Decreto cautelare 16 giugno 2025
Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bortone e Paride Cesare Creti', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EG IA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela RI Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.P.A. IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta, 2;
per l'annullamento,
previa misura cautelare/sospensione dell'efficacia e contestuale istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.,
- della nota prot. -OMISSIS- del 6 Giugno 2025, con la quale il Dirigente del Servizio AIA-RIR del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della EG IA ha ordinato alla Società ricorrente (Gestore dello Stabilimento), ai sensi dell’art. 28 comma 8 del Decreto Legislativo n. 105/2015, di procedere immediatamente con lo svuotamento dei serbatoi di gasolio e benzina e di chiudere immediatamente tutti gli impianti connessi ai predetti serbatoi;
- della presupposta nota A.R.P.A. IA prot. n. -OMISSIS- del 29 Maggio 2025;
- di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della EG IA e dell’A.R.P.A. IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AR CO e uditi per le parti i difensori Avv.ti S. Bortone e P.C. Creti' per la parte ricorrente, Avv. M.L. Chiapperini per Arpa IA, C.P. Capobianco per la EG IA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 giugno 2025 e depositato in pari data, la Società ricorrente – che e svolge dal 2006 (prima Licenza) e dal 2011 (rinnovo Licenza) l’attività di Stoccaggio- Deposito Commerciale di Gasolio, Benzina, G.P.L presso la sede in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-, ricadente in zona E dedicata ad uso industriale ed agricolo; Cod. Stabilimento -OMISSIS- - ha chiesto l’annullamento, previa misura cautelare/sospensione dell'efficacia e contestuale istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.: della nota prot. -OMISSIS- del 6 Giugno 2025, con la quale il Dirigente del Servizio AIA-RIR del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della EG IA ha ordinato alla Società ricorrente (Gestore dello Stabilimento), ai sensi dell’art. 28 comma 8 del Decreto Legislativo n. 105/2015, di procedere immediatamente con lo svuotamento dei serbatoi di gasolio e benzina e di chiudere immediatamente tutti gli impianti connessi ai predetti serbatoi, nonché della presupposta nota A.R.P.A. IA prot. n. -OMISSIS- del 29 Maggio 2025 e di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto.
La Società ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- che nello stabilimento, oltre alle attività inerenti il prodotto GPL, sono in esercizio attività di stoccaggio e movimentazione combustibili per uso domestico, commerciale, industriale e agricolo;
- che l’A.R.P.A. IA, in esecuzione del mandato regionale prot. -OMISSIS-, ha comunicato alla soc. -OMISSIS- l’avvio della visita ispettiva ordinaria, ai sensi dell’art. 27 D.lgs n.105/2015, che, per l’anno 2023, si è conclusa con il Rapporto Finale e Scheda di raccomandazioni e/o proposte di prescrizione;
- che, in riscontro alla nota dell’A.R.P.A. prot. -OMISSIS- del 27.3.2025, in ordine alla mancanza della Valutazione del rischio attrezzature, Valutazione invecchiamento impianti gasolio-Benzina e alla revisione PEI), la soc. -OMISSIS- ha trasmesso con nota PEC del 31.3.2025 la documentazione descritta a pag. 2 del presente ricorso;
- che, oon nota prot. n.-OMISSIS- del 10.4.2025, l’A.R.P.A. ha segnalato alla EG IA “l’inadempienza riguardante la mancata effettuazione della Valutazione del Rischio relativo alle attrezzature, impianti e stoccaggi di Benzina e Gasolio. Conseguentemente permane la criticità relativa alla necessità di aggiornamento del Piano di Emergenza Interno (punto 6 della Lista di Riscontro in allegato H D.lgs n.105/15;
- che, per l’effetto, con nota prot. -OMISSIS- del 11.4.2025, la EG IA ha invitato/diffidato la ricorrente a presentare una Relazione in ordine alla “Valutazione del rischio relativo alle attrezzature, impianti e stoccaggi (Gasolio e Benzina)”;
- che, con nota pec del 14.4.2025, la ricorrente ha trasmesso la documentazione finalizzata al superamento dei suindicati rilievi, nello specifico: - Valutazione del Rischio alle Attrezzature, Impianti e Stoccaggio di gasolio e Benzina interno al perimetro del deposito (in atti), - Valutazione dei Rischi Benzina e Gasolio interni al deposito (in atti); - P.E.I. – Piano di Emergenza Interno Aggiornato con Top Event;
- che, di seguito, la EG IA ha trasmesso la suindicata documentazione all’A.R.P.A. che, con nota prot. n. -OMISSIS- del 29.05.2025 che avrebbe ritenuto per la prima volta: • il documento trasmesso in all.5.1 “Valutazione dei Rischi Benzina e Gasolio interno al deposito” è stato redatto secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/2008, riguardante i rischi legati alla sicurezza dei lavoratori. Pertanto si conferma l’assenza della valutazione quantificata dei rischi residui secondo quanto previsto dal Dlgs 105/15 (identificazione TOP-Event, frequenza attesa degli eventi, analisi delle conseguenze, valutazione e mitigazione dei rischi) legata agli impianti Gasolio e Benzina; • il documento TOP Event (all.11.2) descrive tre Top event con assunzione di ratei di guasto e frequenza di accadimento, privi di riferimenti bibliografici di settore; non viene descritto se trattasi di incendio, esplosione, rilascio tossico…non vengono calcolate le aree di danno associate ai Top Event individuati; • non è stata aggiornata la notifica (ex art. 13 D.lgs 105/15);
- che, di seguito, la EG IA, preso atto dei rilievi dell’A.R.P.A., con nota impugnata prot. -OMISSIS-, ha ordinato lo svuotamento dei serbatoi gasolio/benzina e la chiusura immediatamente gli impianti connessi e ha richiesto la trasmissione di una Relazione attestante il compiuto adempimento ai rilievi formulati dall’A.R.P.A. con nota prot. -OMISSIS-.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione art. 97 Cost.; Violazione Art. 15 Dlgs 105/15; Errata presupposizione; Errata valutazione delle risultanze istruttorie; sviamento, violazione dei principi in tema di leale cooperazione; Eccesso di potere; motivazione apparente, perplessità e contraddittorietà.
II - Violazione ed erronea applicazione-interpretazione dell’art. 13 D.lgs 105/15. Erronea presupposizione, Arbitrarietà. Eccesso di potere.
III - Violazione art. 97 Cost.; Sviamento; Violazione e falsa applicazione degli art. 3- 10 bis L.241/90; Violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa.
IV - Errata applicazione dell’art. 28 comma 8 Dlgs n.105/05; Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Con decreto cautelare n. 253/2025, pubblicato il 16 giugno 2025, è stata respinta l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica, pur tenendo conto delle articolate suggestive censure formulate nel ricorso (la cui approfondita valutazione appare opportuno, nel caso di specie, riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), non si ravvisa – allo stato – la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a. (fumus boni juris e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile di questa Sezione), per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria ed urgente, tenuto conto sia che la Società ricorrente non ha esplicitamente impugnato i precedenti provvedimenti adottati nei suoi confronti dalla EG IA con le note prot. n. -OMISSIS- del 28 Marzo 2025 e prot. n. -OMISSIS- dell’11 Aprile 2025, recanti l’ordine di sospensione immediata di tutte le attività connesse all’esercizio degli impianti Benzina e Gasolio e di svuotamento dei relativi serbatoi, sia che il danno allegato è di carattere essenzialmente patrimoniale e quindi (teoricamente) risarcibile. Ritenuto che l’istanza di misure cautelari monocratiche urgenti vada intesa anche come (implicita) richiesta di abbreviazione dei termini processuali ai sensi degli artt. 53 e 55 c.p.a.. ”
E’ stata fissata, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 2 Luglio 2025, previa riduzione alla metà dei termini processuali, ex artt. 53 e 55 c.p.a..
Con ordinanza cautelare n. 291/2025, pubblicata il 3 luglio 2025, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono infondate tutte le censure formulate nel ricorso, sia in quanto la Società ricorrente - Gestore dello Stabilimento a rischio di incidente rilevante connesso con sostanze pericolose - non ha esplicitamente impugnato i precedenti provvedimenti lesivi adottati nei suoi confronti dalla EG IA (a seguito della accertata mancata completa ottemperanza vuoi alle prescrizioni e raccomandazioni impartite sin dalla D.D. n. -OMISSIS-, vuoi alle prescrizioni inerenti la valutazione del rischio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 105/2015, inerente le attrezzature, impianti e stoccaggi di benzina e gasolio, la valutazione dell’invecchiamento dei relativi impianti e la conseguente necessaria revisione del P.E.I.) con le note prot. n. -OMISSIS- del 28 Marzo 2025 e prot. n. -OMISSIS- dell’11 Aprile 2025, recanti (tra l’altro) l’ordine di sospensione immediata di tutte le attività connesse all’esercizio degli impianti benzina e gasolio e di svuotamento dei relativi serbatoi, sia (comunque) perchè l’ulteriore documentazione trasmessa in via amministrativa dalla Società odierna ricorrente (dopo i predetti provvedimenti) non pare idonea a superare i rilievi evidenziati nelle relazioni di A.R.P.A. IA prot. n. -OMISSIS- del 10/4/2025 e prot. n. -OMISSIS- del 29/5/2025 riferiti alla persistente inadempienza riguardante l’adeguata valutazione del rischio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 105/2015, per gli impianti e stoccaggi di benzina e gasolio e la conseguente necessità di aggiornamento del P.E.I., in quanto effettivamente carente di una corretta valutazione quantificata dei rischi residui secondo quanto - specificamente - prescritto dal Decreto Legislativo n. 105/2015 (c.d. “Seveso ter”), che ha una finalità più ampia e specifica (rispetto al Decreto Legislativo n. 81/2008): la prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, garantendo con immediatezza i requisiti minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento, a tutela oltre che dei lavoratori anche della popolazione esterna e dell’ambiente; e di una aggiornata notifica, prescritta dal comma 7 dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 105/2015, a seguito della recente individuazione da parte del Gestore dello Stabilimento dei Top Event riguardanti gli impianti di benzina e gasolio di che trattasi (variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 13 del citato Decreto Legislativo n. 105/2015). “
Avverso quest’ultima ordinanza cautelare è stato presentato appello e, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3920/2025 del 28 agosto 2025, ha accolto l’appello cautelare, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione del merito in primo grado, con la seguente motivazione: “Rilevato che:la questione controversa riguarda l’ordine della EG IA alla Società appellante ricorrente, Gestore di uno stabilimento di carburanti, ai sensi dell’art. 28, comma 8, del d.lgs. n.105/2015, di procedere immediatamente con lo svuotamento dei serbatoi di gasolio e benzina e di chiudere immediatamente tutti gli impianti connessi ai predetti serbatoi (nota prot. -OMISSIS- del 6 Giugno 2025, con la quale il Dirigente del Servizio AIA-RIR del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana) nonché la presupposta nota A.R.P.A. IA prot. n. -OMISSIS- del 29 Maggio 2025; con note prot. n. -OMISSIS- del 28 Marzo 2025 e prot. n. -OMISSIS- dell’11 Aprile 2025, è stato già disposto, l’ordine di sospensione immediata di tutte le attività connesse all’esercizio degli impianti benzina e gasolio e di svuotamento dei relativi serbatoi; l’odierno appellante: in relazione alla nota prot. n. -OMISSIS- del 28 Marzo 2025, ha dato riscontro, come emerge dal provvedimento impugnato, con pec del 31 marzo 2025; in ordine a detta nota la EG IA, (prot. -OMISSIS- del 10 aprile 2025) - qui non impugnata - ha confermato le criticità evidenziate circa il mancato aggiornamento del piano di emergenza interno (PEI); in ordine alla nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 Aprile 2025, ha dato riscontro con nota del 14 aprile 2025; in ordine a questa nota, qui impugnata, l’Arpa ha rilevato (prot. n.-OMISSIS- del 29 maggio 2025) ulteriori criticità quali il mancato aggiornamento del citato PEI, una inadeguata valutazione del rischio ai sensi del dlg. 105/2015 e il mancato svuotamento dei serbatoi. Ritenuto che: impregiudicate le questioni di rito sollevate dagli appellati; nei limiti della sommaria cognizione di questa fase cautelare gli accertamenti svolti attengono ad aspetti relativi alla discrezionalità tecnica; l’istruttoria relativa è risalente alla D.D. -OMISSIS- (a seguito di una serie di attività ispettive di Arpa sin dal 31 ottobre 2023, come rileva l’Arpa medesima) e viene contestata in questa sede solo mediante l’atto impugnato e non mediante l’impugnativa della precedente nota prot. -OMISSIS- del 28 Marzo 2025 avente contenuto inibitorio dell’attività in questione; nel caso specifico appare prevalente la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi all’utilizzazione delle determinate sostanze pericolose secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. 26 giugno 2015 n. 105, alle cui disposizioni occorre rifarsi nel caso in esame; le esigenze cautelari dedotte con il presente appello possano essere comunque adeguatamente tutelate mediante la sollecita trattazione del merito in primo grado ai sensi del comma 10 dell’art. 55 c.p.a. fermo che i provvedimenti impugnati continuano ad esplicare efficacia, in considerazione delle esigenze di sicurezza connesse all’esercizio dell’attività in questione.”.
Il 23 giugno 2025 si è costituita in giudizio A.R.P.A. IA, chiedendo che il ricorso, previo rigetto dell’istanza cautelare, venga respinto.
Il 27 giugno 2025, A.R.P.A. IA ha depositato una memoria difensiva, chiedendo il respingimento dell’istanza cautelare e dell’impugnativa avversa in quanto inammissibile ed infondata.
Il 28 giugno 2025 si è costituita in giudizio la EG IA, chiedendo che il ricorso, previo rigetto dell’istanza cautelare, venga respinto in quanto infondato.
Il 30 giugno 2025, la Società -OMISSIS- S.r.l. ha depositato una memoria difensiva, chiedendo l’accoglimento del ricorso nonché dell’istanza incidentale di sospensione.
L’8 gennaio 2026, la Società -OMISSIS- S.r.l. ha depositato una memoria difensiva, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il 9 gennaio 2026, A.R.P.A. IA ha depositato una memoria difensiva, chiedendo il respingimento dell’impugnativa avversa in quanto inammissibile ed infondata.
Il 20 gennaio 2026, la EG IA ha depositato una memoria di replica, chiedendo il respingimento dell’avverso ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Nella pubblica udienza del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, come già rilevato da questo Tribunale con ordinanza cautelare n. 291/2025 – e come eccepito dalle Amministrazioni resistenti - non risultano essere stati impugnati, in ossequio al termine decadenziale, atti presupposti connotati da autonoma portata lesiva e, segnatamente, le note prot. n. -OMISSIS- del 28 Marzo 2025 e prot. n. -OMISSIS- dell’11 Aprile 2025, con le quali la EG IA – da un lato - ha accertato la mancata completa ottemperanza sia alle prescrizioni e raccomandazioni impartite sin dalla D.D. n. -OMISSIS-, sia alle prescrizioni inerenti la valutazione del rischio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 105/2015, inerente le attrezzature, impianti e stoccaggi di benzina e gasolio, la valutazione dell’invecchiamento dei relativi impianti e la conseguente necessaria revisione del P.E.I. e, - dall’altro lato – proprio in ragione di tale accertamento, era stato già disposto l’ordine di sospensione immediata di tutte le attività connesse all’esercizio degli impianti benzina e gasolio e di svuotamento dei relativi serbatoi, con la conseguenza che, la nota prot. -OMISSIS- del 6 Giugno 2025 (impugnata con il presente ricorso) costituisce un atto meramente consequenziale di una situazione di illegalità già accertata e sanzionata con provvedimenti divenuti definitivi.
Sul punto, basti richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, per la quale “nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto conseguenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1242/2016).
Nel caso di specie, risulta di tutta evidenza che i motivi di gravame si risolvono – sostanzialmente – nella illegittimità derivata degli atti qui gravati, i quali costituiscono l’esito del perdurante inadempimento della Società ricorrente alle prescrizioni impartite dalla P.A. con diversi atti di diffida, la cui istruttoria è risalente alla D.D. -OMISSIS- (a seguito di una serie di attività ispettive di Arpa sin dal 31 ottobre 2023, e con l’ulteriore documentazione trasmessa in via amministrativa dalla Società odierna ricorrente (dopo i predetti provvedimenti) che, peraltro, non è risultata idonea a superare i rilievi evidenziati nelle relazioni di A.R.P.A. IA prot. n. -OMISSIS- del 10/4/2025 e prot. n. -OMISSIS- del 29/5/2025 riferiti alla persistente inadempienza riguardante l’adeguata valutazione del rischio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 105/2015, per gli impianti e stoccaggi di benzina e gasolio e la conseguente necessità di aggiornamento del P.E.I.
Per queste ragioni, il ricorso è inammissibile per omessa impugnazione degli atti presupposti.
Ad ogni modo, indipendentemente da tale assorbente motivo di inammissibilità, il ricorso introduttivo del presente giudizio è anche infondato nel merito per le ragioni di seguito indicate.
In relazione al primo motivo di ricorso, con il quale la Società ricorrente contesta i rilievi mossi dalle Amministrazioni intimate - in quanto (a suo dire) avrebbe adempiuto alle prescrizioni da queste impartite in ordine alla Valutazione dei Rischi Benzina-Gasolio mediante la trasmissione della relativa documentazione, in quanto il rilievo dell’A.R.P.A. di ritenere la Valutazione dei Rischi redatto secondo il Decreto Legislativo n. 81/2008 e non già secondo il Decreto Legislativo n. 105/2015 sarebbe pretestuoso e sviante, in quanto non terrebbe conto del fatto che la Direttiva Seveso integra( a suo dire) il Decreto Legislativo n. 81/2008, ampliando il campo di applicazione della prevenzione dei rischi alle attività industriali, e che, dunque, il Decreto Legislativo n. 105/2015 si focalizzerebbe sui rischi di incidenti industriali, mentre il Decreto Legislativo n. 81/2008 avrebbe un ambito più ampio, coprendo la sicurezza sul lavoro in generale - , la censura è infondata.
Invero, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, il Decreto Legislativo n. 105/2015 (c.d. “Seveso ter”), ha delle finalità più ampie e specifiche rispetto al Decreto Legislativo n. 81/2008, connesse al prevalente interesse alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi all’utilizzazione delle determinate sostanze pericolose, garantendo con immediatezza i requisiti minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento, a tutela, dunque, non solo dei lavoratori ma anche della popolazione esterna e dell’ambiente, attraverso la valutazione quantificata dei rischi residui (che nella specie non risulta effettuata), e con l’aggiunta che gli accertamenti svolti dalla P.A. in subiecta materia attengono ad aspetti relativi alla discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità e/o irragionevolezza che, tuttavia, per le ragioni sopraindicate, non si riscontrano nel caso di specie.
Ne consegue, dunque, che i rilievi evidenziati nelle relazioni di A.R.P.A. IA prot. n. -OMISSIS- del 10/4/2025 e prot. n. -OMISSIS- del 29/5/2025, riferiti alla persistente inadempienza riguardante l’adeguata valutazione del rischio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 105/2015, per gli impianti e stoccaggi di benzina e gasolio e la conseguente necessità di aggiornamento del P.E.I., nonché l’impugnata nota della EG IA prot. -OMISSIS- del 6 Giugno 2025, con la quale è stato ordinato alla Società ricorrente, ai sensi dell’art. 28 comma 8 del Decreto Legislativo n. 105/2015, di procedere immediatamente con lo svuotamento dei serbatoi di gasolio e benzina e di chiudere immediatamente tutti gli impianti connessi ai predetti serbatoi, risultano esenti dei profili di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente.
Né, al riguardo, può sostenersi (secondo motivo di ricorso) che la Società ricorrente non fosse tenuta a trasmettere la Notifica aggiornata, ex art. 13, comma 7, del Decreto Legislativo n. 105/2015, e ciò sia perché la Società ricorrente non ha risolto le criticità riscontrate dalla P.A. nel verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento con quanto dichiarato dal Gestore nella nuova Notifica, sia perché a seguito dell’individuazione dei TOP Event riguardanti gli impianti di stoccaggio di Benzina e Gasolio, il Gestore era tenuto ad aggiornare la notifica de qua.
Non può neppure sostenersi (terzo motivo di ricorso) che l’operato delle Amministrazioni intimate sia stato caratterizzato da continue nuove richieste e/o rilievi ‘a sorpresa e a singhiozzo’ che avrebbero alterato e falsato il giusto procedimento e lo spirito collaborativo, in violazione anche degli artt. 3 e 10 bis della Legge n. 241/1990, posto che, in senso contrario, occorre osservare che – nel caso di specie – non si è verificato alcun effetto sorpresa, poichè (come già messo in evidenza) l’istruttoria delle prescrizioni amministrative è risalente alla D.D. -OMISSIS- (a seguito di una serie di attività ispettive dell’A.R.P.A. IA sin dal 31 ottobre 2023).
Del pari, non vi sono state richieste o rilievi “a singhiozzo”, atteso che i successivi provvedimenti della P.A. hanno confermato (o rilevato ulteriori criticità) emerse sin dalle attività ispettive soprarichiamate, riferite, in particolar modo, alla persistente inadempienza riguardante l’adeguata valutazione del rischio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 105/2015, per gli impianti e stoccaggi di benzina e gasolio e la conseguente necessità di aggiornamento del P.E.I., con la conseguenza che, a seguito delle diverse diffide susseguitesi nel tempo, la Società ricorrente ha (anche) sempre avuto la possibilità di fornire il proprio riscontro (come fatto ad es. con pec del 31 marzo 2025, in relazione alla nota prot. n. -OMISSIS- del 28 Marzo 2025, e con nota del 14 aprile 2025 in ordine alla nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 Aprile 2025) e di conoscere adeguatamente le criticità riscontrate dalle Amministrazioni procedenti.
Analogamente e per le medesime motivazioni risulta infondata la censura, sollevata con il quarto e ultimo motivo di ricorso, con la quale la Società ricorrente lamenta l’illegittimità degli impugnati provvedimenti per errata applicazione dell’art. 28, comma 8, del Decreto Legislativo n. 105/2015 e per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, per non aver – a suo dire – la EG IA, con l’impugnata nota prot. -OMISSIS- del 6 Giugno 2025, rispettato il dettato normativo di cui all’articolo 28, comma 8, citato, che prevedrebbe un crescendo di sanzioni a seconda della gravità e del persistere delle inadempienze da parte del gestore, posto che, in senso contrario, occorre rilevare che l’A.R.P.A. IA ha provveduto in più occasioni a diffidare il Gestore (nota prot. n.-OMISSIS- del 16/10/2024; nota prot. n.-OMISSIS- del 04/02/2025; nota prot. n.-OMISSIS- del 28/03/2025; nota prot.-OMISSIS- del 11/04/2025; nota prot. n.-OMISSIS- del 29/05/2025), invitandolo a relazionare sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni, a presentare documentazione attestante il compiuto adempimento alle prescrizioni e dapprima a sospendere tutte le attività connesse all’esercizio degli impianti Benzina e Gasolio e, successivamente, a procedere allo svuotamento dei serbatoi di Benzina e Gasolio entro i successivi 15 giorni, dandone evidenza attraverso la trasmissione dei relativi certificati gas-free; infine - di chiudere immediatamente tutti gli impianti connessi ai predetti serbatoi,.
Ne consegue che l’adozione dell’impugnato provvedimento si colloca a valle di precedenti e presupposti atti in cui erano già state messe in evidenza le criticità riscontrate dai rilievi ispettivi della seconda parte del 2023.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, deve essere respinto perché infondato nel merito.
4. Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge, stante la peculiarità fattuale della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
AR CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR CO | RI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.