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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 826/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
NO ARMANDO, TO
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2849/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Nn 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 20230002002020005801808 IMU 2016
- PREAVV IPOTECA n. 20230002002020005801808 IMU 2017
- PREAVV IPOTECA n. 20230002002020005801808 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18219/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 24.1.2024 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 12 del mese successivo, impugna:
- la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 20230002002020005801808;
- emessa da: Resistente_1 Srl;
- Ente impositore: Comune di Napoli;
- data notifica atto: 29.12.2023;
- Tributo: IMU;
- anni d'imposta: 2016 – 2017 - 2018;
- importo complessivo: € 35.362,48;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) prescrizione / decadenza perché i tre accertamenti non furono notificati;
-) infondatezza pretesa perché per gli anni 2016 e 2017 è stato comproprietario solamente per la quota del
16,6% e, comunque, assume di aver pagato quanto a lui spettante;
-) illegittimità degli oneri di riscossione;
-) illegittimità degli interessi sulle sanzioni;
-) difetto della soglia di € 20.000,00.
Con memoria del 29.3.2024 la difesa attorea insiste per ottenere la sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 9.4.2024 venne rigettata l'istanza di sospensione.
Il 10.5.2024 si costituisce il Comune di Napoli che assume di aver notificato i tre accertamenti sottesi, non impugnati e, quindi, divenuti definitivi;
allega documentazione, chiede di confermare la legittimità del proprio operato ed accogliere parzialmente il ricorso, con compensazione delle spese di lite, ciò in seguito al discarico parziale disposto da Resistente_1.
Il 10.5.2024, a mezzo libero professionista, si costituisce Resistente_1 che rappresenta di aver operato una rettifica riducendo il valore della pretesa e chiede di essere tenuta esente da eventuali spese di giudizio:
Con memoria del 20.5.2024 il ricorrente contesta la legittimità della notifica a mezzo del servizio di poste private ed, inoltre, avrebbe già pagato a suo tempo il dovuto.
Con memoria di replica del 28.5.2024 il Comune argomenta che già dal 2017 la normativa aveva abolito la riserva a favore di Banca_1; reitera la richiesta di accogliere parzialmente il ricorso in seguito al discarico di una parte effettuato e confermando quello di € 23.682,82 con compensazione delle spese di lite.
Con memoria del 3.10.2025 la difesa attorea insiste sulla illegittimità degli oneri di riscossione, degli interessi e dell'iscrizione ipotecaria per difetto della soglia di € 20.000,00; ancora, insiste sulla impossibilità per l'operatore di poste private “Banca_2” di notificare fuori comune, poi rappresenta che gli immobili provengono da successione mortis causa ed il Comune non ha prodotto l'accettazione di eredità; allega un prospetto con indicazione del dovuto ed insiste che nulla più sarebbe dovuto, pertanto insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'eccezione riguardante l'impossibilità per “Banca_2” di notificare fuori comune è infondata poiché nella determina dirigenziale comunale n. K 1085/004 del 15.10.2021 è specificato che in relazione alle notifiche effettuate a soggetti residenti fuori dal territorio metropolitano, ovvero residenti in località insulari, la Società offerente intende fatturare il servizio secondo i listini ufficiali di Banca_1 in vigore.
La questione sulla mancata esibizione da parte del Comune dell'accettazione dell'eredità è palesemente infondata poiché sarebbe stato onere del ricorrente esibire un eventuale atto di rinuncia all'eredità.
Ancora, il ricorrente tenta di dimostrare l'integrale pagamento effettuato a suo tempo di quanto dovuto ma dall'esame degli F/24 in atti si rileva che alcuni sono inconferenti perché relativi a versamenti ad altri comuni, poi uno di € 4.653,00, a nome di Nominativo_1 e relativo al 2018, è stato effettuato il 17.1.2024, un altro a nome del ricorrente, di € 4.653,00 e sempre relativo al 2018, è stato pagato il 17.1.2024, quindi, entrambi dopo la notifica dell'atto impugnato.
Ad ogni modo, qualsiasi indagine sul merito è inibita in quanto i tre accertamenti sottesi risultano validamente notificati, ex art. 140 con invio della CAD poi restituita per compiuta giacenza, per cui la loro mancata impugnazione ha comportato la cristallizzazione del debito.
Comunque, preso atto che Resistente_1, con provvedimento di rettifica del 6.5.2024, avendo riconosciuto effettuati versamenti per il 33% dalla madre Nominativo_2, ha disposto il discarico di € 11.679,66 dalla originaria pretesa di € 35.362,82 e confermato il residuo pari ad € 23.682,82, il ricorso merita parziale accoglimento in ragione di € 11.679,66 e rigetto nel resto, infatti:
€ 35.362,48 (+) debito originario indicato nel preavviso di iscrizione ipotecaria;
€ 11.679,66 (-) importo annullato con provved. di Resistente_1 del 6.5.2024;
€ 23.682,82 (=) importo confermato e per il quale il ricorso è rigettato.
L'esito del giudizio è motivo di compensazione delle spese di lite anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
1)Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
2)spese compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
NO ARMANDO, TO
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2849/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Nn 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 20230002002020005801808 IMU 2016
- PREAVV IPOTECA n. 20230002002020005801808 IMU 2017
- PREAVV IPOTECA n. 20230002002020005801808 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18219/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 24.1.2024 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 12 del mese successivo, impugna:
- la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 20230002002020005801808;
- emessa da: Resistente_1 Srl;
- Ente impositore: Comune di Napoli;
- data notifica atto: 29.12.2023;
- Tributo: IMU;
- anni d'imposta: 2016 – 2017 - 2018;
- importo complessivo: € 35.362,48;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) prescrizione / decadenza perché i tre accertamenti non furono notificati;
-) infondatezza pretesa perché per gli anni 2016 e 2017 è stato comproprietario solamente per la quota del
16,6% e, comunque, assume di aver pagato quanto a lui spettante;
-) illegittimità degli oneri di riscossione;
-) illegittimità degli interessi sulle sanzioni;
-) difetto della soglia di € 20.000,00.
Con memoria del 29.3.2024 la difesa attorea insiste per ottenere la sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 9.4.2024 venne rigettata l'istanza di sospensione.
Il 10.5.2024 si costituisce il Comune di Napoli che assume di aver notificato i tre accertamenti sottesi, non impugnati e, quindi, divenuti definitivi;
allega documentazione, chiede di confermare la legittimità del proprio operato ed accogliere parzialmente il ricorso, con compensazione delle spese di lite, ciò in seguito al discarico parziale disposto da Resistente_1.
Il 10.5.2024, a mezzo libero professionista, si costituisce Resistente_1 che rappresenta di aver operato una rettifica riducendo il valore della pretesa e chiede di essere tenuta esente da eventuali spese di giudizio:
Con memoria del 20.5.2024 il ricorrente contesta la legittimità della notifica a mezzo del servizio di poste private ed, inoltre, avrebbe già pagato a suo tempo il dovuto.
Con memoria di replica del 28.5.2024 il Comune argomenta che già dal 2017 la normativa aveva abolito la riserva a favore di Banca_1; reitera la richiesta di accogliere parzialmente il ricorso in seguito al discarico di una parte effettuato e confermando quello di € 23.682,82 con compensazione delle spese di lite.
Con memoria del 3.10.2025 la difesa attorea insiste sulla illegittimità degli oneri di riscossione, degli interessi e dell'iscrizione ipotecaria per difetto della soglia di € 20.000,00; ancora, insiste sulla impossibilità per l'operatore di poste private “Banca_2” di notificare fuori comune, poi rappresenta che gli immobili provengono da successione mortis causa ed il Comune non ha prodotto l'accettazione di eredità; allega un prospetto con indicazione del dovuto ed insiste che nulla più sarebbe dovuto, pertanto insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'eccezione riguardante l'impossibilità per “Banca_2” di notificare fuori comune è infondata poiché nella determina dirigenziale comunale n. K 1085/004 del 15.10.2021 è specificato che in relazione alle notifiche effettuate a soggetti residenti fuori dal territorio metropolitano, ovvero residenti in località insulari, la Società offerente intende fatturare il servizio secondo i listini ufficiali di Banca_1 in vigore.
La questione sulla mancata esibizione da parte del Comune dell'accettazione dell'eredità è palesemente infondata poiché sarebbe stato onere del ricorrente esibire un eventuale atto di rinuncia all'eredità.
Ancora, il ricorrente tenta di dimostrare l'integrale pagamento effettuato a suo tempo di quanto dovuto ma dall'esame degli F/24 in atti si rileva che alcuni sono inconferenti perché relativi a versamenti ad altri comuni, poi uno di € 4.653,00, a nome di Nominativo_1 e relativo al 2018, è stato effettuato il 17.1.2024, un altro a nome del ricorrente, di € 4.653,00 e sempre relativo al 2018, è stato pagato il 17.1.2024, quindi, entrambi dopo la notifica dell'atto impugnato.
Ad ogni modo, qualsiasi indagine sul merito è inibita in quanto i tre accertamenti sottesi risultano validamente notificati, ex art. 140 con invio della CAD poi restituita per compiuta giacenza, per cui la loro mancata impugnazione ha comportato la cristallizzazione del debito.
Comunque, preso atto che Resistente_1, con provvedimento di rettifica del 6.5.2024, avendo riconosciuto effettuati versamenti per il 33% dalla madre Nominativo_2, ha disposto il discarico di € 11.679,66 dalla originaria pretesa di € 35.362,82 e confermato il residuo pari ad € 23.682,82, il ricorso merita parziale accoglimento in ragione di € 11.679,66 e rigetto nel resto, infatti:
€ 35.362,48 (+) debito originario indicato nel preavviso di iscrizione ipotecaria;
€ 11.679,66 (-) importo annullato con provved. di Resistente_1 del 6.5.2024;
€ 23.682,82 (=) importo confermato e per il quale il ricorso è rigettato.
L'esito del giudizio è motivo di compensazione delle spese di lite anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
1)Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
2)spese compensate