TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9124/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNALI STEFANIA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. VIGNALI FEDERICA ( Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VIGNALI STEFANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REPOSSI FEDERICA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. REPOSSI FEDERICA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.6.2025, nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ricorrevano al Tribunale di Bologna per CP_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli ai sensi degli artt. 337 bis e ter e seguenti cc. Si premette che le parti hanno avuto una relazione sentimentale, dalla quale sono nati due figli:
, nato a [...] il [...] – oggi ha 9 anni – e , nato a [...] Persona_1 Persona_2 il 30.3.2018 – oggi ha 7 anni. Si rimanda per le originarie domande delle parti – di cui di seguito sinteticamente le conclusioni – in quanto, le stesse parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve pronunciarsi.
pagina 1 di 8 I ricorrenti, nell'atto del ricorso, hanno chiesto l'affido condiviso con il collocamento paritetico, una regolamentazione dettagliata del calendario per l'attuazione dello stesso, il regime del mantenimento diretto, il 50% di spese straordinarie a carico di ciascun genitore, nonché la percezione paritaria dell'assegno unico universale. Nell'atto del ricorso, le parti hanno altresì richiesto che l'udienza venisse tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il Giudice ha disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., fissando all'uopo la data del 7.11.2025. Ha poi fissato il termine di 15 giorni prima della suddetta udienza per lo scambio delle note scritte ed ha informato le parti che, all'esito, la causa sarebbe stata rimessa in decisione innanzi al Collegio. Si rimanda per le originarie domande delle parti, in quanto, sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte, ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve oggi pronunciarsi. Queste le condizioni delle parti: 1) SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI Le parti concordano che l'affidamento dei figli minori e venga attribuito in via condivisa Per_2 Per_1 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in tutte le decisioni di maggiore importanza relative alla vita scolastica, sanitaria, educativa e personale dei minori, in conformità all'art. 337-ter c.c. Nel superiore interesse dei figli e al fine di garantire loro stabilità affettiva, continuità educativa e radicamento ambientale, le parti concordano un regime di collocamento paritetico, da attuarsi mediante alternanza settimanale dei genitori all'interno dell'abitazione familiare, così da evitare continui spostamenti dei minori e consentire a entrambi i genitori una presenza costante e concreta nella vita quotidiana dei figli. In particolare, si stabilisce quanto segue:
- durante la prima settimana, il padre si trasferirà nell'abitazione familiare a partire dal lunedì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà con i figli fino al mercoledì mattina, provvedendo ad accompagnarli a scuola e lasciando l'abitazione subito dopo. La madre subentrerà nella stessa abitazione a partire dal mercoledì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà fino al venerdì mattina, accompagnando i figli a scuola e liberando l'abitazione al termine;
- durante la seconda settimana, la madre si trasferirà nell'abitazione familiare a partire dal lunedì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà con i figli fino al mercoledì mattina, provvedendo ad accompagnarli a scuola e lasciando l'abitazione subito dopo. Il padre subentrerà nella stessa abitazione a partire dal mercoledì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà fino al venerdì mattina, accompagnando i figli a scuola e liberando l'abitazione al termine. Per quanto riguarda i fine settimana, questi verranno alternati tra i genitori: il genitore che ha diritto a trascorrere il weekend con i figli si trasferirà nella casa familiare dal venerdì pomeriggio (uscita da scuola) al lunedì mattina, quando riaccompagnerà i figli a scuola e lascerà l'abitazione. Attuando detto schema verrà garantito a ciascun genitore pari tempo di permanenza con i figli nella medesima abitazione, mantenendo per i minori un ambiente unico, familiare e stabile. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i periodi saranno suddivisi in modo equo tra i genitori, secondo un calendario definito di comune accordo entro il mese di maggio di ogni anno, con l'alternanza delle principali festività.
pagina 2 di 8 In occasione del compleanno di ciascun figlio, questo verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo per festeggiarlo congiuntamente I figli resteranno pertanto stabilmente nella casa familiare, mentre saranno i genitori ad alternarsi nella stessa secondo i turni programmati, onde evitare trasferimenti e discontinuità per i minori. Tale regime di collocamento sarà mantenuto fino a quando la sig.ra on conseguirà un contratto CP_1 di lavoro a tempo indeterminato, e comunque non oltre 8 (otto) mesi dalla data di sottoscrizione del ricorso. Decorso tale termine, o intervenuta la suddetta condizione, la sig.ra ascerà l'abitazione CP_1 familiare di proprietà esclusiva del sig. - trasferendosi altrove - ed il collocamento dei Parte_1 minori proseguirà secondo il medesimo schema paritetico, ma con riferimento alle rispettive abitazioni dei genitori, con alternanza settimanale dei figli.
2. SULLE REGOLE DI GESTIONE DELL'ABITAZIONE CONDIVISA Durante il periodo di collocamento alternato presso l'abitazione familiare, i genitori si impegnano a garantire una gestione paritaria, ordinata e rispettosa degli spazi comuni, nell'interesse esclusivo del benessere dei figli minori e della continuità delle loro abitudini quotidiane. A) gestione ordinaria e cura della casa Nei giorni in cui ciascun genitore è presente nell'abitazione, egli assume la piena responsabilità della gestione ordinaria dell'abitazione, comprendente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• il lavaggio della biancheria personale e comune, mediante uso della lavatrice o di altri strumenti appropriati;
• il riordino degli ambienti dopo l'utilizzo e la pulizia ordinaria di tutti i locali (cucina, bagni, camere da letto, spazi comuni);
• l'approvvigionamento alimentare e l'acquisto dei generi di prima necessità, sia per sé che per i figli, nel rispetto delle esigenze alimentari e abitudini concordate;
• la gestione delle piccole manutenzioni ordinarie, con l'obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore di eventuali guasti o anomalie rilevate;
• il corretto smaltimento dei rifiuti, secondo le regole condominiali e le normative ambientali vigenti, rispettando gli orari e le modalità di raccolta differenziata. B) uso degli elettrodomestici comuni
• Gli elettrodomestici di uso comune (lavatrice, lavastoviglie, forno, frigorifero, microonde, ecc.) dovranno essere utilizzati con responsabilità e attenzione, evitando sprechi di energia e acqua;
• eventuali danni derivanti da un uso improprio saranno a carico del genitore responsabile al momento del fatto. C) spazi privati e armadi personali
• Ciascun genitore avrà diritto all'uso esclusivo di determinati armadi, cassettiere o spazi di deposito personali all'interno dell'abitazione, chiaramente individuati e rispettati da entrambe le parti;
• l'utilizzo di tali spazi privati è riservato esclusivamente agli effetti personali del genitore e dei figli durante il periodo di collocamento;
• ogni eventuale modifica nell'assegnazione o nella disposizione degli spazi privati dovrà essere concordata preventivamente e in forma scritta. D) Consegna e riconsegna dell'abitazione Al termine del periodo di permanenza, il genitore uscente dovrà lasciare l'abitazione in condizioni di ordine, pulizia e piena funzionalità, in modo da consentire al genitore subentrante di riprendere la gestione senza difficoltà o disagi;
i genitori si impegnano a non fumare all'interno dell'abitazione né pagina 3 di 8 alla presenza dei figli minori, così come a non far frequentare la casa familiare da nuovi compagni
/compagne durante i predetti otto mesi. E) Gestione economica dei beni comuni
• Per quanto riguarda gli acquisti di beni di uso comune (prodotti per la pulizia, generi alimentari di base, piccole riparazioni), le spese saranno annotate in un registro condiviso consultabile da entrambi i genitori;
• le spese comuni, comprensive delle utenze, TARI ecc., saranno suddivise in modo paritario (50% ciascuno), salvo diverso accordo scritto e documentato. F) Collaborazione e comunicazione
• Entrambe le parti si impegnano a mantenere un dialogo aperto e collaborativo, affrontando con senso di responsabilità eventuali problemi o imprevisti;
• la comunicazione dovrà avvenire nel rispetto della dignità reciproca e nell'interesse superiore dei figli.
3. ASPETTI ECONOMICI Nessun genitore corrisponderà all'altro un assegno periodico a titolo di mantenimento dei figli tanto che, trattandosi di collocamento paritario, i sigg.ri e provvederanno singolarmente ed Pt_1 CP_1 autonomamente alle spese ordinarie (compresa la mensa e l'abbigliamento che le parti decidono di collocare tra le spese straordinarie) per i periodi di collocamento presso ciascuno, mentre per ciò che riguarda le spese straordinarie queste verranno ripartite trai genitori nella misura del 50% e riguarderanno: spese relative alla salute (visite e terapie medico-specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari, interventi chirurgici e quant'altro necessario), spese per istruzione e formazione (compresa rette, tasse e costi di iscrizione a scuole e università pubbliche e/o private, libri di testo, materiale didattico e informatico,
“fondo cassa” scolastico di inizio anno ed assicurazione, corredo scolastico di inizio anno, refezione scolastica, trasporto pubblico, lezioni private, gite scolastiche, corsi di lingua e vacanze studio, attività scolastiche integrative), spese per attività sportive/ricreative/culturali (iscrizione ai corsi, materiale, partecipazione a stage, trasferte e altro), nonché per il conseguimento della patente di guida e per l'abbigliamento per il quale provvederanno direttamente all'acquisto entrambi i genitori in egual misura. Le spese di custodia dei minori (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite rimarranno in capo al genitore che intende avvalersene. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono da ritenersi spese da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e caratterizzate da continuità (a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa), le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e farmaci, le spese scolastiche precedute dalla scelta concordata dell'istituto scolastico, le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, le spese ludico-ricreative culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento, i campi estivi, il servizio pre-scuola, le visite specialistiche
pagina 4 di 8 prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, le spese mediche aventi carattere d'urgenza. L'importo dell'assegno unico per i figli sarà suddiviso tra i genitori in misura paritaria (50% ciascuno) fino al momento del trasferimento della sig.ra momento in cui l'intero assegno unico CP_1 sarà attribuito esclusivamente alla stessa. Le spese relative alle utenze domestiche e alle spese condominiali dell'abitazione familiare saranno suddivise equamente tra i genitori fino al trasferimento della sig.ra CP_1
Le parti prestano infine sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. Con il deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire alla medesima, confermando integralmente le conclusioni rassegnate nel ricorso, nonché di non volersi riconciliare.
******* Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente provvedimento camerale. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli minori, ed , alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di Per_1 Per_2 reddito dei genitori. Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido dei minori (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione paritaria tra i due genitori. Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di attuazione della collocazione paritaria dei figli, nonché in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita dei figli, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.). Quindi, passando alle questioni di natura economica, (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). Riguardo al mantenimento, si è già accennato al fatto che la scelta delle parti è stata quella del mantenimento in forma diretta;
mentre per le spese straordinarie (comunque poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno), sono state anch'esse oggetto di accordo. Pur discostandosi parzialmente dal protocollo a cui il tribunale di Bologna normalmente si attiene, le modalità di loro individuazione sono comunque in grado di garantire ai figli minori gli esborsi necessari a tutte le loro diverse necessità di vita. Si precisa, inoltre, che i ricorrenti manterranno la percezione dell'assegno unico universale, nella misura della metà ciascuno. Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
P.Q.M.
pagina 5 di 8 Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_2 [...]
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in tutte le decisioni di Per_1 maggiore importanza relative alla vita scolastica, sanitaria, educativa e personale dei minori, in conformità all'art. 337-ter c.c.; dà atto e dispone che, nel superiore interesse dei figli e al fine di garantire loro stabilità affettiva, continuità educativa e radicamento ambientale, le parti concordano un regime di collocamento paritetico, da attuarsi mediante alternanza settimanale dei genitori all'interno dell'abitazione familiare, così da evitare continui spostamenti dei minori e consentire a entrambi i genitori una presenza costante e concreta nella vita quotidiana dei figli. In particolare, si stabilisce quanto segue:
- durante la prima settimana, il padre si trasferirà nell'abitazione familiare a partire dal lunedì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà con i figli fino al mercoledì mattina, provvedendo ad accompagnarli a scuola e lasciando l'abitazione subito dopo. La madre subentrerà nella stessa abitazione a partire dal mercoledì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà fino al venerdì mattina, accompagnando i figli a scuola e liberando l'abitazione al termine;
- durante la seconda settimana, la madre si trasferirà nell'abitazione familiare a partire dal lunedì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà con i figli fino al mercoledì mattina, provvedendo ad accompagnarli a scuola e lasciando l'abitazione subito dopo. Il padre subentrerà nella stessa abitazione a partire dal mercoledì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà fino al venerdì mattina, accompagnando i figli a scuola e liberando l'abitazione al termine. Per quanto riguarda i fine settimana, questi verranno alternati tra i genitori: il genitore che ha diritto a trascorrere il weekend con i figli si trasferirà nella casa familiare dal venerdì pomeriggio (uscita da scuola) al lunedì mattina, quando riaccompagnerà i figli a scuola e lascerà l'abitazione. Attuando detto schema verrà garantito a ciascun genitore pari tempo di permanenza con i figli nella medesima abitazione, mantenendo per i minori un ambiente unico, familiare e stabile. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i periodi saranno suddivisi in modo equo tra i genitori, secondo un calendario definito di comune accordo entro il mese di maggio di ogni anno, con l'alternanza delle principali festività. In occasione del compleanno di ciascun figlio, questo verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo per festeggiarlo congiuntamente. Dà atto e dispone che figli resteranno pertanto stabilmente nella casa familiare, mentre saranno i genitori ad alternarsi nella stessa secondo i turni programmati, onde evitare trasferimenti e discontinuità per i minori. Dà atto e dispone che tale regime di collocamento sarà mantenuto fino a quando la sig.ra on CP_1 conseguirà un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e comunque non oltre 8 (otto) mesi dalla data di sottoscrizione del ricorso. Decorso tale termine, o intervenuta la suddetta condizione, la sig.ra CP_1 lascerà l'abitazione familiare di proprietà esclusiva del sig. - trasferendosi altrove - ed il Parte_1 collocamento dei minori proseguirà secondo il medesimo schema paritetico, ma con riferimento alle rispettive abitazioni dei genitori, con alternanza settimanale dei figli.
pagina 6 di 8 Dà atto e dispone durante il periodo di collocamento alternato presso l'abitazione familiare, i genitori si impegnano a garantire una gestione paritaria, ordinata e rispettosa degli spazi comuni, nell'interesse esclusivo del benessere dei figli minori e della continuità delle loro abitudini quotidiane. Dà atto che nei giorni in cui ciascun genitore è presente nell'abitazione, egli assume la piena responsabilità della gestione ordinaria dell'abitazione, comprendente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• il lavaggio della biancheria personale e comune, mediante uso della lavatrice o di altri strumenti appropriati;
• il riordino degli ambienti dopo l'utilizzo e la pulizia ordinaria di tutti i locali (cucina, bagni, camere da letto, spazi comuni);
• l'approvvigionamento alimentare e l'acquisto dei generi di prima necessità, sia per sé che per i figli, nel rispetto delle esigenze alimentari e abitudini concordate;
• la gestione delle piccole manutenzioni ordinarie, con l'obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore di eventuali guasti o anomalie rilevate;
• il corretto smaltimento dei rifiuti, secondo le regole condominiali e le normative ambientali vigenti, rispettando gli orari e le modalità di raccolta differenziata.
• Gli elettrodomestici di uso comune (lavatrice, lavastoviglie, forno, frigorifero, microonde, ecc.) dovranno essere utilizzati con responsabilità e attenzione, evitando sprechi di energia e acqua;
• eventuali danni derivanti da un uso improprio saranno a carico del genitore responsabile al momento del fatto.
• Ciascun genitore avrà diritto all'uso esclusivo di determinati armadi, cassettiere o spazi di deposito personali all'interno dell'abitazione, chiaramente individuati e rispettati da entrambe le parti;
• l'utilizzo di tali spazi privati è riservato esclusivamente agli effetti personali del genitore e dei figli durante il periodo di collocamento;
• ogni eventuale modifica nell'assegnazione o nella disposizione degli spazi privati dovrà essere concordata preventivamente e in forma scritta.
• Al termine del periodo di permanenza, il genitore uscente dovrà lasciare l'abitazione in condizioni di ordine, pulizia e piena funzionalità, in modo da consentire al genitore subentrante di riprendere la gestione senza difficoltà o disagi;
i genitori si impegnano a non fumare all'interno dell'abitazione nè alla presenza dei figli minori, così come a non far frequentare la casa familiare da nuovi compagni
/compagne durante i predetti otto mesi.
• Per quanto riguarda gli acquisti di beni di uso comune (prodotti per la pulizia, generi alimentari di base, piccole riparazioni), le spese saranno annotate in un registro condiviso consultabile da entrambi i genitori;
• le spese comuni, comprensive delle utenze, TARI ecc, saranno suddivise in modo paritario (50% ciascuno), salvo diverso accordo scritto e documentato.
• Entrambe le parti si impegnano a mantenere un dialogo aperto e collaborativo, affrontando con senso di responsabilità eventuali problemi o imprevisti;
• la comunicazione dovrà avvenire nel rispetto della dignità reciproca e nell'interesse superiore dei figli. Dà atto e dispone che nessun genitore corrisponderà all'altro un assegno periodico a titolo di mantenimento dei figli tanto che, trattandosi di collocamento paritario, i sigg.ri e Pt_1 CP_1 provvederanno singolarmente ed autonomamente alle spese ordinarie (compresa la mensa e pagina 7 di 8 l'abbigliamento che le parti decidono di collocare tra le spese straordinarie) per i periodi di collocamento presso ciascuno;
dà atto e dispone che le spese straordinarie verranno ripartite trai genitori nella misura del 50% e riguarderanno: spese relative alla salute (visite e terapie medico-specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari, interventi chirurgici e quant'altro necessario), spese per istruzione e formazione (compresa rette, tasse e costi di iscrizione a scuole e università pubbliche e/o private, libri di testo, materiale didattico e informatico,
“fondo cassa” scolastico di inizio anno ed assicurazione, corredo scolastico di inizio anno, refezione scolastica, trasporto pubblico, lezioni private, gite scolastiche, corsi di lingua e vacanze studio, attività scolastiche integrative), spese per attività sportive/ricreative/culturali (iscrizione ai corsi, materiale, partecipazione a stage, trasferte e altro), nonché per il conseguimento della patente di guida e per l'abbigliamento per il quale provvederanno direttamente all'acquisto entrambi i genitori in egual misura;
dà atto e dispone che le spese di custodia dei minori (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite rimarranno in capo al genitore che intende avvalersene. dà atto e dispone che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono da ritenersi spese da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e caratterizzate da continuità (a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa), le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e farmaci, le spese scolastiche precedute dalla scelta concordata dell'istituto scolastico, le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, le spese ludico- ricreative culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento, i campi estivi, il servizio pre-scuola, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, le spese mediche aventi carattere d'urgenza. dà atto e dispone che l'importo dell'assegno unico per i figli sarà suddiviso tra i genitori in misura paritaria (50% ciascuno) fino al momento del trasferimento della sig.ra momento in cui l'intero CP_1 assegno unico sarà attribuito esclusivamente alla stessa. dà atto che le spese relative alle utenze domestiche e alle spese condominiali dell'abitazione familiare saranno suddivise equamente tra i genitori fino al trasferimento della sig.ra CP_1 dà atto che le parti prestano infine sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. Spese legali interamente compensate dalle parti, con rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9124/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNALI STEFANIA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. VIGNALI FEDERICA ( Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VIGNALI STEFANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REPOSSI FEDERICA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. REPOSSI FEDERICA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.6.2025, nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ricorrevano al Tribunale di Bologna per CP_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli ai sensi degli artt. 337 bis e ter e seguenti cc. Si premette che le parti hanno avuto una relazione sentimentale, dalla quale sono nati due figli:
, nato a [...] il [...] – oggi ha 9 anni – e , nato a [...] Persona_1 Persona_2 il 30.3.2018 – oggi ha 7 anni. Si rimanda per le originarie domande delle parti – di cui di seguito sinteticamente le conclusioni – in quanto, le stesse parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve pronunciarsi.
pagina 1 di 8 I ricorrenti, nell'atto del ricorso, hanno chiesto l'affido condiviso con il collocamento paritetico, una regolamentazione dettagliata del calendario per l'attuazione dello stesso, il regime del mantenimento diretto, il 50% di spese straordinarie a carico di ciascun genitore, nonché la percezione paritaria dell'assegno unico universale. Nell'atto del ricorso, le parti hanno altresì richiesto che l'udienza venisse tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il Giudice ha disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., fissando all'uopo la data del 7.11.2025. Ha poi fissato il termine di 15 giorni prima della suddetta udienza per lo scambio delle note scritte ed ha informato le parti che, all'esito, la causa sarebbe stata rimessa in decisione innanzi al Collegio. Si rimanda per le originarie domande delle parti, in quanto, sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte, ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve oggi pronunciarsi. Queste le condizioni delle parti: 1) SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI Le parti concordano che l'affidamento dei figli minori e venga attribuito in via condivisa Per_2 Per_1 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in tutte le decisioni di maggiore importanza relative alla vita scolastica, sanitaria, educativa e personale dei minori, in conformità all'art. 337-ter c.c. Nel superiore interesse dei figli e al fine di garantire loro stabilità affettiva, continuità educativa e radicamento ambientale, le parti concordano un regime di collocamento paritetico, da attuarsi mediante alternanza settimanale dei genitori all'interno dell'abitazione familiare, così da evitare continui spostamenti dei minori e consentire a entrambi i genitori una presenza costante e concreta nella vita quotidiana dei figli. In particolare, si stabilisce quanto segue:
- durante la prima settimana, il padre si trasferirà nell'abitazione familiare a partire dal lunedì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà con i figli fino al mercoledì mattina, provvedendo ad accompagnarli a scuola e lasciando l'abitazione subito dopo. La madre subentrerà nella stessa abitazione a partire dal mercoledì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà fino al venerdì mattina, accompagnando i figli a scuola e liberando l'abitazione al termine;
- durante la seconda settimana, la madre si trasferirà nell'abitazione familiare a partire dal lunedì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà con i figli fino al mercoledì mattina, provvedendo ad accompagnarli a scuola e lasciando l'abitazione subito dopo. Il padre subentrerà nella stessa abitazione a partire dal mercoledì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà fino al venerdì mattina, accompagnando i figli a scuola e liberando l'abitazione al termine. Per quanto riguarda i fine settimana, questi verranno alternati tra i genitori: il genitore che ha diritto a trascorrere il weekend con i figli si trasferirà nella casa familiare dal venerdì pomeriggio (uscita da scuola) al lunedì mattina, quando riaccompagnerà i figli a scuola e lascerà l'abitazione. Attuando detto schema verrà garantito a ciascun genitore pari tempo di permanenza con i figli nella medesima abitazione, mantenendo per i minori un ambiente unico, familiare e stabile. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i periodi saranno suddivisi in modo equo tra i genitori, secondo un calendario definito di comune accordo entro il mese di maggio di ogni anno, con l'alternanza delle principali festività.
pagina 2 di 8 In occasione del compleanno di ciascun figlio, questo verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo per festeggiarlo congiuntamente I figli resteranno pertanto stabilmente nella casa familiare, mentre saranno i genitori ad alternarsi nella stessa secondo i turni programmati, onde evitare trasferimenti e discontinuità per i minori. Tale regime di collocamento sarà mantenuto fino a quando la sig.ra on conseguirà un contratto CP_1 di lavoro a tempo indeterminato, e comunque non oltre 8 (otto) mesi dalla data di sottoscrizione del ricorso. Decorso tale termine, o intervenuta la suddetta condizione, la sig.ra ascerà l'abitazione CP_1 familiare di proprietà esclusiva del sig. - trasferendosi altrove - ed il collocamento dei Parte_1 minori proseguirà secondo il medesimo schema paritetico, ma con riferimento alle rispettive abitazioni dei genitori, con alternanza settimanale dei figli.
2. SULLE REGOLE DI GESTIONE DELL'ABITAZIONE CONDIVISA Durante il periodo di collocamento alternato presso l'abitazione familiare, i genitori si impegnano a garantire una gestione paritaria, ordinata e rispettosa degli spazi comuni, nell'interesse esclusivo del benessere dei figli minori e della continuità delle loro abitudini quotidiane. A) gestione ordinaria e cura della casa Nei giorni in cui ciascun genitore è presente nell'abitazione, egli assume la piena responsabilità della gestione ordinaria dell'abitazione, comprendente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• il lavaggio della biancheria personale e comune, mediante uso della lavatrice o di altri strumenti appropriati;
• il riordino degli ambienti dopo l'utilizzo e la pulizia ordinaria di tutti i locali (cucina, bagni, camere da letto, spazi comuni);
• l'approvvigionamento alimentare e l'acquisto dei generi di prima necessità, sia per sé che per i figli, nel rispetto delle esigenze alimentari e abitudini concordate;
• la gestione delle piccole manutenzioni ordinarie, con l'obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore di eventuali guasti o anomalie rilevate;
• il corretto smaltimento dei rifiuti, secondo le regole condominiali e le normative ambientali vigenti, rispettando gli orari e le modalità di raccolta differenziata. B) uso degli elettrodomestici comuni
• Gli elettrodomestici di uso comune (lavatrice, lavastoviglie, forno, frigorifero, microonde, ecc.) dovranno essere utilizzati con responsabilità e attenzione, evitando sprechi di energia e acqua;
• eventuali danni derivanti da un uso improprio saranno a carico del genitore responsabile al momento del fatto. C) spazi privati e armadi personali
• Ciascun genitore avrà diritto all'uso esclusivo di determinati armadi, cassettiere o spazi di deposito personali all'interno dell'abitazione, chiaramente individuati e rispettati da entrambe le parti;
• l'utilizzo di tali spazi privati è riservato esclusivamente agli effetti personali del genitore e dei figli durante il periodo di collocamento;
• ogni eventuale modifica nell'assegnazione o nella disposizione degli spazi privati dovrà essere concordata preventivamente e in forma scritta. D) Consegna e riconsegna dell'abitazione Al termine del periodo di permanenza, il genitore uscente dovrà lasciare l'abitazione in condizioni di ordine, pulizia e piena funzionalità, in modo da consentire al genitore subentrante di riprendere la gestione senza difficoltà o disagi;
i genitori si impegnano a non fumare all'interno dell'abitazione né pagina 3 di 8 alla presenza dei figli minori, così come a non far frequentare la casa familiare da nuovi compagni
/compagne durante i predetti otto mesi. E) Gestione economica dei beni comuni
• Per quanto riguarda gli acquisti di beni di uso comune (prodotti per la pulizia, generi alimentari di base, piccole riparazioni), le spese saranno annotate in un registro condiviso consultabile da entrambi i genitori;
• le spese comuni, comprensive delle utenze, TARI ecc., saranno suddivise in modo paritario (50% ciascuno), salvo diverso accordo scritto e documentato. F) Collaborazione e comunicazione
• Entrambe le parti si impegnano a mantenere un dialogo aperto e collaborativo, affrontando con senso di responsabilità eventuali problemi o imprevisti;
• la comunicazione dovrà avvenire nel rispetto della dignità reciproca e nell'interesse superiore dei figli.
3. ASPETTI ECONOMICI Nessun genitore corrisponderà all'altro un assegno periodico a titolo di mantenimento dei figli tanto che, trattandosi di collocamento paritario, i sigg.ri e provvederanno singolarmente ed Pt_1 CP_1 autonomamente alle spese ordinarie (compresa la mensa e l'abbigliamento che le parti decidono di collocare tra le spese straordinarie) per i periodi di collocamento presso ciascuno, mentre per ciò che riguarda le spese straordinarie queste verranno ripartite trai genitori nella misura del 50% e riguarderanno: spese relative alla salute (visite e terapie medico-specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari, interventi chirurgici e quant'altro necessario), spese per istruzione e formazione (compresa rette, tasse e costi di iscrizione a scuole e università pubbliche e/o private, libri di testo, materiale didattico e informatico,
“fondo cassa” scolastico di inizio anno ed assicurazione, corredo scolastico di inizio anno, refezione scolastica, trasporto pubblico, lezioni private, gite scolastiche, corsi di lingua e vacanze studio, attività scolastiche integrative), spese per attività sportive/ricreative/culturali (iscrizione ai corsi, materiale, partecipazione a stage, trasferte e altro), nonché per il conseguimento della patente di guida e per l'abbigliamento per il quale provvederanno direttamente all'acquisto entrambi i genitori in egual misura. Le spese di custodia dei minori (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite rimarranno in capo al genitore che intende avvalersene. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono da ritenersi spese da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e caratterizzate da continuità (a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa), le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e farmaci, le spese scolastiche precedute dalla scelta concordata dell'istituto scolastico, le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, le spese ludico-ricreative culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento, i campi estivi, il servizio pre-scuola, le visite specialistiche
pagina 4 di 8 prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, le spese mediche aventi carattere d'urgenza. L'importo dell'assegno unico per i figli sarà suddiviso tra i genitori in misura paritaria (50% ciascuno) fino al momento del trasferimento della sig.ra momento in cui l'intero assegno unico CP_1 sarà attribuito esclusivamente alla stessa. Le spese relative alle utenze domestiche e alle spese condominiali dell'abitazione familiare saranno suddivise equamente tra i genitori fino al trasferimento della sig.ra CP_1
Le parti prestano infine sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. Con il deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire alla medesima, confermando integralmente le conclusioni rassegnate nel ricorso, nonché di non volersi riconciliare.
******* Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente provvedimento camerale. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli minori, ed , alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di Per_1 Per_2 reddito dei genitori. Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido dei minori (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione paritaria tra i due genitori. Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di attuazione della collocazione paritaria dei figli, nonché in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita dei figli, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.). Quindi, passando alle questioni di natura economica, (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). Riguardo al mantenimento, si è già accennato al fatto che la scelta delle parti è stata quella del mantenimento in forma diretta;
mentre per le spese straordinarie (comunque poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno), sono state anch'esse oggetto di accordo. Pur discostandosi parzialmente dal protocollo a cui il tribunale di Bologna normalmente si attiene, le modalità di loro individuazione sono comunque in grado di garantire ai figli minori gli esborsi necessari a tutte le loro diverse necessità di vita. Si precisa, inoltre, che i ricorrenti manterranno la percezione dell'assegno unico universale, nella misura della metà ciascuno. Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
P.Q.M.
pagina 5 di 8 Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_2 [...]
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in tutte le decisioni di Per_1 maggiore importanza relative alla vita scolastica, sanitaria, educativa e personale dei minori, in conformità all'art. 337-ter c.c.; dà atto e dispone che, nel superiore interesse dei figli e al fine di garantire loro stabilità affettiva, continuità educativa e radicamento ambientale, le parti concordano un regime di collocamento paritetico, da attuarsi mediante alternanza settimanale dei genitori all'interno dell'abitazione familiare, così da evitare continui spostamenti dei minori e consentire a entrambi i genitori una presenza costante e concreta nella vita quotidiana dei figli. In particolare, si stabilisce quanto segue:
- durante la prima settimana, il padre si trasferirà nell'abitazione familiare a partire dal lunedì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà con i figli fino al mercoledì mattina, provvedendo ad accompagnarli a scuola e lasciando l'abitazione subito dopo. La madre subentrerà nella stessa abitazione a partire dal mercoledì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà fino al venerdì mattina, accompagnando i figli a scuola e liberando l'abitazione al termine;
- durante la seconda settimana, la madre si trasferirà nell'abitazione familiare a partire dal lunedì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà con i figli fino al mercoledì mattina, provvedendo ad accompagnarli a scuola e lasciando l'abitazione subito dopo. Il padre subentrerà nella stessa abitazione a partire dal mercoledì pomeriggio (dopo l'uscita da scuola) e vi rimarrà fino al venerdì mattina, accompagnando i figli a scuola e liberando l'abitazione al termine. Per quanto riguarda i fine settimana, questi verranno alternati tra i genitori: il genitore che ha diritto a trascorrere il weekend con i figli si trasferirà nella casa familiare dal venerdì pomeriggio (uscita da scuola) al lunedì mattina, quando riaccompagnerà i figli a scuola e lascerà l'abitazione. Attuando detto schema verrà garantito a ciascun genitore pari tempo di permanenza con i figli nella medesima abitazione, mantenendo per i minori un ambiente unico, familiare e stabile. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i periodi saranno suddivisi in modo equo tra i genitori, secondo un calendario definito di comune accordo entro il mese di maggio di ogni anno, con l'alternanza delle principali festività. In occasione del compleanno di ciascun figlio, questo verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo per festeggiarlo congiuntamente. Dà atto e dispone che figli resteranno pertanto stabilmente nella casa familiare, mentre saranno i genitori ad alternarsi nella stessa secondo i turni programmati, onde evitare trasferimenti e discontinuità per i minori. Dà atto e dispone che tale regime di collocamento sarà mantenuto fino a quando la sig.ra on CP_1 conseguirà un contratto di lavoro a tempo indeterminato, e comunque non oltre 8 (otto) mesi dalla data di sottoscrizione del ricorso. Decorso tale termine, o intervenuta la suddetta condizione, la sig.ra CP_1 lascerà l'abitazione familiare di proprietà esclusiva del sig. - trasferendosi altrove - ed il Parte_1 collocamento dei minori proseguirà secondo il medesimo schema paritetico, ma con riferimento alle rispettive abitazioni dei genitori, con alternanza settimanale dei figli.
pagina 6 di 8 Dà atto e dispone durante il periodo di collocamento alternato presso l'abitazione familiare, i genitori si impegnano a garantire una gestione paritaria, ordinata e rispettosa degli spazi comuni, nell'interesse esclusivo del benessere dei figli minori e della continuità delle loro abitudini quotidiane. Dà atto che nei giorni in cui ciascun genitore è presente nell'abitazione, egli assume la piena responsabilità della gestione ordinaria dell'abitazione, comprendente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• il lavaggio della biancheria personale e comune, mediante uso della lavatrice o di altri strumenti appropriati;
• il riordino degli ambienti dopo l'utilizzo e la pulizia ordinaria di tutti i locali (cucina, bagni, camere da letto, spazi comuni);
• l'approvvigionamento alimentare e l'acquisto dei generi di prima necessità, sia per sé che per i figli, nel rispetto delle esigenze alimentari e abitudini concordate;
• la gestione delle piccole manutenzioni ordinarie, con l'obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore di eventuali guasti o anomalie rilevate;
• il corretto smaltimento dei rifiuti, secondo le regole condominiali e le normative ambientali vigenti, rispettando gli orari e le modalità di raccolta differenziata.
• Gli elettrodomestici di uso comune (lavatrice, lavastoviglie, forno, frigorifero, microonde, ecc.) dovranno essere utilizzati con responsabilità e attenzione, evitando sprechi di energia e acqua;
• eventuali danni derivanti da un uso improprio saranno a carico del genitore responsabile al momento del fatto.
• Ciascun genitore avrà diritto all'uso esclusivo di determinati armadi, cassettiere o spazi di deposito personali all'interno dell'abitazione, chiaramente individuati e rispettati da entrambe le parti;
• l'utilizzo di tali spazi privati è riservato esclusivamente agli effetti personali del genitore e dei figli durante il periodo di collocamento;
• ogni eventuale modifica nell'assegnazione o nella disposizione degli spazi privati dovrà essere concordata preventivamente e in forma scritta.
• Al termine del periodo di permanenza, il genitore uscente dovrà lasciare l'abitazione in condizioni di ordine, pulizia e piena funzionalità, in modo da consentire al genitore subentrante di riprendere la gestione senza difficoltà o disagi;
i genitori si impegnano a non fumare all'interno dell'abitazione nè alla presenza dei figli minori, così come a non far frequentare la casa familiare da nuovi compagni
/compagne durante i predetti otto mesi.
• Per quanto riguarda gli acquisti di beni di uso comune (prodotti per la pulizia, generi alimentari di base, piccole riparazioni), le spese saranno annotate in un registro condiviso consultabile da entrambi i genitori;
• le spese comuni, comprensive delle utenze, TARI ecc, saranno suddivise in modo paritario (50% ciascuno), salvo diverso accordo scritto e documentato.
• Entrambe le parti si impegnano a mantenere un dialogo aperto e collaborativo, affrontando con senso di responsabilità eventuali problemi o imprevisti;
• la comunicazione dovrà avvenire nel rispetto della dignità reciproca e nell'interesse superiore dei figli. Dà atto e dispone che nessun genitore corrisponderà all'altro un assegno periodico a titolo di mantenimento dei figli tanto che, trattandosi di collocamento paritario, i sigg.ri e Pt_1 CP_1 provvederanno singolarmente ed autonomamente alle spese ordinarie (compresa la mensa e pagina 7 di 8 l'abbigliamento che le parti decidono di collocare tra le spese straordinarie) per i periodi di collocamento presso ciascuno;
dà atto e dispone che le spese straordinarie verranno ripartite trai genitori nella misura del 50% e riguarderanno: spese relative alla salute (visite e terapie medico-specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari, interventi chirurgici e quant'altro necessario), spese per istruzione e formazione (compresa rette, tasse e costi di iscrizione a scuole e università pubbliche e/o private, libri di testo, materiale didattico e informatico,
“fondo cassa” scolastico di inizio anno ed assicurazione, corredo scolastico di inizio anno, refezione scolastica, trasporto pubblico, lezioni private, gite scolastiche, corsi di lingua e vacanze studio, attività scolastiche integrative), spese per attività sportive/ricreative/culturali (iscrizione ai corsi, materiale, partecipazione a stage, trasferte e altro), nonché per il conseguimento della patente di guida e per l'abbigliamento per il quale provvederanno direttamente all'acquisto entrambi i genitori in egual misura;
dà atto e dispone che le spese di custodia dei minori (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite rimarranno in capo al genitore che intende avvalersene. dà atto e dispone che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono da ritenersi spese da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e caratterizzate da continuità (a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa), le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e farmaci, le spese scolastiche precedute dalla scelta concordata dell'istituto scolastico, le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, le spese ludico- ricreative culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento, i campi estivi, il servizio pre-scuola, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, le spese mediche aventi carattere d'urgenza. dà atto e dispone che l'importo dell'assegno unico per i figli sarà suddiviso tra i genitori in misura paritaria (50% ciascuno) fino al momento del trasferimento della sig.ra momento in cui l'intero CP_1 assegno unico sarà attribuito esclusivamente alla stessa. dà atto che le spese relative alle utenze domestiche e alle spese condominiali dell'abitazione familiare saranno suddivise equamente tra i genitori fino al trasferimento della sig.ra CP_1 dà atto che le parti prestano infine sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. Spese legali interamente compensate dalle parti, con rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.11.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8