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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/10/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. CH OL Presidente
3) Dott.ssa RI Lo SC Giudice rel.
2) Dott. Federica Emanuela Lipari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 492/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GRAZIANO ANTONINO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
NT AL IZ
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, rappresentava di Parte_1
aver contratto con il resistente matrimonio civile, in data 30.06.2018, CP_1
pagina 1 di 7 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 28, Parte I, ufficio 1, anno 2018.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione non erano nati figli.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dell'abitudine del marito di intrattenersi in chat con altre donne, circostanza che aveva “minato fortemente i rapporti tra i due partners sino a sfociare in comportamenti violenti ed aggressivi del marito, che nel mese di gennaio u.s. ha deciso letteralmente di buttare fuori da casa la moglie”. Aggiungeva che, in occasione del litigio, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e che, in seguito, era stata costretta a trasferirsi presso la casa di villeggiatura, senza alcun aiuto morale e materiale del CP_1
Affermava di essere disoccupata e priva di risorse economiche;
pertanto, chiedeva la condanna del marito alla corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 2.000,00, parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà).
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di CP_1
separazione, contrariamente a quanto ex adverso prospettato, ne chiedeva l'addebito alla moglie, cui imputava di aver intrattenuto una relazione extraconiugale e di aver abbandonato il tetto coniugale, lasciandolo malato e privo di mezzi.
Rappresentava che la ricorrente era stata la sua badante e sosteneva che la medesima lo aveva sposato soltanto per ragioni economiche.
Precisava, infatti, di aver attinto ai propri risparmi per acquistare una automobile alla ricorrente e un immobile da adibire a casa coniugale cointestata, nonché per consentire alla di acquistare dall'ex marito la quota parte di un terreno, eseguire Parte_1
i lavori di realizzazione di un prefabbricato e le opere di urbanizzazione e recinzione di detto terreno di proprietà esclusiva della moglie (divenuto la casa di villeggiatura).
pagina 2 di 7 Concludeva chiedendo il rigetto della richiesta di mantenimento, “in considerazione dei benefici avuti e dei comportamenti tenuti dalla stessa in costanza di matrimonio”, e l'assegnazione della casa coniugale.
*****
Rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito all'udienza di prima comparizione, con successiva ordinanza del 6.06.2023, il Tribunale, in via provvisoria, atteso lo squilibrio economico caratterizzante le reciproche posizioni delle parti, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'importo di € 350,00 mensili, a titolo di contributo al suo mantenimento.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali ed interrogatorio formale del resistente;
all'esito, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in udienza.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da
pagina 3 di 7 uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ.,
Sez. I, 27/06/2006, n. 14840).
In particolare, in relazione alla violazione del dovere di fedeltà, si rammenta il reiterato insegnamento del S.C. a tenore del quale (Cass. n. 13592 del 12/06/2006) “In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
E, a tale specifico riguardo, quanto alla ripartizione degli oneri probatori si rileva che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. sent. n. 3923/2018).
Nel caso di specie, all'evidenza disponibile, non è stata raggiunta prova certa circa l'effettiva violazione, in costanza di matrimonio, dell'obbligo di fedeltà coniugale (tema su cui parte resistente ha fondato la domanda riconvenzionale) da parte della , Parte_1 non essendo stato possibile, sulla base delle sole dichiarazioni della teste , che Tes_1
ha riferito senza bene collocarle nel tempo circostanze de relato e che non ha direttamente mai visto la ricorrente in atteggiamenti di intima vicinanza con terzi, né apprezzato precisamente il contenuto effettivo di chat.
pagina 4 di 7 Né è possibile collocare in un periodo di serenità matrimoniale l'inizio di una relazione con tale né acclarare la specifica ed esclusiva efficienza, Persona_1 rispetto alla crisi coniugale, dell'avvio di meri eventuali contatti telematici con detto soggetto, presentatosi solo successivamente alla famiglia della come soggetto Tes_1 interessato alla madre (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 27.11.2024: “5) Lo so perché quando il sig. circa due anni fa era operato lei dormiva a casa mia con mia figlia CP_1 quindicenne e una volta di notte le ha mostrato la foto di questo signore dicendo che la voleva conoscere, cioè voleva conoscere mia madre e che lei aveva la testa pazza per lui;
noi siamo in pace, a me mia madre non aveva mai detto nulla. Io stessa non sono intervenuta perché volevo che il matrimonio andasse avanti e non glielo volevo rovinare.
E infatti non lo ho detto neppure al Poi circa un anno dopo il sig. CH ha CP_1 chiamato per presentarsi come nuovo compagno della mamma e così ha combaciato questa informazione con quella che mi aveva dato mia figlia. Così mio marito è andato a trovare e glielo ha detto. Non so se stesse insieme a mia madre in quel periodo, so CP_1
che c'erano dei battibecchi ma davanti a me mai, me lo diceva Non so come abbia CP_1 reagito a questa informazione. Dopo l'operazione poi è tornato a casa con mia CP_1 madre. E da voci di paese sapevo che stavano insieme per altri due anni. Però ora non ricordo se abbiamo avuto un periodo di frequentazione anche dopo che il si è CP_1 operato”).
Piuttosto, va considerato che lo stesso ha dichiarato di aver strattonato la CP_1
moglie in una circostanza, nonchè che le presunte azioni tese a cancellare dal telefono del marito chiamate del suo ramo parentale – senza che sia acclarato se siano stati altrimenti impediti contatti, visite o autonome diverse iniziative di costoro - corrobora più un quadro di mutua disaffezione che un contesto idoneo alla strutturazione di una pronuncia di addebito.
*****
Passando così all'istanza di mantenimento avanzata dalla ricorrente, va osservato che la situazione patrimoniale si è palesata caratterizzata da un significativo squilibrio tra pagina 5 di 7 i coniugi, per vero evidenziato dal medesimo il quale ha affermato la CP_1
riconducibilità di tutti i risparmi della famiglia al proprio lavoro e alla propria pensione.
Tuttavia, occorre valorizzare la breve durata del vincolo di coniugio, sicché ritiene questo Tribunale di non doversi discostare dalle statuizioni provvisorie contenute nell'ordinanza interlocutoria del 6.06.2023, in relazione all'obbligo del di CP_1
contribuire al mantenimento della nella misura di € 350,00 mensili, rivalutabili Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle ulteriori questioni economiche, si sottolinea che, non essendo stati generati figli dall'unione coniugale, non v'è luogo per la adozione di provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, trattandosi di istituto giuridico esclusivamente preposto alla cura delle esigenze della prole minore di continuare a vivere nell'ambiente domestico.
Le eventuali questioni petitorie e possessorie riguardanti l'immobile in questione dovranno essere proposte nel rispetto del rito di contenzioso ordinario in relazione alle posizioni sostanziali tutelate dal codice civile.
*****
Infine, il tenore delle statuizioni suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile, in CP_1
data 30.06.2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 28, Parte I, ufficio 1, anno 2018;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere ad CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, rivalutabile
[...]
annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- respinge ogni altra domanda;
pagina 6 di 7 - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell' 8 ottobre 2025
Il Giudice estensore
RI Lo SC
Il Presidente
CH OL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. CH OL Presidente
3) Dott.ssa RI Lo SC Giudice rel.
2) Dott. Federica Emanuela Lipari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 492/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GRAZIANO ANTONINO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
NT AL IZ
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, rappresentava di Parte_1
aver contratto con il resistente matrimonio civile, in data 30.06.2018, CP_1
pagina 1 di 7 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 28, Parte I, ufficio 1, anno 2018.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione non erano nati figli.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dell'abitudine del marito di intrattenersi in chat con altre donne, circostanza che aveva “minato fortemente i rapporti tra i due partners sino a sfociare in comportamenti violenti ed aggressivi del marito, che nel mese di gennaio u.s. ha deciso letteralmente di buttare fuori da casa la moglie”. Aggiungeva che, in occasione del litigio, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e che, in seguito, era stata costretta a trasferirsi presso la casa di villeggiatura, senza alcun aiuto morale e materiale del CP_1
Affermava di essere disoccupata e priva di risorse economiche;
pertanto, chiedeva la condanna del marito alla corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 2.000,00, parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà).
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di CP_1
separazione, contrariamente a quanto ex adverso prospettato, ne chiedeva l'addebito alla moglie, cui imputava di aver intrattenuto una relazione extraconiugale e di aver abbandonato il tetto coniugale, lasciandolo malato e privo di mezzi.
Rappresentava che la ricorrente era stata la sua badante e sosteneva che la medesima lo aveva sposato soltanto per ragioni economiche.
Precisava, infatti, di aver attinto ai propri risparmi per acquistare una automobile alla ricorrente e un immobile da adibire a casa coniugale cointestata, nonché per consentire alla di acquistare dall'ex marito la quota parte di un terreno, eseguire Parte_1
i lavori di realizzazione di un prefabbricato e le opere di urbanizzazione e recinzione di detto terreno di proprietà esclusiva della moglie (divenuto la casa di villeggiatura).
pagina 2 di 7 Concludeva chiedendo il rigetto della richiesta di mantenimento, “in considerazione dei benefici avuti e dei comportamenti tenuti dalla stessa in costanza di matrimonio”, e l'assegnazione della casa coniugale.
*****
Rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione esperito all'udienza di prima comparizione, con successiva ordinanza del 6.06.2023, il Tribunale, in via provvisoria, atteso lo squilibrio economico caratterizzante le reciproche posizioni delle parti, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'importo di € 350,00 mensili, a titolo di contributo al suo mantenimento.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali ed interrogatorio formale del resistente;
all'esito, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in udienza.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da
pagina 3 di 7 uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ.,
Sez. I, 27/06/2006, n. 14840).
In particolare, in relazione alla violazione del dovere di fedeltà, si rammenta il reiterato insegnamento del S.C. a tenore del quale (Cass. n. 13592 del 12/06/2006) “In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
E, a tale specifico riguardo, quanto alla ripartizione degli oneri probatori si rileva che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. sent. n. 3923/2018).
Nel caso di specie, all'evidenza disponibile, non è stata raggiunta prova certa circa l'effettiva violazione, in costanza di matrimonio, dell'obbligo di fedeltà coniugale (tema su cui parte resistente ha fondato la domanda riconvenzionale) da parte della , Parte_1 non essendo stato possibile, sulla base delle sole dichiarazioni della teste , che Tes_1
ha riferito senza bene collocarle nel tempo circostanze de relato e che non ha direttamente mai visto la ricorrente in atteggiamenti di intima vicinanza con terzi, né apprezzato precisamente il contenuto effettivo di chat.
pagina 4 di 7 Né è possibile collocare in un periodo di serenità matrimoniale l'inizio di una relazione con tale né acclarare la specifica ed esclusiva efficienza, Persona_1 rispetto alla crisi coniugale, dell'avvio di meri eventuali contatti telematici con detto soggetto, presentatosi solo successivamente alla famiglia della come soggetto Tes_1 interessato alla madre (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 27.11.2024: “5) Lo so perché quando il sig. circa due anni fa era operato lei dormiva a casa mia con mia figlia CP_1 quindicenne e una volta di notte le ha mostrato la foto di questo signore dicendo che la voleva conoscere, cioè voleva conoscere mia madre e che lei aveva la testa pazza per lui;
noi siamo in pace, a me mia madre non aveva mai detto nulla. Io stessa non sono intervenuta perché volevo che il matrimonio andasse avanti e non glielo volevo rovinare.
E infatti non lo ho detto neppure al Poi circa un anno dopo il sig. CH ha CP_1 chiamato per presentarsi come nuovo compagno della mamma e così ha combaciato questa informazione con quella che mi aveva dato mia figlia. Così mio marito è andato a trovare e glielo ha detto. Non so se stesse insieme a mia madre in quel periodo, so CP_1
che c'erano dei battibecchi ma davanti a me mai, me lo diceva Non so come abbia CP_1 reagito a questa informazione. Dopo l'operazione poi è tornato a casa con mia CP_1 madre. E da voci di paese sapevo che stavano insieme per altri due anni. Però ora non ricordo se abbiamo avuto un periodo di frequentazione anche dopo che il si è CP_1 operato”).
Piuttosto, va considerato che lo stesso ha dichiarato di aver strattonato la CP_1
moglie in una circostanza, nonchè che le presunte azioni tese a cancellare dal telefono del marito chiamate del suo ramo parentale – senza che sia acclarato se siano stati altrimenti impediti contatti, visite o autonome diverse iniziative di costoro - corrobora più un quadro di mutua disaffezione che un contesto idoneo alla strutturazione di una pronuncia di addebito.
*****
Passando così all'istanza di mantenimento avanzata dalla ricorrente, va osservato che la situazione patrimoniale si è palesata caratterizzata da un significativo squilibrio tra pagina 5 di 7 i coniugi, per vero evidenziato dal medesimo il quale ha affermato la CP_1
riconducibilità di tutti i risparmi della famiglia al proprio lavoro e alla propria pensione.
Tuttavia, occorre valorizzare la breve durata del vincolo di coniugio, sicché ritiene questo Tribunale di non doversi discostare dalle statuizioni provvisorie contenute nell'ordinanza interlocutoria del 6.06.2023, in relazione all'obbligo del di CP_1
contribuire al mantenimento della nella misura di € 350,00 mensili, rivalutabili Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle ulteriori questioni economiche, si sottolinea che, non essendo stati generati figli dall'unione coniugale, non v'è luogo per la adozione di provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, trattandosi di istituto giuridico esclusivamente preposto alla cura delle esigenze della prole minore di continuare a vivere nell'ambiente domestico.
Le eventuali questioni petitorie e possessorie riguardanti l'immobile in questione dovranno essere proposte nel rispetto del rito di contenzioso ordinario in relazione alle posizioni sostanziali tutelate dal codice civile.
*****
Infine, il tenore delle statuizioni suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile, in CP_1
data 30.06.2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 28, Parte I, ufficio 1, anno 2018;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere ad CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00, rivalutabile
[...]
annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- respinge ogni altra domanda;
pagina 6 di 7 - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell' 8 ottobre 2025
Il Giudice estensore
RI Lo SC
Il Presidente
CH OL
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