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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. n.
69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 134/2025 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Roberto SS del foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Pordenone, Via Cairoli n. 1, nonché in proprio, quale difensore antistatario della parte vittoriosa nel primo grado di giudizio nei confronti del quale sono state rifuse le spese di lite.
1 ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Triolo del foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Belluno, Via I. Caffi n. 52.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo Perera del foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Belluno,
Via Tissi n. 9.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: giudizio di riassunzione a seguito di sentenza della Corte di Cassazione
n. 27045/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024, rimesso in decisione all'udienza del
10 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, in accoglimento delle domande spiegate, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nell' ordinanza 2400/2024 numero sezionale e 27045/2024 numero raccolta generale pubblicata il 18/10/2024, nel procedimento n. 6451/2024 rg per le ragioni ampiamente esposte e di cui alle difese e per tutti i motivi esposti, così decidere. Nel merito, darsi atto che in forza di quanto stabilito dalla Corte
Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 2400/2024 numero sezionale e n.
27045/2024, nel procedimento n. 6451/2024 rg – che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2817/2019 depositata l'8 luglio 2019
2 nel procedimento d'appello n. 2326/2016 rg cui era stato riunito il n. 542/2017 rg le cui conclusioni come da comparsa di costituzione in appello del si Pt_1 riportano in via preliminare, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc l'impugnazione; nel merito, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'arch. , confermando la sentenza n. Controparte_1
98/2016 dd. 03.12.2015, depositata in data 25.02.2016, G.D. dott. Giacomelli, del
Tribunale di Belluno, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute ivi compreso il capo 5) così come introdotto con provvedimento del medesimo
Ufficio dd. 11.01.2017; in via istruttoria, rigettare le istanze svolte dall'arch.
[...]
in via istruttoria, perché inammissibili e comunque irrilevanti, per i CP_1 motivi indicati in memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. dd. 27.05.2013 e nella denegata ipotesi di loro ammissione autorizzare il convenuto appellato sig. alla prova contraria già richiesta nelle memorie ex art. 183 Parte_1 comma VI c.p.c. n. 2 dd. 06.05.2013 e n. 3 dd. 27.05.2013; IN OGNI CASO, con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, in distrazione. Accogliere la domanda dell'attore sig. per tutte le Pt_1 motivazioni e statuizioni della sentenza di primo grado n. 98/2016 Tribunale di
Belluno ad esito del giudizio di primo grado n. 798/2012 rg e dell'ordinanza della
Cassazione civile n. 2400/2024 numero sezionale e n. 27045/2024 numero raccolta generale pubblicata il 18/10/2024 ad esito del gravame n. 6451/2020 rg. che ha cassato la sentenza di appello con rinvio in riassunzione confermando di conseguenza la sentenza di primo grado n. 98/2016 del 03.12.2015, depositata in data 25.02.2016, G.D. dott. Giacomelli, del Tribunale di Belluno e tutte le statuizioni in essa contenute compresa ivi compreso il capo 5) così come introdotto con provvedimento del medesimo del 11.01.2017 disponendo ogni CP_3 conseguente provvedimento in ordine al risarcimento dei danni ed alle spese di primo e secondo grado di giudizio oltre che delle spese di atp e ctu e di legittimità.
Dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. dell'architetto per la Controparte_1 presenza dei gravi difetti all'interno dell'abitazione dell'attore sig. Pt_1
3 stabilito che il difetto di impermeabilizzazione della copertura del fabbricato incideva certamente sugli elementi essenziali di un edificio di cui allo specifico articolo codicistico, identificata la quantificazione del pregiudizio subito – in adesione alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo – in € 12.700,00.=
(rivalutati in base agli indici ISTAT in € 13.258,80.=), oltre ad interessi legali e condannava altresì la terza chiamata a manlevare l'arch. con le CP_1 limitazioni, esclusioni, franchigie e massimali indicati nelle condizioni generali e particolari di polizza, e condannava inoltre il convenuto alla rifusione all'attore delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.716,00.=, oltre spese generali, IVA e
CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario. del capo 5), condannando l'arch. a rifondere all'attore le Controparte_1 Parte_1 spese di C.T.U. sostenute e poste provvisoriamente a carico di quest'ultimo nel procedimento n. 1554/2010 R.G. (accertamento tecnico preventivo esperito ante causam ed acquisito, su richiesta attorea, in corso di causa) come liquidate con decreto in data 23.05.2011, mentre il rapporto tra il convenuto e la terza chiamata è già disciplinato dal capo 3) del dispositivo della sentenza. Ogni altra statuizione confermata. Per l'effetto condannare l'architetto e Controparte_1 CP_4 ora al pagamento a titolo di rimborso e/o
[...] Controparte_2 restituzione delle somme pagate dal sig. e dall'avv. Roberto Parte_1
SS in esecuzione della sentenza d'appello cassata e segnatamente. Condannare
l'arch. al pagamento a favore del sig. a titolo di rimborso Controparte_1 Pt_1
e/o restituzione dell'importo pari ad € 28.084,00.=, pagato dal con Pt_1 bonifico bancario del 07.8.2019 all'arch. oltre interessi successivi dal CP_1 pagamento del 07.08.2019 al 14.01.2025 pari ad € 2.572,28.= e così un totale in restituzione /rimborso pari a € 30.656,28.= come da dettaglio di cui al presente atto e/o in quell'altro importo rivalutato e aggiornato con interessi dal pagamento al saldo. Condannare l'arch. al pagamento a favore dell'avv. Roberto Controparte_1
SS a titolo di rimborso e/o restituzione delle spese legali di primo grado pari ad
€ 6.847,24.= pagato dall'avv. SS con bonifico bancario del 27.9.2019 all'arch.
4 oltre successivi interessi dal pagamento del 27.9.2019 al 14.01.2025 CP_1 pari ad € 617,29.= e così un totale in restituzione/rimborso pari a € 7.464,5.= come da dettaglio di cui al presente atto e/o in quell'altro importo rivalutato ed in ogni caso aggiornato con interessi dal pagamento al saldo da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa nel primo grado di giudizio.
Condannare ora al pagamento a Controparte_4 Controparte_2 favore del sig. a titolo di rimborso e/o restituzione dell'importo di € Pt_1
13.147,23.= pagato dal con bonifico bancario del 04.12.2023 a Pt_1 CP_4
(detratte le spese di precetto), oltre successivi interessi dal pagamento del
[...]
04.12.2023 al 14.01.2025 pari ad € 366,99.= e così un totale in restituzione/rimborso di € 13.809,73.= come da dettaglio di cui al presente atto e/o in quell'altro importo rivalutato e in ogni caso aggiornato con successivi interessi dal pagamento al saldo. ;Condannare in ogni caso l'arch. e/o Controparte_1 ora anche in solido al pagamento di Controparte_4 Controparte_2 spese, compensi, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, del grado di appello, del grado di cassazione e del procedimento di rinvio in riassunzione da liquidarsi e da distrarsi in favore del legale Avv. Roberto SS distrattario”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
PARCIANELLO:
“In riforma della sentenza del Tribunale di Belluno n. 98/16, come corretta con decreto dell'11.1.2017, e/o, comunque, in ogni caso: nel merito, rigettare ogni domanda proposta dal sig. e dell'Avv. Roberto SS in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, ridurre le pretese degli appellanti in riassunzione a quanto risulterà accertato come dovuto all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso delle spese generali e accessori di legge. In manleva, nel caso di accoglimento totale o parziale delle domande degli appellanti in riassunzione, condannare (già Controparte_5 CP_6
a manlevare e tenere indenne l'Arch. rimborsandogli o
[...] Controparte_1
5 pagando direttamente agli aventi diritto quanto sarà condannato a pagare al sig.
e/o all'Avv. Roberto SS. Nel caso di accoglimento totale o Parte_1 parziale delle domande degli appellanti in riassunzione, condannare ai sensi dell'art. 1917 c.c. (già a manlevare e Controparte_5 Controparte_6 tenere indenne l'Arch. rimborsandogli o pagando direttamente agli Controparte_1 aventi diritto quanto sarà condannato a pagare al sig. e/o Parte_1 all'Avv. Roberto SS a titolo di spese di lite che saranno loro riconosciute per tutti o anche solo per taluno dei precedenti procedimenti giudiziali, ivi compreso quello di cassazione, oltre a quelle dovute per il presente procedimento.
Condannare, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, c.c. (già Controparte_5
a pagare all'Arch. le spese di resistenza Controparte_6 Controparte_1 sostenute per tutti i precedenti procedimenti giudiziari, ivi compreso quello di cassazione, quantificate in € 21.124,99.=, ovvero maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia. Condannare (già a Controparte_5 Controparte_6 pagare all'Arch. le spese e i compensi per il presente giudizio, Controparte_1 oltre il rimborso delle spese generali e accessori di legge. In via istruttoria, ammettersi la prova testimoniale richiesta dall'Arch. nella propria CP_1 memoria ex art. 183, VI comma n. 2), c.p.c. di data 8.5.2013 sulle circostanze capitolate n. 1) alla n. 11) e con i testi ivi indicati. Si ribadisce l'opposizione alla prova testimoniale di controparte per i motivi indicati in memoria ex art. 183, VI comma n. 3), c.p.c. di data 27.5.2013. Nella denegata ipotesi di loro ammissione sia abilitato l'appellante alla prova contraria già richiesta nella predetta memoria.
Disporre la traduzione dell'asserito manuale di posa delle tegole depositato dall'attore conferendo l'incarico ad un esperto traduttore. Disporsi C.T.U. al fine di accertare e descrivere le condizioni del tetto”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE UNIPOL:
“Nel merito, respingersi le domande tutte svolte dal sig. e Parte_1 confermarsi con diversa motivazione la sentenza n. 2817/2019 pubbl. il
6 08/07/2019 causa RG n. 2326/2016 resa dalla Corte d'Appello di Venezia. In via subordinata, sia dichiarato che il è decaduto dall'azione ex art. Parte_1
1669 c.c. per lo spirare del termine annuale;
sia dichiarata, comunque, la decadenza e la prescrizione dell'azione proposta nei confronti dell'Arch.
[...]
; siano rigettate le domande proposte dal sig. in CP_1 Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
si ribadisce l'eccezione di inammissibilità della modifica della causa petendi operata da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, VI comma n. 1), c.p.c. di data 5.4.2013 così come sollevata da parte convenuta nella propria memoria ex art. 183, VI comma n. 2), c.p.c. di data
8.5.2013. Sulla domanda di manleva, nel merito, previa riduzione dell'entità del risarcimento a favore del sig. limitare l'obbligo di manleva o la condanna Pt_1 di nei termini di polizza e quindi affermarsi la Controparte_2 sussistenza di copertura assicurativa (eventualmente dovuta limitatamente alle voci di capitale ed interessi) solo laddove i danni venissero ritenuti rientrare nella fattispecie di cui alla condizione particolare 2 e quindi se conseguenti a “- rovina totale delle opere - rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera. Si precisa inoltre che sono comprese le spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o di parti di essa”, nei limiti del capitale dovuto a titolo risarcitorio. Respingersi in quanto inammissibile, tardiva oltre che infondata, la domanda dell'arch. diretta ad ottenere la CP_1 condanna di al pagamento in proprio favore della somma di € CP_2
3.744,00.= da questa corrisposta al in esecuzione del capo 5) della Pt_1 sentenza n. 98/2016 emessa dal Tribunale di Belluno in data 3.12.2015, così come corretta con provvedimento del Tribunale di Belluno di data 11.1.2017. Si oppongono all'assicurato tutte le limitazioni ed esclusioni, franchigie e massimali portati dalle condizioni generali e particolari di polizza, compreso altresì il vincolo
7 di solidarietà ovvero l'operatività della garanzia contrattuale solo per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato con esclusione di ulteriori quote che derivassero da vincolo di solidarietà con altri soggetti ed in particolare il massimale assi-curato annuo di euro 1.250.000,00.=, con una franchigia di euro
7.500,00.= a carico dell'assicurato. Respinta ogni ulteriore domanda svolta dalle controparti. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre maggiorazione forfetaria 15% a titolo di rimborso delle spese generali, C.A. ed I.V.A. come per legge e/o spese di lite compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 maggio 2012, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio l'arch. innanzi al Tribunale di Belluno, Controparte_1 deducendo di aver acquistato da questi il 23 agosto 2004 un'unità immobiliare nel
Comune di Tambre (BL) e lamentando la presenza di infiltrazioni da acque meteoriche a causa di vizi strutturali. Tali vizi, consistenti essenzialmente in difetti inerenti alla pendenza ed alla planarità della falda del tetto ed al montaggio non a regola d'arte della guaina protettiva impermeabile, erano stati rilevati all'esito di procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 1554/2010 presso il Tribunale di Belluno. L'attore chiedeva che, accertata la responsabilità del professionista convenuto, quale progettista e direttore dei lavori ex art. 1669 cc, quest'ultimo venisse condannato al risarcimento dei danni, quantificati dalla consulenza dell'ufficio in euro 12.700,00.=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il convenuto si costituiva regolarmente chiedendo il rigetto della domanda avversaria, nonché chiamando in causa la compagnia Controparte_7 al fine di essere garantito dai rischi connessi all'attività professionale. La compagnia assicuratrice si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea,
8 così aderendo alle difese del proprio assicuratore, ed in ogni caso opponendo al convenuto le condizioni generali e particolari di polizza.
All'esito del procedimento, il Giudice di prime cure accertava l'applicabilità dell'art. 1669 cc in tema di rovina e difetti di cose immobili dovendo rispondere in tesi l'arch. in quanto progettista e direttore dei lavori. In secondo CP_1 luogo, rigettava le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto, rilevando come l'azione fosse stata validamente proposta rispettivamente entro il decennio dal compimento dell'opera ed entro l'anno dalla scoperta dei vizi. Infine, considerava applicabile l'art. 1669 cc anche in relazione alla accertata tipologia e gravità dei vizi dedotti dall'attore. Ritenuta, dunque, la responsabilità del convenuto, il Tribunale lo condannava al pagamento di euro 13.258,80.=, IVA compresa, in valori attualizzati alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale da computare sul capitale del risarcimento di euro 12.700,00.= del maggio
2011. La terza chiamata era condannata invece a tenere il Controparte_7 convenuto indenne da quanto dovuto all'attore in esecuzione della sentenza, con le limitazioni di polizza. Le spese venivano infine liquidate a carico del convenuto, mentre quelle nei confronti della terza chiamata erano compensate.
Avverso predetta pronuncia, proponeva appello innanzi alla Controparte_1
Corte d'Appello di Venezia, articolando quattro motivi di doglianza. In primo luogo, lamentava la violazione e/o l'erronea applicazione dell'art. 1669 cc in riferimento alla decorrenza annuale di decadenza dall'azione, da individuarsi nella lettera del tecnico di parte e non, come ritenuto dal Giudice, all'esito dell'A.T.P. In secondo luogo, censurava l'asserita violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1669 cc in riferimento alla gravità dei vizi e difetti della copertura. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante asseriva il difetto di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità del convenuto, nonché lamentava la mancata ammissione delle prove richieste e l'erronea valutazione di quelle acquisite. Infine, era censurata la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1917 cc e 113 cpc, con riferimento alla domanda di condanna della terza chiamata alle spese di
9 giudizio. L'appellante, inoltre, chiedeva la restituzione delle somme versate all'attore ed al suo procuratore antistatario in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado.
Antecedentemente alla proposizione dell'impugnazione, Parte_1 aveva ottenuto la correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado, laddove aveva omesso la condanna del convenuto soccombente al pagamento delle spese di ATP, per cui anche tale provvedimento veniva impugnato da
[...]
, che affermava la nullità dell'accertamento e la soccombenza di CP_1 controparte o, in subordine, la condanna della terza chiamata. Questo secondo procedimento veniva riunito all'appello principale.
L'appellato a sua volta, chiedeva il rigetto del gravame Parte_1 avversario, aderendo a dette difese anche la compagnia assicuratrice.
La Corte d'Appello rigettava il primo ed il secondo motivo di gravame, ritenendo che il Giudice di prime cure avesse correttamente applicato l'art. 1669 cc sia in relazione al mancato superamento del termine di decadenza sia in riferimento alla gravità dei vizi addotti, al contrario, accogliendo il motivo di impugnazione inerente alla affermata responsabilità del professionista. Secondo il
Collegio, infatti, nessuna responsabilità era configurabile a carico di
[...]
, nella sua qualità di direttore dei lavori, in quanto non emergeva prova CP_1 della violazione dei doveri e degli obblighi impostigli con riferimento alla fase esecutiva, ma anzi risultavano agli atti vari documenti provanti il suo corretto e diligente comportamento. Conseguente i Giudice di appello, con sentenza n.
2817/2019, riformava la sentenza del Tribunale di Belluno e accoglieva la domanda relativa alla restituzione delle somme versate dall'appellante all'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado, come corretta Pt_1 con provvedimento del Tribunale di Belluno del 12 gennaio 2017, nonché di quelle versate al procuratore antistatario, regolando inoltre le spese secondo soccombenza.
10 Avverso la pronuncia di secondo grado, ricorreva innanzi Parte_1 alla Corte di Cassazione, articolando due motivi di impugnazione. Come primo motivo, il ricorrente denunciava l'omessa, contraddittoria, insufficiente, illogica ed erronea motivazione della Corte che non avrebbe considerando le plurime responsabilità ex art. 1669 cc del professionista in qualità di direttore dei lavori nella fase esecutiva, così come rilevato dalla CTU. Come secondo motivo, il ricorrente denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, ossia la condotta posta in essere dal professionista che aveva agito sia come direttore dei lavori sia come progettista. si costituiva controricorso, Controparte_1 mentre non svolgeva attività difensiva. Controparte_8
La Cassazione, trattando congiuntamente i due motivi di gravame li riteneva fondati, affermando che la motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità del direttore dei lavori non fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia. La Suprema Corte affermava che “rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia della modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”.
La Suprema Corte censurava tra l'altro la motivazione della sentenza di secondo grado laddove questa si soffermava principalmente su elementi documentali che non escludevano, tuttavia, la responsabilità per mancata sorveglianza e verifica del lavoro svolto. Di conseguenza, la Corte cassava la sentenza di appello con rinvio all'intestata Corte in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
In seguito a predetta pronuncia della Suprema Corte, il Sig. Parte_1 ha citato in riassunzione l'arch. e ,
[...] Controparte_1 Controparte_9
11 rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe e chiedendo la conferma della sentenza n. 98/2016 del 3 dicembre 2015 del Tribunale di Belluno, nonché la regolazione e liquidazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio affrontati.
Si è costituito in giudizio il professionista convenuto con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2 aprile 2025 con la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Anche si è costituita, chiedendo la CP_2 conferma con diversa motivazione della sentenza di appello e opponendo all'assicurato tutte le limitazioni ed esclusioni di cui alla polizza assicurativa sottoscritta.
*****
1 – Preliminarmente, va osservato che le riproposte eccezioni di decadenza e/o prescrizione dell'azione dedotte dalla convenuta in riassunzione
[...]
sono inammissibili poiché, una volta rigettate dal Tribunale ed Controparte_2 ulteriormente dalla Corte di Appello con pronuncia di rigetto dell'impugnazione in punto, non state avanzate nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Allo stesso modo, non è più emendabile il profilo inerente alla sussistenza e gravità dei vizi addotti e la sussunzione della responsabilità del convenuto nella Controparte_1 disciplina prevista dall'art. 1669 cc. In effetti, la sentenza della Corte d'Appello, nel respingere il secondo motivo di impugnazione proposto dall'odierno convenuto, ha riconfermato la correttezza della decisione del Tribunale circa la gravità dei vizi riscontrati, rilevante ai sensi della responsabilità per rovina di edifici, e nel contempo ha ritenuto i vizi stessi sussistenti per come accertati dalla consulenza dell'ufficio, ove la domanda di è stata rigetta solo Parte_1 sullo scorta del difetto di responsabilità del professionista in ordine a detti vizi per come riscontrati. Consegue che anche la pronuncia inerente al profilo della esistenza e gravità di detti vizi oggetto di lite e loro rilevanza ai sensi dell'art. 1669 cc deve reputarsi coperto da giudicato, posto che dette questioni non sono state in
12 alcun modo oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, né oggetto di qualsivoglia sua pronuncia di annullamento.
2 – Dal principio di diritto ricavabile dall'ordinanza della Corte di Cassazione si evince che il direttore dei lavori è chiamato a svolgere la sua attività in costanza di esecuzione dell'opera su cui è tenuto a vigilare e con una responsabilità che non deve essere valutata alla stregua del normale concetto di diligenza, ma della diligentia quam in concreto. Il comportamento tenuto deve essere pertanto volto ad adottare “tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”. Nel caso in esame, in particolare, la sentenza di annullamento ha evidenziato non essere sufficiente e conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità del direttore dei lavori, soffermarsi “principalmente su elementi documentali (lettere raccomandate che individuano errori di esecuzione o l'intimazione alla loro rimozione) che non escludono la responsabilità per mancata sorveglianza e verifica del lavoro svolto poiché, al di là dell'interlocuzione con la ditta appaltatrice, l'intervento di rifacimento del sottotetto è stato portato a termine, sotto la supervisione del controricorrente, con la presenza di gravi vizi di esecuzione e in maniera non conforme al progetto redatto dallo stesso architetto e alle regole della buona tecnica”.
2.1 – Ebbene, dagli atti dei gradi precedenti emerge in modo chiaro come la struttura montata avesse effettivamente le seguenti criticità: non idoneità delle tegole previste per una pendenza così bassa, contatto diretto tra guaina impermeabile e listelli porta tegola, e posa non completa della guaina impermeabile. Così la sussistenza di detti gravi vizi, non emendati nel corso dell'opera e prima della sua ultimazione, deve far ritenere che il direttore dei lavori non sia stato diligente nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, secondo la
13 diligentia quam in concreto richiestagli. In effetti, richiamando il principio espresso dalla Suprema Corte, l'allegazione di elementi documentali che attestino l'individuazione di errori di esecuzione o l'intimazione alla loro rimozione da parte del professionista direttore dei lavori non è sufficiente ad escludere la responsabilità di quest'ultimo in relazione ai vizi inequivocabilmente rilevati in sede di ATP e CTU sulla struttura. D'altro canto, dagli atti non emergono risultanze probatorie già acquisite tali da escludere per altro motivo la responsabilità in capo al direttore dei lavori. Allo stesso modo, irrilevante in tal senso sarebbe anche l'eventuale assunzione dei capitoli di prova testimoniale da 1)
a 11) articolati da nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) Controparte_1 cpc nell'ambito del procedimento di primo grado e costantemente riproposti fino al giudizio di riassunzione ora pendente. Gli stessi sono, infatti, generici e in ogni caso tali da non permettere di escludere una sua responsabilità ex art. 1669 cc
Analogamente, anche l'esito di una eventuale traduzione del manuale di posa delle tegole sarebbe irrilevante ai fini dell'individuazione della responsabilità per i vizi della struttura. Per quanto sopra, la responsabilità per i difetti riscontrati nella struttura è da imputare all'odierno convenuto . Controparte_1
2.2 – Per quanto concerne la condanna del convenuto al risarcimento del danno, esso si quantifica come in sentenza di primo grado in 12.700,00.= IVA compresa, in ragione della valutazione risultante dalla CTU che ha illustrato il risultato dell'indagine svolta in sede di ATP in modo coerente e corretto sia dal punto di vista logico che dal punto di vista tecnico senza incorrere in errori valutativi di stima. L'importo indicato, rappresentando un credito risarcitorio di valore, deve essere rivalutato dal maggio del 2011, epoca dell'esecuzione degli interventi principali, alla presente pronuncia secondo gli indici ISTAT, dovendosi aggiungere gli interessi compensativi al tasso legale da calcolare annualmente fino al saldo sulla somma progressivamente rivalutata. Peraltro, l'accoglimento della domanda di comporta che il medesimo abbia titolo per Parte_1 ottenere, come richiesto, la restituzione di quanto rimborsato a in Controparte_1
14 esito alla sentenza della Corte di Appello annullata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo.
3 – Quanto alla domanda di garanzia assicurativa assorbita nella decisione della
Corte di appello e riproposta correttamente nella presente sede, deve evidenziarsi che costituendosi dinanzi al Tribunale, ha eccepito in primo luogo CP_4
l'esclusione della operatività della polizza in forza della condizione particolare di contratto per la quale l'indennizzo sarebbe dovuto unicamente nel caso di rovina totale delle opere o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità, la solidità
e la durata dell'opera. Inoltre, la compagnia assicuratrice ha comunque opposto le limitazioni, le franchigie ed i massimali portati nelle condizioni generali di contratto. Peraltro, dette difese, sono state reiterate da nel corso del CP_2 giudizio di secondo grado, ma ovviamente non esaminate in ragione del rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta da nei Parte_1 confronti dell'assicurato . Infine, dette difese sono state riproposte Controparte_1 anche presente sede di giudizio.
3.1 – Quanto all'eccezione di difetto di copertura del sinistro, è da dire che una volta accertata in via definitiva la natura dei vizi dell'immobile oggetto di lite quali sussunti nella fattispecie di cui all'art. 1669 cc, e in particolare l'esistenza di vizi comportanti infiltrazioni d'acqua dal tetto e tali da pregiudicare in modo grave il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, nonché una volta accertata l'addebitabilità di detti vizi alla responsabilità al direttore dei lavori, con conseguente suo obbligo risarcitorio, non può trovare accoglimento l'eccezione in discussione, posto che la responsabilità professionale dell'assicurato rientra proprio nella condizione particolare di contratto invocata per la quale l'indennizzo è appunto dovuto nel caso di gravi difetti anche di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata che ne compromettono la stabilità, la solidità e la durata stessa. Di converso, devono essere applicati il massimale di euro 1.250.000,00.= la
15 franchigia di euro 7.500,00.= previsti dalle condizioni generali di contratto.
Conseguentemente, deve essere condannata a tenere Controparte_2 indenne di quanto lo stesso dovesse sborsare in esecuzione della Controparte_1 ridetta condanna, entro i massimali e con la franchigie indicate.
4 – Le spese del giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, debbono essere regolate in ragione della soccombenza di
[...]
ed che vanno, dunque, condannati in solido CP_1 Controparte_2 tra loro al relativo pagamento in favore di e con distrazione in Parte_1 favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario. Quanto liquidato in favore del
CTU nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel corso del giudizio di primo grado deve rimanere a definitivo carico di e CP_1 nella misura del 50 % ciascuno. Peraltro, in forza di quanto disposto CP_2 dall'art. 1917 comma 3 cc, va condannata a tenere indenne il proprio CP_2 assicurato da quanto lo stesso dovesse pagare a controparte a titolo Controparte_1 spese di lite. Infine, nei rapporti tra ed il suo assicurato, Controparte_2 relativamente alla domanda di manleva, sussistono presupposti per la compensazione nella misura di un mezzo, considerato l'accoglimento delle eccezioni relative alla franchigia, dovendosi condannare la compagnia, pur soccombente alla rifusione della residua frazione.
4.1 – Peraltro, in esito al giudizio, e debbono essere Controparte_1 CP_2 condannati a restituire a ad al suo difensore, avvocato Roberto Parte_1
SS quanto dagli stessi rispettivamente versato all'uno e all'altra controparte, a titolo di spese di lite e quanto rimborsato in forza della sentenza di appello annullata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
P.Q.M.
16 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1 la somma capitale di euro 12.700,00.=, oltre rivalutazione annuale
[...] secondo gli indici ISTAT dal maggio 2011 alla presente pronuncia ed oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente sino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. condanna il convenuto a restituire all'attore Controparte_1 Parte_1 quanto rimborsatogli in esito alla sentenza della Corte di Appello annullata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo;
3. condanna a tenere indenne il convenuto Controparte_2 [...]
da quanto dovrà corrispondere in esecuzione del capo che precede CP_1 nei limiti del massimale di euro 1.250.000,00.= e della franchigia di euro
7.500,00.=;
4. condanna e , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 pagare in favore dell'attore con distrazione in favore del Parte_1 suo difensore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano in euro
2.337,00.= per compensi professionali, quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo, in euro 216,00.= per esborsi ed euro
4.716,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, in euro 3.966,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di appello, in euro 701,00.= per esborsi ed euro 3.082,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di cassazione, in euro 264,00.= per esborsi ed euro
3.966,00.= per compensi professionali, quanto al presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
5. pone a definitivo carico di e , per la Controparte_1 Controparte_2 quota del 50 % ciascuno, quanto liquidato in favore del CTU nel corso del
17 procedimento di accertamento tecnico preventivo e del giudizio di merito dinanzi al Tribunale;
6. condanna a tenere indenne il proprio assicurato Controparte_2 [...]
da quanto lo stesso dovesse pagare a controparte a titolo spese di CP_1 lite;
7. compensa per la frazione di un mezzo le spese di lite tra e Controparte_1
; Controparte_2
8. condanna a pagare in favore di la residua Controparte_2 Controparte_1 frazione di spese di lite che si liquida in euro 900,00.= per compensi professionali, quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo;
in euro 108,50.= per esborsi ed euro 2.000,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, in euro 132,00.= per esborsi ed euro
1.500,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di appello, in euro
1.400,00.= per compensi professionali quanto al giudizio di cassazione, in euro
1.500,00.= per compensi professionali quanto al presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
9. condanna e a restituire a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 ad al suo difensore, avvocato Roberto SS, quanto dagli stessi
[...] rispettivamente versato all'uno e all'altra controparte, a titolo di spese di lite e quanto rimborsato in forza della sentenza di appello annullata dalla Corte di
Cassazione, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo;
10. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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