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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 355/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Nicoletti;
Parte_1
Attore contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Dello Controparte_1
Stato;
Convenuto
, rappresentata e difesa Avv. Silvana Dolei;
Controparte_2
Convenuto
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: Come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 10.2.2023 in opposizione all'esecuzione ex art. 615 I° comma c.p.c.,
evocava in giudizio i convenuti in epigrafe, proponendo opposizione avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 03420220026019661000 con la quale le era stato intimato il pagamento di euro 3.005,88 per mancato pagamento di spese processuali risalenti all'anno
2019.
A sostegno dell'avanzata opposizione, eccepiva: 1) Inesistenza della pretesa creditoria -nullità
e/o illegittimità della cartella esattoriale;
2) decadenza per decorrenza dei termini di riscossione;
3) Nullità e/o illegittimità della cartella per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212;
4) nullità della cartella perché pervenuto in fotocopia e privo di sottoscrizione del dirigente;
5) nullità e/o illegittimità della cartella per omessa e/o irrituale notifica;
Tanto premesso, concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ” Parte_2
In via preliminare: Sospendere l'esecuzione di cui alla cartella di pagamento n.
03420220026019661000 di € 3.005,88 con efficacia diretta nei confronti anche dell'esattore, dato il pregiudizio che l'istante subisce, in considerazione della illegittimità della pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla stessa esecuzione, in quanto atto illegittimo;
nonché sospendere l'efficacia di tutti gli atti sottesi e dell'intera procedura di recupero credito. Nel merito: a) Accertare e dichiarare la irregolarità formale del titolo esecutivo per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, annullare e/o revocare la cartella impugnata e tutti gli atti successivi e prodromici conseguentemente colpiti dalla medesima nullità ed illegittimità. b) In estremo subordine, accogliere anche parzialmente il presente atto, rideterminando, in senso più favorevole alla parte attrice, la eventuale somma che dovesse eventualmente risultare dovuta. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfetario, oltre Iva e contributi con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito;
”
Si costituiva in giudizio il per contestare l'avversa opposizione. In Controparte_1
particolare, deduceva che le somme in questione venivano richieste a seguito di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, che dichiarava il ricorso proposto dalla ricorrente i inammissibile, con condanna al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della
[...]
. Tale sentenza è divenuta irrevocabile il 5 novembre 2020. CP_3
Sosteneva che la cartella di pagamento, trattandosi di iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69/2009, che ha modificato l'art. 227-ter
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non doveva essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento.
Nella specie, la cartella veniva regolarmente iscritta a ruolo e notificata con esito positivo. Il credito de quo, risultava essere pienamente esistente e se ne chiedeva il riconoscimento.
Il , concludeva chiedendo il rigetto dell' opposizione. Controparte_1
Si costituiva, altresì, in giudizio l , per contestare l'avversa Controparte_2
opposizione.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 617 cpc;
Nel merito, contestava l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Concludeva chiedendo: “dichiarare, in via preliminare, inammissibile l'opposizione, nonché, in successiva graduazione, nel merito, di rigettare l'opposizione in quanto totalmente infondati i motivi dedotti dalla ricorrente, e di rigettare, quindi, anche la sospensione cautelare;
- di decretare, in ogni caso, la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.”
Con ordinanza del 23.11.2023, il G.I. rigettava l'istanza l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concedeva alle parti termini ex art. 183 VI co. c.p.c.;
All'udienza tenutasi in modalità cartolare del 9.12.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive conclusionali.
1.Sulla ammissibilità dell'opposizione.
In apertura di motivazione, va premesso che la odierna domanda involge più contestazioni, alcune delle quali attinenti al merito della esecuzione e, pertanto, qualificabili nell'ambito della opposizione all'esecuzione ex art. 615, I° comma, cpc ed altre relative alla regolarità formale degli atti della esecuzione, rientranti nell'alveo della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cpc.
In particolare, l'attrice ha proposto opposizione all'esecuzione con il motivo avente ad oggetto l'inesistenza della pretesa creditoria ed ha proposto opposizione agli atti esecutivi sollevando contestazioni sull'inesistenza degli atti prodromici, sulla irritualità della notifica della cartella esattoriale, sull'omessa motivazione, sull'omessa sottoscrizione del dirigente, sulla decadenza del termine di riscossione.
Posto che, la cartella di pagamento n. 03420220026019661000 è stata ritualmente notificata dall' , a mezzo di raccomandata n. 69525655031-8, con ricezione a mani Controparte_4 del destinatario, in data 11.01.2023 e che la notifica telematica ex legge n.53 del 1994 dell'atto di citazione in opposizione alla cartella esattoriale risale al 10.02.2023, appare di tutta evidenza che le censure con cui l'attrice ha sollevato la nullità della cartella per decorrenza dei termini di riscossione, omessa motivazione, omessa e/o irrituale notifica e omessa sottoscrizione del dirigente, la violazione dell'art.7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, traducendosi in vizi che andavano fatti valere nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 617 c.p.c., sono manifestamente inammissibili giacchè tardivamente proposti oltre il termine decadenziale di giorni venti dall'avvenuta notifica della cartella in questione.
2. Nel merito.
Passando al motivo di opposizione con cui l'attrice ha eccepito l'inesistenza dell'avversa pretesa -giacchè, a suo dire, non avrebbe ricevuto alcuna notifica dell'avviso di liquidazione- integrando un motivo di opposizione sussumibile nell'alveo dell'art. 615 c.p.c. e dunque, soggetto al vaglio del presente giudizio.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che in forza delle modifiche apportate all'art. 227 ter del D.P.R. n.
115 del 2002 dall'art. 67, comma 3, lett. I, L. n. 69/2009, ai fini della riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento già previsto dall'art. 212 del D.P.R. n. 115/2002, abrogato a seguito della modifica del citato art. 227 ter (Cass. civ. ordinanza n. 21178/2017; sentenza n. 2553/2019).
Ad ogni buon conto, trattasi di censura (omessa notifica dell'avviso di liquidazione) che andava anch'essa fatta valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, risultando così inammissibile in quanto tardivamente proposta oltre lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 617c.p.c., per le ragioni già espresse al punto che precede.
Quanto invece all'esistenza della pretesa creditoria in questione, è noto come “in tema di recupero di spese di giustizia, nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento notificata, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia siano effettivamente dovute dall'intimato, essendo queste oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore medesimo, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità di autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente” (in tal senso, Cassazione Civile, Sez. III, 15.11.2023 n. 31774).
Nel caso di specie dalla cartella di pagamento in questione risulta una pretesa creditoria di euro 3.000 con specifico riferimento ad atti giudiziari anno 2019 di tipo sentenza emessa il
09.09.2019, che è stata allegata anche dal e che è divenuta Controparte_1
irrevocabile con ordinanza della Suprema Corte del 05.11.20 pure allegata dal . CP_1
Deve pertanto ritenersi assolto ogni onere probatorio in capo ai convenuti.
Alla luce delle esposte considerazioni, va rigettata l'opposizione.
3.Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 355/2023 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione
2. Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 13.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro' Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
Teresa Talarico