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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/04/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1344/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 17 aprile 2024
All'udienza del 17/04/2024 alle ore 9.40 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Gabriele Giordano il quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Controparte_1
Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1344/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 459 dell'anno 2023 del Ruolo Generale promossa da avv. Gabriele Giordano (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17/04/2024
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 14/03/2023 (R.Grat.P n. 90/2023) il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. , indagato nell'ambito del Persona_1 procedimento penale R.G.N.R. n. 1768/2022 e R.G.GIP n. 213/2023.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Gabriele Giordano.
Nella fase delle indagini preliminari l'indagato è stato destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei frequentati e, eseguita detta misura, si è svolto l'interrogatorio di garanzia con successiva richiesta di revoca della misura cautelare.
Con provvedimento all'udienza del 21/06/2023 (l'unica tenuta in sede preliminare) il GUP ha disposto il rinvio a giudizio.
L'avv. Gabriele Giordano ha depositato separate istanze di liquidazione del compenso con i benefici del gratuito patrocinio: una con riferimento alla fase GIP delle indagini preliminari (dott.ssa ), una con riferimento alla fase dell'udienza Per_2 preliminare (GUP dott.ssa Mirabelli).
Con unico decreto emesso in data 16/10/2023 il G.U.P del Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore, per entrambe le fasi, l'importo di € 1.957,30, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge.
Con ricorso depositato in data 29/10/2023 l'avv. Gabriele Giordano ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentando, in via preliminare, la nullità della deliberazione del GUP carente di legittimazione in ordine alla liquidazione della fase GIP. Nel merito, con riferimento alla liquidazione della fase GIP ha lamentato l'applicazione dei parametri per la fase “misure cautelari personali” rispetto a quella
“GIP” pertinente rispetto all'attività svolta, segnalando in ogni caso l'inadeguatezza della misura riconosciuta. Con riferimento alla fase GUP ha lamentato l'inadeguatezza del minimo riconosciuto, invocando l'applicazione dei parametri nella misura media ponderata (tra medio e minimi) in ragione dell'importanza dell'attività svolta.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente, seppur nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
2 Si è detto che il difensore ha depositato due diverse istanze di liquidazione del compenso:
1. una con riferimento alla fase GIP delle indagini preliminari, specificamente riferita alle attività svolte nella fase dell'interrogatorio di garanzia e di revoca della misura cautelare (GIP dott.ssa ), Per_2
2. una con riferimento alla fase dell'udienza preliminare conclusasi con il rinvio a giudizio (GUP dott.ssa Mirabelli).
Con l'impugnato decreto di liquidazione il GUP ha proceduto alla liquidazione di entrambe le istanze accorpate, così pronunciandosi anche per la fase delle indagini preliminari.
Il decreto di liquidazione in parte qua risulta illegittimo.
La Suprema Corte, al riguardo, ha da tempo affermato il principio per il quale la legittimazione alla liquidazione del compenso con i benefici del gratuito patrocinio è attribuita unicamente al giudice innanzi al quale si è svolta l'attività defensoriale per la specifica fase, non potendo essere accorpate fasi diverse salvo che non vi sia un'espressa previsione normativa (come per l'attività innanzi al giudice della legittimità).
In tal senso è esaustivo il richiamo alle argomentazioni espresse dalla Suprema
Corte: “La liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio
a spese dello Stato appartiene alla competenza del giudice della fase o del grado in relazione al quale è stata prestata l'opera del professionista, in quanto quest'ultima è compiutamente apprezzabile solo dal giudice dinanzi al quale l'attività si è svolta” (Cass. pen. m. 41526 del 27/05/2005; fattispecie nella quale la Corte, accogliendo il ricorso del
Procuratore Generale, ha annullato il decreto della Corte d'Appello di liquidazione dei diritti ed onorari spettanti al difensore per l'attività professionale svolta nella fase delle indagini preliminari).
L'illegittimità del decreto di liquidazione in parte qua non determina – nel caso di specie – la restituzione degli atti al giudice competente ma attribuisce al giudice dell'impugnazione di merito il compito di liquidare il compenso con autonoma valutazione.
1) Con riferimento alla fase GIP il difensore ha esposto e documentato (doc. 3 e doc. da 11 a 16 del fascicolo di parte) di aver svolto l'attività di studio, di aver partecipato all'interrogatorio di garanzia e di aver chiesto in quella sede la revoca della misura cautelare personale applicata.
Per tali attività il difensore ha diritto al compenso in ragione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022 e succ. mod., con applicazione della tab. 15 e della fase “GIP”.
In tal senso può essere condivisa la lettura proposta nel ricorso introduttiva sulla base della circostanza che l'interrogatorio di garanzia costituisce un atto istruttorio in senso
3 lato e che tale specifica voce non è contemplata nella tabella relativa alle “misure cautelari personali”.
Del resto, un parallelo può essere compiuto con la fase “convalida dell'arresto”
(introdotta proprio dal D.M. n. 147/2022) nella quale la suddivisione delle fasi liquidabili comprende la “fase istruttoria” che si concretizza, appunto, nell'ascolto della parte arrestata equivalente all'interrogatorio di garanzia successivo all'applicazione della misura cautelare personale.
secondo la quale l'interrogatorio di garanzia non costituisce un segmento procedurale della fase della cautela ma un'attività ordinaria della fase GIP.
In tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n.
115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e sicc mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Dunque, nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il
4 decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
In applicazione di tali criteri ed esaminati gli atti, all'opponente può essere riconosciuto per la fase della convalida dell'arresto il seguente compenso:
a) € 638,25 per la fase di studio (parametro medio, avuto riguardo alla particolare tipologia di reato contestato – codice rosso – ma anche agli episodi numericamente limitati ed agevolmente perimetrabili nei contenuti anche probatori);
b) € 520,00 per la fase istruttoria (parametro minimi atteso che l'indagato non si
è presentato all'interrogatorio di garanzia sicchè, pur risultando giuridicamente perfezionata quella fase procedurale, in concreto non vi è stato alcun particolare impegno del difensore diverso dalla mera presenza);
c) € 709,00 per la fase decisionale (parametro minimo, avuto riguardo alla circostanza che in assenza di qualsiasi sviluppo istruttorio conseguente alle eventuali dichiarazioni dell'indagato la fase decisionale risultava lineare e che, pur essendo stata proposta istanza di revoca della misura cautelare, in atto non risulta al riguardo una particolare articolazione argomentativa).
L'attività defensoriale dell'odierno opponente può essere, dunque, valutata in parte non oltre la “norma (e come tale la liquidazione del compenso al difensore deve essere operata con riconoscimento di un importo non superiore alla “media” che - per quanto sopra illustrato - corrisponde al parametro medio con riduzione prossima al 25%, cioè
5 alla media tra il massimo ed il minimo riconoscibili in fase di gratuito patrocinio) ed in parte semplice (per come sopra espressamente motivato.
Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.867,25, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
In tali limiti (€ 1.244,83, oltre accessori) è possibile accogliere l'opposizione in parte qua.
2) Con riferimento alla fase dell'udienza preliminare nel decreto di liquidazione sono state riconosciute la fase di studio, la fase istruttoria/dibattimentale e la fase decisoria ed il compenso, con applicazione della tab. 15 “GIP e GUP” e parametri al minimo, è stato determinato in complessivi € 1.655,00, oltre accessori, al lordo della riduzione ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia.
L'opponente ha lamentato l'erroneità del decreto nella parte in cui ha applicato i parametri al minimo piuttosto che in una fascia intermedia tra il medio ed il minimo (cioè
i parametri ordinari in tema di gratuito patrocinio) senza alcuna motivazione.
Il motivo non può essere accolto.
E' vero che il giudice del decreto impugnato ha omesso di motivare in modo espresso le ragioni che l'hanno indotta a riconoscere il minimo dei parametri, ma è pacifico il principio per il quale il giudice dell'opposizione può integrare la motivazione qualora intenda condividerne la complessiva scelta.
E nel caso di specie il Tribunale ritiene che gli elementi in atti giustifichino, per la specifica fase dell'udienza preliminare, la ponderazione dell'attività defensoriale come semplice.
Al riguardo – richiamando i principi generali già sopra esposti in tema di criteri di determinazione del compenso – va osservato che all'esito dell'avviso di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. dell'11/04/2023 (doc. 16) è stata fissata l'udienza preliminare senza attività istruttoria suppletiva ed all'udienza del 21/06/2023 nell'assenza dell'indagato, nell'assenza di osservazioni sulla costituzione di parte civile e nell'assenza di qualsiasi particolare discussione, il GUP si è ritirato in camera di consiglio ed all'esito ha emesso il decreto con il quale ha disposto il rinvio a giudizio (doc. 6).
La semplice lettura del verbale di udienza consente di apprezzare che l'intera attività si è svolta nell'arco complessivo di 3 minuti (il verbale è stato aperto alle ore 11.17 ed il
GUP si è ritirato in camera di consiglio alle ore 11.20) ed in tale lasso temporale è stata perfezionata la costituzione delle parti, la valutazione della costituzione di parte civile e la discussione del P.M., della parte civile e del difensore.
In questo contesto risulta francamente difficile qualificare l'attività defensoriale per tale specifica fase in misura diversa dalla oggettiva ed evidente semplicità.
6 In parte qua, dunque, la valutazione del GUP integrata con la predetta motivazione può essere confermata.
Il compenso complessivo per l'attività GUP è confermato in € 1.103,33, oltre accessori (importo già decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002).
In ragione della parziale reciproca equivalente soccombenza (attribuita al CP_1 per la fase GIP la cui differenza di compenso riconosciuto è € 346,83, attribuita all'opponente per il compenso della fase GUP per il quale è stato chiesto in questa sede un aumento di € 409,34) ai sensi dell'art. 92 c.p.c. è disposta la compensazione dei compensi di lite.
Gli esborsi documentati sono posti a carico del poiché comunque necessari CP_1 per l'instaurazione del giudizio nel quale è stata affermata l'illegittimità di parte del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in parziale accoglimento dell'opposizione ed in parziale riforma del decreto emesso dal G.U.P. del Tribunale di
Palmi in data 16/10/2023 liquida in favore dell'avvocato Gabriele Giordano quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. , indagato nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. Persona_1
1768/2022 e R.G.GIP n. 213/2023, l'importo complessivo di € 1.244,83, oltre spese forf.
15%, cpa e iva come per legge, per la fase GIP e l'importo complessivo di € 1.103,33, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Dispone la compensazione dei compensi di lite. Condanna il Controparte_1 alla refusione in favore dell'avv. Gabriele Giordano degli esborsi della presente opposizione pari ad € 125,00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 17 aprile 2024
Il Giudice
dott. Piero Viola
7
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 17 aprile 2024
All'udienza del 17/04/2024 alle ore 9.40 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Gabriele Giordano il quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Controparte_1
Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1344/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 459 dell'anno 2023 del Ruolo Generale promossa da avv. Gabriele Giordano (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17/04/2024
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 14/03/2023 (R.Grat.P n. 90/2023) il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. , indagato nell'ambito del Persona_1 procedimento penale R.G.N.R. n. 1768/2022 e R.G.GIP n. 213/2023.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Gabriele Giordano.
Nella fase delle indagini preliminari l'indagato è stato destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei frequentati e, eseguita detta misura, si è svolto l'interrogatorio di garanzia con successiva richiesta di revoca della misura cautelare.
Con provvedimento all'udienza del 21/06/2023 (l'unica tenuta in sede preliminare) il GUP ha disposto il rinvio a giudizio.
L'avv. Gabriele Giordano ha depositato separate istanze di liquidazione del compenso con i benefici del gratuito patrocinio: una con riferimento alla fase GIP delle indagini preliminari (dott.ssa ), una con riferimento alla fase dell'udienza Per_2 preliminare (GUP dott.ssa Mirabelli).
Con unico decreto emesso in data 16/10/2023 il G.U.P del Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore, per entrambe le fasi, l'importo di € 1.957,30, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge.
Con ricorso depositato in data 29/10/2023 l'avv. Gabriele Giordano ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentando, in via preliminare, la nullità della deliberazione del GUP carente di legittimazione in ordine alla liquidazione della fase GIP. Nel merito, con riferimento alla liquidazione della fase GIP ha lamentato l'applicazione dei parametri per la fase “misure cautelari personali” rispetto a quella
“GIP” pertinente rispetto all'attività svolta, segnalando in ogni caso l'inadeguatezza della misura riconosciuta. Con riferimento alla fase GUP ha lamentato l'inadeguatezza del minimo riconosciuto, invocando l'applicazione dei parametri nella misura media ponderata (tra medio e minimi) in ragione dell'importanza dell'attività svolta.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente, seppur nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
2 Si è detto che il difensore ha depositato due diverse istanze di liquidazione del compenso:
1. una con riferimento alla fase GIP delle indagini preliminari, specificamente riferita alle attività svolte nella fase dell'interrogatorio di garanzia e di revoca della misura cautelare (GIP dott.ssa ), Per_2
2. una con riferimento alla fase dell'udienza preliminare conclusasi con il rinvio a giudizio (GUP dott.ssa Mirabelli).
Con l'impugnato decreto di liquidazione il GUP ha proceduto alla liquidazione di entrambe le istanze accorpate, così pronunciandosi anche per la fase delle indagini preliminari.
Il decreto di liquidazione in parte qua risulta illegittimo.
La Suprema Corte, al riguardo, ha da tempo affermato il principio per il quale la legittimazione alla liquidazione del compenso con i benefici del gratuito patrocinio è attribuita unicamente al giudice innanzi al quale si è svolta l'attività defensoriale per la specifica fase, non potendo essere accorpate fasi diverse salvo che non vi sia un'espressa previsione normativa (come per l'attività innanzi al giudice della legittimità).
In tal senso è esaustivo il richiamo alle argomentazioni espresse dalla Suprema
Corte: “La liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio
a spese dello Stato appartiene alla competenza del giudice della fase o del grado in relazione al quale è stata prestata l'opera del professionista, in quanto quest'ultima è compiutamente apprezzabile solo dal giudice dinanzi al quale l'attività si è svolta” (Cass. pen. m. 41526 del 27/05/2005; fattispecie nella quale la Corte, accogliendo il ricorso del
Procuratore Generale, ha annullato il decreto della Corte d'Appello di liquidazione dei diritti ed onorari spettanti al difensore per l'attività professionale svolta nella fase delle indagini preliminari).
L'illegittimità del decreto di liquidazione in parte qua non determina – nel caso di specie – la restituzione degli atti al giudice competente ma attribuisce al giudice dell'impugnazione di merito il compito di liquidare il compenso con autonoma valutazione.
1) Con riferimento alla fase GIP il difensore ha esposto e documentato (doc. 3 e doc. da 11 a 16 del fascicolo di parte) di aver svolto l'attività di studio, di aver partecipato all'interrogatorio di garanzia e di aver chiesto in quella sede la revoca della misura cautelare personale applicata.
Per tali attività il difensore ha diritto al compenso in ragione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022 e succ. mod., con applicazione della tab. 15 e della fase “GIP”.
In tal senso può essere condivisa la lettura proposta nel ricorso introduttiva sulla base della circostanza che l'interrogatorio di garanzia costituisce un atto istruttorio in senso
3 lato e che tale specifica voce non è contemplata nella tabella relativa alle “misure cautelari personali”.
Del resto, un parallelo può essere compiuto con la fase “convalida dell'arresto”
(introdotta proprio dal D.M. n. 147/2022) nella quale la suddivisione delle fasi liquidabili comprende la “fase istruttoria” che si concretizza, appunto, nell'ascolto della parte arrestata equivalente all'interrogatorio di garanzia successivo all'applicazione della misura cautelare personale.
secondo la quale l'interrogatorio di garanzia non costituisce un segmento procedurale della fase della cautela ma un'attività ordinaria della fase GIP.
In tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n.
115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e sicc mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Dunque, nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il
4 decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
In applicazione di tali criteri ed esaminati gli atti, all'opponente può essere riconosciuto per la fase della convalida dell'arresto il seguente compenso:
a) € 638,25 per la fase di studio (parametro medio, avuto riguardo alla particolare tipologia di reato contestato – codice rosso – ma anche agli episodi numericamente limitati ed agevolmente perimetrabili nei contenuti anche probatori);
b) € 520,00 per la fase istruttoria (parametro minimi atteso che l'indagato non si
è presentato all'interrogatorio di garanzia sicchè, pur risultando giuridicamente perfezionata quella fase procedurale, in concreto non vi è stato alcun particolare impegno del difensore diverso dalla mera presenza);
c) € 709,00 per la fase decisionale (parametro minimo, avuto riguardo alla circostanza che in assenza di qualsiasi sviluppo istruttorio conseguente alle eventuali dichiarazioni dell'indagato la fase decisionale risultava lineare e che, pur essendo stata proposta istanza di revoca della misura cautelare, in atto non risulta al riguardo una particolare articolazione argomentativa).
L'attività defensoriale dell'odierno opponente può essere, dunque, valutata in parte non oltre la “norma (e come tale la liquidazione del compenso al difensore deve essere operata con riconoscimento di un importo non superiore alla “media” che - per quanto sopra illustrato - corrisponde al parametro medio con riduzione prossima al 25%, cioè
5 alla media tra il massimo ed il minimo riconoscibili in fase di gratuito patrocinio) ed in parte semplice (per come sopra espressamente motivato.
Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.867,25, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
In tali limiti (€ 1.244,83, oltre accessori) è possibile accogliere l'opposizione in parte qua.
2) Con riferimento alla fase dell'udienza preliminare nel decreto di liquidazione sono state riconosciute la fase di studio, la fase istruttoria/dibattimentale e la fase decisoria ed il compenso, con applicazione della tab. 15 “GIP e GUP” e parametri al minimo, è stato determinato in complessivi € 1.655,00, oltre accessori, al lordo della riduzione ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia.
L'opponente ha lamentato l'erroneità del decreto nella parte in cui ha applicato i parametri al minimo piuttosto che in una fascia intermedia tra il medio ed il minimo (cioè
i parametri ordinari in tema di gratuito patrocinio) senza alcuna motivazione.
Il motivo non può essere accolto.
E' vero che il giudice del decreto impugnato ha omesso di motivare in modo espresso le ragioni che l'hanno indotta a riconoscere il minimo dei parametri, ma è pacifico il principio per il quale il giudice dell'opposizione può integrare la motivazione qualora intenda condividerne la complessiva scelta.
E nel caso di specie il Tribunale ritiene che gli elementi in atti giustifichino, per la specifica fase dell'udienza preliminare, la ponderazione dell'attività defensoriale come semplice.
Al riguardo – richiamando i principi generali già sopra esposti in tema di criteri di determinazione del compenso – va osservato che all'esito dell'avviso di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. dell'11/04/2023 (doc. 16) è stata fissata l'udienza preliminare senza attività istruttoria suppletiva ed all'udienza del 21/06/2023 nell'assenza dell'indagato, nell'assenza di osservazioni sulla costituzione di parte civile e nell'assenza di qualsiasi particolare discussione, il GUP si è ritirato in camera di consiglio ed all'esito ha emesso il decreto con il quale ha disposto il rinvio a giudizio (doc. 6).
La semplice lettura del verbale di udienza consente di apprezzare che l'intera attività si è svolta nell'arco complessivo di 3 minuti (il verbale è stato aperto alle ore 11.17 ed il
GUP si è ritirato in camera di consiglio alle ore 11.20) ed in tale lasso temporale è stata perfezionata la costituzione delle parti, la valutazione della costituzione di parte civile e la discussione del P.M., della parte civile e del difensore.
In questo contesto risulta francamente difficile qualificare l'attività defensoriale per tale specifica fase in misura diversa dalla oggettiva ed evidente semplicità.
6 In parte qua, dunque, la valutazione del GUP integrata con la predetta motivazione può essere confermata.
Il compenso complessivo per l'attività GUP è confermato in € 1.103,33, oltre accessori (importo già decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002).
In ragione della parziale reciproca equivalente soccombenza (attribuita al CP_1 per la fase GIP la cui differenza di compenso riconosciuto è € 346,83, attribuita all'opponente per il compenso della fase GUP per il quale è stato chiesto in questa sede un aumento di € 409,34) ai sensi dell'art. 92 c.p.c. è disposta la compensazione dei compensi di lite.
Gli esborsi documentati sono posti a carico del poiché comunque necessari CP_1 per l'instaurazione del giudizio nel quale è stata affermata l'illegittimità di parte del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in parziale accoglimento dell'opposizione ed in parziale riforma del decreto emesso dal G.U.P. del Tribunale di
Palmi in data 16/10/2023 liquida in favore dell'avvocato Gabriele Giordano quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. , indagato nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. Persona_1
1768/2022 e R.G.GIP n. 213/2023, l'importo complessivo di € 1.244,83, oltre spese forf.
15%, cpa e iva come per legge, per la fase GIP e l'importo complessivo di € 1.103,33, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Dispone la compensazione dei compensi di lite. Condanna il Controparte_1 alla refusione in favore dell'avv. Gabriele Giordano degli esborsi della presente opposizione pari ad € 125,00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 17 aprile 2024
Il Giudice
dott. Piero Viola
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