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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 263/2024 R.G., avente ad oggetto: Acquisto di eredità,
[...]
sito in Giarre, in viale dello Ionio, nn. Parte_1
38/50 (c.f. , in persona dell'amministratore pro - tempore, rappr. e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Giovanni Emanuele.
- Appellante -
Contro
, nato a [...] l'[...] (c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappr. e difeso dall'Avv. Filippo Lo Sciuto.
- Appellato -
________________________
Nell'udienza di discussione del 5 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 982/2024 del 22 febbraio 2024 (resa nel procedimento n.
5609/2023 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dal Parte_1
” in Giarre, quale creditore di ) così statuiva:
[...] Controparte_1 a) dichiarava che ha accettato l'eredità di Controparte_1 Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 16 maggio 1994);
[...]
b) compensava integralmente le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 26 febbraio 2024, il Parte_1 proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando un
[...] unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio , che deduceva l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 5 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame l'appellante deduce “VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. - ERRONEA STATUIZIONE SULLE SPESE DI
LITE”, e rileva che: a) l'appellata sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite sulla base della mancata contestazione, da parte del , della domanda CP_1 formulata da esso Condomìnio; b) il giudice di prime cure è incorso in una palese violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., i quali, nel regolare la condanna alle spese e la compensazione delle stesse, dispongono che il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salvi i casi di soccombenza reciproca, di novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ex Corte Costituzionale n. 77/2018, di gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione, in cui può essere disposta la compensazione delle spese, parzialmente o per intero;
c) nel caso di specie, il giudizio si è concluso con la soccombenza integrale di parte avversa, che deve, pertanto, essere condannata a rifondere le spese di lite del , non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità Parte_1
della lite prevista dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
Il motivo è fondato.
Va invero osservato che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione (totale o parziale) delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.
4696/2019).
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle predette ipotesi giustificative dell'eventuale compensazione (anche solo parziale) delle spese processuali del giudizio di primo grado tra il appellante e , atteso Parte_1 Controparte_1 che:
a) il giudizio di merito tra le predette parti è stato (irrevocabilmente) definito dalla menzionata sentenza n. 982/2024 (qui impugnata dal -parte Parte_1
ricorrente in primo grado- nel solo capo -accessorio- relativo alle spese processuali), che, in accoglimento della domanda attrice, ha dichiarato che il convenuto ha accettato l'eredità di suo padre, Controparte_1 Persona_1
declaratoria, questa, per ottenere la quale lo stesso
[...] Parte_1
(creditore di ) aveva interesse ad agire in giudizio, al fine Controparte_1 di assicurare la continuità delle trascrizioni, indispensabile per la fruttuosità dell'avviata esecuzione forzata su un bene immobile già di proprietà del predetto de cuius e per il conseguente soddisfacimento coattivo del credito;
b) tale statuizione di merito ha determinato l'effettiva soccombenza (totale) del convenuto (odierno appellato) nei confronti Controparte_1 dell'appellante; e ciò senza alcuna novità delle questioni trattate, e in assenza di mutamenti della giurisprudenza o di sopravvenienze normative sul punto;
c) né sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (rilevanti ex art. 92, comma secondo, c.p.c.), in quanto l'impugnata sentenza ha posto fine a una situazione di obiettiva incertezza (sull'intestazione proprietaria dell'immobile pignorato), la cui mancata rimozione preventiva e tempestiva (mediante la trascrizione, a cura e spese del debitore , di un atto di Controparte_1 accettazione, espressa o tacita, dell'eredità del padre) era imputabile all'inerzia dello stesso debitore e ha determinato la necessità del giudizio poi promosso dal (inerzia, questa, peraltro protrattasi anche nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, nonostante il procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal giudice e conclusosi negativamente per assenza del ); CP_1
d) infatti, la soccombenza non si valuta solo a partire dalle ragioni delle parti che hanno partecipato al giudizio, potendo essere considerata soccombente, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, anche la parte che è rimasta contumace o che, nel costituirsi, ha (come nel caso de quo) riconosciuto le ragioni di controparte;
e) il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera, cioè, soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass. civ., sez. VI^, ord.
24/03/2015, n. 5842).
Ne consegue l'inidoneità del richiamo analogico -operato dall'impugnata sentenza- della disciplina delle spese processuali relative alla domanda -proposta in via principale- di verificazione (di scrittura privata) a giustificare la non applicazione del generale principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) e la disposta compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in quanto la previsione normativa (ex art. 216, comma secondo, c.p.c.) dell'imposizione dell'onere delle spese processuali a carico dell'attore (nel caso di riconoscimento, da parte del convenuto, della scrittura) ha carattere eccezionale e, come tale, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c., non consente, anche in casi diversi (come il presente giudizio), una legittima deroga dei detti principi generali di soccombenza e di causalità, costituenti diretti corollari del diritto di azione e di difesa in giudizio (art. 24 della Costituzione).
Attesa la sopra evidenziata insussistenza di concrete ragioni giustificative della disposta compensazione totale delle spese processuali del giudizio di primo grado tra il e il , va quindi accolto il proposto appello e, in riforma Parte_1 CP_1 dell'impugnata sentenza: a) va annullato il capo della medesima sentenza che ha compensato le spese processuali tra le predette parti;
b) le stesse spese seguono la soccombenza e vanno interamente poste a carico del . CP_1
Tali spese vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (euro 4.667,49 per sorte capitale) del credito posto a sostegno del pignoramento immobiliare all'origine del promosso giudizio di accertamento della qualità di erede.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese processuali sostenute dal nel presente giudizio di appello -da Parte_1 liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (sino a euro 5.200,00) del procedimento di impugnazione, avente per oggetto soltanto la regolamentazione delle spese di primo grado- seguono parimenti la soccombenza del e vanno poste a carico dello stesso. CP_1
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 263/2024 R.G.A.C.,
in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_2
Giarre avverso la sentenza n. 982/2024 del 22 febbraio 2024 del Tribunale di
Catania (resa nel procedimento n. 5609/2023 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a) annulla il capo della sentenza che ha compensato le spese processuali tra le parti;
b) condanna al rimborso, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese processuali del giudizio di Parte_3
primo grado, che liquida in euro 545,00 per esborsi e in complessivi euro
1.278,00 per compensi di avvocato (di cui euro 213,00 per fase di studio, euro
213,00 per fase introduttiva, euro 426,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
condanna al rimborso, in favore del Controparte_1 Parte_1
in Giarre, delle spese processuali del presente giudizio di appello,
[...] che liquida in euro 804,00 per esborsi e in complessivi euro 1.458,00 per compensi di avvocato (di cui euro 268,00 per fase di studio, euro 268,00 per fase introduttiva, euro
496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il 19 novembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 263/2024 R.G., avente ad oggetto: Acquisto di eredità,
[...]
sito in Giarre, in viale dello Ionio, nn. Parte_1
38/50 (c.f. , in persona dell'amministratore pro - tempore, rappr. e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Giovanni Emanuele.
- Appellante -
Contro
, nato a [...] l'[...] (c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappr. e difeso dall'Avv. Filippo Lo Sciuto.
- Appellato -
________________________
Nell'udienza di discussione del 5 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 982/2024 del 22 febbraio 2024 (resa nel procedimento n.
5609/2023 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dal Parte_1
” in Giarre, quale creditore di ) così statuiva:
[...] Controparte_1 a) dichiarava che ha accettato l'eredità di Controparte_1 Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 16 maggio 1994);
[...]
b) compensava integralmente le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 26 febbraio 2024, il Parte_1 proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando un
[...] unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio , che deduceva l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 5 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame l'appellante deduce “VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. - ERRONEA STATUIZIONE SULLE SPESE DI
LITE”, e rileva che: a) l'appellata sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite sulla base della mancata contestazione, da parte del , della domanda CP_1 formulata da esso Condomìnio; b) il giudice di prime cure è incorso in una palese violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., i quali, nel regolare la condanna alle spese e la compensazione delle stesse, dispongono che il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salvi i casi di soccombenza reciproca, di novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ex Corte Costituzionale n. 77/2018, di gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione, in cui può essere disposta la compensazione delle spese, parzialmente o per intero;
c) nel caso di specie, il giudizio si è concluso con la soccombenza integrale di parte avversa, che deve, pertanto, essere condannata a rifondere le spese di lite del , non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità Parte_1
della lite prevista dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
Il motivo è fondato.
Va invero osservato che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione (totale o parziale) delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.
4696/2019).
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle predette ipotesi giustificative dell'eventuale compensazione (anche solo parziale) delle spese processuali del giudizio di primo grado tra il appellante e , atteso Parte_1 Controparte_1 che:
a) il giudizio di merito tra le predette parti è stato (irrevocabilmente) definito dalla menzionata sentenza n. 982/2024 (qui impugnata dal -parte Parte_1
ricorrente in primo grado- nel solo capo -accessorio- relativo alle spese processuali), che, in accoglimento della domanda attrice, ha dichiarato che il convenuto ha accettato l'eredità di suo padre, Controparte_1 Persona_1
declaratoria, questa, per ottenere la quale lo stesso
[...] Parte_1
(creditore di ) aveva interesse ad agire in giudizio, al fine Controparte_1 di assicurare la continuità delle trascrizioni, indispensabile per la fruttuosità dell'avviata esecuzione forzata su un bene immobile già di proprietà del predetto de cuius e per il conseguente soddisfacimento coattivo del credito;
b) tale statuizione di merito ha determinato l'effettiva soccombenza (totale) del convenuto (odierno appellato) nei confronti Controparte_1 dell'appellante; e ciò senza alcuna novità delle questioni trattate, e in assenza di mutamenti della giurisprudenza o di sopravvenienze normative sul punto;
c) né sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (rilevanti ex art. 92, comma secondo, c.p.c.), in quanto l'impugnata sentenza ha posto fine a una situazione di obiettiva incertezza (sull'intestazione proprietaria dell'immobile pignorato), la cui mancata rimozione preventiva e tempestiva (mediante la trascrizione, a cura e spese del debitore , di un atto di Controparte_1 accettazione, espressa o tacita, dell'eredità del padre) era imputabile all'inerzia dello stesso debitore e ha determinato la necessità del giudizio poi promosso dal (inerzia, questa, peraltro protrattasi anche nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, nonostante il procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal giudice e conclusosi negativamente per assenza del ); CP_1
d) infatti, la soccombenza non si valuta solo a partire dalle ragioni delle parti che hanno partecipato al giudizio, potendo essere considerata soccombente, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, anche la parte che è rimasta contumace o che, nel costituirsi, ha (come nel caso de quo) riconosciuto le ragioni di controparte;
e) il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera, cioè, soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass. civ., sez. VI^, ord.
24/03/2015, n. 5842).
Ne consegue l'inidoneità del richiamo analogico -operato dall'impugnata sentenza- della disciplina delle spese processuali relative alla domanda -proposta in via principale- di verificazione (di scrittura privata) a giustificare la non applicazione del generale principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) e la disposta compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in quanto la previsione normativa (ex art. 216, comma secondo, c.p.c.) dell'imposizione dell'onere delle spese processuali a carico dell'attore (nel caso di riconoscimento, da parte del convenuto, della scrittura) ha carattere eccezionale e, come tale, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c., non consente, anche in casi diversi (come il presente giudizio), una legittima deroga dei detti principi generali di soccombenza e di causalità, costituenti diretti corollari del diritto di azione e di difesa in giudizio (art. 24 della Costituzione).
Attesa la sopra evidenziata insussistenza di concrete ragioni giustificative della disposta compensazione totale delle spese processuali del giudizio di primo grado tra il e il , va quindi accolto il proposto appello e, in riforma Parte_1 CP_1 dell'impugnata sentenza: a) va annullato il capo della medesima sentenza che ha compensato le spese processuali tra le predette parti;
b) le stesse spese seguono la soccombenza e vanno interamente poste a carico del . CP_1
Tali spese vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (euro 4.667,49 per sorte capitale) del credito posto a sostegno del pignoramento immobiliare all'origine del promosso giudizio di accertamento della qualità di erede.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese processuali sostenute dal nel presente giudizio di appello -da Parte_1 liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al valore (sino a euro 5.200,00) del procedimento di impugnazione, avente per oggetto soltanto la regolamentazione delle spese di primo grado- seguono parimenti la soccombenza del e vanno poste a carico dello stesso. CP_1
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 263/2024 R.G.A.C.,
in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_2
Giarre avverso la sentenza n. 982/2024 del 22 febbraio 2024 del Tribunale di
Catania (resa nel procedimento n. 5609/2023 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a) annulla il capo della sentenza che ha compensato le spese processuali tra le parti;
b) condanna al rimborso, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese processuali del giudizio di Parte_3
primo grado, che liquida in euro 545,00 per esborsi e in complessivi euro
1.278,00 per compensi di avvocato (di cui euro 213,00 per fase di studio, euro
213,00 per fase introduttiva, euro 426,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
condanna al rimborso, in favore del Controparte_1 Parte_1
in Giarre, delle spese processuali del presente giudizio di appello,
[...] che liquida in euro 804,00 per esborsi e in complessivi euro 1.458,00 per compensi di avvocato (di cui euro 268,00 per fase di studio, euro 268,00 per fase introduttiva, euro
496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il 19 novembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro