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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UD NO Presidente dott.ssa LA BE RI Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.10.2025, assunto in decisione in data 13.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Elisabeth Scarfo' ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brugherio, via
San IC Savio n.17;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2
1° comma, c.c.; autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
ordinare al Comune di Coccaglio (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni della separazione
A) PIANO GENITORIALE PER Il GL IN
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_1 la madre;
i genitori continueranno a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che potranno essere assunte dal genitore con il quale il figlio si trova al momento;
2. il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore , la somma Pt_2 Per_1 di € 500 mensile da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra
IBAN: [...], assegno che verrà annualmente rivalutato secondo gli Parte_1 indici ISTAT.
Il sig. provvederà a versare l'assegno di mantenimento dal giorno in cui si allontanerà dall'abitazione Pt_2 familiare avendo le parti di comune accordo deciso che fintanto che permarrà presso l'immobile tutte le spese inerenti al nucleo familiare saranno divise nella misura del 50% (a titolo esemplificativo, spese inerenti il minore, utenze domestiche, spese, mutuo).
Le spese straordinarie (baby sitter, tennis, vacanze studio e cure mediche ecc…) saranno ripartite in parti uguali (50% ciascuno), in conformità al Protocollo del Tribunale di Monza. (doc.13) Eventuali ed ulteriori spese straordinarie, necessitano di preventivo accordo tra i genitori e qualora questo non vi sia, entrambi i genitori si obbligano, per dirimere la questione, a utilizzare nell'ordine i seguenti criteri di scelta: benessere del figlio;
a parità di requisiti oggettivi, si sceglierà la soluzione che offra la maggiore comodità logistica del genitore che si farà carico di gestire la maggior parte e/o tutta la necessità del figlio e il preventivo economicamente più vantaggioso, anche tenuto conto della suddetta questione logistica;
3. l'assegno unico universale, le detrazioni d'imposta ed ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, saranno al 100% a favore della madre;
4. i coniugi si impegnano a far si che il minore abbia un rapporto equo ed equilibrato con entrambi i genitori pertanto prevedono sin da ora che, il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre e che dal giorno dell'allontanamento del sig. dall'abitazione familiare il minore trascorrerà con il padre weekend Pt_2 alternati dal venerdì dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso pagina 2 di 7 la dimora materna e comunque entro le ore 22:00, salvo il periodo delle vacanze estive entro le ore 23; il minore trascorrerà inoltre n. 2 giorni infrasettimanali: il martedì e il giovedì nelle settimane in cui il weekend non spetta al padre e 1 giorno infrasettimanale, il mercoledì, nelle settimane in cui il figlio è collocato presso il padre nel weekend, dal pomeriggio dopo la scuola e fino alla sera dopo cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00, salvo il periodo delle vacanze estive entro le ore 23. Fin tanto che l'abitazione familiare sita in Agrate Brianza alla via Cesare Battisti n.34 non sarà alienata a terzi, nei momenti in cui la sig.ra sarà assente per motivi di lavoro il sig. con l'esclusivo fine di Parte_1 Pt_2 trascorrere del tempo con il figlio minore potrà permanere presso l'abitazione; fino alle ore 18:00 o comunque fino al ritorno della sig.ra , e potrà altresì pernottarvi nei giorni in cui la sig.ra sarà in Parte_1 Parte_1 trasferta per lavoro fintanto che non avrà reperito un'abitazione in cui il minore potrà pernottare.
I coniugi, una volta reperita ognuno una propria e diversa abitazione, staranno con il minore ognuno presso la propria dimora nei giorni di rispettiva spettanza, salvo diversa pattuizione;
5. per quanto riguarda l'attività scolastica, frequenta la prima media presso l'Istituto Comprensivo Per_1
Savio di Agrate Brianza, con orario 8.00 -14.00 dal lunedì al venerdì;
6. non essendo attivi servizi di pre e post scuola il figlio minore potrà stare con il sig. se Per_1 Pt_2 questo disponibile, altrimenti potrà stare con i nonni materni o paterni o altro parente scelto d'intesa tra le parti, nell'ipotesi in cui non vi siano figure familiari disponibili sarà necessario attivare un servizio di baby- sitting in quanto la madre svolge attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30; Per_1 svolge inoltre, quale attività extra-scolastica, tennis due volte a settimana, con allenamenti in fascia serale dalle ore 18.00 alle ore 19.30 circa, oltre a eventuali tornei o incontri nel fine settimana. Entrambi i genitori provvederanno ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative, accordandosi preventivamente tra loro;
gli accompagnamenti per le attività extrascolastiche ed eventuali attività scolastiche saranno gestiti da entrambi i genitori di comune accordo, e in caso di loro impedimento potranno intervenire i nonni materni, la sorella, i nonni paterni o altra persona individuata d'intesa dai genitori, nell'ipotesi in cui non vi siano figure familiari disponibili potrà essere chiamata una baby-sitter; durante le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni la settimana dal 23 al 30 dicembre con un genitore e quella dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Anche la Vigilia e il giorno di Natale, così come la
Pasqua, la Pasquetta, i ponti primaverili e le altre festività, saranno ripartiti tra i genitori con cadenza alternata, salvo diverso accordo. Nel caso di vacanze programmate per i periodi festivi, i genitori potranno trascorrere con il figlio una settimana ciascuno;
in occasione dei compleanni, i genitori si impegnano a garantire la presenza del figlio con entrambi, o in mancanza di accordo: se il compleanno cade in un giorno non scolastico, un genitore dalla mattina fino alle
15:00 e l'altro genitore dal pomeriggio sino alle 22:00; ovvero se cade in giorno di frequenza scolastica,
pagina 3 di 7 genitore dall'uscita da scuola fino alle 19:00 e l'altro genitore fino alle 22:00, con attenzione a rispettare sempre la maggior alternanza possibile fra i genitori nella regolamentazione dei compleanni;
per le vacanze estive i periodi di permanenza saranno concordati entro il mese di febbraio di ogni anno, con la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con il figlio fino a tre settimane, anche non consecutive.
7. i genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente, anche tramite messaggi di testo, tutte le comunicazioni riguardanti tutte le informazioni rilevanti riguardanti il figlio . Per_1
B) DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
1. La casa familiare viene assegnata alla sig.ra , la quale vi dimorerà con il figlio minore Parte_1 Per_1
e la figlia minore asia;
Parte_1
2. i coniugi, di comune accordo, hanno convenuto di porre in vendita l'abitazione coniugale, al fine di entrambi due nuove abitazioni idonee ad accogliere il figlio minore;
Per_1
3. la sig. si obbliga pertanto ad alienare l'abitazione e ad abbassarne progressivamente il prezzo Parte_1 al fine di realizzare la vendita entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4. la somma che verrà ricavata dall'alienazione sarà utilizzata innanzitutto per estinguere il mutuo ipotecario gravante sull'immobile, che ad oggi risulta essere ancora di € 110.000,00 circa, e per pagare le spese condominiali ordinarie e straordinarie che dovessero risultare ancora non corrisposte al momento dell'alienazione.
5. La restante somma dovrà essere divisa in parti uguali tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Pt_2
6. i coniugi convengono che il sig. si allontanerà dalla casa familiare entro il 13 dicembre 2025, questi Pt_2 pertanto si impegna a asportare i propri effetti personali dall'abitazione e a reperire altra abitazione entro tale data;
7. le parti si impegnano, fintanto che proseguirà la convivenza a provvedere nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese le familiari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo spesa per alimenti, utenze e mutuo);
8. le parti di comune accordo prevedono che il sig. all'atto dell'alienazione della casa familiare potrà Pt_2 asportare dall'immobile il divano e il materasso, mentre il restante mobilio presente nell'abitazione familiare rimarrà a disposizione della sig.ra ; Parte_1
9. la sig.ra riconosce che l'autovettura modello BMW G3X targata GD840TC e il motoveicolo Parte_1 modello YAMAHA targato DX51817 sono di esclusiva spettanza del sig. il quale provvederà entro Pt_2 sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo a venderli e a trattenere il ricavato oppure ad effettuare il trapasso a se o a terzi;
il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra tutte le eventuali multe Pt_2 Parte_1 riferite ai predetti veicoli e tutti gli eventuali importi relativi a bolli, che dovessero pervenire alla sig.ra in quanto intestataria dei mezzi fino alla data del trapasso o della vendita;
Parte_1
pagina 4 di 7 il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra il pagamento di eventuali bolli o sanzioni/multe Pt_2 Parte_1 relative ad una precedente vettura modello BMW serie 3 targata EY089RH recentemente venduta (doc. 14);
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiarano di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti:
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 01.06.2017; matrimonio iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Coccaglio (BS) al n.30, parte 2, serie C;
2. ordinare al Comune di Coccaglio (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 1.6.2017 a Coccaglio (BS); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nato (31.8.2014); che ha altresì una figlia, Persona_2 Parte_1 [...]
(17.9.2010) da precedente relazione; Per_3
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 12.11.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 13.10.2025 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Parte_1 Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 1.6.2017 in Coccaglio, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Coccaglio, per le annotazioni di legge (atto n. N. 30 P. 2 S. C anno 2017);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025
pagina 6 di 7 Il Giudice relatore
LA BE RI
Il Presidente
UD NO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UD NO Presidente dott.ssa LA BE RI Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.10.2025, assunto in decisione in data 13.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Elisabeth Scarfo' ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brugherio, via
San IC Savio n.17;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2
1° comma, c.c.; autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
ordinare al Comune di Coccaglio (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni della separazione
A) PIANO GENITORIALE PER Il GL IN
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_1 la madre;
i genitori continueranno a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che potranno essere assunte dal genitore con il quale il figlio si trova al momento;
2. il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore , la somma Pt_2 Per_1 di € 500 mensile da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra
IBAN: [...], assegno che verrà annualmente rivalutato secondo gli Parte_1 indici ISTAT.
Il sig. provvederà a versare l'assegno di mantenimento dal giorno in cui si allontanerà dall'abitazione Pt_2 familiare avendo le parti di comune accordo deciso che fintanto che permarrà presso l'immobile tutte le spese inerenti al nucleo familiare saranno divise nella misura del 50% (a titolo esemplificativo, spese inerenti il minore, utenze domestiche, spese, mutuo).
Le spese straordinarie (baby sitter, tennis, vacanze studio e cure mediche ecc…) saranno ripartite in parti uguali (50% ciascuno), in conformità al Protocollo del Tribunale di Monza. (doc.13) Eventuali ed ulteriori spese straordinarie, necessitano di preventivo accordo tra i genitori e qualora questo non vi sia, entrambi i genitori si obbligano, per dirimere la questione, a utilizzare nell'ordine i seguenti criteri di scelta: benessere del figlio;
a parità di requisiti oggettivi, si sceglierà la soluzione che offra la maggiore comodità logistica del genitore che si farà carico di gestire la maggior parte e/o tutta la necessità del figlio e il preventivo economicamente più vantaggioso, anche tenuto conto della suddetta questione logistica;
3. l'assegno unico universale, le detrazioni d'imposta ed ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, saranno al 100% a favore della madre;
4. i coniugi si impegnano a far si che il minore abbia un rapporto equo ed equilibrato con entrambi i genitori pertanto prevedono sin da ora che, il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre e che dal giorno dell'allontanamento del sig. dall'abitazione familiare il minore trascorrerà con il padre weekend Pt_2 alternati dal venerdì dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso pagina 2 di 7 la dimora materna e comunque entro le ore 22:00, salvo il periodo delle vacanze estive entro le ore 23; il minore trascorrerà inoltre n. 2 giorni infrasettimanali: il martedì e il giovedì nelle settimane in cui il weekend non spetta al padre e 1 giorno infrasettimanale, il mercoledì, nelle settimane in cui il figlio è collocato presso il padre nel weekend, dal pomeriggio dopo la scuola e fino alla sera dopo cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00, salvo il periodo delle vacanze estive entro le ore 23. Fin tanto che l'abitazione familiare sita in Agrate Brianza alla via Cesare Battisti n.34 non sarà alienata a terzi, nei momenti in cui la sig.ra sarà assente per motivi di lavoro il sig. con l'esclusivo fine di Parte_1 Pt_2 trascorrere del tempo con il figlio minore potrà permanere presso l'abitazione; fino alle ore 18:00 o comunque fino al ritorno della sig.ra , e potrà altresì pernottarvi nei giorni in cui la sig.ra sarà in Parte_1 Parte_1 trasferta per lavoro fintanto che non avrà reperito un'abitazione in cui il minore potrà pernottare.
I coniugi, una volta reperita ognuno una propria e diversa abitazione, staranno con il minore ognuno presso la propria dimora nei giorni di rispettiva spettanza, salvo diversa pattuizione;
5. per quanto riguarda l'attività scolastica, frequenta la prima media presso l'Istituto Comprensivo Per_1
Savio di Agrate Brianza, con orario 8.00 -14.00 dal lunedì al venerdì;
6. non essendo attivi servizi di pre e post scuola il figlio minore potrà stare con il sig. se Per_1 Pt_2 questo disponibile, altrimenti potrà stare con i nonni materni o paterni o altro parente scelto d'intesa tra le parti, nell'ipotesi in cui non vi siano figure familiari disponibili sarà necessario attivare un servizio di baby- sitting in quanto la madre svolge attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30; Per_1 svolge inoltre, quale attività extra-scolastica, tennis due volte a settimana, con allenamenti in fascia serale dalle ore 18.00 alle ore 19.30 circa, oltre a eventuali tornei o incontri nel fine settimana. Entrambi i genitori provvederanno ad accompagnarlo alle attività sportive e ricreative, accordandosi preventivamente tra loro;
gli accompagnamenti per le attività extrascolastiche ed eventuali attività scolastiche saranno gestiti da entrambi i genitori di comune accordo, e in caso di loro impedimento potranno intervenire i nonni materni, la sorella, i nonni paterni o altra persona individuata d'intesa dai genitori, nell'ipotesi in cui non vi siano figure familiari disponibili potrà essere chiamata una baby-sitter; durante le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni la settimana dal 23 al 30 dicembre con un genitore e quella dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Anche la Vigilia e il giorno di Natale, così come la
Pasqua, la Pasquetta, i ponti primaverili e le altre festività, saranno ripartiti tra i genitori con cadenza alternata, salvo diverso accordo. Nel caso di vacanze programmate per i periodi festivi, i genitori potranno trascorrere con il figlio una settimana ciascuno;
in occasione dei compleanni, i genitori si impegnano a garantire la presenza del figlio con entrambi, o in mancanza di accordo: se il compleanno cade in un giorno non scolastico, un genitore dalla mattina fino alle
15:00 e l'altro genitore dal pomeriggio sino alle 22:00; ovvero se cade in giorno di frequenza scolastica,
pagina 3 di 7 genitore dall'uscita da scuola fino alle 19:00 e l'altro genitore fino alle 22:00, con attenzione a rispettare sempre la maggior alternanza possibile fra i genitori nella regolamentazione dei compleanni;
per le vacanze estive i periodi di permanenza saranno concordati entro il mese di febbraio di ogni anno, con la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con il figlio fino a tre settimane, anche non consecutive.
7. i genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente, anche tramite messaggi di testo, tutte le comunicazioni riguardanti tutte le informazioni rilevanti riguardanti il figlio . Per_1
B) DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
1. La casa familiare viene assegnata alla sig.ra , la quale vi dimorerà con il figlio minore Parte_1 Per_1
e la figlia minore asia;
Parte_1
2. i coniugi, di comune accordo, hanno convenuto di porre in vendita l'abitazione coniugale, al fine di entrambi due nuove abitazioni idonee ad accogliere il figlio minore;
Per_1
3. la sig. si obbliga pertanto ad alienare l'abitazione e ad abbassarne progressivamente il prezzo Parte_1 al fine di realizzare la vendita entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4. la somma che verrà ricavata dall'alienazione sarà utilizzata innanzitutto per estinguere il mutuo ipotecario gravante sull'immobile, che ad oggi risulta essere ancora di € 110.000,00 circa, e per pagare le spese condominiali ordinarie e straordinarie che dovessero risultare ancora non corrisposte al momento dell'alienazione.
5. La restante somma dovrà essere divisa in parti uguali tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Pt_2
6. i coniugi convengono che il sig. si allontanerà dalla casa familiare entro il 13 dicembre 2025, questi Pt_2 pertanto si impegna a asportare i propri effetti personali dall'abitazione e a reperire altra abitazione entro tale data;
7. le parti si impegnano, fintanto che proseguirà la convivenza a provvedere nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese le familiari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo spesa per alimenti, utenze e mutuo);
8. le parti di comune accordo prevedono che il sig. all'atto dell'alienazione della casa familiare potrà Pt_2 asportare dall'immobile il divano e il materasso, mentre il restante mobilio presente nell'abitazione familiare rimarrà a disposizione della sig.ra ; Parte_1
9. la sig.ra riconosce che l'autovettura modello BMW G3X targata GD840TC e il motoveicolo Parte_1 modello YAMAHA targato DX51817 sono di esclusiva spettanza del sig. il quale provvederà entro Pt_2 sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo a venderli e a trattenere il ricavato oppure ad effettuare il trapasso a se o a terzi;
il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra tutte le eventuali multe Pt_2 Parte_1 riferite ai predetti veicoli e tutti gli eventuali importi relativi a bolli, che dovessero pervenire alla sig.ra in quanto intestataria dei mezzi fino alla data del trapasso o della vendita;
Parte_1
pagina 4 di 7 il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra il pagamento di eventuali bolli o sanzioni/multe Pt_2 Parte_1 relative ad una precedente vettura modello BMW serie 3 targata EY089RH recentemente venduta (doc. 14);
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiarano di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti:
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 01.06.2017; matrimonio iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Coccaglio (BS) al n.30, parte 2, serie C;
2. ordinare al Comune di Coccaglio (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 1.6.2017 a Coccaglio (BS); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nato (31.8.2014); che ha altresì una figlia, Persona_2 Parte_1 [...]
(17.9.2010) da precedente relazione; Per_3
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 12.11.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 13.10.2025 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Parte_1 Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 1.6.2017 in Coccaglio, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Coccaglio, per le annotazioni di legge (atto n. N. 30 P. 2 S. C anno 2017);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025
pagina 6 di 7 Il Giudice relatore
LA BE RI
Il Presidente
UD NO
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