuna certezza può ricavarsi in merito alla precisa dinamica del fatto non sussistendo elementi tali da indurre a privilegiare le deposizioni di alcuni testi a discapito di quelle degli altri avendo tutti riferito di essere stati presenti sul posto al momento dello svolgimento dei fatti;
ma nessuno dei testi era presente al momento dell'intervento sui luoghi dei CC del
Nucleo della Legione Carabinieri Compagnia di Carini – sezione radiomobile.
Né del resto il rapporto redatto dai CC intervenuti sul luogo del sinistro, e prodotto in copia dalla difesa delle parti in causa, risulta offrire utili elementi per un attendibile ricostruzione delle concrete circostanze concernenti lo sviluppo del sinistro stradale dedotto in giudizio.
Trattasi, infatti, di documento formato in un momento successivo alla concreta verificazione dell'evento dannoso oggetto di controversia, essendosi gli operatori intervenuti limitati a rilevare esclusivamente quanto formava oggetto della loro diretta percezione nonché a pagina 9 di 13 raccogliere le informazioni fornite dalla conducente dell'autovettura di proprietà del convenuto, non avendo rinvenuto sui luoghi del sinistro nessuno dei testi escussi in udienza.
Ed ancora, dal compendio fotografico allegato in atti , entrambi i mezzi si trovano all'interno della propria corsia.
Risulta, dunque, evidente come l'assenza di ulteriore elementi di prova idonei ad attribuire maggior attendibilità all'uno o all'altro dei testi escussi (o meglio, all'una o all'altra versione dei fatti come sopra descritta), non sia possibile ritenere pienamente assolto l'onere probatorio che necessariamente deriva dalla presunzione di corresponsabilità prevista all'articolo 2054 comma secondo del codice civile. Giova, infatti, rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'articolo 2054 secondo comma del codice civile, è certamente ammissibile allorquando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro stradale, non permette di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno ovvero di entrambi i protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr in tal senso Cass.
30 gennaio 1979 n. 689; Cass. 26 novembre 1991 n.12640; Cass. 2 marzo 1994 n.2038).
Sussistono, dunque, comprovate ragioni valevoli a disattendere il materiale probatorio in atti, apparendo lo stesso insuscettibile di una proficua utilizzazione ai fini della decisione, sicchè risulta necessario rifarsi alla regola di giudizio dettato dal secondo comma dell'articolo 2054
c.c., il quale com'è noto, dispone che in caso di scontro di veicoli, debba presumersi fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre il danno.
Dalle considerazioni finora svolte deriva, dunque, la declaratoria di concorrente responsabilità, in pari grado e, dunque al 50% , nella produzione del sinistro stradale oggetto di controversia a carico dell'attore e del convenuto quali proprietari dei veicoli Pt_1 CP_6 menzionati.
Pertanto, sia le domande giudiziali proposte dall'attore che quella riconvenzionale avanzata dal convenuto devono senz'altro essere accolte ciascuna per quanto di ragione.
Per quanto concerne il quantum debeatur relativo all'attore sig. , dalla Parte_2
documentazione in atti e dall' espletata consulenza risulta che a seguito del sinistro stradale dedotto in lite, l'attore stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di pagina 10 di 13 Palermo, ove gli veniva diagnosticato un “trauma cranio facciale” con traumi multipli al labbro e al volto, frattura delle pareti del seno mascellare destro, frattura del mascellare superiore in sede mediana con avulsione dentaria, irregolarità delle ossa nasali e della parete laterale dell'orbita sinistra, tumefazione con enfisema dei tessuti periorbitari con prognosi di venti giorni dal 04.04.2019 al
22.04.2019”.
Il consulente tecnico d'Ufficio ha, poi, correttamente individuato (“.. considerando la natura e
l'entità delle lesioni riportate, l'età del soggetto, il danno estetico, nonché le terapie che si sono rese necessarie per il loro trattamento, sulla base di quanto in atti..) e riconosciuto una inabilità temporanea totale di giorni dieci (10), una inabilità temporanea parziale del 75% di giorni venti (20), una inabilità temporanea parziale del 50% di giorni trenta (30) e, facendo riferimento alle tabelle comunemente in uso,1,2, 3 un danno biologico complessivo del nove per cento (9%).
Le conclusioni del Ctu suffragate da un'attenta valutazione dei dati anamnestici, sono esenti da vizi, congruamente argomentate sotto il profilo medico legale ed integralmente condivise dal giudicante, sicché devono essere senz'altro prese come spunto per la valutazione del danno da liquidare in favore di . Parte_2
Tanto premesso e dovendo procedere alla liquidazione dei danni effettivamente sofferti dall'attore per quel che concerne il danno non patrimoniale, occorre anzitutto precisare che esso, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. (v. Cass.
Civ. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26973), costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. l.
n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. Cass. Civ. n. 15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07;
14846/07). In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della impersona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della pagina 11 di 13 sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
Trattandosi di sinistro stradale comportante un'invalidità permanente non superiore al 9%, il predetto danno biologico va necessariamente quantificato sulla base dei parametri tabellari di cui all'art. 5 c. XI lett. L.n.57/01 e succ. integrazioni e mod. DM 18 luglio 2025 pubblicato G.U. serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025.
Nel caso in esame, una invalidità del 9% in soggetto di anni 43 al momento del fatto, comporterà una liquidazione del danno biologico, all'attualità, di Euro 16.651,89.
Passando alla liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, anche tale danno deve essere valutato sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, tenuto conto che la durata della malattia comporta la temporanea sospensione - in tutto o in parte - delle pregresse attività del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali (cfr. Cass. n. 9725/95).
Va, quindi, liquidata una somma, per ogni giorno di effettiva invalidità temporanea, che, in base ai parametri tabellari sopra indicati, ammonta a Euro 56,18 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, sempre con valutazione all'attualità.
Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni operate dal C.T.U.,
l'ammontare complessivo di tale voce di danno( temporanea) ammonta ad euro 2.247,20.
All'attore deve, inoltre, essere riconosciuto il danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CT per un totale di € 302,87; nonché le spese odontoiatriche quantificate dal CT pari ad euro4000,00 comprensivo di 2 rifacimenti decennali fino all'età di 70 anni per la fisiologica usura dei denti, e quindi per un totale complessivo pari ad euro 4302,87.
In definitiva sulla base delle considerazioni finora svolte i convenuti e DI Controparte_1
assicurazioni PA dovranno corrispondere, in solido tra loro ed in favore dell'attore , a Pt_2 titolo di risarcimento danni, l'importo pari ad euro 23.201,00, scaturente dalla sommatoria delle voci di danno sopra indicate, e che in ragione della riduzione del 50% per l'attribuzione di pari responsabilità del dedotto sinistro, l'importo complessivamente dovuto ascende ad euro 11.600,00.
Sulle predette somme liquidate all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, spetta, altresì, all'attore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da liquidarsi pagina 12 di 13 giusta sentenza della Corte di cassazione n. 1712/95, mediante rivalutazione e gravate di interessi sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dal 03.04.2019, spettano all'attore ulteriori interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Come si è detto, la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta Controparte_1
merita parziale accoglimento, per le ragioni sopra ampiamente evidenziate.
Per quanto concerne il quantum debeatur, compete l'importo corrispondente alle spese necessarie per la riparazione dell'autovettura FIAT PU targata DR466XN danneggiata che , sulla base della documentazione prodotta ( preventivo riparazioni dell'aprile 2019 euro
1562,00 e Fattura soccorso stradale euro 129,99, offerto in comunicazione dalla difesa del convenuto) possono essere riconosciute e liquidate in euro 1691,00 .
In definitiva sulle considerazioni fin qui svolte l'attore dovrà corrispondere in favore di Pt_2 parte convenuta a titolo di risarcimento danni l'importo complessivo di Controparte_1
euro 845,00 , pari alla riduzione del 50% di quello di euro 1691,00 sopra indicato.
Anche su detta somma, trattandosi di danno cagionato da illecito UI , spetta, al convenuto il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da liquidarsi giusta sentenza della Corte di cassazione n. 1712/95, mediante rivalutazione e gravate di interessi sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dal 03.04.2019, spettano inoltre al convenuto ulteriori interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo.
La natura della presente controversia e l'esito della stessa con reciproca soccombenza della parti e con riconoscimento a favore dell'attore , a titolo risarcitorio di una somma di denaro notevolmente inferiore rispetto a quella domandata ( in atto di citazione viene infatti richiesto l'importo complessivo di euro 50.546,86) costituiscono complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione , tra tutte le parti, delle spese di lite , ai sensi dell'art. 92 comma secondo cpc..
In applicazione del medesimo principio, le spese relative al compenso del CT , devono essere fatte gravare , in via definitiva, a carico di tutte le parti in eguale misura tra loro ed in solido nei confronti dell'ausiliario.
Palermo 22 dicembre 2025
Il G.O.T.
PI IC
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10092/2021
All'udienza del 17 dicembre 2025 tenuta dal GOT dott. PI IC, visto 1'art. 127, comma 3, C.P.C. così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, secondo cui "Ii giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis
e 127-ter, che l'udienza …sia sostituita dal deposito di note scritte";
visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
lette le note scritte depositate da parte attrice che si è riportata ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive e memoria integrativa depositata, insistendo per l'accoglimento della domanda;
lette le note depositate da parte convenuta che ha contestato la domanda della controparte, ribadendo le conclusioni già rassegnate nelle note conclusive e memoria integrativa depositate;
rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., "il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note";
IL GOT
All'esito, provvede alla decisione ex art. 127ter cpc come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile pagina 1 di 13
La dottoressa PI IC, Giudice Onorario della III Sezione civile del Tribunale di
Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 10092 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 tra
, nato a [...] il [...], C.F. , assistito e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Salvatore Pellegrini, come procura alle liti in atti;
- parte convenuta dinnanzi il
Giudice di Pace di Palermo ed oggi parte attrice in riassunzione –
Attore
Contro
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n. 8 – C.F. -, anche ai fini del presente processo ordinario di CodiceFiscale_2
cognizione (giudizio in riassunzione causa iniziata innanzi il Giudice di Pace di Palermo –
R.G. 9371/2020) elettivamente domiciliato oggi in 90144 Palermo - Via Giacomo Puccini n. 70
- presso e nello Studio attuale (come peraltro oggetto comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e di registrazione presso l'Albo professionale di iscrizione) dell'Avv. Marco Lo Bue (C.F. ; indirizzo P.E.C.: CodiceFiscale_3
, del Foro degli Avvocati di Palermo, che lo assiste, Email_1
rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione dinnanzi il
Giudice di Pace di Palermo,
Convenuto
E nei confronti di
DI SS S.p.A. (P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, dott. corrente in Roma, alla via Abruzzi n° 10, elettivamente CP_2
pagina 2 di 13 domiciliata in Palermo Via Massimo D'Azeglio n. 5 presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (c.f.: – fax: 091/6257187 – pec: C.F._4
che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 calce al presente atto
Convenuta/terza chiamata
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. PI IC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede:
- Accerta e dichiara la concorrente responsabilità, in pari grado, dell'attore Parte_2
e di parte convenuta , nella produzione causale del sinistro stradale Controparte_1
di cui alla presente controversia, e per l'effetto:
- In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna i convenuti
[...]
e DI SS PA , al pagamento in solido tra loro ed in favore CP_1
dell'attore della somma di euro 11.600,00, a titolo di risarcimento danni, Parte_2 oltre interessi compensativi e rivalutazione come in parte motiva;
ed ulteriori interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta
[...]
, condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto , CP_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 845,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione come in parte motiva;
ed ulteriori interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo;
- Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio;
- Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in egual misura tra loro e in nei confronti dell'ausiliario, le spese di consulenza tecnica solido,
pagina 3 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
* * *
L'attore , con atto di citazione in riassunzione, ha riassunto avanti a questo Parte_2
Tribunale di Palermo, la causa intrapresa da innanzi l'Ufficio del Giudice Controparte_1
di Pace di Palermo , conclusasi con Ordinanza dichiarativa di incompetenza per valore , allegando in fatto un sinistro stradale verificatosi in data 03 aprile 2019 , intorno alle 13,30,
,allorquando transitando alla guida della propria bicicletta, la Strada Provinciale ( SP 23bis)
TA-Bellolampo, in direzione del comune di TA (PA), si scontrava con l'autovettura
Fiat PU targata DR466XN - assicurata per la con la DI SS S.p.A., polizza CP_3
n. 0621420877 - di proprietà del signor e condotta dalla signora Controparte_1 Per_1
. In particolare riferiva che, nel percorrere l'anzidetta strada in sella alla propria
[...]
bicicletta, a velocità moderata, giunto all'altezza di una curva a gomito, si ritrovava la corsia parzialmente invasa dall'autovettura Fiat PU e per questo si verificava uno scontro frontale tra i due mezzi, con la sua conseguente rovinosa caduta a terra che gli procurava gravi lesioni fisiche per le quali veniva trasportato d'urgenza dal 118 presso il Pronto
Soccorso dell'A.R.N.A.S. Ospedale Civico di Palermo, dove gli veniva diagnosticato un
“trauma cranio facciale” con traumi multipli al labbro e al volto, frattura delle pareti del seno mascellare destro, frattura del mascellare superiore in sede mediana con avulsione dentaria, irregolarità delle ossa nasali e della parete laterale dell'orbita sinistra, tumefazione con enfisema dei tessuti periorbitari con prognosi di venti giorni dal 04.04.2019 al 22.04.2019 (Cfr. All. n. 2); riferiva ancora che sul luogo del sinistro interveniva anche il Nucleo della Legione Carabinieri Compagnia di Carini – sezione radiomobile, che redigeva apposita relazione sulla dinamica del sinistro stradale, sulla base delle “sole dichiarazioni” della conducente dell'autovettura attorea. In ragione di quanto esposto in fatto, ritenendo che il sinistro per cui è causa è da ascrivere a pagina 4 di 13 fatto e colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat PU, targata DR466XN- assicurata per la R.C. con la DI SS S.p.A., polizza n. 0621420877 -, conseguentemente ha chiesto, preliminarmente di rigettare tutte le domande di risarcimento dei danni proposte dal signor proposte con atto di citazione innanzi al Controparte_1
Giudice di pace nei suoi confronti, e condannare il convenuto , solido la Controparte_1
DI SS S.p.A., al pagamento, della somma quantificata di € 50.546,86 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti nell'occorso sinistro , ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia a seguito dell'espletamento dell'istruttoria.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, il convenuto , il Controparte_1
quale contestava fermamente la dinamica del sinistro come prospettato in citazione dallo assumendo che il sinistro dedotto in causa era da ascriversi alla esclusiva Pt_2
responsabilità dello per avere invaso con la propria bicicletta la corsia di percorrenza Pt_2
della propria autovettura Fiat PU targata DR466XN, condotta in quel momento dalla signora , chiedeva quindi di rigettare tutte le domande proposte dallo Persona_1 Pt_2
per comportamento colposo esclusivo dello conducente della bicicletta , ed in Pt_2 accoglimento della propria domanda risarcitoria chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento in proprio favore del risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovettura FIAT PU targata DR466XN quantificabili e determinabili nella somma di denaro di € 1.562,00 oltre alla somma di denaro di € 129,99 per spese di soccorso stradale.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la DI s.p.a. aderiva a tutte le difese prospettate dal proprio assicurato in punto di dinamica e responsabilità del sinistro, riteneva in ogni caso la domanda non provata nell'an e contestava il quantum poichè eccessivo e non provato;
concludeva chiedendo: “rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da;
- in subordine ridurre la domanda riconvenzionale tenuto conto del prevalente Parte_2 concorso dello nella verificazione del sinistro;
- in ulteriore subordine applicare la presunzione di Pt_2 pari responsabilità di cui al II comma dell'art. 2054 c.c.; - in ogni caso, ridurre la domanda riconvenzionale nei limiti del danno effettivamente subito e provato;
- ritenere e dichiarare la nullità della domanda di rivalutazione monetaria ed interessi legali”.
pagina 5 di 13 Istruita la causa con acquisizione della documentazione allegata dalle parti, espletamento della prova orale e della CT medico-legale sulla persona dell'attore, sulle conclusioni rassegnate dalle parti , è stata trattenuta per le decisione.
* * * *
Tanto premesso, va dato atto innanzitutto della proponibilità della domanda risarcitoria avendo l'attore provveduto a inoltrare apposita richiesta di risarcimento alla DI PA a mezzo A/R del del 13.05.2019 , essendo decorso il termine di moratoria previsto dall'art. 145 co 1 cod. ass. La DI assicurazione PA ha peraltro ammesso di aver istruito la richiesta risarcitoria e di non aver inteso formulare alcuna offerta ( cfr . all.ti 5/6-produzione attorea)
Nel merito della res controversa la domanda giudiziale proposta nel presente giudizio dalle parti è solo parzialmente fondata , per quanto di ragione.
Ed invero , l'attore , da un lato ed il convenuto dall'altro in Parte_2 Controparte_1
relazione allo stesso sinistro stradale dedotto in giudizio hanno assunto conclusioni del tutto antitetiche , ognuno di essi sostenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro sarebbe da scrivere alla condotta imprudente e colpevole tenuta dalla controparte.
In particolare poi ciascuno delle parti suddette ha sostenuto che il materiale probatorio in atti dimostrerebbe inconfutabilmente la bontà delle proprie pretese.
Pertanto, occorre innanzitutto prendere in esame la deposizione in rese dai testi escussi in corso di causa onde verificare se sia possibile procedere ad una ricostruzione attendibile della dinamica dei fatti in oggetto.
Orbene, emerge dalla lettura di tali dichiarazioni un insanabile contrasto tra la versione dei fatti resa dai testi escussi su indicazione di parte attrice rispetto a quella offerta dai testi escussi su indicazione di parte convenuta.
Infatti i testi di parte attrice, tendono ad accreditare la tesi secondo cui sarebbe stata la conducente dell'autovettura ad invadere la carreggiata della bicicletta condotta dall'attore ( cfr verbale udienza del 21.11.22: teste “ ADR: a.1) “Vero è che il giorno Testimone_1 03.04.2019, alle ore 13.30 circa, si trovava a perco a bicicletta, la Strada Provinciale SP2 3bis, in direzione del comune di TA, in compagnia del signor e della signora Parte_2 CP_4
anch'essi alla guida delle rispettive biciclette” NF;
ADR: a.2) “Vero è che lei, nel percorrere la
[...] rovinciale SP2 3bis con la propria bicicletta, seguiva a ruota il signor il quale si trovava, Pt_2 dunque, davanti a lei”; NF;
ADR: a.3) “Vero è che, quando eravate giunti all'altezza di una curva a gomito, un'autovettura Fiat PU, targata DR466XN, nel modo di svoltare la curva, invadeva la carreggiata opposta, investendo il signor , che stava percorrendo la propria corsia nel rispetto del senso di Parte_2 marcia” NF, lo scontro è avvenuto quasi frontalmente ed il sig. è volato dalla bici.; ADR: a.4) Pt_2
“Vero è che, in conseguenza dello scontro frontale con la Fiat PU rattasi, vedeva il signor Pt_2
pagina 6 di 13 cadere sull'asfalto, sulla corsia dal medesimo percorsa, nel rispetto del senso di marcia”; NF;
Pt_2
.5) “Vero è che, dopo lo scontro, vedeva la conducente della FIAT PU che eseguiva una manovra per spostare il proprio mezzo, allontanandosi dalla bicicletta del signor che era riversa per terra, sulla corsia Pt_2 dal medesimo precedentemente percorsa” NF che la condu opo l'urto ha spostato l'auto perché invadeva leggermente la carreggiata del ciclista;
ADR: a.6) “Vero è che vedevo che la conducente della FIAT PU non era accompagnata da terzi”; NF, ADR .7) “Vero è che, in seguito allo scontro, lei vedeva il signor per terra e si avvicinava per soccorrerlo”; NF;
ADR: a.8) “Vero è che quando lei si Pt_2 avvicin signor per soccorrerlo, si accorgeva che il medesimo aveva ferite multiple sulla testa, sul Pt_2 viso, al labbro, alla bocca e che era privo di sensi”; confermo;
ADR: a.9) “Vero è che lei era presente quando il signor veniva soccorso e caricato sull'autoambulanza del 118 per essere trasportato d'urgenza in Pt_2 ospedale”; NF, l'ho chiamata io l'autoambulanza ed anche altre persone;
ADR: a.10) “Vero è che, quando l'autoambulanza lasciava il luogo del sinistro, anche lei andava via per raggiungere il signor in ospedale” Pt_2 NF;
ADR: Fino a quando noi siamo rimasti sul posto non è intervenuta alcuna Autorità;ADR: la conducente prima è scesa dall'auto poi è risalita per spostarla.; ADR: Siamo andati all'ospedale con la macchina di un altro nostro amico che nel frattempo era sopraggiunto sul posto;
ADR: l'urto è avvenuto tra la parte posteriore dell''auto lato conducente e la bici nella parte anteriore della stessa;
ADR: Se non ricordo male l'auto Testi aveva dei danni sul cofano;
ADR: il 118 credo sia arrivato dopo una mezz'ora; La strada era asfaltata e si Testi presentava senza ostacoli particolari;
Riconosco nelle foto esibite lo stato iete dei mezzi dopo l'urto”; teste : “ADR: b.1) “Vero è che il giorno 03.04.2019, alle ore 13.30 circa, si trovava Controparte_4 a percorrere, alla guida della sua bicicletta, la Strada Provinciale SP2 3bis, in direzione del comune di TA, in compagnia del signor e della signora , anch'essi alla guida delle rispettive Parte_2 Testimone_1 biciclette”; NF;
ADR: b.2) “Vero è che lei, nel percorrere la Strada Provinciale SP2 3bis con la propria bicicletta, seguiva a ruota il signor il quale si trovava, dunque, davanti a lei”; NF;
ADR: b.3) Pt_2
“Vero è che, quando eravate giunti all'altezza di una curva a gomito, un'autovettura Fiat PU, targata DR466XN, nel modo di svoltare la curva, invadeva la carreggiata opposta, investendo il signor , Parte_2 che stava percorrendo la propria corsia nel rispetto del senso di marcia”; NF;
ADR b.4) “Vero è che, in conseguenza dello scontro frontale con la Fiat PU di cui trattasi, vedeva il signor cadere Parte_2 sull'asfalto, sulla corsia dal medesimo percorsa, nel rispetto del senso di marcia”; NF;
ADR: b.5) “Vero è che, dopo lo scontro, vedeva la conducente della FIAT PU che eseguiva una manovra per spostare il proprio mezzo, allontanandosi dalla bicicletta del signor che era riversa per terra, sulla corsia dal medesimo Pt_2 precedentemente percorsa”; NF che la signo l'incidente ha spostato la macchina e che al momento dell'urto l'autovettura , nel modo di fare la curva, aveva occupato parte dell'altra corsia da noi percorsa.; ADR: b.6) “Vero è che vedevo che la conducente della FIAT PU non era accompagnata da terzi”; NF;
ADR: b.7) “Vero è che, in seguito allo scontro, lei vedeva il signor per terra e si avvicinava per soccorrerlo”; Pt_2 NF;
ADR: b.8) “Vero è che quando lei si avvicinava al per soccorrerlo, si accorgeva che il Pt_2 medesimo aveva ferite multiple sulla testa, sul viso, al labbro, alla bocca e che era privo di sensi”; ADR: b.9)
“Vero è che lei era presente quando il signor veniva soccorso e caricato sull'autoambulanza del 118 per Pt_2 essere trasportato d'urgenza in ospedale”; ADR: b.10) “Vero è che, quando l'autoambulanza lasciava il luogo del sinistro, anche lei andava via per raggiungere il signor in ospedale” NF è venuto mio marito con Pt_2 l'auto ed insieme alla moglie dello siamo andati in ospedale;
ADR: Al momento in cui è avvenuto Pt_2 l'impatto non eravamo distanti , per ndo si pedala a ruota si deve mantenere la stessa andatura;
ADR: La strada dove è successo il sinistro era leggermente in discesa;
ADR: Dopo l'impatto della prima bici con l'auto noi ci siamo bloccate immediatamente e non siamo cadute;
ADR: Non ricordo chi ha chiamato il 118; ADR: Al momento del sinistro io mi trovavo in terza fila dietro la mia amica . Io ho visto un urto frontale ma Tes_1 certamente nella posizione in cui ero non posso ricordare i punti d' preciso;
ADR: la strada risultava asfaltata e pulita”). Per contro, i testi indicati da parte convenuta , hanno riferito che è stata la bici ad invadere la corsia percorsa dall'autovettura ( Cfr verbale udienza del 17 maggio 2023; teste Tes_3 : ADR:cp.1) RM . Il giorno del sinistro mi trovavo a transitare i luoghi ,
[...] stavo salendo la SP direzione TALO per rientrare a casa. Preciso che, poche ore prima ero sceso per quella stessa via perché ero andato in paese per prendere dei farmaci, ed avevo visto sulla strada delle mucche ed pagina 7 di 13 a terra c'era del letame;
Come dicevo quando stavo salendo per fare rientro a casa mi trovavo con la mia autovettura dietro la Fiat PU e giunto nel tratto di strada ove era presente una curva molto larga, e per questo ho assistito all'intera dinamica dell'incidente , ho visto che un signore a bordo della sua bicicletta che proveniva dalla corsia opposta , ovvero scendeva da verso TA, improvvisamente, credo per scansare il CP_5 letame, si spostava nella corsia opposta, ovvero quella in cui stavamo transitando sia io che la Fiat PU, e con la sua bicicletta impattava nella parte anteriore della Fiat PU immediatamente il conducente della bici sbalzava in avanti sbattendo sul parabrezza dell'auto e, quindi , scivolando finiva a terra;
ADR: Cap. 2) Non confermo. Preciso che subito dopo l'impatto sia io che mia moglie siamo scesi dall'auto per prestare soccorso, anche perché noi siamo ex infermieri ora in pensione, in particolare mia moglie si è dedicata a tranquillizzare la ragazza conducente della Fiat PU in quanto si era PAventata ed urlava , mentre io mi sono occupato del ciclista a terra accanto alla macchina , precisamente nella parte laterale anteriore all'interno della corsia dell'auto stessa. Ho visto che il ciclista , inizialmente era in uno stato di incoscienza e dopo poco cominciava a muoversi e mentre si trovava a terra ricordo che lo stesso cercava di spingere con i talloni la bicicletta verso la sua corsia , a quel unto io l'ho esortato a rimanere fermo, perché altrimenti poteva peggiore le sue condizioni, rassicurandolo che erano stati chiamati i soccorsi e che stavano per arrivare . Sia io che mia moglie siamo rimasti sul posto per almeno una mezz'ora fino all'arrivo dell'autoambulanza chiamata da mia moglie con il telefonino della conducente della Fiat punto;
aveva anche chiamato i carabinieri. Noi siamo rimasti sul posto, dopo l'incidente, perché non c'era nessuno, a vigilare il ciclista che stava a terra, per avvisare ad eventuali mezzi che potevano sopraggiungere di fare attenzione, anzi ricordo che mentre eravamo fermi è passata soltanto un autovettura con un signore che si è fermato chiedendoci se avevano bisogno di aiuto ed io stesso gli riferivo che già avevamo chiamato l'ambulanza ed i carabinieri. ADR: Sul luogo del sinistro oltre a noi non c'era nessuno neppure altri ciclisti;
ADR: Cap. 3 )Noi come detto abbiamo aspettato fino all'arrivo dell'autoambulanza che è sopraggiunta unitamente ai parenti della ragazza conducente dell'autovettura e siamo andati via prima che lo caricassero sull'ambulanza . Prima di andare via non ho fatto più caso alla posizione della bicicletta. Quando siamo andati via i CC non erano intervenuti;
ADR: cap.4 ) NF quanto detto;
Domande della compagnia DI PA ADR: 1) Vero o no che in data 3.4.2019 ho assistito al sinistro stradale verificatosi sulla SP TA – alle CP_5 ore 13.20 circa ? confermo ADR: 2) Vero o no che ho visto un ciclista che nell'affrontare una curva a gomito invadeva l'opposta corsia di marcia ? confermo;
ADR: 3) Vero o no che in detto frangente sopraggiungeva, dall'opposta corsia di marcia, l'autovettura Fiat PU targata DR 466 XN ? confermo;
ADR: 4) Vero o no che i suddetti mezzi si scontravano all'interno della corsia di pertinenza della Fiat PU ? confermo;
ADR: 5) Vero o no che all'arrivo dei Carabinieri l'auto Fiat PU si trovava ancora nella posizione finale che aveva assunto a seguito dello scontro ? Non so perché come detto ero andato via prima;
ADR: 6) Vero o no che prima dell'arrivo dei Carabinieri la bici veniva spostata dalla posizione finale che aveva assunto a seguito del sinistro ? Non so;
ADR: 7) Vero o no che al momento del sinistro la bici rimasta coinvolta procedeva senza essere seguita da altri ciclisti ? NF;
L'avv. Pellegrini chiede di sottoporre al teste la seguente domanda: “ Ha visto se il parabrezza dell'auto ha subito lesioni o altro “ ADR : Non ho visto;
ADR: Nel momento in cui c'è stato l'impatto la vettura Fiat PU saliva o scendeva” Saliva;
ADR: Dopo l'incidente la conducente della fiat punto Testi non è più risalita in macchina; teste “ NF cap.
1. Il giorno del sinistro mi Testimone_4 trovavo in macchina in compagnia di stavamo percorrendo la SP con direzione Testimone_3 TA LO , ed avanti a noi transitava una Fiat PU, nel tratto di strada in curva, ho visto questo ragazzo che era sulla bicicletta che invade la nostra carreggiata sbatte con la bicicletta sulla fiat punto e sobbalzando in aria, cadeva sul cofano dell'auto e poi per terra lateralmente all'auto e la bici accanto a lui. Ho visto il ragazzo per terra e mi sembrava morto non dava segni di vita, la ragazza , invece era scesa dall'auto ed è scappata urlando dalla paura , prima mi sono avvicinata al conducente della bici che era a terra e poi , quando ho visto che aveva cominciato a muoversi, mi sono avvicinata alla ragazza per tranquillizzarla e con il mio cellulare ho chiamato l'ambulanza, i Carabinieri ed i genitori della ragazza , dopo che questa mi aveva dato il loro numero. Preciso che quando il ragazzo aveva ripreso i sensi lo stesso cercava di muoversi come se volesse rialzarsi ed ho visto che con dei movimenti con i piedi cercava di spingere la bici verso la sua corsia, io stessa lo esortavo a rimanere fermo e di non muoversi perchè poteva farsi più male. Fino a quando noi siamo stati sul posto la bici non è stata spostata da nessuno anche perché sul posto c'eravamo solo, io mio marito la ragazza della Fiat PU ed il ciclista, tant'è che mio marito era salito più in alto della curva per allertare del sinistro eventuali machine pagina 8 di 13 che scendevano dato che il ragazzo era per terra sulla carreggiata. ADR: Il ragazzo della bici dopo il sobbalzo è finito a terra nella sua carreggiata trasversalmente all' auto e la bici era ai suoi piedi anche trasversalmente con le ruote verso la nostra carreggiata . Ricordo che quando si è riavuto ha cercato di spingere con i piedi la bici verso la sua carreggiata. ADR: Noi siamo rimasti fino all'arrivo dei genitori della ragazza che sono sopraggiunti quasi in contemporanea all'arrivo dell'ambulanza. Noi ci siamo presentati ai genitori ed abbiamo dato i nostri numeri;
ADR: il ragazzo della bici scendeva e ricordo che a terra nella carreggiata del ciclista vi era del letame di mucca;
ADR: Cap 3 Non dire perché siamo andati via prima;
ADR: Cap. 4) confermo il ciclista era solo;
L'avv. Pellegrini chiede di sottoporre al teste la seguente domanda: “ Ha visto se il parabrezza dell'auto ha subito lesioni
o altro “ ADR : Non ho fatto caso se la machina aveva subito danni;
ADR: “ Nel momento in cui c'è stato l'impatto la vettura Fiat PU saliva o scendeva” Saliva;
ADR: Dopo l'incidente la conducente della fiat punto non è più risalita in macchina, era disperata ed urlava;
ADR: Fino all'arrivo dell'ambulanza e fino a quando il ciclista è stato caricato sull'ambulanza non era presente alcun parente o amico del ciclista. Noi siamo andati via dopo che era stato caricato sull'ambulanza e l'ambulanza si era allontanata. Non c'era nessuno solo i genitori della ragazza;
Domande dell'DI PA:ADR: 1) Vero o no che in data 3.4.2019 ho assistito al sinistro stradale verificatosi sulla SP TA – alle ore 13.20 circa ? confermo;
ADR: 2) Vero o no che ho visto un CP_5 ciclista che nell'affrontare una c to invadeva l'opposta corsia di marcia ? confermo;
ADR: 3) Vero o no che in detto frangente sopraggiungeva, dall'opposta corsia di marcia, l'autovettura Fiat PU targata DR 466 XN ? confermo;
ADR: 4) Vero o no che i suddetti mezzi si scontravano all'interno della corsia di pertinenza della Fiat PU ? confermo;
ADR: 5) Vero o no che all'arrivo dei Carabinieri l'auto Fiat PU si trovava ancora nella posizione finale che aveva assunto a seguito dello scontro ? Non so perché come detto eravamo andati via, posso dire di averli chiamati;
ADR: 6) Vero o no che prima dell'arrivo dei Carabinieri la bici veniva spostata dalla posizione finale che aveva assunto a seguito del sinistro ? fino a quando io e mio marito siamo stati lì nessuno ha spostato la bici;
ADR: 7) Vero o no che al momento del sinistro la bici rimasta coinvolta procedeva senza essere seguita da altri ciclisti ? NF;
ADR: dalle foto che mi vengono esibite posso confermare che la posizione della bici era con le ruote rivolte verso la corsia della Fiat punto”) Ora la notevole discrasia - e sotto alcuni profili - antiteticità tra le due diverse versioni dei fatti induce a sostenere che le uniche certezze desumibili dall'istruttoria svolta sono rappresentate dal verificarsi del sinistro in oggetto, nonché dal coinvolgimento dei veicoli delle parti in causa e dalla produzione dei danni di cui è stato chiesto il ristoro;
viceversa alcuna certezza può ricavarsi in merito alla precisa dinamica del fatto non sussistendo elementi tali da indurre a privilegiare le deposizioni di alcuni testi a discapito di quelle degli altri avendo tutti riferito di essere stati presenti sul posto al momento dello svolgimento dei fatti;
ma nessuno dei testi era presente al momento dell'intervento sui luoghi dei CC del
Nucleo della Legione Carabinieri Compagnia di Carini – sezione radiomobile.
Né del resto il rapporto redatto dai CC intervenuti sul luogo del sinistro, e prodotto in copia dalla difesa delle parti in causa, risulta offrire utili elementi per un attendibile ricostruzione delle concrete circostanze concernenti lo sviluppo del sinistro stradale dedotto in giudizio.
Trattasi, infatti, di documento formato in un momento successivo alla concreta verificazione dell'evento dannoso oggetto di controversia, essendosi gli operatori intervenuti limitati a rilevare esclusivamente quanto formava oggetto della loro diretta percezione nonché a pagina 9 di 13 raccogliere le informazioni fornite dalla conducente dell'autovettura di proprietà del convenuto, non avendo rinvenuto sui luoghi del sinistro nessuno dei testi escussi in udienza.
Ed ancora, dal compendio fotografico allegato in atti , entrambi i mezzi si trovano all'interno della propria corsia.
Risulta, dunque, evidente come l'assenza di ulteriore elementi di prova idonei ad attribuire maggior attendibilità all'uno o all'altro dei testi escussi (o meglio, all'una o all'altra versione dei fatti come sopra descritta), non sia possibile ritenere pienamente assolto l'onere probatorio che necessariamente deriva dalla presunzione di corresponsabilità prevista all'articolo 2054 comma secondo del codice civile. Giova, infatti, rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'articolo 2054 secondo comma del codice civile, è certamente ammissibile allorquando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro stradale, non permette di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno ovvero di entrambi i protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr in tal senso Cass.
30 gennaio 1979 n. 689; Cass. 26 novembre 1991 n.12640; Cass. 2 marzo 1994 n.2038).
Sussistono, dunque, comprovate ragioni valevoli a disattendere il materiale probatorio in atti, apparendo lo stesso insuscettibile di una proficua utilizzazione ai fini della decisione, sicchè risulta necessario rifarsi alla regola di giudizio dettato dal secondo comma dell'articolo 2054
c.c., il quale com'è noto, dispone che in caso di scontro di veicoli, debba presumersi fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre il danno.
Dalle considerazioni finora svolte deriva, dunque, la declaratoria di concorrente responsabilità, in pari grado e, dunque al 50% , nella produzione del sinistro stradale oggetto di controversia a carico dell'attore e del convenuto quali proprietari dei veicoli Pt_1 CP_6 menzionati.
Pertanto, sia le domande giudiziali proposte dall'attore che quella riconvenzionale avanzata dal convenuto devono senz'altro essere accolte ciascuna per quanto di ragione.
Per quanto concerne il quantum debeatur relativo all'attore sig. , dalla Parte_2
documentazione in atti e dall' espletata consulenza risulta che a seguito del sinistro stradale dedotto in lite, l'attore stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di pagina 10 di 13 Palermo, ove gli veniva diagnosticato un “trauma cranio facciale” con traumi multipli al labbro e al volto, frattura delle pareti del seno mascellare destro, frattura del mascellare superiore in sede mediana con avulsione dentaria, irregolarità delle ossa nasali e della parete laterale dell'orbita sinistra, tumefazione con enfisema dei tessuti periorbitari con prognosi di venti giorni dal 04.04.2019 al
22.04.2019”.
Il consulente tecnico d'Ufficio ha, poi, correttamente individuato (“.. considerando la natura e
l'entità delle lesioni riportate, l'età del soggetto, il danno estetico, nonché le terapie che si sono rese necessarie per il loro trattamento, sulla base di quanto in atti..) e riconosciuto una inabilità temporanea totale di giorni dieci (10), una inabilità temporanea parziale del 75% di giorni venti (20), una inabilità temporanea parziale del 50% di giorni trenta (30) e, facendo riferimento alle tabelle comunemente in uso,1,2, 3 un danno biologico complessivo del nove per cento (9%).
Le conclusioni del Ctu suffragate da un'attenta valutazione dei dati anamnestici, sono esenti da vizi, congruamente argomentate sotto il profilo medico legale ed integralmente condivise dal giudicante, sicché devono essere senz'altro prese come spunto per la valutazione del danno da liquidare in favore di . Parte_2
Tanto premesso e dovendo procedere alla liquidazione dei danni effettivamente sofferti dall'attore per quel che concerne il danno non patrimoniale, occorre anzitutto precisare che esso, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. (v. Cass.
Civ. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26973), costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. l.
n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. Cass. Civ. n. 15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07;
14846/07). In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della impersona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della pagina 11 di 13 sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
Trattandosi di sinistro stradale comportante un'invalidità permanente non superiore al 9%, il predetto danno biologico va necessariamente quantificato sulla base dei parametri tabellari di cui all'art. 5 c. XI lett. L.n.57/01 e succ. integrazioni e mod. DM 18 luglio 2025 pubblicato G.U. serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025.
Nel caso in esame, una invalidità del 9% in soggetto di anni 43 al momento del fatto, comporterà una liquidazione del danno biologico, all'attualità, di Euro 16.651,89.
Passando alla liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, anche tale danno deve essere valutato sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, tenuto conto che la durata della malattia comporta la temporanea sospensione - in tutto o in parte - delle pregresse attività del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali (cfr. Cass. n. 9725/95).
Va, quindi, liquidata una somma, per ogni giorno di effettiva invalidità temporanea, che, in base ai parametri tabellari sopra indicati, ammonta a Euro 56,18 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, sempre con valutazione all'attualità.
Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni operate dal C.T.U.,
l'ammontare complessivo di tale voce di danno( temporanea) ammonta ad euro 2.247,20.
All'attore deve, inoltre, essere riconosciuto il danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CT per un totale di € 302,87; nonché le spese odontoiatriche quantificate dal CT pari ad euro4000,00 comprensivo di 2 rifacimenti decennali fino all'età di 70 anni per la fisiologica usura dei denti, e quindi per un totale complessivo pari ad euro 4302,87.
In definitiva sulla base delle considerazioni finora svolte i convenuti e DI Controparte_1
assicurazioni PA dovranno corrispondere, in solido tra loro ed in favore dell'attore , a Pt_2 titolo di risarcimento danni, l'importo pari ad euro 23.201,00, scaturente dalla sommatoria delle voci di danno sopra indicate, e che in ragione della riduzione del 50% per l'attribuzione di pari responsabilità del dedotto sinistro, l'importo complessivamente dovuto ascende ad euro 11.600,00.
Sulle predette somme liquidate all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, spetta, altresì, all'attore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da liquidarsi pagina 12 di 13 giusta sentenza della Corte di cassazione n. 1712/95, mediante rivalutazione e gravate di interessi sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dal 03.04.2019, spettano all'attore ulteriori interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Come si è detto, la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta Controparte_1
merita parziale accoglimento, per le ragioni sopra ampiamente evidenziate.
Per quanto concerne il quantum debeatur, compete l'importo corrispondente alle spese necessarie per la riparazione dell'autovettura FIAT PU targata DR466XN danneggiata che , sulla base della documentazione prodotta ( preventivo riparazioni dell'aprile 2019 euro
1562,00 e Fattura soccorso stradale euro 129,99, offerto in comunicazione dalla difesa del convenuto) possono essere riconosciute e liquidate in euro 1691,00 .
In definitiva sulle considerazioni fin qui svolte l'attore dovrà corrispondere in favore di Pt_2 parte convenuta a titolo di risarcimento danni l'importo complessivo di Controparte_1
euro 845,00 , pari alla riduzione del 50% di quello di euro 1691,00 sopra indicato.
Anche su detta somma, trattandosi di danno cagionato da illecito UI , spetta, al convenuto il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da liquidarsi giusta sentenza della Corte di cassazione n. 1712/95, mediante rivalutazione e gravate di interessi sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dal 03.04.2019, spettano inoltre al convenuto ulteriori interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo.
La natura della presente controversia e l'esito della stessa con reciproca soccombenza della parti e con riconoscimento a favore dell'attore , a titolo risarcitorio di una somma di denaro notevolmente inferiore rispetto a quella domandata ( in atto di citazione viene infatti richiesto l'importo complessivo di euro 50.546,86) costituiscono complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione , tra tutte le parti, delle spese di lite , ai sensi dell'art. 92 comma secondo cpc..
In applicazione del medesimo principio, le spese relative al compenso del CT , devono essere fatte gravare , in via definitiva, a carico di tutte le parti in eguale misura tra loro ed in solido nei confronti dell'ausiliario.
Palermo 22 dicembre 2025
Il G.O.T.
PI IC
pagina 13 di 13