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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2024, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2024 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Indennità di accompagnamento
SENTENZA Handicap grave
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6209/2023 R.G. Affari Civili
Registro Generale Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 04.06.2024, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento e N. 6209/23 handicap grave”;
e vertente
tra Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Ronca del Foro di Salerno in
[...] N. _______________
virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Capaccio Paestum, Via Italia '61, n. 80;
REPERTORIO
Ricorrente
N. _______________ e n. 128/2024
[...]
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 23.01.2023 per atto notar di Fiumicino,
Per_1 nel termine CP_2 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in del 04.06.2024 con scambio di note scritte
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38; ex art. 127 ter cpc
Resistente
Deposito minuta
§§§
_________________
Nel termine del giorno 04.06.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le
Pubblicazione in data conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
__________________
Giudizio n. 6209/23 R.G. Itri c/o pag. 1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 07.11.2023, adiva il Tribunale di Parte_1
Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente per ottenere il riconoscimento dell'indennità Organizzazione_1
di accompagnamento e dello status di handicap grave;
2) che la predetta non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dei Org_1
benefici; 3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti e il Giudice del
Lavoro, con decreto, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente provvedeva ad introdurre, nel termine di rito, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di
CP_ handicap grave;
2) Condannare l' al pagamento degli importi dovuti, oltre
CP_ rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr.
CP_ relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e accertamenti medici), nel termine fissato del giorno 04.06.2024 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del
Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento del diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento, nonché dello status di soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma III, è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Invero, quanto al requisito sanitario, nella perizia depositata agli atti, il Ctu, dott. R.
Pt_ Giudizio n. 6209/23 R.G. c/o pag. 2 CP_1 , ha accertato, quanto alla domanda di riconoscimento dello status di CP_3
handicap grave, che le patologie riscontrate sulla persona della parte ricorrente sono tali da determinare la necessità di assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, a decorrere dal mese di ottobre 2023 (cfr. perizia del Ctu in data 07.04.2024, agli atti).
Egualmente, quanto alla domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il Ctu nominato ha accertato che le patologie riscontrate sulla persona della parte ricorrente sono tali da determinare una invalidità del 100%, nonché l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a decorrere dal mese di ottobre 2023 (cfr. perizia del Ctu depositata in data 07.04.2024, agli atti).
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità e dello status di portatore di handicap grave risulta determinata dal Ctu attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti, in quanto il consulente ha dato conto che il quadro clinico complessivo dell'istante si è aggravato nel corso del tempo, come attestato dalle certificazioni mediche agli atti.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma II, c.p.c., tenuto conto della maturazione delle condizioni CP_ invalidanti solo successivamente alla proposizione della visita medica dell' del giudizio di atp e del presente giudizio di opposizione;
viceversa le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste
CP_ a carico definitivo del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' con Parte_1
ricorso depositato in data 07.11.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
2) Dichiara che la parte ricorrente è portatore di handicap in condizioni Parte_1
di gravità a decorrere dal mese di ottobre 2023;
Giudizio n. 6209/23 R.G. Itri c/o pag. 3 CP_1
3) Dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'indennità di Parte_1
accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna
CP_ l' ai conseguenti pagamenti, oltre interessi legali o rivalutazione, se maggiore, con decorrenza dall'epoca di maturazione di ciascun rateo arretrato e fino al soddisfo;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti;
5) Pone le spese di Ctu, già liquidate come da separato decreto, a carico definitivo
CP_ del resistente
Così deciso in Salerno in data 04.06.2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 6209/23 R.G. Itri c/o pag. 4 CP_1