Art. 13.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1 gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Provincie per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.
Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1 gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Provincie per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.
Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.