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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 713/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BENEDETTI GIULIO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4249/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
E_ Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077240922001 IRES-ALTRO 2014
- sul ricorso n. 4250/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
E_ Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077240821000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti delle contribuenti E_ RL (da ora E_) e Ricorrente_1 RL, veniva emessa e notificata, in data 17.6.2025, una intimazione di pagamento avente ad oggetto il pagamento degli importi affidati a titolo di provvisoria esecuzione del terzo delle maggiori imposte IRES ed IRAP, in precedenza oggetto di separati atti d'accertamento, oltre gli interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo, così per un totale di euro 2.092.622,33.
In particolare, i due atti d'accertamento, notificati alla contribuente il 25.10.2019, avevano avuto ad oggetto, per il 2014, due rilievi, in materia di IRES ed IRAP, concernenti, da un lato, la disciplina dei prezzi intercompany, nelle transazioni con la Società_1, dall'altro, la contestata deduzione di costi addebitati da quest'ultima alla contribuente italiana.
Va però detto che il contenzioso instaurato con l'impugnazione dei due citati atti d'accertamento veniva poi definito, all'esito della procedura MAP attivata, con una declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia ai ricorsi da parte della E_ (si veda sul punto la sentenza della CGT di Milano n.2367/12/2024), cui seguiva, ad opera dell'ADER, l'emissione e notifica di due avvisi di presa in carico aventi ad oggetto proprio le somme, per maggiori imposte ed interessi, poi definitivamente richieste con l'intimazione impugnata di cui sopra.
Dopo la notifica dell'ingiunzione la E_ e la Ricorrente_1, sempre con riferimento al medesimo periodo d'imposta del 2014 ed alla medesima procedura MAP definita, ricevevano anche la notifica, in data
27.8.2025, di altre due cartelle di pagamento, aventi ad oggetto il pagamento degli interessi di sospensione, riferiti sia alle imposte dirette, sia alle addizionali regionali ed IRAP.
Quest'ultime due cartelle venivano impugnate con distinti e separati ricorsi che, riuniti, sono oggetto del presente giudizio.
In particolare, avverso tali atti le contribuenti E_ e Ricorrente_1 RL presentavano i ricorsi n. 4249 /25 e n. 4250/25, aventi rispettivamente ad oggetto: il recupero degli interessi di sospensione sulle imposte dirette, per un ammontare di euro 7.393.026 e sulle addizionali regionali ed IRAP per un ammontare di euro 60.879,57.
Ebbene, su entrambe le pretese, le contribuenti chiedevano l'annullamento delle cartelle di pagamento in quanto sulle imposte rideterminate a seguito degli accordi MAP, sono dovuti solo gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e ciò ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, DPR 602/73. All'incontro gli interessi da sospensione, ai sensi degli artt. 47, comma 8 bis, D.Lgs 546/91 e 39 DPR 602/73, non sono dovuti, sia con riferimento al periodo antecedente all'accordo MAP, sia a quello successivo (fino cioè al pagamento dell'imposta rideterminata avvenuto in data 23.6.2025). Ciò in quanto, prima dell'accordo, non vi sarebbe credito erariale certo, liquido ed esigibile, su cui calcolarli e dopo perché la pretesa risulterebbe in aperto contrasto con quanto disposto dal citato art. 20, secondo cui gli interessi da corrispondere sono da correlarsi solo alla ritardata iscrizione a ruolo. In sede di controdeduzioni, l'Ufficio replicava: quanto al primo punto, che l'accordo MAP non può costituire la base giuridica per il calcolo degli interessi, posto che è solo espressione di una rideterminazione del quantum di una obbligazione tributaria già sorta in piena autonomia ed efficacia giuridica;
quanto al secondo, che gli interessi di sospensione sono dovuti in ogni caso e sin dal momento in cui l'Ufficio affida le somme all'agente della riscossione e ciò a prescindere dalla eventuale sospensione dell'esecuzione ad opera del giudice tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ritiene fondate le ragioni delle ricorrenti. Sulla prima questione, infatti, è convincente la tesi della contribuente in tema di rilevanza giuridica dell'accordo
MAP. Non può negarsi, in altre parole, che proprio il perfezionamento dell'accordo pattizio rende certo, liquido ed esigibile il credito erariale, per cui è corretto che solo da questo preciso momento debba calcolarsi l'ammontare degli interessi per la ritardata iscrizione. Per di più, ad aderire alla tesi avversa, la stessa procedura convenzionale risulterebbe alla fine ingiustamente gravosa per i contribuenti che ne facciano richiesta. D'altronde che gli interessi debbano decorrere dalla conclusione dell'accordo è quanto prevede l'art.19, comma 3, del D,Lgs 49/2020 di recepimento della Direttiva UE 1852/2017.
Inoltre, quanto al tema centrale degli interessi di sospensione, la tesi delle ricorrenti è condivisibile (gli interessi dopo l'accordo MAP sono solo quelli da ritardata iscrizione a ruolo): infatti ad argomentare diversamente si arriverebbe al paradosso di pretendere dal contribuente, che abbia ottenuto legittimamente la sospensione dell'esecuzione, di dover versare interessi di sospensione ancor prima che siano iniziate a maturare quelli da “ritardata iscrizione”. Peraltro, a ragionare diversamente si rischierebbe anche di introdurre nell'ordinamento tributario un non previsto “anatocismo” sull'ammontare complessivo degli interessi a carico del contribuente;
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BENEDETTI GIULIO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4249/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
E_ Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077240922001 IRES-ALTRO 2014
- sul ricorso n. 4250/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
E_ Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077240821000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti delle contribuenti E_ RL (da ora E_) e Ricorrente_1 RL, veniva emessa e notificata, in data 17.6.2025, una intimazione di pagamento avente ad oggetto il pagamento degli importi affidati a titolo di provvisoria esecuzione del terzo delle maggiori imposte IRES ed IRAP, in precedenza oggetto di separati atti d'accertamento, oltre gli interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo, così per un totale di euro 2.092.622,33.
In particolare, i due atti d'accertamento, notificati alla contribuente il 25.10.2019, avevano avuto ad oggetto, per il 2014, due rilievi, in materia di IRES ed IRAP, concernenti, da un lato, la disciplina dei prezzi intercompany, nelle transazioni con la Società_1, dall'altro, la contestata deduzione di costi addebitati da quest'ultima alla contribuente italiana.
Va però detto che il contenzioso instaurato con l'impugnazione dei due citati atti d'accertamento veniva poi definito, all'esito della procedura MAP attivata, con una declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia ai ricorsi da parte della E_ (si veda sul punto la sentenza della CGT di Milano n.2367/12/2024), cui seguiva, ad opera dell'ADER, l'emissione e notifica di due avvisi di presa in carico aventi ad oggetto proprio le somme, per maggiori imposte ed interessi, poi definitivamente richieste con l'intimazione impugnata di cui sopra.
Dopo la notifica dell'ingiunzione la E_ e la Ricorrente_1, sempre con riferimento al medesimo periodo d'imposta del 2014 ed alla medesima procedura MAP definita, ricevevano anche la notifica, in data
27.8.2025, di altre due cartelle di pagamento, aventi ad oggetto il pagamento degli interessi di sospensione, riferiti sia alle imposte dirette, sia alle addizionali regionali ed IRAP.
Quest'ultime due cartelle venivano impugnate con distinti e separati ricorsi che, riuniti, sono oggetto del presente giudizio.
In particolare, avverso tali atti le contribuenti E_ e Ricorrente_1 RL presentavano i ricorsi n. 4249 /25 e n. 4250/25, aventi rispettivamente ad oggetto: il recupero degli interessi di sospensione sulle imposte dirette, per un ammontare di euro 7.393.026 e sulle addizionali regionali ed IRAP per un ammontare di euro 60.879,57.
Ebbene, su entrambe le pretese, le contribuenti chiedevano l'annullamento delle cartelle di pagamento in quanto sulle imposte rideterminate a seguito degli accordi MAP, sono dovuti solo gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e ciò ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, DPR 602/73. All'incontro gli interessi da sospensione, ai sensi degli artt. 47, comma 8 bis, D.Lgs 546/91 e 39 DPR 602/73, non sono dovuti, sia con riferimento al periodo antecedente all'accordo MAP, sia a quello successivo (fino cioè al pagamento dell'imposta rideterminata avvenuto in data 23.6.2025). Ciò in quanto, prima dell'accordo, non vi sarebbe credito erariale certo, liquido ed esigibile, su cui calcolarli e dopo perché la pretesa risulterebbe in aperto contrasto con quanto disposto dal citato art. 20, secondo cui gli interessi da corrispondere sono da correlarsi solo alla ritardata iscrizione a ruolo. In sede di controdeduzioni, l'Ufficio replicava: quanto al primo punto, che l'accordo MAP non può costituire la base giuridica per il calcolo degli interessi, posto che è solo espressione di una rideterminazione del quantum di una obbligazione tributaria già sorta in piena autonomia ed efficacia giuridica;
quanto al secondo, che gli interessi di sospensione sono dovuti in ogni caso e sin dal momento in cui l'Ufficio affida le somme all'agente della riscossione e ciò a prescindere dalla eventuale sospensione dell'esecuzione ad opera del giudice tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ritiene fondate le ragioni delle ricorrenti. Sulla prima questione, infatti, è convincente la tesi della contribuente in tema di rilevanza giuridica dell'accordo
MAP. Non può negarsi, in altre parole, che proprio il perfezionamento dell'accordo pattizio rende certo, liquido ed esigibile il credito erariale, per cui è corretto che solo da questo preciso momento debba calcolarsi l'ammontare degli interessi per la ritardata iscrizione. Per di più, ad aderire alla tesi avversa, la stessa procedura convenzionale risulterebbe alla fine ingiustamente gravosa per i contribuenti che ne facciano richiesta. D'altronde che gli interessi debbano decorrere dalla conclusione dell'accordo è quanto prevede l'art.19, comma 3, del D,Lgs 49/2020 di recepimento della Direttiva UE 1852/2017.
Inoltre, quanto al tema centrale degli interessi di sospensione, la tesi delle ricorrenti è condivisibile (gli interessi dopo l'accordo MAP sono solo quelli da ritardata iscrizione a ruolo): infatti ad argomentare diversamente si arriverebbe al paradosso di pretendere dal contribuente, che abbia ottenuto legittimamente la sospensione dell'esecuzione, di dover versare interessi di sospensione ancor prima che siano iniziate a maturare quelli da “ritardata iscrizione”. Peraltro, a ragionare diversamente si rischierebbe anche di introdurre nell'ordinamento tributario un non previsto “anatocismo” sull'ammontare complessivo degli interessi a carico del contribuente;
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.