Articolo 2221 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2212 terdeciesArticolo 2212 quindecies
Versione
16 luglio 2016
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Versione
28 agosto 2022
Art. 2221-bis. (Aspettativa per riduzione quadri) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre ((2033)) , agli ufficiali del Corpo del genio della Marina:
a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all'organico della specialita' di assegnazione;
b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina. 2. Con i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialita'.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022