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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/10/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CR
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1096/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 17.09.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Assisi n. 32 – 88900 Crotone - presso lo studio dell'Avv.
EO AN (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Via XXV Aprile n. 43 - 88900 Crotone - presso lo studio dell'avv.
RI ES (cod. fisc. - pec: , C.F._4 Email_2
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO; intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 15.10.2024, Parte_1
e esponevano: di aver contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_2
25.05.2002, nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 11 – parte II – serie A – anno 2002; di aver avuto due figlie:
[...]
e oggi entrambe maggiorenni. Persona_1 Persona_2
Tanto premesso chiedevano, mediante domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e che decorsi i termini di legge, il Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni cristallizzate con la sentenza di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 1/2025, pronunciata in data 1/01/2025 (R.G. n. 1096/2024), il
Tribunale di Crotone pronunciava la loro separazione personale.
Con ordinanza emessa in pari data il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierna scrivente quale giudice relatore e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 17.09.2025.
In data 15.09.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Letti gli atti, preso atto della documentazione versata in atti, con ordinanza del 17.09.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come richiamate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
28/12/1974 a CR (KR) e , nata il [...] a [...] - Parte_2
matrimonio celebrato con rito concordatario il 25.05.2002, nel Comune di San Giovanni in Fiore
(CS), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 11, parte II, serie
A, anno 2002 - ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Fiore (CS), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 2.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CR
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1096/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 17.09.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Assisi n. 32 – 88900 Crotone - presso lo studio dell'Avv.
EO AN (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Via XXV Aprile n. 43 - 88900 Crotone - presso lo studio dell'avv.
RI ES (cod. fisc. - pec: , C.F._4 Email_2
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO; intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 15.10.2024, Parte_1
e esponevano: di aver contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_2
25.05.2002, nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS), con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 11 – parte II – serie A – anno 2002; di aver avuto due figlie:
[...]
e oggi entrambe maggiorenni. Persona_1 Persona_2
Tanto premesso chiedevano, mediante domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e che decorsi i termini di legge, il Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni cristallizzate con la sentenza di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 1/2025, pronunciata in data 1/01/2025 (R.G. n. 1096/2024), il
Tribunale di Crotone pronunciava la loro separazione personale.
Con ordinanza emessa in pari data il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierna scrivente quale giudice relatore e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 17.09.2025.
In data 15.09.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni già concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Letti gli atti, preso atto della documentazione versata in atti, con ordinanza del 17.09.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come richiamate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
28/12/1974 a CR (KR) e , nata il [...] a [...] - Parte_2
matrimonio celebrato con rito concordatario il 25.05.2002, nel Comune di San Giovanni in Fiore
(CS), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 11, parte II, serie
A, anno 2002 - ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Fiore (CS), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 2.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli