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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1068 2024 R.G. e vertente
TRA
, p.iva , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dal dott.
[...]
giusta procura in atti Parte_2
ricorrente
CONTRO
, nata a Controparte_1 CodiceFiscale_1
NO IC (ME) 23/07/1975 rappresentata e difesa dall'avv.
MAGRO EMILIO giusta procura in atti
Resistente
1 E di tutti i controinteressati contumaci
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente procedimento è l'inserimento in prima fascia delle GPS di coloro i quali hanno il possesso congiunto del diploma/laurea e i 24 CFU.
In particolare, con il ricorso depositato il 23.2.2024 il ha chiesto la Parte_1 riforma dell'ordinanza cautelare evidenziando l'impossibilità di considerare, il possesso dei 24 CFU al titolo di abilitazione.
L'interessata costituendosi ha mosso eccezioni di natura processuale e, successivamente, ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo la docente, nelle more del giudizio, conseguito il titolo abilitante all'insegnamento su posto comune, classe di concorso A060
Tecnologia nella scuola secondaria di I Grado, in data 19/12/2024.
Tale titolo abilitante, le ha poi permesso, in ragione dell'apertura dal 14 aprile
2025 al 29 aprile 2025 della finestra temporale per l'inserimento del titolo abilitante nella I fascia della GPS, di essere inserita a pieno titolo, senza alcuna riserva, nelle graduatorie GPS attualmente vigenti.
Deve pertanto prendersi atto di tale fattore sopravvenuto che determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in tale giudizio di merito e, conseguentemente, anche la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare originariamente emessa in considerazione della sopravvenuta scadenza di validità delle GPS in vigore al tempo del giudizio cautelare.
Assorbiti tutti gli altri motivi, si dà atto che i mutamenti giurisprudenziali intercorsi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 - Dichiara l'inefficacia dell'ordinanza cautelare emessa il 5.10.2022 resa nel giudizio n. 3603/22 R.G;
- compensa le spese di lite.
Messina, 09/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1068 2024 R.G. e vertente
TRA
, p.iva , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dal dott.
[...]
giusta procura in atti Parte_2
ricorrente
CONTRO
, nata a Controparte_1 CodiceFiscale_1
NO IC (ME) 23/07/1975 rappresentata e difesa dall'avv.
MAGRO EMILIO giusta procura in atti
Resistente
1 E di tutti i controinteressati contumaci
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente procedimento è l'inserimento in prima fascia delle GPS di coloro i quali hanno il possesso congiunto del diploma/laurea e i 24 CFU.
In particolare, con il ricorso depositato il 23.2.2024 il ha chiesto la Parte_1 riforma dell'ordinanza cautelare evidenziando l'impossibilità di considerare, il possesso dei 24 CFU al titolo di abilitazione.
L'interessata costituendosi ha mosso eccezioni di natura processuale e, successivamente, ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo la docente, nelle more del giudizio, conseguito il titolo abilitante all'insegnamento su posto comune, classe di concorso A060
Tecnologia nella scuola secondaria di I Grado, in data 19/12/2024.
Tale titolo abilitante, le ha poi permesso, in ragione dell'apertura dal 14 aprile
2025 al 29 aprile 2025 della finestra temporale per l'inserimento del titolo abilitante nella I fascia della GPS, di essere inserita a pieno titolo, senza alcuna riserva, nelle graduatorie GPS attualmente vigenti.
Deve pertanto prendersi atto di tale fattore sopravvenuto che determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in tale giudizio di merito e, conseguentemente, anche la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare originariamente emessa in considerazione della sopravvenuta scadenza di validità delle GPS in vigore al tempo del giudizio cautelare.
Assorbiti tutti gli altri motivi, si dà atto che i mutamenti giurisprudenziali intercorsi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 - Dichiara l'inefficacia dell'ordinanza cautelare emessa il 5.10.2022 resa nel giudizio n. 3603/22 R.G;
- compensa le spese di lite.
Messina, 09/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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