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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 13/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1076/2020 depositato il 08/04/2020
proposto da
Comune di Galatina - Via Umberto I N. 40 73013 Galatina LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Xxiv Luglio N. 2/b 73100 Lecce LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1629/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 24/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20160000020 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La Dott.ssa Nominativo 2, in sostituzione del difensore costituito del Comune di Galatina, si riporta integralmente aI motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Galatina, nell'ambito delle attività di verifica e controllo in ambito tributario, ha proceduto all'emissione nei confronti della società “Resistente_1 S.r.l.” dell'Avviso di Accertamento n. 201600000020 del 14/07/2017 - prot. n. 20170033722 del 11/09/2017 (all.to 2), notificato il 20/09/2017, per omesso/ parziale versamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente IMU anno 2016, dell'importo di
€ 6.642,00, rettificato in € 6.355,00 a seguito del ricalcolo degli interessi.
Avverso il suddetto atto di Accertamento, la società Resistente_1 S.r.l., con atto notificato all'ente in data 09/11/2017 (all.to 4), ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, eccependo, in diritto, l'illegittimità dello stesso per “Erronea e falsa applicazione dell'art. 13, comma 9 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall'art. 2 del D.L 31 agosto 2012, n. 102 (convertito in legge dalla L. 28.10.2013, n. 124)”.
Il Comune, all'esito della procedura di reclamo/mediazione (ritualmente esperita e conclusasi con un rigetto) e del deposito del ricorso, ha resistito in giudizio con propria memoria di costituzione del
14/01/2019, ritualmente depositata in data 18/01/2019, con la quale ha controdedotto puntualmente a tutti i rilievi svolti, contestandone radicalmente la fondatezza.
Con sentenza n. 1629/19, depositata in data 24/09/2019, oggetto dell'odierno gravame, la 2^ sez. della
Commissione Tributaria adita, ha accolto il ricorso proposto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento, sull'assunto che “la documentazione fornita dalla ricorrente a sostegno della tesi difensiva va ritenuta fededegna in mancanza di espressa contestazione ad opera della controparte..”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame il Comune di Galatina per una serie articolata di motivi che si andranno a valorizzare nella parte motiva del presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve affermarsi come, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, il
Comune non solo si è costituito in primo grado, ma ha anche ampiamente dedotto su ogni punto del ricorso;
il Comune si è ritualmente costituito nel giudizio di primo grado, contestando puntualmente il ricorso proposto, risultando che l'Ente ha ritualmente provveduto al deposito telematico delle proprie controdeduzioni in data 18/01/2019, tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT); al deposito è stato assegnato il numero identificativo NIR D-176808/2019 e trasmesso con numero identificativo 19011809534937803, come risultante dalla ricevuta di avvenuta trasmissione.
Nel merito, non condivisibili sono le affermazioni secondo cui la contribuente assume di essere un'impresa di costruzioni edili e che gli immobili sono parte di un compendio immobiliare acquistato dalla società per l'edificazione e la destinazione alla vendita, sicché il Comune con l'atto impugnato avrebbe violato il disposto dell'art. 13, comma 9bis, del DL n. 201/2011 che dispone l'esenzione dall'IMU dei fabbricato costruiti per essere destinati alla vendita, finché permanga tale destinazione e purché non si tratti di immobili locati. Nessun valore probatorio al riguardo ha l'estratto del conto economico contenente l'indicazione, quali rimanenze, di sette immobili.
La ricorrente risulta aver presentato in data 30/06/2016 una dichiarazione IMU, con riferimento all'anno di imposta 2015, avente ad oggetto n. 7 immobili, con indicazione nel quadro “note” che trattasi di “immobile merce”. Gli immobili in questione sono pervenuti nella disponibilità della società Resistente_1 S.r.l. a far data dal 23/09/1991, con atto di compravendita a rogito notaio Nominativo_1 - rep. n. 191673 del 14/10/1991 – e risultano ultimati e accatastati solo in data 28/01/2016. Dalla documentazione trasmessa dalla ricorrente non è possibile evincere in alcun modo se gli immobili acquistati nel 1991 siano stati o meno assoggettati ad intervento di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c, d, e , f , del D.P.R. 06 giugno 2011, n. 380, in guisa tale da poter usufruire dell'agevolazione IMU prevista dal Legislatore per i beni merce. Né agli atti del Servizio Urbanistica risulta che siano stati rilasciati permessi di costruire alla società Resistente_1 S.r.l.
Ritiene questa Corte che nel concetto di “fabbricati costruiti e destinati alla vendita” può farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice purchè sullo stesso siano stati eseguiti interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c, d, e, f, del DPR 06 giugno 2001, n. 380. Ulteriore condizione affinché l'impresa costruttrice possa usufruire dell'agevolazione è l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo ai fini IMU.
Ne deriva che non è applicabile alla fattispecie in contestazione l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall'art. 2, del D.L. 31 agosto 2012, n. 102 (convertito in legge dalla L. 28.10.2013, n.
124), il quale dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. In particolare, il precitato disposto normativo riconosce alle imprese costruttrici l'esenzione dal versamento dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fino al permanere di tale condizione, purché non vengano concessi in locazione.
Pertanto, legittimamente e fondatamente l'Ente ha assoggettato ad accertamento tali unità immobiliari solo a far data dal 01.01.2016.
Per le ragioni suddette, la sentenza merita di essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado dichiara validi gli atti di accertamento impugnati;
condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €800,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1076/2020 depositato il 08/04/2020
proposto da
Comune di Galatina - Via Umberto I N. 40 73013 Galatina LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Xxiv Luglio N. 2/b 73100 Lecce LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1629/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 24/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20160000020 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La Dott.ssa Nominativo 2, in sostituzione del difensore costituito del Comune di Galatina, si riporta integralmente aI motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Galatina, nell'ambito delle attività di verifica e controllo in ambito tributario, ha proceduto all'emissione nei confronti della società “Resistente_1 S.r.l.” dell'Avviso di Accertamento n. 201600000020 del 14/07/2017 - prot. n. 20170033722 del 11/09/2017 (all.to 2), notificato il 20/09/2017, per omesso/ parziale versamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente IMU anno 2016, dell'importo di
€ 6.642,00, rettificato in € 6.355,00 a seguito del ricalcolo degli interessi.
Avverso il suddetto atto di Accertamento, la società Resistente_1 S.r.l., con atto notificato all'ente in data 09/11/2017 (all.to 4), ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, eccependo, in diritto, l'illegittimità dello stesso per “Erronea e falsa applicazione dell'art. 13, comma 9 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall'art. 2 del D.L 31 agosto 2012, n. 102 (convertito in legge dalla L. 28.10.2013, n. 124)”.
Il Comune, all'esito della procedura di reclamo/mediazione (ritualmente esperita e conclusasi con un rigetto) e del deposito del ricorso, ha resistito in giudizio con propria memoria di costituzione del
14/01/2019, ritualmente depositata in data 18/01/2019, con la quale ha controdedotto puntualmente a tutti i rilievi svolti, contestandone radicalmente la fondatezza.
Con sentenza n. 1629/19, depositata in data 24/09/2019, oggetto dell'odierno gravame, la 2^ sez. della
Commissione Tributaria adita, ha accolto il ricorso proposto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento, sull'assunto che “la documentazione fornita dalla ricorrente a sostegno della tesi difensiva va ritenuta fededegna in mancanza di espressa contestazione ad opera della controparte..”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame il Comune di Galatina per una serie articolata di motivi che si andranno a valorizzare nella parte motiva del presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve affermarsi come, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, il
Comune non solo si è costituito in primo grado, ma ha anche ampiamente dedotto su ogni punto del ricorso;
il Comune si è ritualmente costituito nel giudizio di primo grado, contestando puntualmente il ricorso proposto, risultando che l'Ente ha ritualmente provveduto al deposito telematico delle proprie controdeduzioni in data 18/01/2019, tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT); al deposito è stato assegnato il numero identificativo NIR D-176808/2019 e trasmesso con numero identificativo 19011809534937803, come risultante dalla ricevuta di avvenuta trasmissione.
Nel merito, non condivisibili sono le affermazioni secondo cui la contribuente assume di essere un'impresa di costruzioni edili e che gli immobili sono parte di un compendio immobiliare acquistato dalla società per l'edificazione e la destinazione alla vendita, sicché il Comune con l'atto impugnato avrebbe violato il disposto dell'art. 13, comma 9bis, del DL n. 201/2011 che dispone l'esenzione dall'IMU dei fabbricato costruiti per essere destinati alla vendita, finché permanga tale destinazione e purché non si tratti di immobili locati. Nessun valore probatorio al riguardo ha l'estratto del conto economico contenente l'indicazione, quali rimanenze, di sette immobili.
La ricorrente risulta aver presentato in data 30/06/2016 una dichiarazione IMU, con riferimento all'anno di imposta 2015, avente ad oggetto n. 7 immobili, con indicazione nel quadro “note” che trattasi di “immobile merce”. Gli immobili in questione sono pervenuti nella disponibilità della società Resistente_1 S.r.l. a far data dal 23/09/1991, con atto di compravendita a rogito notaio Nominativo_1 - rep. n. 191673 del 14/10/1991 – e risultano ultimati e accatastati solo in data 28/01/2016. Dalla documentazione trasmessa dalla ricorrente non è possibile evincere in alcun modo se gli immobili acquistati nel 1991 siano stati o meno assoggettati ad intervento di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c, d, e , f , del D.P.R. 06 giugno 2011, n. 380, in guisa tale da poter usufruire dell'agevolazione IMU prevista dal Legislatore per i beni merce. Né agli atti del Servizio Urbanistica risulta che siano stati rilasciati permessi di costruire alla società Resistente_1 S.r.l.
Ritiene questa Corte che nel concetto di “fabbricati costruiti e destinati alla vendita” può farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice purchè sullo stesso siano stati eseguiti interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c, d, e, f, del DPR 06 giugno 2001, n. 380. Ulteriore condizione affinché l'impresa costruttrice possa usufruire dell'agevolazione è l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo ai fini IMU.
Ne deriva che non è applicabile alla fattispecie in contestazione l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall'art. 2, del D.L. 31 agosto 2012, n. 102 (convertito in legge dalla L. 28.10.2013, n.
124), il quale dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. In particolare, il precitato disposto normativo riconosce alle imprese costruttrici l'esenzione dal versamento dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fino al permanere di tale condizione, purché non vengano concessi in locazione.
Pertanto, legittimamente e fondatamente l'Ente ha assoggettato ad accertamento tali unità immobiliari solo a far data dal 01.01.2016.
Per le ragioni suddette, la sentenza merita di essere riformata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado dichiara validi gli atti di accertamento impugnati;
condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €800,00 oltre accessori come per legge.