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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott.ssa Dania Mori Presidente Dott. Alberto Panu Consigliere Estensore Dott.ssa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1189/2020 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Emanuele Piva e Fabio Pagnottella, ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro (C.F. e P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 ra empore, rappr sa dall'Avv. Alessandro Giammattei, ed elettivamente domiciliata come da procura in atti PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 445/2020 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data 03.06.2020; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 08.02.2024, con ordinanza collegiale del 14.02.2024, sulle seguenti CONCLUSIONI Per la parte appellante:
“Voglia l'lll.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria – rigettata ogni contraria istanza ed eccezione – così pronunciarsi: - Accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e dunque riformare la Sentenza di primo grado n. 445/2020, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. a verbale dal Tribunale di Lucca Giudice Unico dott. Enrico Fontanini in occasione dell'udienza del 03.06.2020 a definizione della causa rubricata al N. R.G. 1500/2018 pubblicata il 03.06.2020 e notificata a mezzo PEC al sottoscritto difensore in data 11.06.2020 e per l'effetto accogliere la domanda svolta dalla sig.ra odierna appellante, in primo grado e così giudicare: NEL Parte_1 MERIT responsabilità di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, società or vento Lucca Summer Festival 2014, nella causazione del sinistro de quo, condannarla, al risarcimento in favore della Sig.ra di tutti i danni fisici, biologici, patrimoniali Parte_1 e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro de quo così come indicati in narrativa dell'atto di citazione e quantificati, ad esito della CTU svolta in appello, in complessivi € 26.813,17= (di cui € 25.159,94= per danno biologico, inabilità temporanea assoluta e parziale, ed € 1.653,23=per spese mediche) o in quella diversa maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, nonchè il rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14.”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze confermare in ogni sua parte la sentenza n. 445/2020 emessa il 03.06.2020 dal Tribunale di Lucca attesa l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'impugnazione proposta da Parte_1
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle
[...] enze professionali di lite anche del presente grado in favore di CP_1
.
[...]
1. I fatti di causa e le domande proposte Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi alla Corte di Appello di Fir Controparte_1 proponendo appello avverso la sentenza n. 445/2020 del 03.06.2020, con la quale il Tribunale di Lucca ha respinto la domanda per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, riportati in conseguenza del sinistro verificatosi in data 24.07.2014 in Lucca, nella piazza Napoleone, durante l'evento “Lucca Summer Festival”. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a sostegno della propria pretesa risarcitoria, parte attrice esponeva che il giorno 24.07.2014, alle ore 24 circa, al termine di un concerto organizzato nell'ambito dell'evento “Lucca Summer Festival” programmato dalla società convenuta ed allestito nella piazza Napoleone , nello scendere dalla scala di accesso e discesa dalla tribuna, ivi allestita per l'occasione, cadeva rovinosamente , procurandosi la frattura scomposta del piede (trimalleolare) e della caviglia sinistra;
trasportata subito al pronto Soccorso, veniva successivamente sottoposta ad intervento chirurgico specialistico “di riduzione e stabilizzazione della frattura peroneale con placca e sette viti più altra vite sul frammento libero attraverso accesso laterale, riduzione e sintesi del malleolo con due viti malleolari attraverso un accesso mediale.” L'attrice evidenziava, infine, che la caduta era stata causata dal mal posizionamento dei gradini della scala di discesa dalla tribuna, collocata sopra una “conca” presente sul piano di appoggio e non visibile, a causa della scarsa illuminazione in quel punto, nonché dalla mancanza di mezzi di prevenzione, quali paratie di contenimento. Pertanto, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse imputabile alla società organizzatrice dell'evento “Lucca Summer Festival”, conveniva in giudizio la società per ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni da lei patiti e quantifica uro 57.707,83. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società Controparte_1 contestando la domanda attorea , per mancanza di prova del nes res in custodia e l'evento dannoso, in particolare circa il fatto che la causa della caduta di parte attrice sia da ricondurre alla conformazione o al posizionamento della scala di accesso alla tribuna allestita dalla società medesima;
ha aggiunto che il sinistro è imputabile esclusivamente al negligente comportamento di parte attrice , con conseguente interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento;
infine, ha contestato la domanda attorea - anche nel quantum - eccependo il valore sproporzionato della richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice. Respinte le istanze istruttorie proposte da quest'ultima (prove testimoniali, ctu medico-legale), valutate le produzioni documentali, il Tribunale di Lucca ha rigettato la domanda risarcitoria, per non esser stata raggiunta la prova della sussistenza del necessario nesso causale tra l'evento lesivo e la res. In particolare, il Giudice di prime cure ha affermato che “sulla scorta soprattutto della recente evoluzione della giurisprudenza in tema di art. 2051 c.c. (Cass. 2660/13, Cass. 21212/15), nel caso, come quello in esame, in cui “il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es. scoppio caldaia, scarica elettrica, frana sulla strada) ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata” (p. 2 sentenza di primo grado). Ha quindi escluso la responsabilità della società convenuta ex art. 2051 c.c. , osservando che “l'attrice non ha spiegato (né nell'atto introduttivo, né nelle memorie ex art. 183 cpc, né nei capi di prova) come le due anomalie descritte (cunetta sottostante alla gradinata e mancanza di paratia di contenimento laterale) abbiano potuto incidere sulla dinamica della discesa della donna, causandone la caduta” (p. 3 sentenza di primo grado). Ha condannato, quindi, l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori. ha proposto appello, deducendo che la sentenza è errata, per Parte_1 i seguenti motivi: I. errore del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio ex art. 2051 c.c. L'appellante ritiene di aver fornito piena prova della pericolosità della scala, anche mediante riproduzione fotografica (doc. 2 allegato all'atto introduttivo in primo grado). Afferma, altresì, che la pericolosità della scala è stata riconosciuta anche dalla società convenuta, la quale non ha negato la collocazione della scalinata sopra una canalina. Ha aggiunto , infine, che parte convenuta era a conoscenza della pericolosità della scala, considerato che, in occasione del medesimo evento musicale allestito l'anno successivo al sinistro, la società organizzatrice aveva munito la scala di mezzi di contenimento (come risulta dal doc. 22 allegato all'atto introduttivo in primo grado); II. erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c.; la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la scalinata era oggettivamente insidiosa e tale da configurare un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione richiesto per chi ne potesse usufruire. In particolare, l'appellante deduce che la scalinata , posta su una conca della piazza, non era adeguatamente illuminata, non era provvista di corrimano e paratie di contenimento, e che non erano presenti cartelli che avvisassero del possibile pericolo;
III. erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non ammissibili le istanze di prova testimoniale richieste dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. VI c.p.c., ritenendo i capitoli formulati generici e irrilevanti. Nello specifico, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere di parte attrice allegare il punto esatto sulla scalinata in cui era intervenuta la caduta. Al contrario, afferma che è irrilevante individuare il preciso punto di caduta, considerato che, nella ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da parte attrice, la causa dell'evento lesivo viene individuata nella scala nel suo complesso, e non in un singolo gradino mal posizionato o sbeccato. In via istruttoria l'appellante chiede, quindi, l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado, reiterando altresì la richiesta di CTU medico-legale, in ordine alla quantificazione dei danni riportati dall'attrice. IV. errore del primo giudice nella ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo omesso di considerare che quella prospettata da parte attrice non è contestata dalla società convenuta, la quale si è limitata a escludere la pericolosità della scala. Afferma che la pericolosità della scalinata è stata pienamente provata da parte attrice, mentre la convenuta ha omesso di fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Aggiunge che, in ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe potuto compensare le spese del giudizio, anche in considerazione della mancata adesione della controparte al tentativo di soluzione stragiudiziale della lite;
V. omessa motivazione sulla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. , proposta in via subordinata nell'atto introduttivo del giudizio. L'appellante chiede quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accolga le conclusioni come in epigrafe trascritte. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società Controparte_1 che ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei sentenza impugnata, della quale chiede la conferma. In particolare, afferma che parte attrice non ha provato la sussistenza del nesso causale tra la res e la caduta, non essendo stata specificatamente descritta né la dinamica dell'incidente, né l'incidenza causale delle caratteristiche della scala sulla caduta. Contesta, altresì, che la collocazione della scala su una “conca”, nonché l'assenza di corrimano, siano elementi idonei a rendere la scala pericolosa. Eccepisce la genericità dei capitoli di prova testimoniale formulati da parte attrice, afferma che non è ravvisabile alcun vizio di motivazione nella sentenza di prime cure, con riferimento alla domanda risarcitoria proposta ex art. 2043 c.c., considerato che la pretesa attorea è stata ritenuta infondata, per difetto del nesso causale, elemento costitutivo non soltanto della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma anche ex art. 2043 c.c. Infine, contesta la doglianza avversaria relativa alla mancata compensazione delle spese di lite, non ricorrendo alcuna delle cause previste dalla legge per disporre in tal senso . Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'udienza collegiale del 07.10.2021, veniva disposta CTU medico-legale sulla persona di parte attrice, al fine di determinare i danni patiti dalla medesima in conseguenza del sinistro. La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 15.05.2023 e rimessa sul ruolo con successiva ordinanza , stante le intervenute dimissioni del GACA nominato relatore. La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi quattro motivi di appello: la responsabilità ex art. 2051 c.c. I primi quattro motivi di appello, poiché strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti volti a sostenere la sussistenza del nesso eziologico tra la pericolosità della scala di accesso alla tribuna allestita dalla e la caduta dell'appellante. Controparte_1 Con il primo moti ta la sentenza di primo grado , nella parte in cui ha ritenuto sfornita di prova l'esistenza della relazione causale tra la res e l'evento lesivo, nonostante la documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo comprovasse la pericolosità della scalinata, collocata su una “conca” della piazza cittadina e sprovvista di mezzi di contenimento laterali. Con il secondo, si eccepisce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell' interpretazione dell'art. 2051 c.civ. nella ripartizione dell'onere probatorio tra danneggiata e custode della cosa. Con il terzo, si contesta la mancata ammissione delle istanze istruttorie, che avrebbero completato la descrizione dello stato dei luoghi e la dinamica del sinistro. Con il quarto, si rileva la violazione dell'art. 2051 c.c., per mancato assolvimento, da parte della , dell'onere probatorio sulla stessa Controparte_1 incombente, non avendo fornito la prova della sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso eziologico e ad escluderne la responsabilità. Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha sostenuto, al contrario, che parte attrice non avrebbe dimostrato la riconducibilità della caduta alla collocazione e alla conformazione della scala, essendosi limitata ad allegare le condizioni di asserita pericolosità della res, senza tuttavia provare la loro incidenza causale sull'evento lesivo. La controversia si incentra, dunque, sulla ricostruzione e valutazione della dinamica del sinistro, in particolare, sulla sussistenza o meno di una relazione causale tra la caduta e la res , e sul rilievo da attribuire alla condotta tenuta dalla danneggiata. La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. da ultimo la pronuncia a Sezioni Unite del 30/06/2022 n. 20943, e Cass. 27/04/2023 n. 11152) è da tempo orientata nel senso che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale, o del danneggiato, o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità (dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale), senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode. Intanto la responsabilità del custode può essere affermata, in quanto, preliminarmente, il danneggiato abbia assolto l'onere - su di lui gravante - di dimostrare che il danno è stato determinato dalla cosa, o per un suo intrinseco dinamismo, o perché resa pericolosa dall'insorgenza di un fattore dannoso. Per quanto concerne il contegno del danneggiato, in particolare, la Cassazione, in numerose pronunce (v. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio 2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886), ha stabilito che la sua condotta , che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. “La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n. 4035). Tale orientamento è ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 19/12/2022 n. 37059, che richiama Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019), che ha evidenziato come la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia possa escludere la responsabilità del custode solo "ove sia colposa ed imprevedibile", ossia quando essa, “rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo", giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente "carattere di imprevedibilità ed eccezionalità"; pertanto, il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c., comma 1) può assumere incidenza causale, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, e non costituisca invece un'evenienza che, per quanto colposa, sia ragionevole o accettabile , secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Nella vicenda in esame non è contestato che la sia caduta nel mentre Parte_1 scendeva dalla gradinata di accesso alla tribuna allestita in occasione dell'evento
“Lucca Summer festival” , organizzato dalla società è altresì Controparte_1 incontestato che l'evento lesivo si è verificato in ora nque con una visibilità scarsa . Dalle fotografie della scala acquisite agli atti del fascicolo emerge in modo chiaro che, lateralmente ai gradini, non sono state apposte delle paratie e dei corrimano, che avrebbero consentito alla di potersi Parte_1 sostenere nel mentre scendeva per la scala, peraltro non i con fari o altre fonti luminose. Può dunque ritenersi provato il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno , in quanto la caduta della persona danneggiata nel mentre scendeva per le scale è certamente correlata alla mancanza di un mancorrente, che ha precluso alla di potersi appoggiare per mantenere l'equilibrio , Parte_1 oltre al fatto che i n erano ben visibili, per mancanza di adeguata illuminazione , per cui anche tale condizione ha contribuito all'irregolare contatto del piede con il gradino , dal quale è derivato l'improvviso e involontario cambiamento della postura che ha portato a rovinare sul suolo , evento Parte_1 dal quale sono derivate le lesioni alla sua in ica, accertate dalla relazione del ctu e non oggetto di contestazione. La presenza di tali presidi di sicurezza avrebbe con ogni probabilità impedito o ridotto le conseguenze dell'inciampo , tanto è vero che la società convenuta ha poi provveduto - nell'allestire la scala per lo stesso evento organizzato l'anno successivo - ad apporre le paratie lateralmente, che fungevano anche da corrimano , proprio per assicurare una maggiore sicurezza ai soggetti che transitavano per i gradini ( anche tale circostanza, dedotta dall'appellante, non è oggetto di contestazione da parte della e può ritenersi, quindi, pacificamente provata). Poiché non Controparte_1 è em va che la parte danneggiata scendesse per la scala in modo anomalo o fosse del tutto distratta , deve essere quindi escluso il caso fortuito , ovvero la tenuta di una condotta abnorme o eccezionale - come tale imprevedibile - nell'uso della cosa, idonea ad interrompere il nesso causale fra il fatto dannoso e la cosa in custodia . Non pare invece assumere efficienza causale la presenza della cd conca o la mancanza delle paratie, in quanto non risulta che la caduta di sia avvenuta in prossimità dell'ultimo gradino o Parte_1 lateralmente alla scala, perché la dinamica del sinistro non è stata precisamente ricostruita su tali punti all'esito dell'attività istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado . Deve, dunque, ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra la caduta e la res in custodia;
correlativamente
, la parte appellata sarebbe onerata della dimostrazione del caso fortuito, ovvero che la caduta sia stata determinata da una circostanza non prevedibile, né prevenibile. Tuttavia , la non ha assolto tale onere, essendosi Controparte_1 limitata a dedurre che: “ attribuire alla insufficiente attenzione prestata dall'attrice nella discesa della scalinata”. Nell'ipotesi in cui il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e la condotta umana, il nesso causale fra la cosa e il danno non è escluso, per il solo fatto che sia ravvisabile una condotta colposa del danneggiato, essendo piuttosto necessario che il comportamento imprudente della vittima sia connotato da oggettiva eccezionalità e imprevedibilità, cosicché la res degradi a mera occasione dell'evento lesivo. Peraltro, “Nell'ottica dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c. La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n. 4035, Cass. 19.12.2022 n.37059 ). Pertanto , si deve escludere che il contegno - seppur imprudente - della sia tale da assurgere ad esimente della responsabilità dell'appellata, Parte_1 proprio perché la caduta si è verificata in una scalinata deputata all'accesso alla tribuna per gli utenti, in condizioni di scarsa visibilità , a causa della scarsa illuminazione della scala, priva di corrimano, come si evince dalle foto allegate.
Il comportamento della dunque, se fonda un suo concorso colposo, Parte_1 ex art. 1227 comma prim n si traduce , invece, in un caso fortuito;
le descritte condizioni della scala , infatti, avrebbero richiesto alla una Parte_1 maggiore attenzione e prudenza , proprio per bilanciare la mancanza dei presidi di sicurezza richiamati . Quanto alla determinazione dell'entità del concorso colposo della danneggiata, rapportando la sua disattenzione con gli obblighi del custode, si deve sottolineare che proprio perché il rischio di caduta a terra avrebbe dovuto allertare, ben più dell'utente, il custode-gestore, che, per la propria posizione, quel rischio avrebbe dovuto prevenire, imponendogli almeno il posizionamento di corrimano e una migliore illuminazione dei gradini , appare congruo determinare il concorso di colpa della nella misura del 40%. Parte_1 La sent gnata deve pertanto essere riformata, e l'appellata deve essere condannata a corrispondere all'appellante una somma pari al 60% dell'ammontare del danno patito.
3. La quantificazione del danno a) Danno non patrimoniale. La ctu medico-legale redatta dalla dott.ssa ha accertato che, a Parte_1 seguito della caduta oggetto del presente giudiz llante ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, con frattura trimalleolare modicamente scomposta. Ha precisato che, a seguito delle prime cure prestate in PS, le lesioni riportate hanno richiesto ricovero ospedaliero presso il reparto di Ortopedia del Presidio ospedaliero San Luca di Lucca, protrattosi dal 25.07.2014 al 01.08.2014, ove parte attrice è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura di caviglia sinistra con viti. Ha aggiunto che, in seguito alle dimissioni, all'appellante è stato prescritto l'utilizzo di stecca gessata/tutore per 30 giorni e che la medesima è stata ricoverata una seconda volta in data 24.09.2014, in regime di day hospital, presso lo stesso nosocomio, per essere sottoposta ad intervento di rimozione della vite da sindesmosi. Ha rilevato che. dalle certificazioni mediche rilasciate successivamente a tale intervento, è emersa la presenza di una sintomatologia algica e l'insorgenza di un processo infettivo della ferita chirurgica, risoltosi con terapia antibiotica. Ha rilevato, altresì, che l'appellante ha effettuato fisioterapia e che la guarigione clinica con postumi è stata certificata in data 23.04.2015. Inoltre, ha evidenziato che “La Sig.ra attualmente riferisce, a seguito Parte_1 dell'evento traumatico, persistenza di lla caviglia sinistra, oltre che all'avampiede, e limitazione funzionale alla caviglia, con correlate difficoltà al mantenimento della stazione eretta, alla effettuazione delle scale, maggiormente alla discesa, nonché alla corsa. Riferisce che, a causa di tali problematiche, ha difficoltà anche alla deambulazione prolungata, ragione per cui non ha potuto riprendere l'hobby del trekking, lamenta inoltre difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro di insegnante di scuola primaria, per quel che riguarda le attività maggiormente dinamiche”. In conclusione, ha quantificato i postumi - da ritenersi ormai permanenti e non suscettibili di ulteriore evoluzione - nella misura del 9% con riferimento ai baremes di corrente utilizzo (fra tutti “Linee guida SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” Ed. 2016) e il periodo di inabilità temporanea in complessivi 150 giorni, di cui 20 gg di ITA, 40 giorni di ITP al 75%, 40 gg di ITP al 50% e 50 giorni di ITP al 25%. Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto, dell'invalidità temporanea e di quella permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della stabilizzazione dei postumi), nonché delle eventuali sofferenze morali soggettive patite dal danneggiato, in conseguenza delle suddette invalidità, pervenendo così ad una liquidazione unitaria complessiva (cfr. Cass. 12/03/2021 n. 7126). Tanto premesso, la liquidazione deve avvenire sulla base delle Tabelle di Milano 2024 attualmente vigenti, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012). Poiché l'appellante al momento del fatto aveva 57 anni, il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata, ammonta ad euro 19.750,00 (di cui euro 15.800,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 3.950,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore media). A titolo di danno da invalidità temporanea, poiché la tabella milanese per esso stabilisce un valore base di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100%, dev'essere riconosciuta la somma complessiva di euro 9.487,50. Si ritiene di non poter riconoscere alcun aumento a titolo di personalizzazione, considerato che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. 28/09/2018 n. 23469). Nel caso di specie, parte attrice non ha dato prova di aver subito, in conseguenza del sinistro, pregiudizi aventi una portata eccezionale e anomala, secondo la normale successione causale. Ne discende che il complessivo danno non patrimoniale (già comprensivo di danno morale) ammonta ad euro 29.237,50 (19.750,00+9.487,50). b) Danno patrimoniale Quanto alle spese mediche sostenute - che costituiscono una voce di danno patrimoniale emergente - la ctu ha rilevato che risultano spese documentate, riconducibili al sinistro, per complessivi euro 1098,23. Ad esse, si deve aggiungere il costo, ritenuto congruo, di euro 372,00 per prestazioni certificative e di euro 183,00 per perizia a fini medico-legali, per complessivi euro 1.653,23. Pertanto, il complessivo danno non patrimoniale e patrimoniale ammonta ad euro 30.890,73 (29.237,50 +1.653,23): considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro nella misura del 40%, il danno risarcibile andrà in tal senso proporzionalmente ridotto, ammontando dunque all'importo di euro 18.534,44 ( 30.890,73-12.356,29 ). Trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del sinistro (24.07.2014), e da allora annualmente rivalutato, quale danno per il ritardato pagamento del debito, a titolo compensativo. Su tale somma, inoltre, sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4. Il quinto motivo di appello: l'omessa motivazione in ordine alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata in via subordinata Il quinto motivo resta assorbito, a fronte dell'accoglimento dei primi quattro motivi di appello e del conseguente riconoscimento della responsabilità dell'appellata, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
5. Le spese di lite La riforma della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01). Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che la domanda della è stata accolta al 60%, ritenuta una percentuale di un suo concorso di Parte_1
verificarsi del sinistro del 40%. A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un quinto, e la parte appellata condannata a corrispondere all'appellante i residui 4/5, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147/2022. Pertanto, applicato lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto - per il primo grado, tenuto conto della complessità della controversia, applicati i valori medi per le prime tre fasi e quello minimo per la fase decisoria (essendo la causa stata decisa dal tribunale ex art. 281 sexies c.p.c. senza neppure la redazione di memorie conclusive), dev'essere riconosciuta in favore della la somma Parte_1 di euro 3.381,6 (4.227 - 1/5) - ; per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, stante la complessità media della lite, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 4.647,20 (5.809 - 1/5). Parimenti, le spese di ctu debbono in via definitiva gravare sull'appellata nella misura di 4/5 e sull'appellante nella misura di 1/5.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) in accoglimento dell'appello proposto da , in Parte_1 riforma della sentenza n. 445/2020 del Tribunale di Lucca, riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 40%, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la complessiva somma di euro 18.534,44, oltre interessi legali sul capitale devalutato e annualmente rivalutato, oltre gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) compensa per un quinto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio , e condanna l'appellata a corrispondere all'appellante i residui quattro quinti delle stesse, che liquida nella somma (già proporzionata) , per il primo grado, di euro 3.381,60 , per il secondo grado, di euro 4.647,20, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva sull'appellante nella misura di un quinto e sull'appellata nella misura di 4/5. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 04.10.2024
Il Consigliere estensore La Presidente Dott. Alberto Panu Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott.ssa Dania Mori Presidente Dott. Alberto Panu Consigliere Estensore Dott.ssa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1189/2020 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Emanuele Piva e Fabio Pagnottella, ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro (C.F. e P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 ra empore, rappr sa dall'Avv. Alessandro Giammattei, ed elettivamente domiciliata come da procura in atti PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 445/2020 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data 03.06.2020; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 08.02.2024, con ordinanza collegiale del 14.02.2024, sulle seguenti CONCLUSIONI Per la parte appellante:
“Voglia l'lll.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria – rigettata ogni contraria istanza ed eccezione – così pronunciarsi: - Accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e dunque riformare la Sentenza di primo grado n. 445/2020, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. a verbale dal Tribunale di Lucca Giudice Unico dott. Enrico Fontanini in occasione dell'udienza del 03.06.2020 a definizione della causa rubricata al N. R.G. 1500/2018 pubblicata il 03.06.2020 e notificata a mezzo PEC al sottoscritto difensore in data 11.06.2020 e per l'effetto accogliere la domanda svolta dalla sig.ra odierna appellante, in primo grado e così giudicare: NEL Parte_1 MERIT responsabilità di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, società or vento Lucca Summer Festival 2014, nella causazione del sinistro de quo, condannarla, al risarcimento in favore della Sig.ra di tutti i danni fisici, biologici, patrimoniali Parte_1 e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro de quo così come indicati in narrativa dell'atto di citazione e quantificati, ad esito della CTU svolta in appello, in complessivi € 26.813,17= (di cui € 25.159,94= per danno biologico, inabilità temporanea assoluta e parziale, ed € 1.653,23=per spese mediche) o in quella diversa maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, nonchè il rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14.”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze confermare in ogni sua parte la sentenza n. 445/2020 emessa il 03.06.2020 dal Tribunale di Lucca attesa l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'impugnazione proposta da Parte_1
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle
[...] enze professionali di lite anche del presente grado in favore di CP_1
.
[...]
1. I fatti di causa e le domande proposte Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi alla Corte di Appello di Fir Controparte_1 proponendo appello avverso la sentenza n. 445/2020 del 03.06.2020, con la quale il Tribunale di Lucca ha respinto la domanda per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, riportati in conseguenza del sinistro verificatosi in data 24.07.2014 in Lucca, nella piazza Napoleone, durante l'evento “Lucca Summer Festival”. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a sostegno della propria pretesa risarcitoria, parte attrice esponeva che il giorno 24.07.2014, alle ore 24 circa, al termine di un concerto organizzato nell'ambito dell'evento “Lucca Summer Festival” programmato dalla società convenuta ed allestito nella piazza Napoleone , nello scendere dalla scala di accesso e discesa dalla tribuna, ivi allestita per l'occasione, cadeva rovinosamente , procurandosi la frattura scomposta del piede (trimalleolare) e della caviglia sinistra;
trasportata subito al pronto Soccorso, veniva successivamente sottoposta ad intervento chirurgico specialistico “di riduzione e stabilizzazione della frattura peroneale con placca e sette viti più altra vite sul frammento libero attraverso accesso laterale, riduzione e sintesi del malleolo con due viti malleolari attraverso un accesso mediale.” L'attrice evidenziava, infine, che la caduta era stata causata dal mal posizionamento dei gradini della scala di discesa dalla tribuna, collocata sopra una “conca” presente sul piano di appoggio e non visibile, a causa della scarsa illuminazione in quel punto, nonché dalla mancanza di mezzi di prevenzione, quali paratie di contenimento. Pertanto, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse imputabile alla società organizzatrice dell'evento “Lucca Summer Festival”, conveniva in giudizio la società per ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni da lei patiti e quantifica uro 57.707,83. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società Controparte_1 contestando la domanda attorea , per mancanza di prova del nes res in custodia e l'evento dannoso, in particolare circa il fatto che la causa della caduta di parte attrice sia da ricondurre alla conformazione o al posizionamento della scala di accesso alla tribuna allestita dalla società medesima;
ha aggiunto che il sinistro è imputabile esclusivamente al negligente comportamento di parte attrice , con conseguente interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento;
infine, ha contestato la domanda attorea - anche nel quantum - eccependo il valore sproporzionato della richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice. Respinte le istanze istruttorie proposte da quest'ultima (prove testimoniali, ctu medico-legale), valutate le produzioni documentali, il Tribunale di Lucca ha rigettato la domanda risarcitoria, per non esser stata raggiunta la prova della sussistenza del necessario nesso causale tra l'evento lesivo e la res. In particolare, il Giudice di prime cure ha affermato che “sulla scorta soprattutto della recente evoluzione della giurisprudenza in tema di art. 2051 c.c. (Cass. 2660/13, Cass. 21212/15), nel caso, come quello in esame, in cui “il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es. scoppio caldaia, scarica elettrica, frana sulla strada) ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata” (p. 2 sentenza di primo grado). Ha quindi escluso la responsabilità della società convenuta ex art. 2051 c.c. , osservando che “l'attrice non ha spiegato (né nell'atto introduttivo, né nelle memorie ex art. 183 cpc, né nei capi di prova) come le due anomalie descritte (cunetta sottostante alla gradinata e mancanza di paratia di contenimento laterale) abbiano potuto incidere sulla dinamica della discesa della donna, causandone la caduta” (p. 3 sentenza di primo grado). Ha condannato, quindi, l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori. ha proposto appello, deducendo che la sentenza è errata, per Parte_1 i seguenti motivi: I. errore del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio ex art. 2051 c.c. L'appellante ritiene di aver fornito piena prova della pericolosità della scala, anche mediante riproduzione fotografica (doc. 2 allegato all'atto introduttivo in primo grado). Afferma, altresì, che la pericolosità della scala è stata riconosciuta anche dalla società convenuta, la quale non ha negato la collocazione della scalinata sopra una canalina. Ha aggiunto , infine, che parte convenuta era a conoscenza della pericolosità della scala, considerato che, in occasione del medesimo evento musicale allestito l'anno successivo al sinistro, la società organizzatrice aveva munito la scala di mezzi di contenimento (come risulta dal doc. 22 allegato all'atto introduttivo in primo grado); II. erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c.; la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la scalinata era oggettivamente insidiosa e tale da configurare un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione richiesto per chi ne potesse usufruire. In particolare, l'appellante deduce che la scalinata , posta su una conca della piazza, non era adeguatamente illuminata, non era provvista di corrimano e paratie di contenimento, e che non erano presenti cartelli che avvisassero del possibile pericolo;
III. erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non ammissibili le istanze di prova testimoniale richieste dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. VI c.p.c., ritenendo i capitoli formulati generici e irrilevanti. Nello specifico, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere di parte attrice allegare il punto esatto sulla scalinata in cui era intervenuta la caduta. Al contrario, afferma che è irrilevante individuare il preciso punto di caduta, considerato che, nella ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da parte attrice, la causa dell'evento lesivo viene individuata nella scala nel suo complesso, e non in un singolo gradino mal posizionato o sbeccato. In via istruttoria l'appellante chiede, quindi, l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado, reiterando altresì la richiesta di CTU medico-legale, in ordine alla quantificazione dei danni riportati dall'attrice. IV. errore del primo giudice nella ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo omesso di considerare che quella prospettata da parte attrice non è contestata dalla società convenuta, la quale si è limitata a escludere la pericolosità della scala. Afferma che la pericolosità della scalinata è stata pienamente provata da parte attrice, mentre la convenuta ha omesso di fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Aggiunge che, in ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe potuto compensare le spese del giudizio, anche in considerazione della mancata adesione della controparte al tentativo di soluzione stragiudiziale della lite;
V. omessa motivazione sulla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. , proposta in via subordinata nell'atto introduttivo del giudizio. L'appellante chiede quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accolga le conclusioni come in epigrafe trascritte. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società Controparte_1 che ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei sentenza impugnata, della quale chiede la conferma. In particolare, afferma che parte attrice non ha provato la sussistenza del nesso causale tra la res e la caduta, non essendo stata specificatamente descritta né la dinamica dell'incidente, né l'incidenza causale delle caratteristiche della scala sulla caduta. Contesta, altresì, che la collocazione della scala su una “conca”, nonché l'assenza di corrimano, siano elementi idonei a rendere la scala pericolosa. Eccepisce la genericità dei capitoli di prova testimoniale formulati da parte attrice, afferma che non è ravvisabile alcun vizio di motivazione nella sentenza di prime cure, con riferimento alla domanda risarcitoria proposta ex art. 2043 c.c., considerato che la pretesa attorea è stata ritenuta infondata, per difetto del nesso causale, elemento costitutivo non soltanto della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma anche ex art. 2043 c.c. Infine, contesta la doglianza avversaria relativa alla mancata compensazione delle spese di lite, non ricorrendo alcuna delle cause previste dalla legge per disporre in tal senso . Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'udienza collegiale del 07.10.2021, veniva disposta CTU medico-legale sulla persona di parte attrice, al fine di determinare i danni patiti dalla medesima in conseguenza del sinistro. La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 15.05.2023 e rimessa sul ruolo con successiva ordinanza , stante le intervenute dimissioni del GACA nominato relatore. La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi quattro motivi di appello: la responsabilità ex art. 2051 c.c. I primi quattro motivi di appello, poiché strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti volti a sostenere la sussistenza del nesso eziologico tra la pericolosità della scala di accesso alla tribuna allestita dalla e la caduta dell'appellante. Controparte_1 Con il primo moti ta la sentenza di primo grado , nella parte in cui ha ritenuto sfornita di prova l'esistenza della relazione causale tra la res e l'evento lesivo, nonostante la documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo comprovasse la pericolosità della scalinata, collocata su una “conca” della piazza cittadina e sprovvista di mezzi di contenimento laterali. Con il secondo, si eccepisce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell' interpretazione dell'art. 2051 c.civ. nella ripartizione dell'onere probatorio tra danneggiata e custode della cosa. Con il terzo, si contesta la mancata ammissione delle istanze istruttorie, che avrebbero completato la descrizione dello stato dei luoghi e la dinamica del sinistro. Con il quarto, si rileva la violazione dell'art. 2051 c.c., per mancato assolvimento, da parte della , dell'onere probatorio sulla stessa Controparte_1 incombente, non avendo fornito la prova della sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso eziologico e ad escluderne la responsabilità. Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha sostenuto, al contrario, che parte attrice non avrebbe dimostrato la riconducibilità della caduta alla collocazione e alla conformazione della scala, essendosi limitata ad allegare le condizioni di asserita pericolosità della res, senza tuttavia provare la loro incidenza causale sull'evento lesivo. La controversia si incentra, dunque, sulla ricostruzione e valutazione della dinamica del sinistro, in particolare, sulla sussistenza o meno di una relazione causale tra la caduta e la res , e sul rilievo da attribuire alla condotta tenuta dalla danneggiata. La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. da ultimo la pronuncia a Sezioni Unite del 30/06/2022 n. 20943, e Cass. 27/04/2023 n. 11152) è da tempo orientata nel senso che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale, o del danneggiato, o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità (dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale), senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode. Intanto la responsabilità del custode può essere affermata, in quanto, preliminarmente, il danneggiato abbia assolto l'onere - su di lui gravante - di dimostrare che il danno è stato determinato dalla cosa, o per un suo intrinseco dinamismo, o perché resa pericolosa dall'insorgenza di un fattore dannoso. Per quanto concerne il contegno del danneggiato, in particolare, la Cassazione, in numerose pronunce (v. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio 2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886), ha stabilito che la sua condotta , che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. “La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n. 4035). Tale orientamento è ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 19/12/2022 n. 37059, che richiama Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019), che ha evidenziato come la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia possa escludere la responsabilità del custode solo "ove sia colposa ed imprevedibile", ossia quando essa, “rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo", giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente "carattere di imprevedibilità ed eccezionalità"; pertanto, il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c., comma 1) può assumere incidenza causale, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, e non costituisca invece un'evenienza che, per quanto colposa, sia ragionevole o accettabile , secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Nella vicenda in esame non è contestato che la sia caduta nel mentre Parte_1 scendeva dalla gradinata di accesso alla tribuna allestita in occasione dell'evento
“Lucca Summer festival” , organizzato dalla società è altresì Controparte_1 incontestato che l'evento lesivo si è verificato in ora nque con una visibilità scarsa . Dalle fotografie della scala acquisite agli atti del fascicolo emerge in modo chiaro che, lateralmente ai gradini, non sono state apposte delle paratie e dei corrimano, che avrebbero consentito alla di potersi Parte_1 sostenere nel mentre scendeva per la scala, peraltro non i con fari o altre fonti luminose. Può dunque ritenersi provato il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno , in quanto la caduta della persona danneggiata nel mentre scendeva per le scale è certamente correlata alla mancanza di un mancorrente, che ha precluso alla di potersi appoggiare per mantenere l'equilibrio , Parte_1 oltre al fatto che i n erano ben visibili, per mancanza di adeguata illuminazione , per cui anche tale condizione ha contribuito all'irregolare contatto del piede con il gradino , dal quale è derivato l'improvviso e involontario cambiamento della postura che ha portato a rovinare sul suolo , evento Parte_1 dal quale sono derivate le lesioni alla sua in ica, accertate dalla relazione del ctu e non oggetto di contestazione. La presenza di tali presidi di sicurezza avrebbe con ogni probabilità impedito o ridotto le conseguenze dell'inciampo , tanto è vero che la società convenuta ha poi provveduto - nell'allestire la scala per lo stesso evento organizzato l'anno successivo - ad apporre le paratie lateralmente, che fungevano anche da corrimano , proprio per assicurare una maggiore sicurezza ai soggetti che transitavano per i gradini ( anche tale circostanza, dedotta dall'appellante, non è oggetto di contestazione da parte della e può ritenersi, quindi, pacificamente provata). Poiché non Controparte_1 è em va che la parte danneggiata scendesse per la scala in modo anomalo o fosse del tutto distratta , deve essere quindi escluso il caso fortuito , ovvero la tenuta di una condotta abnorme o eccezionale - come tale imprevedibile - nell'uso della cosa, idonea ad interrompere il nesso causale fra il fatto dannoso e la cosa in custodia . Non pare invece assumere efficienza causale la presenza della cd conca o la mancanza delle paratie, in quanto non risulta che la caduta di sia avvenuta in prossimità dell'ultimo gradino o Parte_1 lateralmente alla scala, perché la dinamica del sinistro non è stata precisamente ricostruita su tali punti all'esito dell'attività istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado . Deve, dunque, ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra la caduta e la res in custodia;
correlativamente
, la parte appellata sarebbe onerata della dimostrazione del caso fortuito, ovvero che la caduta sia stata determinata da una circostanza non prevedibile, né prevenibile. Tuttavia , la non ha assolto tale onere, essendosi Controparte_1 limitata a dedurre che: “ attribuire alla insufficiente attenzione prestata dall'attrice nella discesa della scalinata”. Nell'ipotesi in cui il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e la condotta umana, il nesso causale fra la cosa e il danno non è escluso, per il solo fatto che sia ravvisabile una condotta colposa del danneggiato, essendo piuttosto necessario che il comportamento imprudente della vittima sia connotato da oggettiva eccezionalità e imprevedibilità, cosicché la res degradi a mera occasione dell'evento lesivo. Peraltro, “Nell'ottica dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c. La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n. 4035, Cass. 19.12.2022 n.37059 ). Pertanto , si deve escludere che il contegno - seppur imprudente - della sia tale da assurgere ad esimente della responsabilità dell'appellata, Parte_1 proprio perché la caduta si è verificata in una scalinata deputata all'accesso alla tribuna per gli utenti, in condizioni di scarsa visibilità , a causa della scarsa illuminazione della scala, priva di corrimano, come si evince dalle foto allegate.
Il comportamento della dunque, se fonda un suo concorso colposo, Parte_1 ex art. 1227 comma prim n si traduce , invece, in un caso fortuito;
le descritte condizioni della scala , infatti, avrebbero richiesto alla una Parte_1 maggiore attenzione e prudenza , proprio per bilanciare la mancanza dei presidi di sicurezza richiamati . Quanto alla determinazione dell'entità del concorso colposo della danneggiata, rapportando la sua disattenzione con gli obblighi del custode, si deve sottolineare che proprio perché il rischio di caduta a terra avrebbe dovuto allertare, ben più dell'utente, il custode-gestore, che, per la propria posizione, quel rischio avrebbe dovuto prevenire, imponendogli almeno il posizionamento di corrimano e una migliore illuminazione dei gradini , appare congruo determinare il concorso di colpa della nella misura del 40%. Parte_1 La sent gnata deve pertanto essere riformata, e l'appellata deve essere condannata a corrispondere all'appellante una somma pari al 60% dell'ammontare del danno patito.
3. La quantificazione del danno a) Danno non patrimoniale. La ctu medico-legale redatta dalla dott.ssa ha accertato che, a Parte_1 seguito della caduta oggetto del presente giudiz llante ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, con frattura trimalleolare modicamente scomposta. Ha precisato che, a seguito delle prime cure prestate in PS, le lesioni riportate hanno richiesto ricovero ospedaliero presso il reparto di Ortopedia del Presidio ospedaliero San Luca di Lucca, protrattosi dal 25.07.2014 al 01.08.2014, ove parte attrice è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura di caviglia sinistra con viti. Ha aggiunto che, in seguito alle dimissioni, all'appellante è stato prescritto l'utilizzo di stecca gessata/tutore per 30 giorni e che la medesima è stata ricoverata una seconda volta in data 24.09.2014, in regime di day hospital, presso lo stesso nosocomio, per essere sottoposta ad intervento di rimozione della vite da sindesmosi. Ha rilevato che. dalle certificazioni mediche rilasciate successivamente a tale intervento, è emersa la presenza di una sintomatologia algica e l'insorgenza di un processo infettivo della ferita chirurgica, risoltosi con terapia antibiotica. Ha rilevato, altresì, che l'appellante ha effettuato fisioterapia e che la guarigione clinica con postumi è stata certificata in data 23.04.2015. Inoltre, ha evidenziato che “La Sig.ra attualmente riferisce, a seguito Parte_1 dell'evento traumatico, persistenza di lla caviglia sinistra, oltre che all'avampiede, e limitazione funzionale alla caviglia, con correlate difficoltà al mantenimento della stazione eretta, alla effettuazione delle scale, maggiormente alla discesa, nonché alla corsa. Riferisce che, a causa di tali problematiche, ha difficoltà anche alla deambulazione prolungata, ragione per cui non ha potuto riprendere l'hobby del trekking, lamenta inoltre difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro di insegnante di scuola primaria, per quel che riguarda le attività maggiormente dinamiche”. In conclusione, ha quantificato i postumi - da ritenersi ormai permanenti e non suscettibili di ulteriore evoluzione - nella misura del 9% con riferimento ai baremes di corrente utilizzo (fra tutti “Linee guida SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” Ed. 2016) e il periodo di inabilità temporanea in complessivi 150 giorni, di cui 20 gg di ITA, 40 giorni di ITP al 75%, 40 gg di ITP al 50% e 50 giorni di ITP al 25%. Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto, dell'invalidità temporanea e di quella permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della stabilizzazione dei postumi), nonché delle eventuali sofferenze morali soggettive patite dal danneggiato, in conseguenza delle suddette invalidità, pervenendo così ad una liquidazione unitaria complessiva (cfr. Cass. 12/03/2021 n. 7126). Tanto premesso, la liquidazione deve avvenire sulla base delle Tabelle di Milano 2024 attualmente vigenti, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. (cfr., ex multis, Cass. n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del 11/05/2012). Poiché l'appellante al momento del fatto aveva 57 anni, il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata, ammonta ad euro 19.750,00 (di cui euro 15.800,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 3.950,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore media). A titolo di danno da invalidità temporanea, poiché la tabella milanese per esso stabilisce un valore base di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100%, dev'essere riconosciuta la somma complessiva di euro 9.487,50. Si ritiene di non poter riconoscere alcun aumento a titolo di personalizzazione, considerato che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass. 28/09/2018 n. 23469). Nel caso di specie, parte attrice non ha dato prova di aver subito, in conseguenza del sinistro, pregiudizi aventi una portata eccezionale e anomala, secondo la normale successione causale. Ne discende che il complessivo danno non patrimoniale (già comprensivo di danno morale) ammonta ad euro 29.237,50 (19.750,00+9.487,50). b) Danno patrimoniale Quanto alle spese mediche sostenute - che costituiscono una voce di danno patrimoniale emergente - la ctu ha rilevato che risultano spese documentate, riconducibili al sinistro, per complessivi euro 1098,23. Ad esse, si deve aggiungere il costo, ritenuto congruo, di euro 372,00 per prestazioni certificative e di euro 183,00 per perizia a fini medico-legali, per complessivi euro 1.653,23. Pertanto, il complessivo danno non patrimoniale e patrimoniale ammonta ad euro 30.890,73 (29.237,50 +1.653,23): considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro nella misura del 40%, il danno risarcibile andrà in tal senso proporzionalmente ridotto, ammontando dunque all'importo di euro 18.534,44 ( 30.890,73-12.356,29 ). Trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del sinistro (24.07.2014), e da allora annualmente rivalutato, quale danno per il ritardato pagamento del debito, a titolo compensativo. Su tale somma, inoltre, sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4. Il quinto motivo di appello: l'omessa motivazione in ordine alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata in via subordinata Il quinto motivo resta assorbito, a fronte dell'accoglimento dei primi quattro motivi di appello e del conseguente riconoscimento della responsabilità dell'appellata, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
5. Le spese di lite La riforma della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01). Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che la domanda della è stata accolta al 60%, ritenuta una percentuale di un suo concorso di Parte_1
verificarsi del sinistro del 40%. A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un quinto, e la parte appellata condannata a corrispondere all'appellante i residui 4/5, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147/2022. Pertanto, applicato lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto - per il primo grado, tenuto conto della complessità della controversia, applicati i valori medi per le prime tre fasi e quello minimo per la fase decisoria (essendo la causa stata decisa dal tribunale ex art. 281 sexies c.p.c. senza neppure la redazione di memorie conclusive), dev'essere riconosciuta in favore della la somma Parte_1 di euro 3.381,6 (4.227 - 1/5) - ; per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, stante la complessità media della lite, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 4.647,20 (5.809 - 1/5). Parimenti, le spese di ctu debbono in via definitiva gravare sull'appellata nella misura di 4/5 e sull'appellante nella misura di 1/5.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) in accoglimento dell'appello proposto da , in Parte_1 riforma della sentenza n. 445/2020 del Tribunale di Lucca, riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 40%, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la complessiva somma di euro 18.534,44, oltre interessi legali sul capitale devalutato e annualmente rivalutato, oltre gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) compensa per un quinto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio , e condanna l'appellata a corrispondere all'appellante i residui quattro quinti delle stesse, che liquida nella somma (già proporzionata) , per il primo grado, di euro 3.381,60 , per il secondo grado, di euro 4.647,20, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva sull'appellante nella misura di un quinto e sull'appellata nella misura di 4/5. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 04.10.2024
Il Consigliere estensore La Presidente Dott. Alberto Panu Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.