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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 22/01/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7988/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010014435000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010014435000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010014435000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe notificata il 6 luglio 2024.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può accogliersi l'eccezione pregiudiziale di non integrità del contraddittorio sollevata dal concessionario giacché l'art. 14, comma 6-bis del d.lgs. n. 546/1992 - nel prevedere che "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti." - delinea un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo nel caso in cui si deducano con i motivi di ricorso "vizi della notificazione dell'atto presupposto" emesso e notificato dall'ente impositore e non già qualora: i) tale atto presupposto sia stato, invece, emesso e notificato dal concessionario;
ii) sia in contestazione il merito della pretesa e non già il vizio di notificazione dell'atto presupposto;
iii) il giudizio possa essere deciso indipendentemente dalla valutazione della regolarità della notifica dell'atto presupposto.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei sensi infraprecisati.
Deve premettersi che il concessionario ha comprovato la notifica della prodromica cartella di pagamento in data 29 agosto 2013.
La deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio
2026) non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né altrimenti la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici (e non sulla base, come nel caso di specie, di una ipotetica e generica illegittimità) motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né tantomeno il principio affermato dalla Corte di cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.”
È bene, infatti, evidenziare che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, pertanto, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore/dal concessionario per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità- annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
(trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026).
Il concessionario, costituendosi in giudizio, ha comprovato quindi la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento (la cui omissione è stata eccepita con il primo motivo di ricorso), divenuta inoppugnabile per decorso del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente impossibilità di eccepire e articolare censure afferenti alla spettanza o all'estinzione della pretesa tributaria per la prescrizione antecedentemente maturata (eccepita con il secondo motivo).
Anche il terzo motivo è infondato.
La cartella di pagamento, quindi, regolarmente notificata il 29 agosto 2013 ha interrotto la prescrizione che "
In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi." (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01).
Occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., n. 34336/2025, ord.) secondo cui:
«Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020.»
Nel caso che ci occupa la prodromica cartella di pagamento è stata notificata (dato incontestato dalla parte ricorrente) il 29 agosto 2013, sicché, secondo le superiori coordinate, trova applicazione la sospensione di cui all'ipotesi a) differendo il relativo termine al 21 febbraio 2025, con conseguente tempestività dell'intimazione impugnata.
Merita accoglimento l'ultimo motivo di ricorso.
E invero, gli interessi – la cui accessorietà rispetto all'obbligazione tributaria principale riguarda solo il momento genetico - costituiscono un'obbligazione autonoma rimanendo indipendente dall'obbligazione principale cui accede, e, per la quale deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948,
n. 1, c.c. (Cass. civ., sez. trib., 18 maggio 2023, n. 13781).
Allo stesso modo merita accoglimento il profilo di censura afferente all'intervenuta prescrizione delle sanzioni che soggiacciono al termine quinquennale ex art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 ove si stabilisce che il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme.
Il limitato accoglimento legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata limitatamente alle sanzioni e agli interessi maturati antecedentemente al 6 luglio 2019, confermando per il resto il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7988/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010014435000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010014435000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010014435000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe notificata il 6 luglio 2024.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può accogliersi l'eccezione pregiudiziale di non integrità del contraddittorio sollevata dal concessionario giacché l'art. 14, comma 6-bis del d.lgs. n. 546/1992 - nel prevedere che "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti." - delinea un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo nel caso in cui si deducano con i motivi di ricorso "vizi della notificazione dell'atto presupposto" emesso e notificato dall'ente impositore e non già qualora: i) tale atto presupposto sia stato, invece, emesso e notificato dal concessionario;
ii) sia in contestazione il merito della pretesa e non già il vizio di notificazione dell'atto presupposto;
iii) il giudizio possa essere deciso indipendentemente dalla valutazione della regolarità della notifica dell'atto presupposto.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei sensi infraprecisati.
Deve premettersi che il concessionario ha comprovato la notifica della prodromica cartella di pagamento in data 29 agosto 2013.
La deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio
2026) non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né altrimenti la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici (e non sulla base, come nel caso di specie, di una ipotetica e generica illegittimità) motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né tantomeno il principio affermato dalla Corte di cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.”
È bene, infatti, evidenziare che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, pertanto, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore/dal concessionario per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità- annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
(trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026).
Il concessionario, costituendosi in giudizio, ha comprovato quindi la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento (la cui omissione è stata eccepita con il primo motivo di ricorso), divenuta inoppugnabile per decorso del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente impossibilità di eccepire e articolare censure afferenti alla spettanza o all'estinzione della pretesa tributaria per la prescrizione antecedentemente maturata (eccepita con il secondo motivo).
Anche il terzo motivo è infondato.
La cartella di pagamento, quindi, regolarmente notificata il 29 agosto 2013 ha interrotto la prescrizione che "
In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi." (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01).
Occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., n. 34336/2025, ord.) secondo cui:
«Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020.»
Nel caso che ci occupa la prodromica cartella di pagamento è stata notificata (dato incontestato dalla parte ricorrente) il 29 agosto 2013, sicché, secondo le superiori coordinate, trova applicazione la sospensione di cui all'ipotesi a) differendo il relativo termine al 21 febbraio 2025, con conseguente tempestività dell'intimazione impugnata.
Merita accoglimento l'ultimo motivo di ricorso.
E invero, gli interessi – la cui accessorietà rispetto all'obbligazione tributaria principale riguarda solo il momento genetico - costituiscono un'obbligazione autonoma rimanendo indipendente dall'obbligazione principale cui accede, e, per la quale deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948,
n. 1, c.c. (Cass. civ., sez. trib., 18 maggio 2023, n. 13781).
Allo stesso modo merita accoglimento il profilo di censura afferente all'intervenuta prescrizione delle sanzioni che soggiacciono al termine quinquennale ex art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 ove si stabilisce che il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme.
Il limitato accoglimento legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata limitatamente alle sanzioni e agli interessi maturati antecedentemente al 6 luglio 2019, confermando per il resto il provvedimento impugnato. Spese compensate.