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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6060 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7529/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 15 dicembre 2025, alle ore 10:05, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. MARCHESE FRANCESCO, il quale discute la causa aderendo alla quantificazione operata dal CTU e ai fini del vaglio della buona fede dell'attore nella proposizione della domanda anche nei confronti del convenuto rileva che l'immobile dello stesso Controparte_1 era condotto in comodato da terzi e utilizzato nonostante la consapevolezza del blocco della fogna;
rileva poi che il convenuto non ha accettato la proposta conciliativa giudiziale, CP_2 accettata dall'attore e che del pari è avvenuto in relazione alla proposta conciliativa del CTU, accettata anche da;
tiene che di ciò si tenga conto sia ai fini della condanna alle spese di lite Controparte_1 di che della eventuale compensazione delle spese di lite in relazione a CP_2 [...]
laddove il Giudice ritenesse di non accogliere nei suoi confronti la domanda;
CP_1 per parte convenuta, l'Avv. Angelo Strano, in sostituzione dell'Avv. FRANCHINA FRANCESCO, il quale discute la causa precisando le conclusioni insistendo nella comparsa e chiede i termini ex art.190
c.p.c.; sopraggiunge l'Avv. Petralia Fiammetta, la quale si associa alle risultanze della CTU;
non si oppone alla compensazione delle spese di lite;
Il Giudice, rilevato che l'udienza è fissata per discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 5 N.R.G. 7529/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al n.r.g.
7529/2022 promossa da:
(c.f.[...]), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. MARCHESE FRANCESCO in VIALE XX SETTEMBRE 45 CATANIA che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in VIA VENETO, 68 Controparte_3 CodiceFiscale_1
ACIREALE, presso lo studio dell'Avv. FRANCHINA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
( ), elettivamente domiciliato in Catania via Parte_2 CodiceFiscale_2
Verona 62, presso lo studio dell'Avv. Petralia Fiammetta e dell'Avv. Vincenzo Petralia, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa;
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 26.2.2022, proprietario di un immobile sito Parte_3 in Acireale, via Torretta 36, piano terra ha convenuto in giudizio e CP_2 Controparte_1 chiedendo di condannarli la condanna al risarcimento del danno pari ad €10.492,62 per i danni cagionati al proprio immobile a causa degli sversamenti di acque luride conseguenti al mancato pagina 2 di 5 funzionamento della fogna a seguito di interventi sulla fossa settica ad opera di . Ha CP_2 dedotto di avere ottenuto un'ordinanza cautelare ante causam con la quale è stata ordinata a CP_2 la cessazione della condotta lesiva. Ha altresì esteso la pretesa risarcitoria a
[...] CP_1 che non si sarebbe adoperato per il rispristino del sistema di smaltimento continuando ad
[...] utilizzare, pur consapevole dell'occlusione della fossa settica, gli impianti idraulici, a servizio del proprio appartamento sito al piano sovrastante l'immobile attoreo.
Si è costituito in giudizio contestando la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità Controparte_1 derivante dall'utilizzo dell'impianto idrico a servizio del proprio appartamento, deducendo di non avere utilizzato l'immobile, risiedendo in altro luogo, e comunque di non avere alcun obbligo di non utilizzarlo, contestando il quantum ritenuto eccessivo e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda attorea avanzata nei propri confronti per mancanza di prova e di responsabilità.
Si è costituito in giudizio non contestando i fatti oggetto di accertamento in sede CP_2 cautelare, sotto il profilo della loro verificazione, come già fatto in sede cautelare ante causam, deducendo tuttavia di avere operato a seguito dell'accertamento della irregolarità dello scarico da parte del allo scopo di porre fine alla violazione riscontrata. CP_4
La causa è stata istruita con CTU sui luoghi, dopo avere sottoposto alle parti una proposta conciliativa giudiziale ex art.185 bis c.p.c., accettata soltanto dal convenuto e dall'attore; di Controparte_1 converso, la parte convenuta non si è presentata all'udienza fissata per la comparizione CP_2 personale delle parti.
Depositata la relazione di CTU in data 31.10.2024, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione orale.
La domanda attorea avanzata nei confronti di è fondata nei limiti e per le ragioni che si CP_2 vanno ad esporre.
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni al piano seminterrato dell'immobile del ricorrente (vedi foto alleg.3 citaz e all.7 cit. ed in particolare foto a pagina 9 della relazione di CTU nel procedimento possessorio ante causam) dall'invasione di liquami determinata dalla chiusura della fossa settica ad iniziativa del convenuto . CP_2
Come già accertato, in fase possessoria ante causam, “la pacifica otturazione ed ostruzione, da parte di
, del normale deflusso dei liquami nella fossa settica ubicata presso il proprio fondo CP_2 già di per sé costituisce comportamento tale da integrare quanto meno una grave molestia al possesso, da parte del reclamato , della limitrofa proprietà sita Acireale, via Torretta 6, Parte_3
pagina 3 di 5 atteso l'ingente sversamento di liquami all'interno dell'immobile, acclarato sia nel compendio fotografico in atti, sia dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di prima fase” (vedi ordinanza di reclamo agli atti).
Il CTU della fase cautelare ha altresì accertato la presenza di liquami nell'immobile attoreo, come confermato dal CTU ivi nominato.
E' pertanto incontestato il fatto fonte di danno cagionato dalla condotta colpevole del convenuto CP_2
il nesso causale tra tale fatto e il c.d. danno evento, nonché i danni c.d. conseguenza cagionati
[...] all'immobile attoreo.
Alcuna causa non imputabile si ravvisa nella condotta del convenuto, né la motivazione addotta vale ad integrare una circostanza tale da esimere lo stesso da responsabilità per avere deliberatamente e colpevolmente cagionato un riversamento fognario all'interno dell'immobile attoreo. In particolare, lo stesso ha agito unilateralmente, occludendo la fogna, senza adottare eventuali precauzioni al fine di evitare il riversamento fognario. Sul punto, non si ravvisa, in assenza di prova e in assenza di una previa antecedente diffida, una responsabilità in capo all'altro convenuto, per l'eventuale aggravamento del danno, in assenza di elementi di prova al riguardo, mentre risulta comprovata la responsabilità per il danno evento e per i danni conseguenza causalmente riconducibile alla condotta del convenuto CP_2
[...]
Tuttavia, vige in materia di risarcimento del danno, come già rilevato, il principio secondo il quale il risarcimento dei danni conseguenza non può consistere in una ingiusta locupletazione del danneggiato con rimessione di un bene, che nella fattispecie risulta in stato precario come ben descritto dal CTU, in uno stato migliorativo di quello effettivamente posseduto al tempo della verificazione del danno.
Il CTU, previo accesso sui luoghi, ha infatti accertato l'esistenza di danni da esondazioni di liquami fognari nei locali attorei, determinati dall'occlusione della fogna a cura del convenuto , CP_2 come già riscontrato nella fase cautelare ante causam dal CTU, riscontrando tuttavia lo stato di precarietà circostante, non imputabile a tale evento di danno, quantificando i costi degli interventi di ripristino dell'immobile attoreo imputabili al riversamento dei liquami in €2.000,18, oltre IVA redigendo apposito computo metrico.
Nessuna parte ha avanzato osservazioni alla relazione del CTU dalle cui conclusioni, motivate e documentate, non v'è ragione per discostarsi.
Da ultimo, la parte attrice, ha aderito espressamente alle conclusioni del CTU anche in punto di quantificazione, chiedendo di disporre la condanna al risarcimento del danno come quantificato dal
CTU. pagina 4 di 5 Va conseguentemente disposta la condanna di al pagamento, a titolo di risarcimento per CP_2 equivalente, in favore dell'attore, della somma di €2.000,18, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza.
In ordine alla posizione del convenuto , la domanda non può trovare accoglimento Controparte_5 per le ragioni già indicate, risultando il fatto imputabile alla condotta dell'altro convenuto. Tuttavia, la medesima parte convenuta, come reiterato all'udienza di discussione, non si è opposta alla compensazione delle spese di lite richiesta dall'attore.
Va conseguentemente disposta la compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna di alla refusione, in favore CP_2 dell'attore, delle spese di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e succ.modif. avuto riguardo al valore della causa determinato secondo il criterio del decisum, per tutte le fasi, parametri medi. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva, a carico di CP_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa, accerta la responsabilità di e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore di CP_2
a titolo di risarcimento del danno, della somma di €2.000,18, oltre iva, già Parte_3 rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si CP_2 Parte_3 liquidano in €2.552,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge.
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva, a carico di;
CP_2 compensa le spese di lite tra l'attore e il convenuto . Controparte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 15/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 15 dicembre 2025, alle ore 10:05, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. MARCHESE FRANCESCO, il quale discute la causa aderendo alla quantificazione operata dal CTU e ai fini del vaglio della buona fede dell'attore nella proposizione della domanda anche nei confronti del convenuto rileva che l'immobile dello stesso Controparte_1 era condotto in comodato da terzi e utilizzato nonostante la consapevolezza del blocco della fogna;
rileva poi che il convenuto non ha accettato la proposta conciliativa giudiziale, CP_2 accettata dall'attore e che del pari è avvenuto in relazione alla proposta conciliativa del CTU, accettata anche da;
tiene che di ciò si tenga conto sia ai fini della condanna alle spese di lite Controparte_1 di che della eventuale compensazione delle spese di lite in relazione a CP_2 [...]
laddove il Giudice ritenesse di non accogliere nei suoi confronti la domanda;
CP_1 per parte convenuta, l'Avv. Angelo Strano, in sostituzione dell'Avv. FRANCHINA FRANCESCO, il quale discute la causa precisando le conclusioni insistendo nella comparsa e chiede i termini ex art.190
c.p.c.; sopraggiunge l'Avv. Petralia Fiammetta, la quale si associa alle risultanze della CTU;
non si oppone alla compensazione delle spese di lite;
Il Giudice, rilevato che l'udienza è fissata per discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 5 N.R.G. 7529/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al n.r.g.
7529/2022 promossa da:
(c.f.[...]), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. MARCHESE FRANCESCO in VIALE XX SETTEMBRE 45 CATANIA che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in VIA VENETO, 68 Controparte_3 CodiceFiscale_1
ACIREALE, presso lo studio dell'Avv. FRANCHINA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
( ), elettivamente domiciliato in Catania via Parte_2 CodiceFiscale_2
Verona 62, presso lo studio dell'Avv. Petralia Fiammetta e dell'Avv. Vincenzo Petralia, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa;
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 26.2.2022, proprietario di un immobile sito Parte_3 in Acireale, via Torretta 36, piano terra ha convenuto in giudizio e CP_2 Controparte_1 chiedendo di condannarli la condanna al risarcimento del danno pari ad €10.492,62 per i danni cagionati al proprio immobile a causa degli sversamenti di acque luride conseguenti al mancato pagina 2 di 5 funzionamento della fogna a seguito di interventi sulla fossa settica ad opera di . Ha CP_2 dedotto di avere ottenuto un'ordinanza cautelare ante causam con la quale è stata ordinata a CP_2 la cessazione della condotta lesiva. Ha altresì esteso la pretesa risarcitoria a
[...] CP_1 che non si sarebbe adoperato per il rispristino del sistema di smaltimento continuando ad
[...] utilizzare, pur consapevole dell'occlusione della fossa settica, gli impianti idraulici, a servizio del proprio appartamento sito al piano sovrastante l'immobile attoreo.
Si è costituito in giudizio contestando la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità Controparte_1 derivante dall'utilizzo dell'impianto idrico a servizio del proprio appartamento, deducendo di non avere utilizzato l'immobile, risiedendo in altro luogo, e comunque di non avere alcun obbligo di non utilizzarlo, contestando il quantum ritenuto eccessivo e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda attorea avanzata nei propri confronti per mancanza di prova e di responsabilità.
Si è costituito in giudizio non contestando i fatti oggetto di accertamento in sede CP_2 cautelare, sotto il profilo della loro verificazione, come già fatto in sede cautelare ante causam, deducendo tuttavia di avere operato a seguito dell'accertamento della irregolarità dello scarico da parte del allo scopo di porre fine alla violazione riscontrata. CP_4
La causa è stata istruita con CTU sui luoghi, dopo avere sottoposto alle parti una proposta conciliativa giudiziale ex art.185 bis c.p.c., accettata soltanto dal convenuto e dall'attore; di Controparte_1 converso, la parte convenuta non si è presentata all'udienza fissata per la comparizione CP_2 personale delle parti.
Depositata la relazione di CTU in data 31.10.2024, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione orale.
La domanda attorea avanzata nei confronti di è fondata nei limiti e per le ragioni che si CP_2 vanno ad esporre.
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni al piano seminterrato dell'immobile del ricorrente (vedi foto alleg.3 citaz e all.7 cit. ed in particolare foto a pagina 9 della relazione di CTU nel procedimento possessorio ante causam) dall'invasione di liquami determinata dalla chiusura della fossa settica ad iniziativa del convenuto . CP_2
Come già accertato, in fase possessoria ante causam, “la pacifica otturazione ed ostruzione, da parte di
, del normale deflusso dei liquami nella fossa settica ubicata presso il proprio fondo CP_2 già di per sé costituisce comportamento tale da integrare quanto meno una grave molestia al possesso, da parte del reclamato , della limitrofa proprietà sita Acireale, via Torretta 6, Parte_3
pagina 3 di 5 atteso l'ingente sversamento di liquami all'interno dell'immobile, acclarato sia nel compendio fotografico in atti, sia dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di prima fase” (vedi ordinanza di reclamo agli atti).
Il CTU della fase cautelare ha altresì accertato la presenza di liquami nell'immobile attoreo, come confermato dal CTU ivi nominato.
E' pertanto incontestato il fatto fonte di danno cagionato dalla condotta colpevole del convenuto CP_2
il nesso causale tra tale fatto e il c.d. danno evento, nonché i danni c.d. conseguenza cagionati
[...] all'immobile attoreo.
Alcuna causa non imputabile si ravvisa nella condotta del convenuto, né la motivazione addotta vale ad integrare una circostanza tale da esimere lo stesso da responsabilità per avere deliberatamente e colpevolmente cagionato un riversamento fognario all'interno dell'immobile attoreo. In particolare, lo stesso ha agito unilateralmente, occludendo la fogna, senza adottare eventuali precauzioni al fine di evitare il riversamento fognario. Sul punto, non si ravvisa, in assenza di prova e in assenza di una previa antecedente diffida, una responsabilità in capo all'altro convenuto, per l'eventuale aggravamento del danno, in assenza di elementi di prova al riguardo, mentre risulta comprovata la responsabilità per il danno evento e per i danni conseguenza causalmente riconducibile alla condotta del convenuto CP_2
[...]
Tuttavia, vige in materia di risarcimento del danno, come già rilevato, il principio secondo il quale il risarcimento dei danni conseguenza non può consistere in una ingiusta locupletazione del danneggiato con rimessione di un bene, che nella fattispecie risulta in stato precario come ben descritto dal CTU, in uno stato migliorativo di quello effettivamente posseduto al tempo della verificazione del danno.
Il CTU, previo accesso sui luoghi, ha infatti accertato l'esistenza di danni da esondazioni di liquami fognari nei locali attorei, determinati dall'occlusione della fogna a cura del convenuto , CP_2 come già riscontrato nella fase cautelare ante causam dal CTU, riscontrando tuttavia lo stato di precarietà circostante, non imputabile a tale evento di danno, quantificando i costi degli interventi di ripristino dell'immobile attoreo imputabili al riversamento dei liquami in €2.000,18, oltre IVA redigendo apposito computo metrico.
Nessuna parte ha avanzato osservazioni alla relazione del CTU dalle cui conclusioni, motivate e documentate, non v'è ragione per discostarsi.
Da ultimo, la parte attrice, ha aderito espressamente alle conclusioni del CTU anche in punto di quantificazione, chiedendo di disporre la condanna al risarcimento del danno come quantificato dal
CTU. pagina 4 di 5 Va conseguentemente disposta la condanna di al pagamento, a titolo di risarcimento per CP_2 equivalente, in favore dell'attore, della somma di €2.000,18, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza.
In ordine alla posizione del convenuto , la domanda non può trovare accoglimento Controparte_5 per le ragioni già indicate, risultando il fatto imputabile alla condotta dell'altro convenuto. Tuttavia, la medesima parte convenuta, come reiterato all'udienza di discussione, non si è opposta alla compensazione delle spese di lite richiesta dall'attore.
Va conseguentemente disposta la compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna di alla refusione, in favore CP_2 dell'attore, delle spese di lite liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e succ.modif. avuto riguardo al valore della causa determinato secondo il criterio del decisum, per tutte le fasi, parametri medi. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva, a carico di CP_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa, accerta la responsabilità di e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore di CP_2
a titolo di risarcimento del danno, della somma di €2.000,18, oltre iva, già Parte_3 rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si CP_2 Parte_3 liquidano in €2.552,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge.
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva, a carico di;
CP_2 compensa le spese di lite tra l'attore e il convenuto . Controparte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 15/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 5 di 5