Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3015 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], ivi eletti- Parte_1
vamente domiciliato in via Bentivegna n. 185, presso l'Avv. Pierfranco
Puccio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata ad [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Corleone, via Roma n. 53, presso l'Avv. Biagio
Maurizio La Venuta, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
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[.
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 6.11.2024 le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risulta essere trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Pre-
sidente del Tribunale nella causa di separazione. Da tale data in poi, pe-
raltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ri-
presa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono sepa-
rati con sentenza n. 539/18 pronunciata questo Tribunale in data
24.10.2017 e pubblicata in data 23.4.2018, già irrevocabile.
Per quanto attiene alla regolamentazione del rapporto deve rilevarsi che indicata in epigrafe, i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto di porre in capo al ricorrente l'obbligo di versare la somma mensi-
le di euro 250, a titolo di concorso al mantenimento della figlia della cop-
pia, maggiorenne, ma economicamente non indipendente, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
terminazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civi-
li del matrimonio.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n. documento in com.jniwrapper.win32.
automation.olecontain er Va, dunque, posto a carico di l'obbligo di corrispon- Parte_1
dere in favore di , un assegno mensile di euro 250,00 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia , , maggio-
renne ma non economicamente autosufficiente e convivente con la madre,
somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual-
mente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperta dal SSN, scolastiche, parascolastiche, ludiche e sportive).
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compen-
sazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenu-
te.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corleone, in data 16/08/2000, da nato a Parte_1
Corleone (PA), in data 25/12/1970, e da , nata ad Controparte_1
Alessandria (AL), in data 05/09/1970, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 32, parte II serie A, dell'anno 2000;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
, un assegno mensile di euro 250,00, a titolo di man- Controparte_1
tenimento della figlia della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni me-
se e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie
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automation.olecontain er sostenute in favore della figlia;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 07/01/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
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