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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1146/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Arena Romania del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Arena Romania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 01/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Legnano (MI) il 25/04/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie A, Anno 2008. Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 13/09/2008, Per_1 Per_2 Per_3
09/10/2009 e 31/05/2011, tutti ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 13/06/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Legnano (MI) il 25/04/2008, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie A, Anno 2008 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, che ne esercitano congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2. DISPONE che in considerazione della loro età, i figli potranno incontrare il padre con i tempi e i modi che rispondono ai loro propri desideri.
In linea di massima, comunque e salvo diversi accordi:
• Il padre potrà tenere con sé i figli a week-end alternati dalle ore 18 del venerdì alle ore 22 della domenica. Fintanto che il sig. non avrà reperito un'adeguata e stabile soluzione Pt_1
pagina 2 di 3 abitativa, i minori pernotteranno, insieme a lui, presso l'abitazione della sig.ra Per_4
zia del sig. sita in Cerro Maggiore (MI), via Bertani 29.
[...] Pt_1
• I minori trascorreranno, ad anni alterni, con la madre il SS Natale e la giornata di S.Stefano
e con il padre il 31 dicembre ed il primo gennaio;
trascorreranno, ad anni alterni, con la madre la SS. Pasqua e con il padre il lunedì dell'Angelo, e così pure le altre festività di un solo giorno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc. ecc).
• Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche consecutive, impegnandosi a concordare entro il mese di maggio con l'altro genitore i tempi e il luogo dei soggiorni di villeggiatura;
3. DÀ ATTO che il sig. a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, cede Pt_1 alla sig.ra la propria quota parte (50%) dell'assegno universale per i figli, in Parte_2 modo tale SI AUTORIZZA la madre a percepirlo direttamente e per intero (ossia al 100%).
Dal momento che l'importo dell'assegno universale è variabile, qualora esso dovesse essere ridotto o cancellato, il sig. integrerà la differenza in modo tale da garantire la Pt_1 corresponsione della somma di € 350,00, che sarà versata alla sig.ra entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
i coniugi concordano di dividere al
50% anche le spese destinate all'acquisto stagionale di indumenti per i minori (ogni sei mesi);
5. DÀ ATTO che le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1146/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Arena Romania del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Arena Romania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 01/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Legnano (MI) il 25/04/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie A, Anno 2008. Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 13/09/2008, Per_1 Per_2 Per_3
09/10/2009 e 31/05/2011, tutti ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 13/06/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Legnano (MI) il 25/04/2008, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie A, Anno 2008 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli minori e siano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, che ne esercitano congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2. DISPONE che in considerazione della loro età, i figli potranno incontrare il padre con i tempi e i modi che rispondono ai loro propri desideri.
In linea di massima, comunque e salvo diversi accordi:
• Il padre potrà tenere con sé i figli a week-end alternati dalle ore 18 del venerdì alle ore 22 della domenica. Fintanto che il sig. non avrà reperito un'adeguata e stabile soluzione Pt_1
pagina 2 di 3 abitativa, i minori pernotteranno, insieme a lui, presso l'abitazione della sig.ra Per_4
zia del sig. sita in Cerro Maggiore (MI), via Bertani 29.
[...] Pt_1
• I minori trascorreranno, ad anni alterni, con la madre il SS Natale e la giornata di S.Stefano
e con il padre il 31 dicembre ed il primo gennaio;
trascorreranno, ad anni alterni, con la madre la SS. Pasqua e con il padre il lunedì dell'Angelo, e così pure le altre festività di un solo giorno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc. ecc).
• Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche consecutive, impegnandosi a concordare entro il mese di maggio con l'altro genitore i tempi e il luogo dei soggiorni di villeggiatura;
3. DÀ ATTO che il sig. a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, cede Pt_1 alla sig.ra la propria quota parte (50%) dell'assegno universale per i figli, in Parte_2 modo tale SI AUTORIZZA la madre a percepirlo direttamente e per intero (ossia al 100%).
Dal momento che l'importo dell'assegno universale è variabile, qualora esso dovesse essere ridotto o cancellato, il sig. integrerà la differenza in modo tale da garantire la Pt_1 corresponsione della somma di € 350,00, che sarà versata alla sig.ra entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
i coniugi concordano di dividere al
50% anche le spese destinate all'acquisto stagionale di indumenti per i minori (ogni sei mesi);
5. DÀ ATTO che le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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