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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 242/25 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ambrosi Fabrizio giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Baccarini Alioska giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica contenziosa delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in modifica consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 17/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/1/25 ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio Per_1
( l'8/1/16 ), esponendo in proposito quanto segue: “1) l'odierna ricorrente è stata legata per
1 un certo periodo da una stabile relazione sentimentale con il signor (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1 int. 1 (doc.all.1); 2) dalla loro relazione sentimentale è nata in [...] in data [...] la figlia Per_2
, la quale è stata riconosciuta da entrambi i genitori (doc.all.2); 3) la ricorrente ha ormai da tempo
[...] interrotto la convivenza e la relazione sentimentale con il sig. ; 4) In data 05.03.2021, a conclusione CP_1 del procedimento iscritto a ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto provvedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio, il Tribunale di Frosinone, con Decreto disponeva: -
l'affidamento condiviso della minore il collocamento della stessa presso la madre;
- la Persona_2 regolamentazione delle visite paterne secondo l'accordo delle parti;
- che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia minore dell'importo di € 200 mensili, da aggiornarsi in base agli indici Istat a decorrere da 2022, e partecipi alle spese straordinarie nella misura del 50% (doc.all.3); 5) dalla predetta pronuncia ad oggi, alcune circostanze di fatto che giustificavano le statuizioni allora adottate, anche su accordo delle parti, sono alquanto cambiate, tanto da giustificare una modifica dei provvedimenti di regolamentazioni dei rapporti relativi alla figlia;
6) Tale modifica si rende necessaria, in primo luogo, per quello che attiene le modalità del diritto di visita del padre, non essendosi nei fatti il criterio del libero accordo rilevato idoneo a garantire le primarie esigenze della bambina, avendo i genitori spesso difficoltà a relazionarsi tra loro e decidere concordemente i tempi di visita, tenuto conto che spesso la bambina mostra insoddisfazione rispetto al tempo trascorro presso il padre e la sua nuova famiglia;
7) Ugualmente la ricorrente si trova nella necessità di chiedere una modifica in aumento della quota paterna di contributo al mantenimento della figlia, poiché in particolare sono sensibilmente aumentate le spese di alloggio, in quanto, non avendo più la possibilità vivere presso la casa dei genitori in Fiuggi come era ancora nel 2021, ha dovuto prendere in locazione, dal 17.01.2023, un appartamento affrontando una spesa di €
300,00 al mese, oltre le spese per le utenze (doc.all.4). La zona del Comune di Torre Cajetani dove risiede la ricorrente con la figlia non è servita dal servizio di scuolabus e pertanto l'onere del trasporto della bambina a scuola grava interamente sulla madre, costituendo un'altra spesa prima non contemplata. 6) Sempre con riferimento alle mutate condizioni reddituali delle parti, va evidenziato, per quanto consta alla ricorrente, che il resistente svolge un'attività lavorativa a tempo pieno nel campo dell'edilizia, percependo una retribuzione ben più consistente dei 650,00 euro dichiarati nel ricorso del 2018, (da presumersi ben oltre il doppio). 7) Di contro la ricorrente, avendo necessità di occuparsi della figlia minore dopo l'uscita da scuola, può svolgere un'attività lavorativa part-time solo nelle ore mattutine, riuscendo così a ottenere un reddito medio mensile di 400,00; 8)
è rimasto senza esito il tentativo di concordare con il resistente un mutamento degli accordi inerenti il collocamento e il mantenimento della figlia minore (doc all. 5).”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Frosinone, previa comparizione delle parti e previa eventuale pronuncia dei provvedimenti necessari ed urgenti al fine di stabilire che il Sig. CP_1
2 versi sin da subito l'importo di 300,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
nonché che lo stesso contribuisca alle spese scolastiche, mediche e straordinarie nella misura del Per_1
50%, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Frosinone e compiuti gli accertamenti previsti dalla legge,
VOGLIA 1) disporre l'affidamento condiviso, della figlia minore a favore di entrambi i genitori. Persona_2
I quali, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione della figlia e la residenza della stessa rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere la bambina secondo le seguenti modalità di visita: i genitori di volta concordemente disciplineranno i diritti di visita, pernotto e collocazione temporanea secondo principi di elasticità e disponibilità, tenendo conto principalmente delle esigenze della bambina. In ogni caso il sig. terrà con sé la bambina un fine settimana ogni 15 giorni dalla mattina del sabato alla sera della CP_1 domenica. I tempi e le modalità di collocazione della minore durante le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno concordemente stabiliti di volta in volta dai genitori. 2) disporre a carico del signor Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia minore , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 300, somma annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del
50%, al pagamento delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Frosinone. Spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie e C.P.A, alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”.
Col decreto di convocazioni delle parti emesso in data 8/3/25 il Giudice rel. fissava udienza di comparizione delle parti.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto l'avversa pretesa giudiziale e svolgendo contrapposte allegazioni e deduzioni difensive.
Concludeva quindi come segue: “Voglia l'On.le Tribunale di Tribunale, rigettata ogni contraria istanza e ragione, ed in accoglimento della presente memoria: 1) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore tra i genitori, con la collocazione prevalente della stessa presso la madre. La Persona_2 potestà genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente. Il genitore non allocatario vedrà e terrà con se il minore, previo avviso: a) tutti i fine settimana, dal sabato alla domenica sera;
b) per venti giorni durante il periodo estivo (luglio o agosto ad anni alterni;
iniziando nel 2025 con il mese di agosto); c) per 10 gg. Durante le
3 vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
d) per 4 gg. durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il lunedì dell'Angelo; 2) confermare a carico del sig. CP_1 il pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia di € 200,00, mensile, oltre
[...] Per_1 rivalutazione Istat, in conseguenza e per l'effetto rigettare la richiesta di parte ricorrente laddove chiede l'aumento di detto importo nella misura di € 300,00 mensili;
c) confermare la condizione riguardante le spese straordinarie nell'interesse della figlia con riferimento al protocollo del Tribunale di Frosinone;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Alla prima udienza di comparizione del 17/6/25 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di avere raggiunto un accordo conciliativo e pertanto i difensori chiedevano concordemente al Giudice rel. di recepire il loro accordo al fine di emanare i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse esclusivo della minore nei seguenti sensi: “a) affidamento condiviso della minore ai due genitori;
b) Per_1 Per_1 il collocamento prevalente della minore presso la madre, in Torre Cajetani ( FR ) via Le Cese n° 3; c) il padre corrisponderà per la minore l'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Frosinone;
d) il padre rinuncia all'assegno unico che sarà pertanto percepito interamente dalla ricorrente;
e) con riferimento alle modalità di visita, il padre potrà tenere con sé la minore un pomeriggio a settimana e due weekend al mese alternati, secondo gli accordi presi di volta in volta dalle parti. – con riferimento alle vacanze estive le parti decideranno di volta in volta garantendo comunque una frequentazione di col padre;
- nelle vacanze natalizie la minore Per_1 trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre il 24, il 31 di dicembre ed il 6 gennaio, ovvero il 25 dicembre, il 1 gennaio ed il 6 gennaio;
- con riferimento alle vacanze di Pasqua la minore trascorrerà ad anni alterni la Pasqua o la Pasquetta con l'uno o l'altro genitore.”: Per l'effetto il Giudice rel., ritenutane la conformità all'interesse morale e materiale della figlia minorenne delle parti , regolamentava in via temporanea e urgente la Persona_2 responsabilità genitoriale delle parti come da accordo delle parti sopra riportato.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente e chiedevano al
Tribunale di omologare il presente accordo: il Giudice rel. per l'effetto rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologato l'accordo raggiunto dalle parti, posto che il
Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne , e per l'effetto le recepisce come in dispositivo. Per_1
4 Spese di lite compensate tra le parti, stante la definizione della presente causa a mezzo di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) a parziale modifica del decreto di questo Tribunale del 3-5/3/21, dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di e di Parte_1 verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio Controparte_1 Per_2
come da condizioni concordate dalle parti in verbale d'udienza del
[...]
17/6/25, sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 242/25 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ambrosi Fabrizio giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Baccarini Alioska giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica contenziosa delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in modifica consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 17/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/1/25 ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio Per_1
( l'8/1/16 ), esponendo in proposito quanto segue: “1) l'odierna ricorrente è stata legata per
1 un certo periodo da una stabile relazione sentimentale con il signor (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1 int. 1 (doc.all.1); 2) dalla loro relazione sentimentale è nata in [...] in data [...] la figlia Per_2
, la quale è stata riconosciuta da entrambi i genitori (doc.all.2); 3) la ricorrente ha ormai da tempo
[...] interrotto la convivenza e la relazione sentimentale con il sig. ; 4) In data 05.03.2021, a conclusione CP_1 del procedimento iscritto a ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto provvedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio, il Tribunale di Frosinone, con Decreto disponeva: -
l'affidamento condiviso della minore il collocamento della stessa presso la madre;
- la Persona_2 regolamentazione delle visite paterne secondo l'accordo delle parti;
- che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia minore dell'importo di € 200 mensili, da aggiornarsi in base agli indici Istat a decorrere da 2022, e partecipi alle spese straordinarie nella misura del 50% (doc.all.3); 5) dalla predetta pronuncia ad oggi, alcune circostanze di fatto che giustificavano le statuizioni allora adottate, anche su accordo delle parti, sono alquanto cambiate, tanto da giustificare una modifica dei provvedimenti di regolamentazioni dei rapporti relativi alla figlia;
6) Tale modifica si rende necessaria, in primo luogo, per quello che attiene le modalità del diritto di visita del padre, non essendosi nei fatti il criterio del libero accordo rilevato idoneo a garantire le primarie esigenze della bambina, avendo i genitori spesso difficoltà a relazionarsi tra loro e decidere concordemente i tempi di visita, tenuto conto che spesso la bambina mostra insoddisfazione rispetto al tempo trascorro presso il padre e la sua nuova famiglia;
7) Ugualmente la ricorrente si trova nella necessità di chiedere una modifica in aumento della quota paterna di contributo al mantenimento della figlia, poiché in particolare sono sensibilmente aumentate le spese di alloggio, in quanto, non avendo più la possibilità vivere presso la casa dei genitori in Fiuggi come era ancora nel 2021, ha dovuto prendere in locazione, dal 17.01.2023, un appartamento affrontando una spesa di €
300,00 al mese, oltre le spese per le utenze (doc.all.4). La zona del Comune di Torre Cajetani dove risiede la ricorrente con la figlia non è servita dal servizio di scuolabus e pertanto l'onere del trasporto della bambina a scuola grava interamente sulla madre, costituendo un'altra spesa prima non contemplata. 6) Sempre con riferimento alle mutate condizioni reddituali delle parti, va evidenziato, per quanto consta alla ricorrente, che il resistente svolge un'attività lavorativa a tempo pieno nel campo dell'edilizia, percependo una retribuzione ben più consistente dei 650,00 euro dichiarati nel ricorso del 2018, (da presumersi ben oltre il doppio). 7) Di contro la ricorrente, avendo necessità di occuparsi della figlia minore dopo l'uscita da scuola, può svolgere un'attività lavorativa part-time solo nelle ore mattutine, riuscendo così a ottenere un reddito medio mensile di 400,00; 8)
è rimasto senza esito il tentativo di concordare con il resistente un mutamento degli accordi inerenti il collocamento e il mantenimento della figlia minore (doc all. 5).”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Frosinone, previa comparizione delle parti e previa eventuale pronuncia dei provvedimenti necessari ed urgenti al fine di stabilire che il Sig. CP_1
2 versi sin da subito l'importo di 300,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
nonché che lo stesso contribuisca alle spese scolastiche, mediche e straordinarie nella misura del Per_1
50%, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Frosinone e compiuti gli accertamenti previsti dalla legge,
VOGLIA 1) disporre l'affidamento condiviso, della figlia minore a favore di entrambi i genitori. Persona_2
I quali, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione della figlia e la residenza della stessa rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere la bambina secondo le seguenti modalità di visita: i genitori di volta concordemente disciplineranno i diritti di visita, pernotto e collocazione temporanea secondo principi di elasticità e disponibilità, tenendo conto principalmente delle esigenze della bambina. In ogni caso il sig. terrà con sé la bambina un fine settimana ogni 15 giorni dalla mattina del sabato alla sera della CP_1 domenica. I tempi e le modalità di collocazione della minore durante le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno concordemente stabiliti di volta in volta dai genitori. 2) disporre a carico del signor Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 figlia minore , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 300, somma annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del
50%, al pagamento delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Frosinone. Spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie e C.P.A, alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”.
Col decreto di convocazioni delle parti emesso in data 8/3/25 il Giudice rel. fissava udienza di comparizione delle parti.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto l'avversa pretesa giudiziale e svolgendo contrapposte allegazioni e deduzioni difensive.
Concludeva quindi come segue: “Voglia l'On.le Tribunale di Tribunale, rigettata ogni contraria istanza e ragione, ed in accoglimento della presente memoria: 1) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore tra i genitori, con la collocazione prevalente della stessa presso la madre. La Persona_2 potestà genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente. Il genitore non allocatario vedrà e terrà con se il minore, previo avviso: a) tutti i fine settimana, dal sabato alla domenica sera;
b) per venti giorni durante il periodo estivo (luglio o agosto ad anni alterni;
iniziando nel 2025 con il mese di agosto); c) per 10 gg. Durante le
3 vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
d) per 4 gg. durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il lunedì dell'Angelo; 2) confermare a carico del sig. CP_1 il pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia di € 200,00, mensile, oltre
[...] Per_1 rivalutazione Istat, in conseguenza e per l'effetto rigettare la richiesta di parte ricorrente laddove chiede l'aumento di detto importo nella misura di € 300,00 mensili;
c) confermare la condizione riguardante le spese straordinarie nell'interesse della figlia con riferimento al protocollo del Tribunale di Frosinone;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Alla prima udienza di comparizione del 17/6/25 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di avere raggiunto un accordo conciliativo e pertanto i difensori chiedevano concordemente al Giudice rel. di recepire il loro accordo al fine di emanare i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse esclusivo della minore nei seguenti sensi: “a) affidamento condiviso della minore ai due genitori;
b) Per_1 Per_1 il collocamento prevalente della minore presso la madre, in Torre Cajetani ( FR ) via Le Cese n° 3; c) il padre corrisponderà per la minore l'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Frosinone;
d) il padre rinuncia all'assegno unico che sarà pertanto percepito interamente dalla ricorrente;
e) con riferimento alle modalità di visita, il padre potrà tenere con sé la minore un pomeriggio a settimana e due weekend al mese alternati, secondo gli accordi presi di volta in volta dalle parti. – con riferimento alle vacanze estive le parti decideranno di volta in volta garantendo comunque una frequentazione di col padre;
- nelle vacanze natalizie la minore Per_1 trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre il 24, il 31 di dicembre ed il 6 gennaio, ovvero il 25 dicembre, il 1 gennaio ed il 6 gennaio;
- con riferimento alle vacanze di Pasqua la minore trascorrerà ad anni alterni la Pasqua o la Pasquetta con l'uno o l'altro genitore.”: Per l'effetto il Giudice rel., ritenutane la conformità all'interesse morale e materiale della figlia minorenne delle parti , regolamentava in via temporanea e urgente la Persona_2 responsabilità genitoriale delle parti come da accordo delle parti sopra riportato.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente e chiedevano al
Tribunale di omologare il presente accordo: il Giudice rel. per l'effetto rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologato l'accordo raggiunto dalle parti, posto che il
Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne , e per l'effetto le recepisce come in dispositivo. Per_1
4 Spese di lite compensate tra le parti, stante la definizione della presente causa a mezzo di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) a parziale modifica del decreto di questo Tribunale del 3-5/3/21, dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di e di Parte_1 verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio Controparte_1 Per_2
come da condizioni concordate dalle parti in verbale d'udienza del
[...]
17/6/25, sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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