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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13216 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 21833 R.G. dell'anno 2025, e vertente tra
Parte_1
(Avv. V. Tommasi )
ricorrente e
CP_1
resistente contumace Oggetto : impugnativa licenziamento per giusta causa con richiesta di reintegra e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe premetteva in fatto : dall'8/5/2024 era stato assunto dalla convenuta - esercente attività di trasporto, spedizione merci, facchinaggio e movimentazione merci, per conto di terzi con contratto a tempo determinato con sede legale in Roma, viale Antonio Ciamarra 259 - con mansioni di autista (livello G1) sino al 31.05.2024 ; a tale data, tale contratto a tempo determinato, veniva trasformato in tempo indeterminato;
con lettera datata 19 dicembre 2024 - consegnata a mano il 23.12.2024 e ricevuta a mezzo raccomandata il 08.01.2025- la CP_1
gli aveva comunicato il licenziamento per giusta causa con effetto immediato dal
[...] giorno stesso, 23.12.2024 con la seguente motivazione: “In particolare la decisione è stata presa a causa della sua persistente mancanza di risposte alle lettere di richiamo inviate, tra cui quelle relative ai continui ritardi e al comportamento scorretto tenuto nell'ultimo periodo. Nonostante i ripetuti tentativi di risolvere la situazione in modo amichevole e di permetterle di rimediare, non abbiamo ricevuto alcuna risposta o cambiamento nel suo comportamento.”; con pec del 13.01.2025 aveva contestato il licenziamento . Argomentava in diritto in ordine alla violazione dell'iter previsto procedimento disciplinare e conseguente illegittimità del licenziamento . In particolare deduceva che la società gli aveva inviato direttamente delle lettere di richiamo datate CP_1
17/10/2024, 18/10/2024 e 14/11/2024 non precedute da contestazione disciplinare;
che nella lettera di richiamo datata 14.11.2024, non era nemmeno possibile individuare in modo chiaro e preciso il luogo, la data e la circostanza precisa del comportamento scorretto;
che relativamente alle lettere datate 17 e 18 ottobre 2024, ricevute in un'unica raccomandata, esso ricorrente in buona fede non credeva di dover dare risposta ufficiale atteso che nelle stesse si legge semplicemente che “Restiamo a disposizione per discutere questo problema e per fornire il supporto necessario affinchè simili incidenti non si ripetano “ ; che a detta della società vi sarebbe stata altra lettera di richiamo del 10.11.2024 non spedita per raccomandata ma consegnata a mani al lavoratore senza la firma di quest'ultimo per ricevuta. Deduceva inoltre che nella lettera di licenziamento per giusta causa della società era indicata una motivazione vaga e tale da non legittimare certamente un CP_1 licenziamento disciplinare per giusta causa ma al più una sanzione conservativa . Lamentava il mancato pagamento di € 69,48 a titolo di ED e di € € 527,41 a titolo di indennità di cassa . Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse “Accertato e dichiarato la che la società convenuta ha più di quindici dipendenti, accertata e dichiarata CP_1
l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento per giusta causa e/o comunque ritenuto, oggetto del presente giudizio e comunicato dalla al Sig. con nota CP_1 Parte_1 del 19.12.2024 a lui consegnata il 23.12.2024 e per raccomandata il 08.01.2024, per le motivazioni di cui in premessa, in particolare per mancanza della giusta causa e/o i motivi meglio ritenuti, ed accertata la volontà di non proseguire il rapporto di lavoro, dichiarare comunque risolto il contratto di lavoro intercorso tra le parti e per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. CP_1 al pagamento, tenuto conto altresì delle dimensioni della società datrice di Parte_1 lavoro e del comportamento adottato da quest'ultima, dell'indennità sostitutiva alla reintegra così come prevista per legge ed indicata in narrativa e nella relazione della consulente del lavoro allegata, fino a un massimo di euro 24.048,45 € nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria così come prevista per legge ed indicata in narrativa e nella relazione della consulente del lavoro allegata di/fino ad € 19.238,76 € e/o la/e somma/e maggiori o minori che saranno accertate in giudizio e ritenute di giustizia, oltre il versamento contributi e/o ogni altra indennità di legge.
- Accertato e dichiarato la che la società convenuta ha più di quindici dipendenti, CP_1 accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento per giusta causa e/o comunque ritenuto, oggetto del presente giudizio e comunicato dalla al Sig. CP_1 con nota del 19.12.2024 a lui consegnata il 23.12.2024 e per raccomandata Parte_1 il 08.01.2024, per le motivazioni di cui in premessa, in particolare per violazione del procedimento disciplinare e/o violazione requisito motivazione e/o per i motivi meglio ritenuti, ed accertata la volontà di non proseguire il rapporto di lavoro, dichiarare comunque risolto il contratto di lavoro intercorso tra le parti e per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. CP_1
tenuto conto delle dimensioni della società datrice di lavoro e del Parte_1 comportamento adottato da quest'ultima, di una indennità, come in premessa descritta e quantificata nella relazione della consulente del lavoro allegata, da un minimo di euro 3.206.46 ed un massimo di euro 19.238,76 e/o diversa somma che sarà accertata nel giudizio, oltre il versamento contributi e/o ogni altra indennità di legge. In subordine, ove fosse accertato e dichiarato che la società convenuta è una CP_1 società con meno di quindici dipendenti, accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento per giusta causa, oggetto del presente giudizio e comunicato dalla al Sig. con nota del 19.12.2024 a lui consegnata il 23.12.2024 CP_1 Parte_1
e per raccomandata il 08.01.2024 e/o comunque ritenuto, per le motivazioni di cui in premessa, in particolare per violazione del procedimento disciplinare e/o per i motivi meglio ritenuti, ed accertato il mancato obbligo di reintegra e comunque la volontà di non proseguire il rapporto di lavoro, dichiarare comunque risolto il contratto di lavoro intercorso tra le parti e per l'effetto, condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. al pagamento di Parte_1 un'indennità pari a 6 mensilità ossia € 20.016,00 o la somma maggiore e/o minore risultante di giustizia e/o ogni altra indennità/somma dovuta per legge. In subordine, ove fosse accertato e dichiarato che la è una società con meno di CP_1 quindici dipendenti, accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento per giusta causa, oggetto del presente giudizio e comunicato dalla al Sig. CP_1 Parte_1 con nota del 19.12.2024 a lui consegnata il 23.12.2024 e per raccomandata il
[...]
08.01.2024 e/o come meglio ritenuto, per le motivazioni di cui in premessa, in particolare perché non ricorrono gli estremi per un licenziamento per giusta causa e/o per le motivazioni meglio ritenute, ed accertato il mancato obbligo di reintegra e comunque la volontà di non proseguire il rapporto di lavoro, dichiarare comunque risolto il contratto di lavoro intercorso tra le parti e per l'effetto, condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. ad una Parte_1 indennità da un minimo di tre a un massimo di sei mensilità pertanto da € 6.033,00 ad € 12.066,00 e/o la somma maggiore e/o minore risultante di giustizia ed accertata nel corso del presente giudizio e/o ogni altra indennità dovuta per legge. In ogni caso, accertato e dichiarato che sono dovute al sig. le somme a titolo di Pt_1
ED e indennità di maneggio denaro, per i motivi ed i calcoli indicati in premessa ed identificati anche nella relazione della consulente del lavoro allegata, condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
[...] degli importi di euro 69,48 a titolo di ED ed euro 527,41 a titolo di Parte_1 indennità per maneggio denaro e/o le somme maggiori e/o minori risultanti di giustizia ed accertate nel corso del presente giudizio.
- Il tutto con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, compresa la fattura della consulente del lavoro di € 444,08. ” Nonostante la ritualità della notifica la convenuta rimaneva contumace . All'udienza del 7/10/2025 parte ricorrente evidenziava ai fini della rivendicazione dell'indennità di cassa che era stato versato in atti “ foglio movimentazione contanti “ ed insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni . Rinviata la causa per discussione all'udienza del 22/12/2026 ,da tenersi con le modalità della trattazione scritta , la causa viene decisa .
Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei termini di cui appresso . Parte ricorrente ha in primis eccepito che il licenziamento per giusta causa intimato con lettera datata 19/12/ 2024 non è stato preceduto da contestazione dell'addebito . Ed invero trattandosi di licenziamento ontologicamente disciplinare la resistente in ossequi alla garanzie procedimentali di cui all'art 7 L 300/'70 avrebbe dovuto previamente procedere alla contestazione dell'addebito e quindi assegnare termine a difesa al ricorrente . Deve rilevarsi che la resistente è rimasta contumace e pertanto non risulta agli atti alcuna lettera CP_2 di contestazione;
le lettere di richiamo alle quali viene fatto riferimento in ricorso non possono integrare alcuna preventiva contestazione di addebiti integrando esse stesse adozione di altre mancanze disciplinari .Deve quindi richiamarsi la sentenza n. 4879 del 24 febbraio 2020 con la Corte di Cassazione ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4, D.Lgs. 23/2015, ove il licenziamento venga intimato senza la previa contestazione disciplinare del comportamento addebitato, lo stesso continua ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione sul posto di lavoro oltre al risarcimento del danno nei limiti di legge. La tutela reintegratoria, infatti, prevista nel caso di “insussistenza del fatto contestato”, implicitamente ricomprende anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione, poiché a ritenere diversamente il datore di lavoro potrebbe allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove tali fatti siano provati e idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio contenuto. Se infatti è corretto affermare che nel caso in cui il licenziamento risulti giustificato (ossia il lavoratore ha davvero commesso l'inadempimento), ma sia formalmente viziato per violazione dell'obbligo di motivazione di cui al nuovo testo dell'articolo 2, comma 2, L. 604/1966, della procedura disciplinare di cui all'articolo 7, L. 300/1970, o della nuova procedura di preventiva conciliazione di cui all'articolo 7, L. 604/1966, deve trovare applicazione la sola sanzione indennitaria, non si può ricondurre a tale disciplina il caso all'esame in cui il licenziamento per motivi disciplinari non è stato preceduto da una formale contestazione disciplinare, poiché altrimenti argomentando, secondo del tutto condivisibile ragionamento seguito dalla Corte, si renderebbe incoerente il funzionamento del meccanismo sanzionatorio dell'articolo 18 (o delle tutele crescenti), che, come rilevabile dalla complessiva disciplina delle tutele, distribuisce reintegrazione e tutela economica sostituiva del posto di lavoro facendo perno sulla valutazione dei fatti posti alla base del licenziamento: precisamente, sulla valutazione “del fatto contestato“. ( cfr sul punto anche sentenza Tribunale Roma n. 7721/2021 pubbl. il 28/09/2021 RG n. 3003/2021 est Dott.ssa D. Casari ).Alla stregua di quanto esposto , ex art.18 L.300/1970 per come modificato dal D.Lgs. 23/20015,deve dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e tenuto conto della sussistenza del requisito dimensionale come da visure in atti , la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente dell' indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità ( senza contribuzione stante la natura risarcitoria ) ed al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR indicata nella relazione del consulente del lavoro in atti in € 1.603,23 oltre accessori e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della notifica del ricorso ( momento in cui parte resistente ha avuto notizia dell'esercizio del diritto di opzione ). Quanto alle differenze retributive a titolo di indennità di cassa deve rilevarsi che la circostanza che il ricorrente provvedesse al maneggio di denaro è ammessa nella lettera di richiamo del 14.11.2024 ( in atti ) e risulta dal foglio movimentazione contanti allegato al ricorso . I conteggi elaborati nella relazione della consulente del lavoro allegata al ricorso appaiono effettuati secondo corretti parametri sia quanto all'indennità di cassa che all'ED ( art. 15 del CCNL Autotrasporto e logistica applicato dalla convenuta per l'indennità di maneggio denaro e Tabelle retributive allegate al ricorso per ED ) Pertanto la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 69,48 a titolo di ED e di € 527,41 a titolo di indennità per maneggio denaro , oltre accessori come per legge . Le spese di lite , comprensive di quelle della consulenza di parte allegata al ricorso come da fattura in atti ( cfr sul punto per tutte Cassazione, ordinanza n. 26729 del 15 ottobre 2024 secondo la quale “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell' art. 92 cod. proc. civ.” ) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede :
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 19/12/2024 e condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell' indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità ( senza contribuzione stante la natura risarcitoria ) ed al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR indicata nella relazione del consulente del lavoro in atti in € 1.603,23 oltre accessori e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della notifica del ricorso;
-condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 69,48 a titolo di ED e di € 527,41 a titolo di indennità per maneggio denaro , oltre accessori come per legge;
condanna la resistente al pagamento di € 5323,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge ed al rimborso delle spese di consulenza per € 444,08 .
Roma , 22/12/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli