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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1004/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1004/2023 R.G. e promossa da
(P. Iva Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Mariucci ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_1
e nel suo studio sito in Civitanova Marche, viale Vittorio Veneto n. 13;
APPELLANTE
CONTRO
di (P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
MI AN ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Fermo, Via Pompeiana n.
48;
APPELLATA
pagina 1 di 11
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 764/2023 resa dal Tribunale di Fermo il 06/10/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 07.08.2020 l' Parte_1
(nel prosieguo per brevità semplicemente l'azienda spiegava opposizione
[...] Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 415/2020 emesso dal Tribunale di Fermo su istanza ed in favore della ditta PI CA di PI FA (nel prosieguo per brevità semplicemente la ditta CP_1 con il quale le veniva intimato di pagare la somma di € 5.808,00 oltra accessori e spese.
Deduceva l'opponente il difetto di qualsivoglia posizione debitoria nei confronti della ricorrente, atteso che il credito azionato risultava indeterminato nel suo ammontare oltre che totalmente sfornito di prova e che comunque egli aveva già saldato tutti i lavori eseguiti alla data del 25.06.2019.
Parte opponente contestava inoltre il computo metrico sulla cui base veniva introdotto il ricorso monitorio, affermando di non avere mai sottoscritto né accettato il predetto documento, disconoscendone le singole voci in esso riportate.
Si costituiva dunque nel giudizio così incardinato la convenuta chiedendo il rigetto CP_1 dell'avversa domanda con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito il Tribunale di Fermo emetteva la sentenza gravata, con cui
I) rigettava l'opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo n. 415/2020;
Cont II) condannava l'opponente Le GN al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite e delle spese vive.
L' impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona e Parte_1 prospettavano le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata ditta PI CA contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 11 § 2 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura il capo della sentenza di primo grado in cui il Giudice ha ravvisato la mancata contestazione delle prestazioni per le quali veniva esatto il pagamento nonché della congruità del corrispettivo richiesto dalla controparte.
Il motivo è fondato.
Dalla lettura degli atti di causa emerge al contrario come l'azienda agricola abbia esplicitamente avversato le ragioni poste a fondamento della domanda di credito.
Nell'atto di citazione in primo grado l'opponente assumeva una posizione di aperta contrapposizione alle tesi esternate dall'ingiungente; nel suddetto scritto difensivo l'azienda ha puntualmente Pt_1 ed integralmente disconosciuto sia il preventivo che il computo metrico sia le fatture allegate dalla ditta
PI al ricorso monitorio (cfr. pagg. 2 e 3 atto di citazione in primo grado).
Nella stessa direzione si inserisce il contenuto della comunicazione inviata via pec il 02.08.2020 (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado) in cui il titolare dell'azienda non appena ricevuta dalla Pt_1 ditta PI la fattura n. 66 del 08.07.2020, manifestava alla mittente di non ritenersi in alcun modo debitore dell'importo ivi indicato.
In segno opposto alla determinazione resa dal primo Giudice, il presente Collegio ritiene dunque che la suddetta attività difensiva risulti esaustivamente articolata e tale da integrare una compiuta contestazione delle avverse ragioni creditorie.
Risulta pertanto apodittico e del tutto eccentrico, rispetto alle effettive risultanze agli atti del fascicolo di primo grado, quanto rilevato dal primo giudice in termini di contestazione generica :
A fronte delle contestazioni mosse da invero assai generiche, non puntuali e non supportate da alcuna Pt_1 allegazione probatoria, anche per quanto concerne i dedotti vizi dell'opere eseguite, il ha documentato l'attività e CP_1 la contabilità svolte per conto dell'opponente. Egli ha prodotto le fatture trasmesse e pagate dal cliente sulla scorta degli importi di cui al computo metrico/preventivo di spesa, comprovando di avere richiesto sin dall'inizio le medesime somme di cui al computo metrico citato;
né può il fatto che l'attività svolta fosse stata indicata in modo sintetico nei documenti contabili allegati, essendovi comunque corrispondenza sostanziale tra le voci e soprattutto tra gli importi finali…”
Peraltro, anche in sede di mera analisi giuridica, la contestazione, se effettivamente deve essere specifica in relazione a quanto richiesto da controparte, non deve, invece, essere affatto supportata da alcuna allegazione probatoria, come, al contrario, pretende il passaggio appena trascritto. Una volta che non sia invocabile il principio normativizzato dall'articolo 115 cpc, l'onere della prova rimane in capo a chi invoca all'obbligazione e non certo a chi la contesta.
§ 3 - Prova del credito e sua quantificazione
pagina 3 di 11 3.1 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto raggiunta la prova del credito azionato in via monitoria.
Il Tribunale si determinava in tal senso sulla scorta della documentazione prodotta dalla DI PI con particolare riferimento alle fatture emesse, al computo metrico ed al preventivo di spesa, rispetto ai quale ravvisava la “corrispondenza sostanziale tra le voci e soprattutto tra gli importi finali”; ad avviso del primo Giudice le richiamate allegazioni costituivano dimostrazione dell'attività svolta per conto dell'opponente e della relativa contabilità.
Il motivo è fondato.
Merita anzitutto valorizzare l'aspetto per cui l'odierna convenuta – istante in sede monitoria – a sostegno della domanda di ingiunzione produceva il preventivo di spesa, il computo metrico e svariate fatture;
instauratasi la fase di opposizione a cognizione piena non ha tuttavia provveduto a fornire ulteriori evidenze concrete tali da dimostrare non soltanto di aver effettivamente eseguito i lavori contestati ma anche e soprattutto la congruità del quantum ingiunto, così da poter ricavare una verosimile corrispondere tra le opere asseritamente svolte e la somma di cui la pretende il CP_1 saldo. Inoltre, l'opponente ha provveduto a contestare tutti gli elementi depositati con il ricorso per ingiunzione, di guisa che la controparte era gravate da un onere probatorio maggiormente incisivo.
Con particolare riferimento alle fatture, è appena il caso di rilevare come tali documenti non sono di per sé idonei ad assurgere al rango di piena prova a causa della loro indubbia formazione unilaterale, come da ormai pacifico e consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI, n.
4496/2018, Cass. civ., Sez. III, n. 4710/2022 e Cass. civ., Sez. III, n. 1170/2023); il tutto a maggior ragione quando le stesse vengono contestate dalla parte contro cui sono state prodotte, come è accaduto nella vicenda in disamina in cui l'azienda ha esplicitamente disconosciuto la fattura del luglio Pt_1
2020 sulla cui base veniva emesso il decreto monitorio (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado).
Per quel che attiene allo scambio di messaggi whatsapp intercorso tra gli odierni litiganti e acquisito in atti (cfr. doc. 2 all. ricorso per decreto ingiuntivo) e richiamata dalla convenuta a sostegno delle proprie pretese di credito (pag. 4 comparsa di costituzione in appello), occorre puntualizzare che gli stessi non sono atti a dimostrare alcunché in ordine alle ragioni del contendere. I messaggi in questione appaiono come meri stralci di conversazione totalmente sprovvisti di riferimenti fattuali e temporali che consentano di ricollegarli alle circostanze di causa;
in essi infatti non è dato leggere alcun richiamo a lavori realizzati, in che consistenza e per quale prezzo. Si tratta a ben vedere unicamente di estratti di pagina 4 di 11 un – probabile - litigio avvenuto tra le parti tramite messaggio, ma il legame tra queste comunicazioni ed il contesto di causa è tutt'altro che certo.
3.2 - Giova a questo punto osservare che le parti non prendono alcuna specifica posizione, in relazione al rapporto tra loro intercorso - o non intercorso - se in termini di contratto d'opera ovvero di appalto.
È sufficiente, a tal proposito, ricordare che si ha locatio operis quando è coinvolta una piccola impresa,
e cioè quella che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (pur se coadiuvato da componenti della famiglia o da qualche collaboratore), ed in cui l'organizzazione non
è tale da consentire il perseguimento delle iniziative d'impresa facendo a meno dell'attività dell'imprenditore; al contrario, nell'appalto l'esecuzione delle opere avviene mediante una complessa organizzazione fattori produttivi, tipica della media o grande impresa1.
Nel caso in esame, la modestia dell'importo recato nel d.i. fa propendere per il contratto d'opera.
Si porrebbe quindi - ma si porrebbe in termini analoghi se si trattasse di contratto d'appalto, essendo assai simile, sul punto, la regolamentazione: cfr. art. 1657 c.c. - la questione se esaminare o meno la rilevanza, nel caso in esame, della portata normativa dell'articolo 2225 del codice civile.
Come è noto, la norma in esame prevede, nell'ordine, un corrispettivo convenuto dalle parti, ovvero determinato secondo le tariffe professionali e gli usi. In via residuale, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
A prescindere dall'eccezione, invero presentata in maniera non del tutto lineare dall'appellante, secondo la quale il pagamento vi sarebbe comunque stato, la prestazione, ove sussistente, dovrebbe in ogni caso essere riconosciuta dal giudice, non essendo ostativa, secondo il principio della domanda, la circostanza che la richiesta è stata azionata sulla base di un preciso corrispettivo e con voci e quantificazioni rispetto alle quali non è stata raggiunta la specifica prova .
Da ultimo, in tal senso si esprime - in sostanza - Cass. Sez. 2 , Ord. n. 27042 del 18/10/2024
“…Sono altresì fondate le deduzioni del ricorrente con riguardo alla violazione dell'art. 2225 cod. civ. commessa dalla sentenza impugnata laddove non ha provveduto alla determinazione del compenso spettante al professionista per l'opera prestata. I rilievi svolti nella sentenza in ordine alle modalità di quantificazione dell'importo richiesto, in ordine al fatto che era stato richiesto il compenso anche per attività non eseguite, in ordine al fatto che il compenso richiesto risultava eccessivo in relazione alle attività effettivamente eseguite e in ordine alla corresponsabilità del direttore dei lavori nella causazione dei vizi non consentivano il rigetto della domanda, ma imponevano di determinare il compenso sulla base di 1 Cass. 7606/99; Cass. 5451/99; Cass. 819/97. Ultima sul CED Sez. 2, n. 2115 del 04/02/2004: la relativa distanza dell'ultimo arresto indica che, appunto, trattasi di dato acquisito. pagina 5 di 11 tutti gli elementi emersi in causa, sulla base della quantità e qualità delle prestazioni eseguite e considerando il risultato utile conseguito dal committente anche in relazione ai profili di colpa ascrivibili al professionista. Infatti, è acquisito anche il principio secondo il quale, in tema di compenso per l'attività svolta dal professionista il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, pure a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum e pure in mancanza di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, ma deve determinare il compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato conseguito dal committente (Cass. Sez. 2 24-4-2018 n. 10057
Rv. 648317-01, Cass. Sez. 2 31-3-2014 n. 7510 Rv. 630722-01, Cass. Sez. 18-9-1995 n. 9829 Rv. 494057-01)…”.
3.3 – Come sopra accennato, la questione si sposta, pertanto, sulla prova di un pagamento, eccepito da parte appellante sia nella sua sussistenza sia integralmente satisfattivo delle obbligazioni maturate dall'impresa appellata.
A tale proposito, ritiene il presente Collegio come ogni rapporto di debito - credito in essere tra le parti abbia ricevuto integrale soddisfazione attraverso il pagamento della fattura n. 18 del 25.06.2019 (cfr. pag. 8 del documento allegato alla III memoria ex art. 183, c. 6, cpc dell'opponente in primo grado): essendo questa l'ultima in ordine cronologico/temporale appare coerente ipotizzare che sia stata emessa dalla ditta esecutrice una volta ultimate le prestazioni per conto dell'appellante. Inoltre, la dicitura “a saldo” riportata sulla fattura anzidetta suggerisce proprio che l'importo ivi indicato (pari precisamente ad € 5.000,00) corrispondeva all'ammontare che la aveva ricevuto dall'appellante ad CP_1 estinzione di ogni passività in essere con la prima (appunto, per saldare il corrispettivo dei lavori controversi).
Entrambi i richiamati elementi convergono nella direzione di ritenere esaurita ogni pendenza a pretendere per le causali di cui si discute, non avendo la convenuta dimostrato la sussistenza di residue somme dovute in pagamento per ulteriori e successive attività.
§ 4 – regolamentazione delle spese processuali
4.1 - Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
A tale proposito, va osservato che sussiste anche una fase cautelare sotto il profilo del sub- procedimento di inibitoria ex art. 283 cpc : tali spese processuali debbono essere liquidate in relazione all'esito complessivo, non ostando la soccombenza specifica sul punto subita dall'appellante, vittoriosa nel merito.
pagina 6 di 11 Tuttavia, proprio in relazione a come in concreto si è atteggiata la domanda, con un periculum palesemente insussistente, ed un fumus, del pari, privo dei requisiti di legge, questa fase processuale appare corretto non liquidarla, compensando le relative spese sul punto specifico.
4.2 – Si ripropone la questione, da ultimo decisa da questa stessa Corte aderendo alle tesi espresse, principalmente, da Cass. Sez. 1, Ord. n. 10984 del 26/04/2021, nonché da successive conformi, ma rimessa in discussione da recente ed articolata decisione delle ss.uu. .
Fino al recente arresto delle ss.uu., di cui si parlerà infra, la questione poteva riassumersi come dalle pronunce che di seguito si menzionano .
Per Sez. 3, n. 3903 del 29/02/2016 :
“In materia di spese processuali, in caso di accoglimento parziale in primo grado di una domanda risarcitoria, con successivo rigetto dell'appello volto a conseguire una maggiorazione del danno liquidato, la previsione di cui all'art. 20 del d.m. n. 140 del 2012 - secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso nei giudizi "per pagamento somme, anche a titolo di danno", il valore della causa si determina con riferimento "alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata" - va interpretata nel senso che la condanna alle spese a carico della parte appellante deve assumere a riferimento non la somma oggetto della domanda risarcitoria dalla stessa formulata (criterio del "disputatum"), bensì quella ad essa concretamente attribuita (criterio del "decisum").
Se, poi, viene accolta in appello la domanda per una somma maggiore, per Sez. 2, Ord. n. 688 del
09/01/2024, il decisum, con riguardo alla controversia complessivamente considerata, va parametrato a quello del giudice dell'impugnazione, in virtù dell'effetto sostitutivo tipico dell'appello.
Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento.
Il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è, dunque, quello prescelto dall'art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. In tal modo si fronteggia il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (Cass. n. 16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass., Sez. Un., n. 19014/2007).
La problematica sottesa riguarda il problema che, ai fini dell'applicazione della previsione richiamata, il tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata (completamente) respinta, sarebbe necessario, per la semplice ragione secondo cui, laddove si seguisse, alla lettera, il criterio del pagina 7 di 11 decisum, in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero (Cass. n. 28417/2018; Cass. n.
25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass. n. 22462/2019).
Laddove l'attore integri e completi una richiesta, specificata nel quantum, con un'ulteriore sollecitazione rivolta al giudice, per determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore da determinare in corso di causa (o ritenuta di giustizia), (come, invero, non è accaduto nella presente fattispecie, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale;
pertanto, la richiamata formula
«somma maggiore o minore ritenuta dovuta» (o altra equivalente), che non potrà, di per sé, essere considerata formula di stile (Cass. n. 1511/2014; Cass. n. 15299/2005) che accompagni le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, dovrà essere attentamente considerata ai fini della valutazione del valore della causa tutte le volte che sussista una ragionevole incertezza (in precipua considerazione della natura della controversia) sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ( Cass. n. 15306/2019; Cass. n. 19455/2018; Cass. n. 1210/2018; Cass. n.
12724/2016; Cass. n. 6053/2013; Cass. n. 6350/2010; Cass. n. 15698/2006; Cass. n. 2641/2006; Cass.
n. 1313/2006; Cass. n. 4727/1984; Cass. n. 5549/1981).
In tal caso, secondo un precedente recente che ha dato luogo alla rivisitazione da parte delle ss.uu., si ritiene che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile (Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021). E, come sopra accennato, a questa ultima decisione faceva specifico riferimento questa Corte, in precedenti sue decisioni.
Orbene, le ss.uu., proprio pronunciando su decisione di questa Corte d'Appello2, si sono recentissimamente trovate ad individuare le ricadute, in tema di spese processuali, di una fattispecie in cui la condanna al pagamento di una somma di denaro avanzata dall'attore A) sia stata integralmente rigettata
B) vi sia stata l'indicazione di una specifica somma di denaro, come oggetto della richiesta di condanna
C) ma vi sia stata la precisazione da parte dello stesso attore della richiesta "di quella maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia" (o clausola di analogo tenore).
Al § 12 di tale arresto delle ss.uu. v'è la specificazione formale del principio di diritto:
In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c." ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.
Non specificamente contenuta nell'esposizione del principio di diritto, ma in altra parte di tale sentenza delle ss.uu., sussiste poi la correlata affermazione, pure assai rilevante – e peraltro oggetto di necessario coordinamento con quella appena trascritta - secondo la quale
È da ritenere che, in presenza di una specificazione del quantum operato nella domanda e di rigetto integrale della stessa, la clausola più volte richiamata può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile solo laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore a quella consentita in base alla quantificazione espressa. Nella diversa ipotesi, invece, in cui la somma specificata risulti di importo superiore al valore massimo cui le tariffe consentono di parametrare i compensi previsti per le cause di valore indeterminabile, debba farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente all'indicazione specifica.
Le ss.uu. venivano investite della decisione, con decreto di assegnazione del Presidente Aggiunto, che rilevava il contrasto tra la pronuncia di Cass. Sez. 1, n. 10984 del 26.4.2021 e quella di Cass. Sez. 3, n. 35966 del 27.12.2023, ed evidenziava come la risoluzione del contrasto fosse necessaria in ragione della rilevanza numerica dei ricorsi concernenti la quantificazione dell'onorario di avvocato e la individuazione del corretto scaglione tariffario di riferimento, nonché in ragione delle ricadute anche di carattere fiscale sul pagamento del contributo unificato e sul concetto di indeterminabilità ai fini della competenza per valore. pagina 9 di 11 Se ne ricava, pertanto, almeno in via generale e salvo la possibilità del giudice di valutare la fattispecie nel caso concreto e di darne l'opportuna motivazione, che la possibilità di liquidare le spese processuali secondo il valore indeterminabile, nel caso di rigetto integrale della domanda, presenta ancora un'importante ambito di applicazione, laddove diviene recessiva solo quando, invece, risulti inferiore, alla liquidazione secondo il criterio del disputatum.
Ne consegue, un quadro complessivo che comporta, indirettamente ma inevitabilmente, un carico di spese, nei confronti del soccombente, nel caso di rigetto integrale della domanda di questi, che andrà scelto dal Giudice – sempre a prescindere da casi particolari da esaminare e motivare nel merito - nella maggior somma tra
- la liquidazione secondo lo scaglione corrispondente al valore indeterminato
- e quella secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa secondo il disputatum.
Ciò comporta l'ulteriore conseguenza che al ristoro effettivo delle spese, in termini di maggiore studio, attività difensiva, ecc. ecc. – cui fanno specificamente riferimento le ss.uu. - non è disgiunta una portata sanzionatoria, seppure non propriamente punitiva, che di fatto, viene del pari evocata nell'arresto in parola, ove si fa riferimento al “…principio di autoresponsabilità che implica che la parte debba assumersi anche i rischi connessi alle proprie erronee scelte, nella specie di carattere processuale…”.
4.3 – Nel caso in esame, sussiste una domanda rigettata che risponde ai requisiti di cui al § 4.2., punti
A) e B), ma non al punto C)3, di conseguenza non occorre operare la scelta appena descritta, ma liquidare semplicemente secondo i valori medi dello scaglione di riferimento ancorato al disputatum.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
avverso la sentenza n. 764/2023 del Tribunale di Fermo così Parte_1 provvede: - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il d.i. opposto;
- condanna di a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i CP_1 Controparte_2 gradi di giudizio, che vengono liquidate quanto al I grado, per la Fase di studio della controversia, in €
919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00; per la Fase istruttoria, in € 1.680,00; per la
Fase decisionale, in € 1.701,00 e, quanto al II grado, per la Fase di studio della controversia, in €
1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00, oltre, su entrambi rimborso forf. 15 %,iva e cpa.
Così deciso in Ancona c.c. 28.10.25
Il cons. est. Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. C. Marcelli
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. ss.uu. 20805 del 2025. In una causa di risarcimento danni, richiesti nella misura di 36 milioni di euro, e completamente rigettata, la Corte d'appello di Ancona, adeguandosi, per l'appunto, all'orientamento espresso da Cass. n. 10984/2021, seguito anche da questa Sezione, liquidava le spese di lite in danno della parte soccombente in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, avendo gli attori inserito nelle conclusioni il richiamo al potere del giudice di procedere alla quantificazione del danno nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
La parte vittoriosa ( ricorreva per Cassazione osservando che, anche a fronte di richieste risarcitorie di importi CP_4 esorbitanti, l'attore soccombente potrebbe sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli della condanna alle spese di lite, apponendo alla richiesta di liquidazione del danno la detta formula, che imporrebbe al giudice di doversi attenere allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, con un evidente contenimento della quantificazione delle spese di lite rispetto a quanto previsto ove si fosse fatto riferimento alla somma specificamente indicata. pagina 8 di 11 3 Manca la “famosa” clausola, più o meno di stile a seconda delle opinioni, consistente nel specificazione “o in quella somma maggiore o minore “ dal momento che questa, per definizione, non poteva essere contenuta nel ricorso monitorio, laddove nella domanda in primo grado la richiesta del soccombente è
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
-RIGETTARE l'opposizione e qualsivoglia domanda svolta nei confronti della Dotta MP SCAVI DI MP FA in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
-CONFERMARE conseguentemente in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n. 415/2020 emesso dal Tribunale di Fermo in data 14.07.2020…” pagina 10 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1004/2023 R.G. e promossa da
(P. Iva Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Mariucci ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_1
e nel suo studio sito in Civitanova Marche, viale Vittorio Veneto n. 13;
APPELLANTE
CONTRO
di (P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
MI AN ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Fermo, Via Pompeiana n.
48;
APPELLATA
pagina 1 di 11
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 764/2023 resa dal Tribunale di Fermo il 06/10/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 07.08.2020 l' Parte_1
(nel prosieguo per brevità semplicemente l'azienda spiegava opposizione
[...] Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 415/2020 emesso dal Tribunale di Fermo su istanza ed in favore della ditta PI CA di PI FA (nel prosieguo per brevità semplicemente la ditta CP_1 con il quale le veniva intimato di pagare la somma di € 5.808,00 oltra accessori e spese.
Deduceva l'opponente il difetto di qualsivoglia posizione debitoria nei confronti della ricorrente, atteso che il credito azionato risultava indeterminato nel suo ammontare oltre che totalmente sfornito di prova e che comunque egli aveva già saldato tutti i lavori eseguiti alla data del 25.06.2019.
Parte opponente contestava inoltre il computo metrico sulla cui base veniva introdotto il ricorso monitorio, affermando di non avere mai sottoscritto né accettato il predetto documento, disconoscendone le singole voci in esso riportate.
Si costituiva dunque nel giudizio così incardinato la convenuta chiedendo il rigetto CP_1 dell'avversa domanda con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito il Tribunale di Fermo emetteva la sentenza gravata, con cui
I) rigettava l'opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo n. 415/2020;
Cont II) condannava l'opponente Le GN al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite e delle spese vive.
L' impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona e Parte_1 prospettavano le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata ditta PI CA contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 11 § 2 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura il capo della sentenza di primo grado in cui il Giudice ha ravvisato la mancata contestazione delle prestazioni per le quali veniva esatto il pagamento nonché della congruità del corrispettivo richiesto dalla controparte.
Il motivo è fondato.
Dalla lettura degli atti di causa emerge al contrario come l'azienda agricola abbia esplicitamente avversato le ragioni poste a fondamento della domanda di credito.
Nell'atto di citazione in primo grado l'opponente assumeva una posizione di aperta contrapposizione alle tesi esternate dall'ingiungente; nel suddetto scritto difensivo l'azienda ha puntualmente Pt_1 ed integralmente disconosciuto sia il preventivo che il computo metrico sia le fatture allegate dalla ditta
PI al ricorso monitorio (cfr. pagg. 2 e 3 atto di citazione in primo grado).
Nella stessa direzione si inserisce il contenuto della comunicazione inviata via pec il 02.08.2020 (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado) in cui il titolare dell'azienda non appena ricevuta dalla Pt_1 ditta PI la fattura n. 66 del 08.07.2020, manifestava alla mittente di non ritenersi in alcun modo debitore dell'importo ivi indicato.
In segno opposto alla determinazione resa dal primo Giudice, il presente Collegio ritiene dunque che la suddetta attività difensiva risulti esaustivamente articolata e tale da integrare una compiuta contestazione delle avverse ragioni creditorie.
Risulta pertanto apodittico e del tutto eccentrico, rispetto alle effettive risultanze agli atti del fascicolo di primo grado, quanto rilevato dal primo giudice in termini di contestazione generica :
A fronte delle contestazioni mosse da invero assai generiche, non puntuali e non supportate da alcuna Pt_1 allegazione probatoria, anche per quanto concerne i dedotti vizi dell'opere eseguite, il ha documentato l'attività e CP_1 la contabilità svolte per conto dell'opponente. Egli ha prodotto le fatture trasmesse e pagate dal cliente sulla scorta degli importi di cui al computo metrico/preventivo di spesa, comprovando di avere richiesto sin dall'inizio le medesime somme di cui al computo metrico citato;
né può il fatto che l'attività svolta fosse stata indicata in modo sintetico nei documenti contabili allegati, essendovi comunque corrispondenza sostanziale tra le voci e soprattutto tra gli importi finali…”
Peraltro, anche in sede di mera analisi giuridica, la contestazione, se effettivamente deve essere specifica in relazione a quanto richiesto da controparte, non deve, invece, essere affatto supportata da alcuna allegazione probatoria, come, al contrario, pretende il passaggio appena trascritto. Una volta che non sia invocabile il principio normativizzato dall'articolo 115 cpc, l'onere della prova rimane in capo a chi invoca all'obbligazione e non certo a chi la contesta.
§ 3 - Prova del credito e sua quantificazione
pagina 3 di 11 3.1 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto raggiunta la prova del credito azionato in via monitoria.
Il Tribunale si determinava in tal senso sulla scorta della documentazione prodotta dalla DI PI con particolare riferimento alle fatture emesse, al computo metrico ed al preventivo di spesa, rispetto ai quale ravvisava la “corrispondenza sostanziale tra le voci e soprattutto tra gli importi finali”; ad avviso del primo Giudice le richiamate allegazioni costituivano dimostrazione dell'attività svolta per conto dell'opponente e della relativa contabilità.
Il motivo è fondato.
Merita anzitutto valorizzare l'aspetto per cui l'odierna convenuta – istante in sede monitoria – a sostegno della domanda di ingiunzione produceva il preventivo di spesa, il computo metrico e svariate fatture;
instauratasi la fase di opposizione a cognizione piena non ha tuttavia provveduto a fornire ulteriori evidenze concrete tali da dimostrare non soltanto di aver effettivamente eseguito i lavori contestati ma anche e soprattutto la congruità del quantum ingiunto, così da poter ricavare una verosimile corrispondere tra le opere asseritamente svolte e la somma di cui la pretende il CP_1 saldo. Inoltre, l'opponente ha provveduto a contestare tutti gli elementi depositati con il ricorso per ingiunzione, di guisa che la controparte era gravate da un onere probatorio maggiormente incisivo.
Con particolare riferimento alle fatture, è appena il caso di rilevare come tali documenti non sono di per sé idonei ad assurgere al rango di piena prova a causa della loro indubbia formazione unilaterale, come da ormai pacifico e consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI, n.
4496/2018, Cass. civ., Sez. III, n. 4710/2022 e Cass. civ., Sez. III, n. 1170/2023); il tutto a maggior ragione quando le stesse vengono contestate dalla parte contro cui sono state prodotte, come è accaduto nella vicenda in disamina in cui l'azienda ha esplicitamente disconosciuto la fattura del luglio Pt_1
2020 sulla cui base veniva emesso il decreto monitorio (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado).
Per quel che attiene allo scambio di messaggi whatsapp intercorso tra gli odierni litiganti e acquisito in atti (cfr. doc. 2 all. ricorso per decreto ingiuntivo) e richiamata dalla convenuta a sostegno delle proprie pretese di credito (pag. 4 comparsa di costituzione in appello), occorre puntualizzare che gli stessi non sono atti a dimostrare alcunché in ordine alle ragioni del contendere. I messaggi in questione appaiono come meri stralci di conversazione totalmente sprovvisti di riferimenti fattuali e temporali che consentano di ricollegarli alle circostanze di causa;
in essi infatti non è dato leggere alcun richiamo a lavori realizzati, in che consistenza e per quale prezzo. Si tratta a ben vedere unicamente di estratti di pagina 4 di 11 un – probabile - litigio avvenuto tra le parti tramite messaggio, ma il legame tra queste comunicazioni ed il contesto di causa è tutt'altro che certo.
3.2 - Giova a questo punto osservare che le parti non prendono alcuna specifica posizione, in relazione al rapporto tra loro intercorso - o non intercorso - se in termini di contratto d'opera ovvero di appalto.
È sufficiente, a tal proposito, ricordare che si ha locatio operis quando è coinvolta una piccola impresa,
e cioè quella che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (pur se coadiuvato da componenti della famiglia o da qualche collaboratore), ed in cui l'organizzazione non
è tale da consentire il perseguimento delle iniziative d'impresa facendo a meno dell'attività dell'imprenditore; al contrario, nell'appalto l'esecuzione delle opere avviene mediante una complessa organizzazione fattori produttivi, tipica della media o grande impresa1.
Nel caso in esame, la modestia dell'importo recato nel d.i. fa propendere per il contratto d'opera.
Si porrebbe quindi - ma si porrebbe in termini analoghi se si trattasse di contratto d'appalto, essendo assai simile, sul punto, la regolamentazione: cfr. art. 1657 c.c. - la questione se esaminare o meno la rilevanza, nel caso in esame, della portata normativa dell'articolo 2225 del codice civile.
Come è noto, la norma in esame prevede, nell'ordine, un corrispettivo convenuto dalle parti, ovvero determinato secondo le tariffe professionali e gli usi. In via residuale, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
A prescindere dall'eccezione, invero presentata in maniera non del tutto lineare dall'appellante, secondo la quale il pagamento vi sarebbe comunque stato, la prestazione, ove sussistente, dovrebbe in ogni caso essere riconosciuta dal giudice, non essendo ostativa, secondo il principio della domanda, la circostanza che la richiesta è stata azionata sulla base di un preciso corrispettivo e con voci e quantificazioni rispetto alle quali non è stata raggiunta la specifica prova .
Da ultimo, in tal senso si esprime - in sostanza - Cass. Sez. 2 , Ord. n. 27042 del 18/10/2024
“…Sono altresì fondate le deduzioni del ricorrente con riguardo alla violazione dell'art. 2225 cod. civ. commessa dalla sentenza impugnata laddove non ha provveduto alla determinazione del compenso spettante al professionista per l'opera prestata. I rilievi svolti nella sentenza in ordine alle modalità di quantificazione dell'importo richiesto, in ordine al fatto che era stato richiesto il compenso anche per attività non eseguite, in ordine al fatto che il compenso richiesto risultava eccessivo in relazione alle attività effettivamente eseguite e in ordine alla corresponsabilità del direttore dei lavori nella causazione dei vizi non consentivano il rigetto della domanda, ma imponevano di determinare il compenso sulla base di 1 Cass. 7606/99; Cass. 5451/99; Cass. 819/97. Ultima sul CED Sez. 2, n. 2115 del 04/02/2004: la relativa distanza dell'ultimo arresto indica che, appunto, trattasi di dato acquisito. pagina 5 di 11 tutti gli elementi emersi in causa, sulla base della quantità e qualità delle prestazioni eseguite e considerando il risultato utile conseguito dal committente anche in relazione ai profili di colpa ascrivibili al professionista. Infatti, è acquisito anche il principio secondo il quale, in tema di compenso per l'attività svolta dal professionista il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, pure a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum e pure in mancanza di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, ma deve determinare il compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato conseguito dal committente (Cass. Sez. 2 24-4-2018 n. 10057
Rv. 648317-01, Cass. Sez. 2 31-3-2014 n. 7510 Rv. 630722-01, Cass. Sez. 18-9-1995 n. 9829 Rv. 494057-01)…”.
3.3 – Come sopra accennato, la questione si sposta, pertanto, sulla prova di un pagamento, eccepito da parte appellante sia nella sua sussistenza sia integralmente satisfattivo delle obbligazioni maturate dall'impresa appellata.
A tale proposito, ritiene il presente Collegio come ogni rapporto di debito - credito in essere tra le parti abbia ricevuto integrale soddisfazione attraverso il pagamento della fattura n. 18 del 25.06.2019 (cfr. pag. 8 del documento allegato alla III memoria ex art. 183, c. 6, cpc dell'opponente in primo grado): essendo questa l'ultima in ordine cronologico/temporale appare coerente ipotizzare che sia stata emessa dalla ditta esecutrice una volta ultimate le prestazioni per conto dell'appellante. Inoltre, la dicitura “a saldo” riportata sulla fattura anzidetta suggerisce proprio che l'importo ivi indicato (pari precisamente ad € 5.000,00) corrispondeva all'ammontare che la aveva ricevuto dall'appellante ad CP_1 estinzione di ogni passività in essere con la prima (appunto, per saldare il corrispettivo dei lavori controversi).
Entrambi i richiamati elementi convergono nella direzione di ritenere esaurita ogni pendenza a pretendere per le causali di cui si discute, non avendo la convenuta dimostrato la sussistenza di residue somme dovute in pagamento per ulteriori e successive attività.
§ 4 – regolamentazione delle spese processuali
4.1 - Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
A tale proposito, va osservato che sussiste anche una fase cautelare sotto il profilo del sub- procedimento di inibitoria ex art. 283 cpc : tali spese processuali debbono essere liquidate in relazione all'esito complessivo, non ostando la soccombenza specifica sul punto subita dall'appellante, vittoriosa nel merito.
pagina 6 di 11 Tuttavia, proprio in relazione a come in concreto si è atteggiata la domanda, con un periculum palesemente insussistente, ed un fumus, del pari, privo dei requisiti di legge, questa fase processuale appare corretto non liquidarla, compensando le relative spese sul punto specifico.
4.2 – Si ripropone la questione, da ultimo decisa da questa stessa Corte aderendo alle tesi espresse, principalmente, da Cass. Sez. 1, Ord. n. 10984 del 26/04/2021, nonché da successive conformi, ma rimessa in discussione da recente ed articolata decisione delle ss.uu. .
Fino al recente arresto delle ss.uu., di cui si parlerà infra, la questione poteva riassumersi come dalle pronunce che di seguito si menzionano .
Per Sez. 3, n. 3903 del 29/02/2016 :
“In materia di spese processuali, in caso di accoglimento parziale in primo grado di una domanda risarcitoria, con successivo rigetto dell'appello volto a conseguire una maggiorazione del danno liquidato, la previsione di cui all'art. 20 del d.m. n. 140 del 2012 - secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso nei giudizi "per pagamento somme, anche a titolo di danno", il valore della causa si determina con riferimento "alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata" - va interpretata nel senso che la condanna alle spese a carico della parte appellante deve assumere a riferimento non la somma oggetto della domanda risarcitoria dalla stessa formulata (criterio del "disputatum"), bensì quella ad essa concretamente attribuita (criterio del "decisum").
Se, poi, viene accolta in appello la domanda per una somma maggiore, per Sez. 2, Ord. n. 688 del
09/01/2024, il decisum, con riguardo alla controversia complessivamente considerata, va parametrato a quello del giudice dell'impugnazione, in virtù dell'effetto sostitutivo tipico dell'appello.
Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento.
Il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è, dunque, quello prescelto dall'art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. In tal modo si fronteggia il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (Cass. n. 16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass., Sez. Un., n. 19014/2007).
La problematica sottesa riguarda il problema che, ai fini dell'applicazione della previsione richiamata, il tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata (completamente) respinta, sarebbe necessario, per la semplice ragione secondo cui, laddove si seguisse, alla lettera, il criterio del pagina 7 di 11 decisum, in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero (Cass. n. 28417/2018; Cass. n.
25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass. n. 22462/2019).
Laddove l'attore integri e completi una richiesta, specificata nel quantum, con un'ulteriore sollecitazione rivolta al giudice, per determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore da determinare in corso di causa (o ritenuta di giustizia), (come, invero, non è accaduto nella presente fattispecie, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale;
pertanto, la richiamata formula
«somma maggiore o minore ritenuta dovuta» (o altra equivalente), che non potrà, di per sé, essere considerata formula di stile (Cass. n. 1511/2014; Cass. n. 15299/2005) che accompagni le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, dovrà essere attentamente considerata ai fini della valutazione del valore della causa tutte le volte che sussista una ragionevole incertezza (in precipua considerazione della natura della controversia) sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ( Cass. n. 15306/2019; Cass. n. 19455/2018; Cass. n. 1210/2018; Cass. n.
12724/2016; Cass. n. 6053/2013; Cass. n. 6350/2010; Cass. n. 15698/2006; Cass. n. 2641/2006; Cass.
n. 1313/2006; Cass. n. 4727/1984; Cass. n. 5549/1981).
In tal caso, secondo un precedente recente che ha dato luogo alla rivisitazione da parte delle ss.uu., si ritiene che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile (Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021). E, come sopra accennato, a questa ultima decisione faceva specifico riferimento questa Corte, in precedenti sue decisioni.
Orbene, le ss.uu., proprio pronunciando su decisione di questa Corte d'Appello2, si sono recentissimamente trovate ad individuare le ricadute, in tema di spese processuali, di una fattispecie in cui la condanna al pagamento di una somma di denaro avanzata dall'attore A) sia stata integralmente rigettata
B) vi sia stata l'indicazione di una specifica somma di denaro, come oggetto della richiesta di condanna
C) ma vi sia stata la precisazione da parte dello stesso attore della richiesta "di quella maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia" (o clausola di analogo tenore).
Al § 12 di tale arresto delle ss.uu. v'è la specificazione formale del principio di diritto:
In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c." ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.
Non specificamente contenuta nell'esposizione del principio di diritto, ma in altra parte di tale sentenza delle ss.uu., sussiste poi la correlata affermazione, pure assai rilevante – e peraltro oggetto di necessario coordinamento con quella appena trascritta - secondo la quale
È da ritenere che, in presenza di una specificazione del quantum operato nella domanda e di rigetto integrale della stessa, la clausola più volte richiamata può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile solo laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore a quella consentita in base alla quantificazione espressa. Nella diversa ipotesi, invece, in cui la somma specificata risulti di importo superiore al valore massimo cui le tariffe consentono di parametrare i compensi previsti per le cause di valore indeterminabile, debba farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente all'indicazione specifica.
Le ss.uu. venivano investite della decisione, con decreto di assegnazione del Presidente Aggiunto, che rilevava il contrasto tra la pronuncia di Cass. Sez. 1, n. 10984 del 26.4.2021 e quella di Cass. Sez. 3, n. 35966 del 27.12.2023, ed evidenziava come la risoluzione del contrasto fosse necessaria in ragione della rilevanza numerica dei ricorsi concernenti la quantificazione dell'onorario di avvocato e la individuazione del corretto scaglione tariffario di riferimento, nonché in ragione delle ricadute anche di carattere fiscale sul pagamento del contributo unificato e sul concetto di indeterminabilità ai fini della competenza per valore. pagina 9 di 11 Se ne ricava, pertanto, almeno in via generale e salvo la possibilità del giudice di valutare la fattispecie nel caso concreto e di darne l'opportuna motivazione, che la possibilità di liquidare le spese processuali secondo il valore indeterminabile, nel caso di rigetto integrale della domanda, presenta ancora un'importante ambito di applicazione, laddove diviene recessiva solo quando, invece, risulti inferiore, alla liquidazione secondo il criterio del disputatum.
Ne consegue, un quadro complessivo che comporta, indirettamente ma inevitabilmente, un carico di spese, nei confronti del soccombente, nel caso di rigetto integrale della domanda di questi, che andrà scelto dal Giudice – sempre a prescindere da casi particolari da esaminare e motivare nel merito - nella maggior somma tra
- la liquidazione secondo lo scaglione corrispondente al valore indeterminato
- e quella secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa secondo il disputatum.
Ciò comporta l'ulteriore conseguenza che al ristoro effettivo delle spese, in termini di maggiore studio, attività difensiva, ecc. ecc. – cui fanno specificamente riferimento le ss.uu. - non è disgiunta una portata sanzionatoria, seppure non propriamente punitiva, che di fatto, viene del pari evocata nell'arresto in parola, ove si fa riferimento al “…principio di autoresponsabilità che implica che la parte debba assumersi anche i rischi connessi alle proprie erronee scelte, nella specie di carattere processuale…”.
4.3 – Nel caso in esame, sussiste una domanda rigettata che risponde ai requisiti di cui al § 4.2., punti
A) e B), ma non al punto C)3, di conseguenza non occorre operare la scelta appena descritta, ma liquidare semplicemente secondo i valori medi dello scaglione di riferimento ancorato al disputatum.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
avverso la sentenza n. 764/2023 del Tribunale di Fermo così Parte_1 provvede: - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il d.i. opposto;
- condanna di a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i CP_1 Controparte_2 gradi di giudizio, che vengono liquidate quanto al I grado, per la Fase di studio della controversia, in €
919,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00; per la Fase istruttoria, in € 1.680,00; per la
Fase decisionale, in € 1.701,00 e, quanto al II grado, per la Fase di studio della controversia, in €
1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00; per la Fase decisionale, in € 1.911,00, oltre, su entrambi rimborso forf. 15 %,iva e cpa.
Così deciso in Ancona c.c. 28.10.25
Il cons. est. Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. C. Marcelli
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. ss.uu. 20805 del 2025. In una causa di risarcimento danni, richiesti nella misura di 36 milioni di euro, e completamente rigettata, la Corte d'appello di Ancona, adeguandosi, per l'appunto, all'orientamento espresso da Cass. n. 10984/2021, seguito anche da questa Sezione, liquidava le spese di lite in danno della parte soccombente in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, avendo gli attori inserito nelle conclusioni il richiamo al potere del giudice di procedere alla quantificazione del danno nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
La parte vittoriosa ( ricorreva per Cassazione osservando che, anche a fronte di richieste risarcitorie di importi CP_4 esorbitanti, l'attore soccombente potrebbe sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli della condanna alle spese di lite, apponendo alla richiesta di liquidazione del danno la detta formula, che imporrebbe al giudice di doversi attenere allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, con un evidente contenimento della quantificazione delle spese di lite rispetto a quanto previsto ove si fosse fatto riferimento alla somma specificamente indicata. pagina 8 di 11 3 Manca la “famosa” clausola, più o meno di stile a seconda delle opinioni, consistente nel specificazione “o in quella somma maggiore o minore “ dal momento che questa, per definizione, non poteva essere contenuta nel ricorso monitorio, laddove nella domanda in primo grado la richiesta del soccombente è
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
-RIGETTARE l'opposizione e qualsivoglia domanda svolta nei confronti della Dotta MP SCAVI DI MP FA in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
-CONFERMARE conseguentemente in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n. 415/2020 emesso dal Tribunale di Fermo in data 14.07.2020…” pagina 10 di 11