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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 19/08/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 794/2020 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIO NICOLO' ed C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA S. DAMIANO, 7 PALAGONIA contro
. , c.f , rappresentato e Controparte_1 Pt_2 P.IVA_1
difeso dall'avv. INGRAFFIA FILIPPO ed elettivamente domiciliato in Via Santa
Radegonda, 11 20121 MILANO
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. AUTUORI STEFANO e dell'avv. BONANNO GIACOMO
( ) C.F._2 Controparte_3
CALTAGIRONE; ( ) Viale Regina Parte_3 C.F._3
Margherita 8 00198 Roma;
elettivamente domiciliato in Viale Regina Margherita 00198
Roma presso il difensore avv. AUTUORI STEFANO
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato rappresentava che in data Pt_1
17.06.2020 gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n.207/2020 reso dal Tribunale di
Caltagirone, depositato il 01.06.2020 (proc.civ.n.304/2020), emesso su ricorso della società (già ), con il quale gli _4 TR
veniva intimato di pagare entro 40 giorni la somma di €. 31.598,24, oltre interessi come in domanda. Eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito, rappresentando che la Legge n.205/2018 art.1 comma 4 (legge di bilancio 2018) e la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione –sentenza n. 6458 del
18.12.1985- nei contratti di questo tipo (elettricità, gas, acqua), aveva disposto la prescrizione in due anni. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda, atteso che il pagamento nulla chiariva in ordine alla imputabilità della fatturazione, alla determinazione e alla quantificazione degli importi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l la quale Controparte_6
contestava l'opposizione spiegata ed eccepiva che, in seguito all'accertamento di prelievi irregolari effettuato dal distributore di zona in data 11/10/2013 presso l'utenza intestata al , i tecnici della società distributrice riscontravano la presenza di un Pt_1
allaccio abusivo diretto alla rete elettrica mediante il quale l'odierno opponente prelevava, illecitamente, energia elettrica per il periodo dal 04/12/2010 al 10/10/2013, data in cui l'apparecchio oggetto di manomissione è stato asportato, quantificandola in
152021kWh. Chiedeva pertanto la conferma del provvedimento monitorio opposto con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva quale Controparte_2
successore a titolo particolare di già _4 TR
, a mezzo del proprio procuratore speciale la quale
[...] Controparte_2
spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. e richiamava integralmente gli scritti difensivi già depositati dalla cedente, già _4 TR pagina 2 di 5 riportandosi alle conclusioni rassegnate da quest'ultima, facendo proprie le eccezioni, deduzioni, allegazioni e istanze anche istruttorie già svolte negli scritti difensivi di già , richiamando tutta la _4 TR
produzione documentale di parte convenuta in atti. Chiedeva l'estromissione del già , dal presente giudizio. _4 TR
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art 183 cpc VI comma dopodichè ritenuta la causa matura per la decisione si rinviava per la precisazione delle conclusioni
All'udienza del 4.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione concedendo i termini di rito
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, pertanto, va rigettata
Agli atti parte opposta ha depositato il verbale n. 140297/2013 del 10/10/2013, nel quale si legge testualmente che “A seguito verifica si riscontra un allaccio diretto alla rete enel mediante cavo elettrico sez. 4x1x16 (…) che alimenta un interruttore magneto termico (…) Il cavo abusivo è collegato alla rete mediante morsetti a perforazione (...).
Al momento della verifica si riscontra un prelievo di 9,5 – 9,8 – 9,7A”
Nel suddetto verbale, redatto alla presenza di parte opponente si legge testualmente
“ I sottoscritti dipendenti dell'Enel ST (…) dichiarano di essersi presentati
(…) qualificandosi al sig. che ha dichiarato di essere intestatario Parte_1
della fornitura”.
La fattura oggetto del presente giudizio nasce da un conteggio di consumi ricostruiti dalla società di distribuzione e riportati nella tabella che è stata allegata agli atti di parte opposta con la comunicazione del 15.10.2013 ed il verbale di verifica che non sono stati oggetto di contestazione.
Il credito vantato da parte opposta non può considerarsi estinto per intervenuta prescrizione biennale poiché la legge di bilancio n. 205/2017 con la quale è stato introdotto il nuovo termine di prescrizione per il corrispettivo relativo al consumo di energia elettrica e di gas naturale non è applicabile al caso in esame in quanto la fattura pagina 3 di 5 per cui è causa è stata emessa in data 03/03/2014 e, dunque, antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge dal cui tenore letterale si esclude l'applicazione retroattiva ancor di più se si tratta di prelievi irregolari con alterazione del sistema di misurazione tramite l'allaccio diretto alla rete di energia elettrica come nel caso di specie.
Anche a voler prendere in considerazione la prescrizione quinquennale la medesima non sussiste in quanto la stessa è stata interrotta dalla diffida di pagamento del 12/01/2016, ricevuta in data 21/01/2016, giusto avviso di ricevimento versato in atti.
Nel merito, preme sottolineare che ai fini dell'accertamento della responsabilità non appare necessario che intervenga una sentenza passata in giudicato che accerti che la condotta di sottrazione sia attribuibile direttamente all'agente essendo sufficiente la prova che l'effettivo utilizzo dell'energia è riconducibile all'intestatario della fornitura.
Tale circostanza risulta provata dalla verifica effettuata dei tecnici che hanno CP_5
accertato la fruizione illegittima di energia elettrica in capo all'opponente e la riconducibilità al medesimo presente al momento della redazione del verbale
Il diritto di credito è stato provato con la produzione della fattura n. 87457010016803A del 03/03/2014 emessa in seguito al verbale di verifica n. 140297/2013 del 10/10/2013 con cui i tecnici hanno accertato la sussistenza di prelievi irregolari, pertanto, la CP_5
società fornitrice ha dimostrato il titolo della pretesa creditoria per cui è causa avendo soddisfatto l'onere della prova su di essa incombente nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ.
Peraltro, parte opponente non ha contestato la prospettazione di Servizio Elettrico in ordine all'allaccio abusivo alla corrente, né all'illegittima fruizione da parte del Pt_1
di energia elettrica limitandosi ad eccepire un malfunzionamento del contatore ed a contestare i consumi;
cosicchè, la mancata e specifica contestazione dei fatti di causa permette di ritenere gli stessi provati in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma II cod. proc. civ. secondo cui sono da ritenersi pacifici “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, ha dimostrato il quantum mentre parte opponente non ha CP_5
versato in atti alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'erroneità dei consumi fatturati e la reale entità degli stessi
Per tali ragioni la proposta opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Giudice Dott.ssa Antonella Flora Domicoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 794/2020 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
Rigetta la proposta opposizione e, per gli effetti, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 207/2020 emesso dal Tribunale di Caltagirone l'1.06.2020 nel procedimento iscritto al n. 304/2020 R.G.
Condanna a corrispondere a quale Parte_1 Controparte_2
successore a titolo particolare di già _4 [...]
la somma liquidata nel decreto ingiuntivo opposto TR
Condanna a corrispondere a quale Parte_1 Controparte_2
successore a titolo particolare di Servizio Elettrico già _4 [...]
il pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi TR
€. 2.200,00 oltre Spese Gen Iva e Cpa come per legge
Caltagirone, il 19/08/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 794/2020 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIO NICOLO' ed C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA S. DAMIANO, 7 PALAGONIA contro
. , c.f , rappresentato e Controparte_1 Pt_2 P.IVA_1
difeso dall'avv. INGRAFFIA FILIPPO ed elettivamente domiciliato in Via Santa
Radegonda, 11 20121 MILANO
e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. AUTUORI STEFANO e dell'avv. BONANNO GIACOMO
( ) C.F._2 Controparte_3
CALTAGIRONE; ( ) Viale Regina Parte_3 C.F._3
Margherita 8 00198 Roma;
elettivamente domiciliato in Viale Regina Margherita 00198
Roma presso il difensore avv. AUTUORI STEFANO
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato rappresentava che in data Pt_1
17.06.2020 gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n.207/2020 reso dal Tribunale di
Caltagirone, depositato il 01.06.2020 (proc.civ.n.304/2020), emesso su ricorso della società (già ), con il quale gli _4 TR
veniva intimato di pagare entro 40 giorni la somma di €. 31.598,24, oltre interessi come in domanda. Eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito, rappresentando che la Legge n.205/2018 art.1 comma 4 (legge di bilancio 2018) e la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione –sentenza n. 6458 del
18.12.1985- nei contratti di questo tipo (elettricità, gas, acqua), aveva disposto la prescrizione in due anni. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda, atteso che il pagamento nulla chiariva in ordine alla imputabilità della fatturazione, alla determinazione e alla quantificazione degli importi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l la quale Controparte_6
contestava l'opposizione spiegata ed eccepiva che, in seguito all'accertamento di prelievi irregolari effettuato dal distributore di zona in data 11/10/2013 presso l'utenza intestata al , i tecnici della società distributrice riscontravano la presenza di un Pt_1
allaccio abusivo diretto alla rete elettrica mediante il quale l'odierno opponente prelevava, illecitamente, energia elettrica per il periodo dal 04/12/2010 al 10/10/2013, data in cui l'apparecchio oggetto di manomissione è stato asportato, quantificandola in
152021kWh. Chiedeva pertanto la conferma del provvedimento monitorio opposto con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva quale Controparte_2
successore a titolo particolare di già _4 TR
, a mezzo del proprio procuratore speciale la quale
[...] Controparte_2
spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. e richiamava integralmente gli scritti difensivi già depositati dalla cedente, già _4 TR pagina 2 di 5 riportandosi alle conclusioni rassegnate da quest'ultima, facendo proprie le eccezioni, deduzioni, allegazioni e istanze anche istruttorie già svolte negli scritti difensivi di già , richiamando tutta la _4 TR
produzione documentale di parte convenuta in atti. Chiedeva l'estromissione del già , dal presente giudizio. _4 TR
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art 183 cpc VI comma dopodichè ritenuta la causa matura per la decisione si rinviava per la precisazione delle conclusioni
All'udienza del 4.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione concedendo i termini di rito
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, pertanto, va rigettata
Agli atti parte opposta ha depositato il verbale n. 140297/2013 del 10/10/2013, nel quale si legge testualmente che “A seguito verifica si riscontra un allaccio diretto alla rete enel mediante cavo elettrico sez. 4x1x16 (…) che alimenta un interruttore magneto termico (…) Il cavo abusivo è collegato alla rete mediante morsetti a perforazione (...).
Al momento della verifica si riscontra un prelievo di 9,5 – 9,8 – 9,7A”
Nel suddetto verbale, redatto alla presenza di parte opponente si legge testualmente
“ I sottoscritti dipendenti dell'Enel ST (…) dichiarano di essersi presentati
(…) qualificandosi al sig. che ha dichiarato di essere intestatario Parte_1
della fornitura”.
La fattura oggetto del presente giudizio nasce da un conteggio di consumi ricostruiti dalla società di distribuzione e riportati nella tabella che è stata allegata agli atti di parte opposta con la comunicazione del 15.10.2013 ed il verbale di verifica che non sono stati oggetto di contestazione.
Il credito vantato da parte opposta non può considerarsi estinto per intervenuta prescrizione biennale poiché la legge di bilancio n. 205/2017 con la quale è stato introdotto il nuovo termine di prescrizione per il corrispettivo relativo al consumo di energia elettrica e di gas naturale non è applicabile al caso in esame in quanto la fattura pagina 3 di 5 per cui è causa è stata emessa in data 03/03/2014 e, dunque, antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge dal cui tenore letterale si esclude l'applicazione retroattiva ancor di più se si tratta di prelievi irregolari con alterazione del sistema di misurazione tramite l'allaccio diretto alla rete di energia elettrica come nel caso di specie.
Anche a voler prendere in considerazione la prescrizione quinquennale la medesima non sussiste in quanto la stessa è stata interrotta dalla diffida di pagamento del 12/01/2016, ricevuta in data 21/01/2016, giusto avviso di ricevimento versato in atti.
Nel merito, preme sottolineare che ai fini dell'accertamento della responsabilità non appare necessario che intervenga una sentenza passata in giudicato che accerti che la condotta di sottrazione sia attribuibile direttamente all'agente essendo sufficiente la prova che l'effettivo utilizzo dell'energia è riconducibile all'intestatario della fornitura.
Tale circostanza risulta provata dalla verifica effettuata dei tecnici che hanno CP_5
accertato la fruizione illegittima di energia elettrica in capo all'opponente e la riconducibilità al medesimo presente al momento della redazione del verbale
Il diritto di credito è stato provato con la produzione della fattura n. 87457010016803A del 03/03/2014 emessa in seguito al verbale di verifica n. 140297/2013 del 10/10/2013 con cui i tecnici hanno accertato la sussistenza di prelievi irregolari, pertanto, la CP_5
società fornitrice ha dimostrato il titolo della pretesa creditoria per cui è causa avendo soddisfatto l'onere della prova su di essa incombente nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ.
Peraltro, parte opponente non ha contestato la prospettazione di Servizio Elettrico in ordine all'allaccio abusivo alla corrente, né all'illegittima fruizione da parte del Pt_1
di energia elettrica limitandosi ad eccepire un malfunzionamento del contatore ed a contestare i consumi;
cosicchè, la mancata e specifica contestazione dei fatti di causa permette di ritenere gli stessi provati in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma II cod. proc. civ. secondo cui sono da ritenersi pacifici “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, ha dimostrato il quantum mentre parte opponente non ha CP_5
versato in atti alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'erroneità dei consumi fatturati e la reale entità degli stessi
Per tali ragioni la proposta opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Giudice Dott.ssa Antonella Flora Domicoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 794/2020 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
Rigetta la proposta opposizione e, per gli effetti, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 207/2020 emesso dal Tribunale di Caltagirone l'1.06.2020 nel procedimento iscritto al n. 304/2020 R.G.
Condanna a corrispondere a quale Parte_1 Controparte_2
successore a titolo particolare di già _4 [...]
la somma liquidata nel decreto ingiuntivo opposto TR
Condanna a corrispondere a quale Parte_1 Controparte_2
successore a titolo particolare di Servizio Elettrico già _4 [...]
il pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi TR
€. 2.200,00 oltre Spese Gen Iva e Cpa come per legge
Caltagirone, il 19/08/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
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