Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 713
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Indebita richiesta di interessi di sospensione

    L'accordo MAP rende certo, liquido ed esigibile il credito erariale, pertanto gli interessi per la ritardata iscrizione devono essere calcolati solo da tale momento. Il calcolo di interessi di sospensione anche dopo l'accordo MAP risulterebbe ingiustamente gravoso e in contrasto con l'art. 20 DPR 602/73. L'art. 19, comma 3, D.Lgs. 49/2020 prevede che gli interessi decorrano dalla conclusione dell'accordo.

  • Accolto
    Indebita richiesta di interessi di sospensione

    L'accordo MAP rende certo, liquido ed esigibile il credito erariale, pertanto gli interessi per la ritardata iscrizione devono essere calcolati solo da tale momento. Il calcolo di interessi di sospensione anche dopo l'accordo MAP risulterebbe ingiustamente gravoso e in contrasto con l'art. 20 DPR 602/73. L'art. 19, comma 3, D.Lgs. 49/2020 prevede che gli interessi decorrano dalla conclusione dell'accordo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 713
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 713
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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