Articolo 1 della Legge 12 giugno 1892, n. 267
Articolo 2
Versione
5 luglio 1892
Art. 1.

La somma da stanziare per sussidio dello Stato nella costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, in base all' art. 9 della legge 30 agosto 1868 n. 4613 , e' fissata in lire 962,500 per l'esercizio 1891-1892 e in lire 1,500,000 per i tre esercizi successivi.

Entrata in vigore il 5 luglio 1892