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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa ID D'FR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5359 /2019 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. N.396/19 emessa dal Giudice di pace di Piedimonte Matese, assegnata in decisione all'udienza del24.06.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(p.i. Parte_2
), rappresenta e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti Massimo FA P.IVA_1
(c.f. e IC FA (c.f. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dei predetti -
PEC: .salerno.it Email_1 CP_1
.salerno.it; Email_2 CP_1
-APPELLANTE
E
PA NN (c.f. ) e (c.f. C.F._3 Parte_3
) rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall'Avv. C.F._4
FI TO (c.f. ), elettivamente domiciliati presso C.F._5
l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della predetta - PEC:
Email_3
-APPELLATI
NONCHE'
1
Controparte_2
APPELLATA -CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensiv.;
MOTIVI in FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
(già ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.
[...] Parte_4
396/2019, emessa a definizione dei procedimenti riuniti R.G. 1109/2018 e R.G. 1189/2018, con la quale il Giudice di Pace di Piedimonte Matese ha accolto la domanda proposta da Pt_3
e , volta al ristoro dei danni da loro patiti a seguito del sinistro stradale
[...] CP_3 occorso in data 10.01.2014.
Nel giudizio di primo grado gli attori avevano dedotto che, mentre percorrevano la Via
Provinciale, alle ore 15:00 circa, in Dragoni (CE), l'autovettura IA SA, tg. DH986ZH, di proprietà di , veniva tamponata dalla autovettura Audi A3, tg. CJ769LP, di CP_3 proprietà di , assicurata per la r.c.a. con la compagnia Controparte_2 [...]
A seguito dell'urto, la IA SA veniva sospinta in avanti Parte_2 contro la Smart, tg. EC821NB, di proprietà di che la precedeva, riportando Parte_3 entrambi i veicoli danni materiali.
Assumendo l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Audi A3 in ordine alla causazione del sinistro, gli istanti adivano dunque il Giudice di Pace di Piedimonte Matese al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Le cause, originariamente introdotte con distinti atti di citazione, venivano iscritte ai numeri di
R.G. 1109/2018 e 1189/2018 e, successivamente, riunite per connessione oggettiva e soggettiva alla causa più vetusta, n 1109/2018.
Si costituiva la eccependo la Parte_2 improponibilità e prescrizione della domanda, nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto;
la responsabile civile rimaneva contumace. Controparte_2
Istruita la causa mediante assunzione della prova testimoniale ed acquisizione della documentazione prodotta, il giudice di prime cure aveva pronunciato sentenza di accoglimento della domanda e, previa dichiarazione di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Audi A3 nella causazione del sinistro, aveva condannato la convenuta, , in Controparte_2
2 solido con la convenuta compagnia assicurativa, al pagamento della somma di €. 1.950,00 in favore di e della somma di €. 3.200,00 in favore di , a titolo di Parte_3 CP_3 risarcimento dei danni materiali, oltre interessi e spese di lite, liquidate in complessivi €
1.630,00 per ciascun attore.
-2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_2
deducendo l'erroneità della decisione impugnata sotto diversi profili,
[...] censurando in via preliminare, l'omessa pronuncia in ordine alla verifica dell'eccezione pregiudiziale di improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 145 C.d.a. e quindi la rigetto di detta eccezione.
L'appellante ha poi censurato l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, maturata ai sensi dell'art. 2947, comma 2 c.c., considerato che il sinistro si era verificato il 10.01.2014 mentre l'atto di citazione era stato notificato solo nel luglio 2018.
Nel merito, infine l'appellante ha censurato la motivazione impugnata per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, avendo il Giudice di Pace fondato la decisione sulle dichiarazioni del teste a suo dire inattendibile in quanto soggetto coinvolto in sinistri Testimone_1 analoghi;
ha inoltre censurato l'omessa pronuncia sulle contestazioni formulate in ordine alla dinamica del sinistro e alla plurisinistrosità dei soggetti e dei veicoli coinvolti.
L'appellante ha pertanto concluso per l'accoglimento del gravame con conseguente riforma della sentenza impugnata, chiedendo: la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della stessa;
la dichiarazione di improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea proposta in primo grado;
la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2947, comma 2 c.c., con condanna degli appellati alla refusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio..
Si sono costituiti e , eccependo l'infondatezza delle censure sollevate Parte_3 CP_3 da e sostenendo la piena proponibilità della Parte_2 domanda attorea di primo grado ai sensi dell'art. 145 C.d.a., in quanto preceduta da regolari messe in mora, ritualmente allegate, idonee a interrompere il termine di prescrizione del diritto azionato.
Nel merito gli appellati hanno ribadito la correttezza della ricostruzione operata dal giudice di prime cure, nonché la piena legittimità e coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata ed hanno quindi concluso per il rigetto dell'appello; in subordine hanno concluso per il contenimento dell'eventuale condanna al risarcimento del danno minimo, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
3 Non si è costituita, invece, malgrado la regolare notifica dell'atto di Controparte_2 gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice istruttore all'udienza del 24.06.2025 ha assunto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-3. Passando al vaglio dei motivi di gravame va rilevato che con il primo motivo di censura, la difesa appellante ha eccepito l'improcedibilità della domanda per l'omesso invio, da parte degli odierni appellati- attori in primo grado, della lettera di messa in mora da ritenersi condizione di procedibilità della domanda.
Detta censura da esaminarsi preliminarmente, ponendo essa una questione di inammissibilità della domanda, riveste carattere pregiudiziale rispetto agli altri.
Passando al merito va rilevato che la censura è fondata.
Al riguardo si osserva che la Suprema Corte con la sentenza n. 1829/2018 ha affrontato espressamente la rilevanza degli adempimenti imposti dal Codice delle Assicurazioni al danneggiato di un sinistro stradale che eserciti l'azione risarcitoria, precisando, che: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli
a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 C.d.a. private”.
L'art. 145 C.d.a. invero subordina la proponibilità in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni alla persona sofferti in conseguenza di sinistro stradale, al decorso di novanta giorni (c.d. spatium deliberandi) a far data dalla ricezione da parte dell'impresa di assicurazione di un'istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, "avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148". Quest'ultima disposizione, a sua volta, prescrive, al comma 2, che "la richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima", stabilendo altresì, al comma 5, che "in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla
4 ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".
L'obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente definito configura, pertanto, una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all'impresa assicuratrice di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale.
Il meccanismo così congegnato rinviene il suo antecedente storico nella L. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 22 (il quale, tuttavia, non definiva specificamente il contenuto della cd. messa in mora), norma di cui la Consulta, chiamata più volte a risolvere questioni di legittimità costituzionale, ha riconosciuto la conformità con il precetto dell'art. 24 Cost. (in quanto la condizione di procedibilità non vanifica né pregiudica il diritto di difesa, ma rappresenta solo un impedimento temporaneo all'esercizio della tutela giurisdizionale, limitato nel tempo e giustificato dall'esigenza di favorire la soluzione in via stragiudiziale delle liti) e con il principio del cd. giusto processo ex art. 111 Cost. (dacché "il legislatore continua a disporre di ampia discrezionalità in materia processuale, posto che la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi deve, tuttavia, tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto ragionevole, in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia").
Inoltre, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità (formatosi in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 22 ma pianamente riferibile anche all'analogo art. 145 c.d.a.), cui si intende dare espressa continuità, il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta di risarcimento determina l'improponibilità della domanda, rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito (cfr. Cass.
26/10/2009, n. 22597; Cass. 25/08/2006, n. 18493; Cass. 21/12/2004, n. 23696; Cass.
21/05/2004, n. 9700; Cass. 21/02/2003, n. 2655). 3.
-4. Alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati, va rilevato che la domanda proposta in primo grado da e deve essere dichiarata improcedibile, in quanto Parte_3 CP_3 non risulta agli atti alcuna lettera stragiudiziale contenente la richiesta di risarcimento danni rivolta alla compagnia Parte_2
Tanto premesso occorre precisare che la presente controversia viene decisa allo stato degli atti, tenuto conto unicamente degli elementi istruttori emergenti dalla documentazione effettivamente disponibile e dai fatti non contestati in causa.
5 Va rilevato che nel fascicolo di primo grado, acquisito in formato cartaceo non è possibile rinvenire la produzione di parte attrice e quindi gli atti sottoposti al vaglio del giudice di primo grado e dirimenti ai fini della decisione;
difatti il procuratore degli attori – odierni appellati – aveva provveduto a ritirare la propria produzione all'udienza del 13.2.2019 (c.f.r. data e firma apposta a margine del verbale di udienza da procuratore degli attori) e non ha più provveduto né al suo tempestivo deposito in primo grado, mentre nella presente fase di giudizio nulla risulta prodotto dagli appellati per contrastare l'avversa eccezione ed il motivo di gravame.
Al riguardo occorre evidenziare che le conseguenze di quanto precede non possono consistere in altro che nell'accoglimento della censura formulata in sede di gravame, non potendo il giudicante sottrarsi all'obbligo di decidere la causa nel merito sulla base delle risultanze processuali di cui dispone e non essendo in alcun modo giustificato un regresso della lite volto a consentire l'acquisizione del materiale di prova mancante.
È noto che “nel giudizio di primo grado l'inosservanza dell'obbligo della restituzione del fascicolo di parte, in precedenza ritirato, secondo la previsione dell'art.169, secondo comma,
C.P.C., non comporta improcedibilità dell'azione, ma implica soltanto che la decisione deve essere presa a prescindere dai documenti contenuti in detto fascicolo, in relazione all'implicita volontà dell'interessato di non avvalersene in quel grado del procedimento” (Cass. Civ., sez.
II, 8.6.82, n°1982; questo perchè “l'obbligo delle parti di depositare il proprio fascicolo prima dell'udienza di discussione, dopo il ritiro di esso in sede di rimessione della causa al Collegio,
- quando è prevista -, obbligo che comprende quello di includere nel fascicolo i documenti in precedenza prodotti, deve essere collegato, ai fini della individuazione della sanzione connessa alla sua inosservanza, al principio della disponibilità delle prove, di cui all'art.115 C.P.C.; pertanto, poiché la parte che produce un documento intende, in tesi generale, servirsi di esso
a sostegno delle sue tesi, il mancato nuovo deposito del documento, dopo il suo ritiro, evidenza solo la scelta, operata dalla parte, di non più servirsi del documento ai fini della difesa;
questo comporta che non è dato al giudice il potere di costringere una parte a ridepositare un documento in precedenza prodotto e poi ritirato, dovendo egli decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione, tanto più che ciascuna parte può, a norma dell'art.76 disp. att. C.P.C., farsi rilasciare dal cancelliere, durante il corso dell'istruzione, copia dei documenti prodotti ex adverso” (Cass. Civ. 3.7.75, n°2580; conf. la giurispr. successiva, Cass. Civ., sez. I, 24.1.86, n°459: “è onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti e i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonte di prova. Ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle
6 acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello
d'ufficio”; Cass. Civ., sez. II, 28.1.87, n°791: “nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice in sede di discussione della causa autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte, compresa la comparsa conclusionale, in un termine all'uopo fissato”).
Nella fattispecie vagliata non può esservi dubbio circa l'avvenuto ritiro ad opera della difesa degli attori della propria produzione come attestato dalla firma apposta al verbale di udienza.
In definitiva, il mancato rinvenimento, di detta produzione agli atti di causa comporta, in linea generale, che il giudice la decida <>, stante la disponibilità delle prove
(art.115 cit.), tranne che non consti, in qualche modo, lo smarrimento o la sottrazione del fascicolo, unica evenienza che potrebbe indurre lo stesso giudicante ad ordinarne la ricerca alla cancelleria o a disporne la ricostruzione (c.f.r. Cass. 97/6521).
Peraltro se il fascicolo cartaceo di primo grado non si rinviene in atti parimenti nel fascicolo telematico degli appellati e è elencata la presenza di allegati “Fascicolo di parte Pt_3 CP_3 con i documenti ed atti allegati di prima sede.”, ma nessun file risulta effettivamente allegato e consultabile nel fascicolo telematico.
Il delineato difetto probatorio non può che pregiudicare gli appellati.
Peraltro è necessario rilevare che il giudice di primo grado nel dare atto del suddetto adempimento stragiudiziale da parte degli attori accerta che sono presenti in atti i suddetti documenti relativi sia “nel fascicolo n. 745/18 che nel fascicolo 779/2018” .
L'accertamento, tuttavia risulta del tutto erroneo in quanto il fascicolo di primo grado reca il numero di ruolo n.1109/18 al quale è stato riunito il fascicolo n. 1189/2018 e quindi sicuramente l'accertamento giudiziale non è riferibile al giudizio in esame.
Ne discende che - allo stato degli atti di causa ed a fronte dell'errato accertamento operato dal primo giudice nonché della specifica contestazione della difesa appellante - gli appellati,
e , non hanno assolto il loro onere probatorio non depositando in atti Parte_3 CP_3 la documentazione necessaria al fine di verificare l'invio della preventiva lettera di messa in mora degli attori nei confronti della compagnia assicurativa appellante, prevista dagli artt. 145
e 148 c.d.a. quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In assenza della prova dell'invio della messa in mora prevista dagli artt. 145 e 148 c.d.a.,, a fronte della specifica censura formulata dalla parte appellate la domanda proposta dagli attori deve essere dichiarata improponibile.
Ad abundantiam, giova rilevare che l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla parte appellante in primo grado, e dalla medesima reiterata in appello, sia fondata non avendo gli attori provato la tempestiva interruzione del termine biennale di cui all'art. 2947 c.c., posto che, a fronte di
7 un sinistro verificatosi in data 10.1.2014, l'atto di citazione risulta essere stato notificato solo in data 31.7.2018.
Ne discende che in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente restituzione di quanto eventualmente ricevuto dai predetti in esecuzione della sentenza impugnata.
5. La riforma della sentenza impugnata impone, poi, anche la rideterminazione delle spese del primo grado di giudizio atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr., tra le tante, Cass., ordinanza n. 1775 del 24/01/2017). Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza della fase istruttoria del presente giudizio, il tutto con riferimento ai parametri medi attualmente vigenti di cui al DM 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n. 396/2019 emessa dal Giudice di Pace di Piedimonte
Matese dalla nei confronti di Parte_2 Parte_3
, e , nella contumacia di quest'ultima, così decide: CP_3 Controparte_2
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata n.396/2019 emessa dal Giudice di pace di Piedimonte Matese, dichiara improcedibile la domanda proposta da e Parte_3
; CP_3
- condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 1.265,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per il primo grado di giudizio e in € 3.397,00 per la presente fase di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A.
e spese generali come per legge per compensi, ed € 382,50 per esborsi, con attribuzione diretta ai procuratori anticipatari, per il presente grado di giudizio
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10/11/2025
LA GIUDICE
Dott.ssa ID D'FR
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