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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/09/2025, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2580/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2580/2023 promossa da in persona del procuratore speciale Parte_1 Parte_2
[...]
Con l'avv. DE MARI MARZIA ATTORE/I contro n persona del l.r. pro tempore Controparte_1
Con l'avv. FUSCO FABRIZIO AZ. in persona del l.r. pro tempore Parte_3 Parte_3
Con CONVENUTO/I
in persona del procuratore speciale in atti Controparte_2
A e l'avv. RICCARDO SANTIN TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: danni a cose
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate come note per la trattazione scritta
(art. 127 ter c.p.c.) del 22 gennaio 2025 – con successivi termini ex art. 190, I co.
c.p.c.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
, in persona della procuratrice speciale , alle- Parte_1 Parte_4
gando che in data 22 luglio 2020 il capannone di sua proprietà (1), precedentemente concesso in comodato a e nel quale erano ricoverati tre mezzi Controparte_1
agricoli a motore (2) di proprietà di Az. , era andato distrutto Parte_3
in un incendio, ha citato in giudizio e AZ. Controparte_1 [...]
chiedendone – previe le opportune declaratorie di respon- Parte_3
sabilità – la condanna al risarcimento, in suo favore e per i rispettivi titoli, dei danni all'immobile ed ai beni mobili ivi depositati, per complessivi € 131.742,24.
Tale somma era stata quantificata nel corso del procedimento ex artt. 696 – 696 bis
c.p.c. promosso davanti al Tribunale di Venezia r.g. 5686/2021 (che reca riunito in proc. r.g. 6126/21) da , quale titolare della omonima Parte_1 Parte_3
azienda agricola e in contraddittorio con Controparte_1 CP_3
: sia la comodataria che i mezzi agricoli della
[...] Controparte_1
ricoverati nel capannone al momento dell'incen- Controparte_4
dio risultavano infatti assicurati per i danni da incendio, in favore di terzi, con la che in sede stragiudiziale aveva negato il pagamento dei chiesti Controparte_5
indennizzi. Anche il procedimento sommario si era concluso, dopo il deposito della relazione del c.t.u. nominato dal Tribunale, con un mancato accordo.
2 Costituitesi, le parti convenute dichiaravano testualmente di “opporsi” alle do- mande attoree svolte nei loro confronti, senza tuttavia chiederne espressamente il rigetto;
e AZ. formu- Controparte_1 Parte_3
lavano inoltre domande riconvenzionali “trasversali” reciproche aventi ad oggetto il risarcimento dei danni eventualmente cagionati ai rispettivi beni da quelli della controparte. Contro – che otteneva di chiamare in giudizio in CP_5
forza delle polizze rispettivamente precisate in atti – Controparte_1
e AZ. formulavano domande di 1. manleva per Parte_3
quanto eventualmente ciascuna di loro sarebbe stata tenuta a risarcire all'attore, 2. pagamento dell'indennizzo per la perdita dei propri beni aziendali – assicurati con la stessa polizza e 3. risarcimento del danno alla propria immagine commerciale, causato dal dedotto inadempimento avversario del contratto di assicurazione e quantificato in € 39.300,00 per ed in € 27.300,00 per Controparte_1
AZ. AGR. . Parte_3
Si radicava il contraddittorio anche con la terza chiamata, che contestava tutte le domande proposte chiedendone, per le ragioni in atti, il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, le parti pre- cisavano le conclusioni per la trattazione scritta del 22 gennaio 2025 e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e vanno respinte, al pari di quelle articolate dalle convenute reciprocamente e verso la terza chiamata.
Non può innanzitutto ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra
[...]
e , atto a fondare la responsabilità Parte_5 Controparte_1
3 del secondo per l'eventuale perdita dei beni del primo. Il contratto di comodato tra loro asseritamente stipulato nel novembre 2019, infatti, non fu contestualmente registrato e pertanto – ex art. 5 comma 4 ter DPR n. 131 del 1986 la cui violazione
è sanzionata con la nullità, ai sensi dell'art. 1 comma 346, legge n. 311 del 2004 – deve considerarsi nullo.
La nullità, peraltro curiosamente non eccepita dal “comodatario” Controparte_1
– non è tuttavia relativa, ma rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo perché posta a presidio di norma imperativa di natura fiscale.
Né si può seriamente sostenere che tale nullità sia “sanabile”, in aperto contrasto con quanto stabilisce l'art. 1423 c.c. in tema di convalida del contratto nullo.
Non appare pertanto sussistente il titolo di responsabilità in forza del quale
[...]
ha tratto in giudizio Pt_1 Controparte_1
Anche la domanda risarcitoria spiegata all'attore
contro
Az. Agr. Parte_3
va respinta, posto che non è stato neppure specificamente dedotto che l'incendio de quo sia partito dai mezzi della convenuta odierna. Al contrario, la dinamica dei fatti è rimasta “sullo sfondo”, sempre evocandosi la natura accidentale dell'incen- dio senza mai dedurre da dove esso sia originato. La non contestazione della resi- stente circa la dinamica dei fatti non può peraltro sollevare l'attore dalla deduzione dei fatti posti a fondamento della sua domanda, fatti la cui genericità esclude di riflesso l'onere di contestazione avversario.
Ne deriva che anche la domanda attorea verso Az. è in- Controparte_4
fondata e va respinta.
Le assorbenti considerazioni che precedono esimono il Tribunale dall'approfondi- mento delle ulteriori argomentazioni delle parti e comportano anche la reiezione – innanzitutto – delle domande di manleva formulate dalle convenute verso
[...]
. Vanno inoltre dichiarate inammissibili le domande “riconvenzionali” CP_5
4 proposte dalle convenute verso l'assicuratore chiamato in causa (3), in difetto di connessione in senso tecnico con le domande attoree. Le parti convenute, a ben vedere, hanno cumulato domande diverse – compresa quella risarcitoria – verso l'assicuratore, senza il fondamento di una medesima causa obligandi.
Le spese legali, sia del presente giudizio di merito che del procedimento sommario r.g. 5686/2021 (che reca riunito in proc. r.g. 6126/21) Trib. Venezia vanno com- pensate tra attore e convenute – stante il loro contegno processuale di “blanda” resistenza e mera “contestazione” delle pretese avversarie, mentre tra convenute e terza chiamata vanno poste a carico delle prime e partitamente liquidate, in ragione dei distinti rapporti sostanziali e processuali, come da dispositivo tenendo conto del valore delle domande e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono, infine, i presupposti per accogliere le istanze ex art. 96 c.p.c. e quella formulata ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Con riferimento al giudizio sommario sopra richiamato le spese di ctu e di ctp di attore e convenuti restano definitivamente a carico delle parti che le hanno antici- pate, mentre i convenuti soccombenti vanno condannati, ciascuno per ½, a rifon- dere alla terza chiamata le spese documentate per il proprio ctp.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) respinge le domande attoree verso le convenute;
2) respinge le domande formulate da ciascuna convenuta nei confronti dell'al- tra;
5 3) respinge le domande di manleva formulate dalle convenute verso l'assicura- tore terzo chiamato;
4) dichiara inammissibili le restanti domande formulate dalle convenute verso il terzo chiamato;
5) compensa le spese legali e tecniche tra attore e convenute;
6) pone definitivamente a carico di parte attrice gli oneri della ctu nel procedi- mento r.g. 5686/2021 (che reca riunito in proc. r.g. 6126/21) Trib. Venezia;
7) condanna al pagamento, in favore della terza Controparte_1
chiamata, delle spese legali che liquida in € 2552,00 per studio, € 1628,00 per introduttiva, € 3500,00 per fase istruttoria e di trattazione, € 4253,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ed oltre alla metà delle spese da questa documentate per il proprio ctp nel pro- cedimento r.g. 5686/2021 (che reca riunito il proc. r.g. 6126/21) Trib. Ve- nezia;
8) condanna AZ. al pagamento, in favore della Parte_3
terza chiamata, delle spese legali che liquida in € 2552,00 per studio, €
1628,00 per introduttiva, € 3500,00 per fase istruttoria e di trattazione, €
4253,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ed oltre alla metà delle spese da questa documentate per il proprio ctp nel procedimento r.g. 5686/2021 (che reca riunito il proc. r.g.
6126/2021) Trib. Venezia.
Così deciso in data 3 settembre 2025 dal Tribunale di Venezia
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sito in San Donà di Piave (VE), Via Taglio del Re n. 2 ed adibito a ricovero di mezzi agricoli ed attrezzature per l'agricoltura. 2 Nello specifico, un trattore CLAAS H 53, modello 72EA/A targa BB921W, un FIAT modello 640, targa VE023066 ed un FIAT modello 880 12 2, targa VE026787. 3 In forza, rispettivamente, della polizza assicurativa denominata “Protezione Impresa -Azienda Protetta” portata dal n. 402929598, e Az. delle polizze Controparte_1 Parte_3 n. 404388244 per il trattore FIAT 640 targa VE 023066, n. 404388105 per il trattore FIAT 880 targa VE 026787, polizza n. 404388393 per il trattore CLAAS targa BB921W.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2580/2023 promossa da in persona del procuratore speciale Parte_1 Parte_2
[...]
Con l'avv. DE MARI MARZIA ATTORE/I contro n persona del l.r. pro tempore Controparte_1
Con l'avv. FUSCO FABRIZIO AZ. in persona del l.r. pro tempore Parte_3 Parte_3
Con CONVENUTO/I
in persona del procuratore speciale in atti Controparte_2
A e l'avv. RICCARDO SANTIN TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: danni a cose
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate come note per la trattazione scritta
(art. 127 ter c.p.c.) del 22 gennaio 2025 – con successivi termini ex art. 190, I co.
c.p.c.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
, in persona della procuratrice speciale , alle- Parte_1 Parte_4
gando che in data 22 luglio 2020 il capannone di sua proprietà (1), precedentemente concesso in comodato a e nel quale erano ricoverati tre mezzi Controparte_1
agricoli a motore (2) di proprietà di Az. , era andato distrutto Parte_3
in un incendio, ha citato in giudizio e AZ. Controparte_1 [...]
chiedendone – previe le opportune declaratorie di respon- Parte_3
sabilità – la condanna al risarcimento, in suo favore e per i rispettivi titoli, dei danni all'immobile ed ai beni mobili ivi depositati, per complessivi € 131.742,24.
Tale somma era stata quantificata nel corso del procedimento ex artt. 696 – 696 bis
c.p.c. promosso davanti al Tribunale di Venezia r.g. 5686/2021 (che reca riunito in proc. r.g. 6126/21) da , quale titolare della omonima Parte_1 Parte_3
azienda agricola e in contraddittorio con Controparte_1 CP_3
: sia la comodataria che i mezzi agricoli della
[...] Controparte_1
ricoverati nel capannone al momento dell'incen- Controparte_4
dio risultavano infatti assicurati per i danni da incendio, in favore di terzi, con la che in sede stragiudiziale aveva negato il pagamento dei chiesti Controparte_5
indennizzi. Anche il procedimento sommario si era concluso, dopo il deposito della relazione del c.t.u. nominato dal Tribunale, con un mancato accordo.
2 Costituitesi, le parti convenute dichiaravano testualmente di “opporsi” alle do- mande attoree svolte nei loro confronti, senza tuttavia chiederne espressamente il rigetto;
e AZ. formu- Controparte_1 Parte_3
lavano inoltre domande riconvenzionali “trasversali” reciproche aventi ad oggetto il risarcimento dei danni eventualmente cagionati ai rispettivi beni da quelli della controparte. Contro – che otteneva di chiamare in giudizio in CP_5
forza delle polizze rispettivamente precisate in atti – Controparte_1
e AZ. formulavano domande di 1. manleva per Parte_3
quanto eventualmente ciascuna di loro sarebbe stata tenuta a risarcire all'attore, 2. pagamento dell'indennizzo per la perdita dei propri beni aziendali – assicurati con la stessa polizza e 3. risarcimento del danno alla propria immagine commerciale, causato dal dedotto inadempimento avversario del contratto di assicurazione e quantificato in € 39.300,00 per ed in € 27.300,00 per Controparte_1
AZ. AGR. . Parte_3
Si radicava il contraddittorio anche con la terza chiamata, che contestava tutte le domande proposte chiedendone, per le ragioni in atti, il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, le parti pre- cisavano le conclusioni per la trattazione scritta del 22 gennaio 2025 e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e vanno respinte, al pari di quelle articolate dalle convenute reciprocamente e verso la terza chiamata.
Non può innanzitutto ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra
[...]
e , atto a fondare la responsabilità Parte_5 Controparte_1
3 del secondo per l'eventuale perdita dei beni del primo. Il contratto di comodato tra loro asseritamente stipulato nel novembre 2019, infatti, non fu contestualmente registrato e pertanto – ex art. 5 comma 4 ter DPR n. 131 del 1986 la cui violazione
è sanzionata con la nullità, ai sensi dell'art. 1 comma 346, legge n. 311 del 2004 – deve considerarsi nullo.
La nullità, peraltro curiosamente non eccepita dal “comodatario” Controparte_1
– non è tuttavia relativa, ma rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo perché posta a presidio di norma imperativa di natura fiscale.
Né si può seriamente sostenere che tale nullità sia “sanabile”, in aperto contrasto con quanto stabilisce l'art. 1423 c.c. in tema di convalida del contratto nullo.
Non appare pertanto sussistente il titolo di responsabilità in forza del quale
[...]
ha tratto in giudizio Pt_1 Controparte_1
Anche la domanda risarcitoria spiegata all'attore
contro
Az. Agr. Parte_3
va respinta, posto che non è stato neppure specificamente dedotto che l'incendio de quo sia partito dai mezzi della convenuta odierna. Al contrario, la dinamica dei fatti è rimasta “sullo sfondo”, sempre evocandosi la natura accidentale dell'incen- dio senza mai dedurre da dove esso sia originato. La non contestazione della resi- stente circa la dinamica dei fatti non può peraltro sollevare l'attore dalla deduzione dei fatti posti a fondamento della sua domanda, fatti la cui genericità esclude di riflesso l'onere di contestazione avversario.
Ne deriva che anche la domanda attorea verso Az. è in- Controparte_4
fondata e va respinta.
Le assorbenti considerazioni che precedono esimono il Tribunale dall'approfondi- mento delle ulteriori argomentazioni delle parti e comportano anche la reiezione – innanzitutto – delle domande di manleva formulate dalle convenute verso
[...]
. Vanno inoltre dichiarate inammissibili le domande “riconvenzionali” CP_5
4 proposte dalle convenute verso l'assicuratore chiamato in causa (3), in difetto di connessione in senso tecnico con le domande attoree. Le parti convenute, a ben vedere, hanno cumulato domande diverse – compresa quella risarcitoria – verso l'assicuratore, senza il fondamento di una medesima causa obligandi.
Le spese legali, sia del presente giudizio di merito che del procedimento sommario r.g. 5686/2021 (che reca riunito in proc. r.g. 6126/21) Trib. Venezia vanno com- pensate tra attore e convenute – stante il loro contegno processuale di “blanda” resistenza e mera “contestazione” delle pretese avversarie, mentre tra convenute e terza chiamata vanno poste a carico delle prime e partitamente liquidate, in ragione dei distinti rapporti sostanziali e processuali, come da dispositivo tenendo conto del valore delle domande e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono, infine, i presupposti per accogliere le istanze ex art. 96 c.p.c. e quella formulata ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Con riferimento al giudizio sommario sopra richiamato le spese di ctu e di ctp di attore e convenuti restano definitivamente a carico delle parti che le hanno antici- pate, mentre i convenuti soccombenti vanno condannati, ciascuno per ½, a rifon- dere alla terza chiamata le spese documentate per il proprio ctp.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) respinge le domande attoree verso le convenute;
2) respinge le domande formulate da ciascuna convenuta nei confronti dell'al- tra;
5 3) respinge le domande di manleva formulate dalle convenute verso l'assicura- tore terzo chiamato;
4) dichiara inammissibili le restanti domande formulate dalle convenute verso il terzo chiamato;
5) compensa le spese legali e tecniche tra attore e convenute;
6) pone definitivamente a carico di parte attrice gli oneri della ctu nel procedi- mento r.g. 5686/2021 (che reca riunito in proc. r.g. 6126/21) Trib. Venezia;
7) condanna al pagamento, in favore della terza Controparte_1
chiamata, delle spese legali che liquida in € 2552,00 per studio, € 1628,00 per introduttiva, € 3500,00 per fase istruttoria e di trattazione, € 4253,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ed oltre alla metà delle spese da questa documentate per il proprio ctp nel pro- cedimento r.g. 5686/2021 (che reca riunito il proc. r.g. 6126/21) Trib. Ve- nezia;
8) condanna AZ. al pagamento, in favore della Parte_3
terza chiamata, delle spese legali che liquida in € 2552,00 per studio, €
1628,00 per introduttiva, € 3500,00 per fase istruttoria e di trattazione, €
4253,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ed oltre alla metà delle spese da questa documentate per il proprio ctp nel procedimento r.g. 5686/2021 (che reca riunito il proc. r.g.
6126/2021) Trib. Venezia.
Così deciso in data 3 settembre 2025 dal Tribunale di Venezia
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sito in San Donà di Piave (VE), Via Taglio del Re n. 2 ed adibito a ricovero di mezzi agricoli ed attrezzature per l'agricoltura. 2 Nello specifico, un trattore CLAAS H 53, modello 72EA/A targa BB921W, un FIAT modello 640, targa VE023066 ed un FIAT modello 880 12 2, targa VE026787. 3 In forza, rispettivamente, della polizza assicurativa denominata “Protezione Impresa -Azienda Protetta” portata dal n. 402929598, e Az. delle polizze Controparte_1 Parte_3 n. 404388244 per il trattore FIAT 640 targa VE 023066, n. 404388105 per il trattore FIAT 880 targa VE 026787, polizza n. 404388393 per il trattore CLAAS targa BB921W.