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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4995/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4995/2023 R.G., avente ad oggetto “appello - opposizione a precetto” proposto
DA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Walter U. Liaci, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tarantini, giusta procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza cartolare del 3.12.2024 a mezzo di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto notificato il 28.10.2022 proponeva innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Lecce opposizione avverso l'atto di precetto del 13.10.2022 con il quale la CP_1
pagina 1 di 6 le ingiungeva, in qualità di condomina morosa, il pagamento della somma di Controparte_1
€ 3.001,43 (di cui € 2.300,00 per sorte capitale, € 301,43 per spese e competenze del precetto ed € 400,00 per spese di registrazione del precetto), su titolo esecutivo costituito dal D.I. n. 1871/2021 emesso dal Giudice di Pace di Lecce e notificato in data 20.9.2021 nei confronti del per un debito di quest'ultimo (originariamente Controparte_2 di € 3.300,00, di cui versati dal € 1.000,00 per sorte capitale ed € 472,00 per CP_2
compensi) nei confronti della precettante.
L'odierna appellante chiedeva in quella sede al Giudice di Pace di voler “A. Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo per le motivazioni indicate in premessa;
B) accertare e dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere a esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
C) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”, deducendo a sostegno delle proprie pretese che l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del , possa avere CP_2
luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso, e documentando di detenere il 20,22% dei millesimi. Contestava, altresì, l'entità delle spese e competenze legali poiché rapportate ad una sorte capitale errata e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Si costituiva in quel giudizio la chiedendo il rigetto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con condanna dei compensi professionali.
Con provvedimento del 2.2.2023 il GdP rigettava l'istanza di sospensione e con sentenza n.
6574/2023, emessa in data 6.7.2023 e comunicata il 7.7.2023, rigettava la domanda formulata dall'opponente condannandola al pagamento delle spese e competenze di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto il presente appello, chiedendo Parte_1 testualmente al Tribunale di voler “A) Sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per le motivazioni indicate in premessa stante anche la presenza dei presupposti richiesti dal legislatore;
B) In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per le somme in esubero indicate in precetto per i motivi esposti in premessa e quindi dichiarare la nullità di detto atto di intimazione relativamente a tali importi;
C) In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e
pagina 2 di 6 dichiarare che le somme e le spese indicate nel precetto opposto devono essere limitate alla quota millesimale detenuta dall'opponente; D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Ha dedotto l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza per omesso esame su un punto decisivo della controversia e per mancata applicazione delle norme di diritto, sostenendo di aver proposto opposizione volta specificamente alla riduzione dell'importo da questo portato poiché l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del per le obbligazioni contratte dall'amministratore, può CP_2
avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso;
nonché l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata per errata applicazione delle norme di diritto in relazione alle spese e competenze legali indicate in precetto.
Ha dunque concluso come in atti.
Si è costituita in giudizio la con atto del 6.9.2023 diretto al rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione, e con memoria di costituzione del 13.9.2023 con la quale ha chiesto testualmente “- preliminarmente la pronuncia di inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'atto di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc;
- nel merito il rigetto dell'atto di appello unitamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del GdP di Lecce N. 6574 del 6.7.2023;
- la condanna dell'appellante al pagamento di una somma che lo stesso Tribunale vorrà determinare in via equitativa a titolo di danno per la temerarietà dell'azione ex art. 96 cpc;
- con ogni altra disposizione in ordine ai compensi di tale procedura.”
A sostegno delle proprie pretese ha addotto l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'atto di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 c.p.c., nello specifico con riferimento ai singoli motivi dell'atto di appello e l'infondatezza delle pretese avversarie. In particolare, ha dedotto che il debito che l'appellante ha maturato nei confronti del per gli stessi CP_2
lavori eseguiti, relativamente alla propria unità immobiliare, ammonterebbe ad euro 7.394,23, ragion per cui “la sola percentuale dei millesimi a carico dell'immobile dell'appellante, pari
(pacificamente) al 20,22% – con riferimento ai lavori straordinari complessivamente approvati ed eseguiti – è ampiamente capiente per il soddisfacimento del credito ingiunto.”
Con note di trattazione scritta del 27.11.2024, la difesa dell'appellante ha dichiarato il pagamento, nelle more, di € 61,00, corrispondente alla quota di quanto chiesto in precetto in base ai millesimi di proprietà detenuti nel Controparte_2
pagina 3 di 6 In data 3.12.2024, avendo le parti precisato le proprie conclusioni con note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
[...]
ex art. 348 bis c.p.c., del tutto infondata. Controparte_1
Nel merito, l'appello è infondato.
In generale, deve rilevarsi che, come è noto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., co. 2, così come modificato dalla L. 220/2012 di riforma del condominio, il creditore che voglia riscuotere un credito nei confronti di un Condominio sulla scorta di un'obbligazione contrattuale da questo assunta deve, dopo aver ottenuto il titolo esecutivo nei confronti del Condominio, chiedere all'amministratore del Condominio i dati dei condomini morosi e procedere dapprima contro questi, notificando loro il titolo formatosi contro il Condominio unitamente al precetto.
Tuttavia, quanto alla possibilità che il creditore ha di agire nei confronti del condomino per l'intero credito o per la sola quota di proprietà millesimale, la Corte di Cassazione, già con la sentenza 8 aprile 2008 n. 9148, ha accolto il criterio della parziarietà, statuito nell'art. 1123
c.c, in virtù del quale il creditore può richiedere l'adempimento del credito in capo ai singoli condomini esclusivamente in ragione della propria quota millesimale di riferimento. Tale orientamento è stato poi confermato dall'ordinanza n. 8150 del 29/3/2017 (richiamante Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798-01; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del
19/04/2000; Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008; e poi confermata da Sez. 6-2,
Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017). Qualora al condomino venga richiesto più di quanto gli spetti in virtù della propria quota millesimale, questi avrà allora una duplice possibilità: opporsi all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., dimostrando la carenza di legittimazione passiva, ossia di non essere condomino;
o eccependo una quota millesimale di spettanza inferiore a quella richiesta del creditore, insistendo in capo all'opponente l'onere della relativa prova.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione si evince che la società creditrice ha regolarmente agito ed ha, pertanto, diritto ad ottenere la condanna della al pagamento Pt_1 dell'importo oggetto dell'atto di precetto.
Il decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti del è stato per € Controparte_1 CP_2
3.300,00 per “lavori di riparazione del lastrico solare e lavori di manutenzione dell'atrio
. Decurtato dell'acconto percepito dal Condominio di € 1.000,00 e aggiunte le CP_3
pagina 4 di 6 spese legali e le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, il saldo rimasto a credito della società è pari ad € 3.001,43.
Orbene, rimasto non completamente adempiuto il decreto ingiuntivo, la società ha chiesto all'amministratore condominiale di conoscere i nominativi dei condomini morosi;
l'amministratore ha risposto al difensore della società indicando il nome della sig.ra e Pt_1 specificando che la sua posizione debitoria “ammonta, solo e limitatamente alla ripartizione dei lavori straordinari, approvati ed eseguiti, ad € 7.394,23 e, pertanto, assolutamente
Con capiente per la posizione della assistita”, nonché allegando il piano di ripartizione delle spese per i lavori, riguardanti in particolare il “consuntivo pavimentazione atrio” (così si legge nell'intestazione del piano di riparto) e, in parte, anche il “50% consuntivo risanamento struttura box” (come si legge nella colonna centrale della tabella di ripartizione”). La , Pt_1 solo per i lavori di pavimentazione dell'atrio, risulta debitrice nei confronti del di CP_2
€ 5.626,15 (a cui si aggiungono debiti per i lavori del box e debiti nella tabella “garage” riportata nelle ultime pagine del piano di riparto).
Quanto rappresentato smentisce l'affermazione dell'appellante, contenuta nella comparsa conclusionale depositata in appello, secondo cui “pur tralasciando l'importante considerazione che l'Amministratore ha l'obbligo di fornire la lista dei condomini morosi e non indicare un solo nominativo, è di chiara evidenza che, nel prospetto inviato dall'Amministratore, le spese sono relative al 50% consuntivo risanamento struttura BOX, e non ai lavori di riparazione del lastrico solare e di manutenzione dell'atrio come indicato in decreto ingiuntivo”; come si è già detto, nel piano di riparto prodotto dal si fa CP_2 espresso riferimento ai lavori di pavimentazione dell'atrio, che sono quelli per cui ha agito la società, e anche per questi lavori la è debitrice del Peraltro, Pt_1 CP_2
l'amministratore ha inviato alla società la ripartizione delle spese per i lavori CP_3
straordinari, fornendo quindi alla stessa il nominativo di tutti i condomini morosi.
È evidente che, essendo il debito della verso il capiente rispetto al credito Pt_1 CP_2
della società verso il Condominio, la società ha potuto agire solo nei suoi confronti.
Non vi è, pertanto, alcuna violazione del principio della parziarietà delle obbligazioni del
, visto che la non è stata chiamata a corrispondere alla società più di quanto CP_2 Pt_1
dalla stessa dovuto nei confronti del in base ai millesimi di proprietà: anzi, dalla CP_2 ripartizione delle spese prodotta in atti si evince che, alla data dell'invio del prospetto alla società, la era debitrice verso il - per i lavori di pavimentazione dell'atrio Pt_1 CP_2
pagina 5 di 6 e in base ai suoi 20,22 millesimi di proprietà - di un importo di gran lunga superiore rispetto a quello preteso dalla società.
L'appello va, quindi rigettato e la , in applicazione del principio di soccombenza, va Pt_1 condannata a rifondere all'appellata le spese e competenze legali di questa fase del giudizio. I compensi vanno liquidati ai sensi del DM 55/2014, con l'applicazione dei parametri minimi e ad esclusione della fase istruttoria per il presente grado, che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 4995/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna a rifondere alla parte convenuta le spese e competenze del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 852,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti
Così deciso in Lecce, 18.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4995/2023 R.G., avente ad oggetto “appello - opposizione a precetto” proposto
DA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Walter U. Liaci, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tarantini, giusta procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza cartolare del 3.12.2024 a mezzo di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto notificato il 28.10.2022 proponeva innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Lecce opposizione avverso l'atto di precetto del 13.10.2022 con il quale la CP_1
pagina 1 di 6 le ingiungeva, in qualità di condomina morosa, il pagamento della somma di Controparte_1
€ 3.001,43 (di cui € 2.300,00 per sorte capitale, € 301,43 per spese e competenze del precetto ed € 400,00 per spese di registrazione del precetto), su titolo esecutivo costituito dal D.I. n. 1871/2021 emesso dal Giudice di Pace di Lecce e notificato in data 20.9.2021 nei confronti del per un debito di quest'ultimo (originariamente Controparte_2 di € 3.300,00, di cui versati dal € 1.000,00 per sorte capitale ed € 472,00 per CP_2
compensi) nei confronti della precettante.
L'odierna appellante chiedeva in quella sede al Giudice di Pace di voler “A. Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo per le motivazioni indicate in premessa;
B) accertare e dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere a esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
C) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”, deducendo a sostegno delle proprie pretese che l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del , possa avere CP_2
luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso, e documentando di detenere il 20,22% dei millesimi. Contestava, altresì, l'entità delle spese e competenze legali poiché rapportate ad una sorte capitale errata e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Si costituiva in quel giudizio la chiedendo il rigetto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con condanna dei compensi professionali.
Con provvedimento del 2.2.2023 il GdP rigettava l'istanza di sospensione e con sentenza n.
6574/2023, emessa in data 6.7.2023 e comunicata il 7.7.2023, rigettava la domanda formulata dall'opponente condannandola al pagamento delle spese e competenze di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto il presente appello, chiedendo Parte_1 testualmente al Tribunale di voler “A) Sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per le motivazioni indicate in premessa stante anche la presenza dei presupposti richiesti dal legislatore;
B) In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per le somme in esubero indicate in precetto per i motivi esposti in premessa e quindi dichiarare la nullità di detto atto di intimazione relativamente a tali importi;
C) In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e
pagina 2 di 6 dichiarare che le somme e le spese indicate nel precetto opposto devono essere limitate alla quota millesimale detenuta dall'opponente; D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Ha dedotto l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza per omesso esame su un punto decisivo della controversia e per mancata applicazione delle norme di diritto, sostenendo di aver proposto opposizione volta specificamente alla riduzione dell'importo da questo portato poiché l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del per le obbligazioni contratte dall'amministratore, può CP_2
avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso;
nonché l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata per errata applicazione delle norme di diritto in relazione alle spese e competenze legali indicate in precetto.
Ha dunque concluso come in atti.
Si è costituita in giudizio la con atto del 6.9.2023 diretto al rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione, e con memoria di costituzione del 13.9.2023 con la quale ha chiesto testualmente “- preliminarmente la pronuncia di inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'atto di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc;
- nel merito il rigetto dell'atto di appello unitamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del GdP di Lecce N. 6574 del 6.7.2023;
- la condanna dell'appellante al pagamento di una somma che lo stesso Tribunale vorrà determinare in via equitativa a titolo di danno per la temerarietà dell'azione ex art. 96 cpc;
- con ogni altra disposizione in ordine ai compensi di tale procedura.”
A sostegno delle proprie pretese ha addotto l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'atto di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 c.p.c., nello specifico con riferimento ai singoli motivi dell'atto di appello e l'infondatezza delle pretese avversarie. In particolare, ha dedotto che il debito che l'appellante ha maturato nei confronti del per gli stessi CP_2
lavori eseguiti, relativamente alla propria unità immobiliare, ammonterebbe ad euro 7.394,23, ragion per cui “la sola percentuale dei millesimi a carico dell'immobile dell'appellante, pari
(pacificamente) al 20,22% – con riferimento ai lavori straordinari complessivamente approvati ed eseguiti – è ampiamente capiente per il soddisfacimento del credito ingiunto.”
Con note di trattazione scritta del 27.11.2024, la difesa dell'appellante ha dichiarato il pagamento, nelle more, di € 61,00, corrispondente alla quota di quanto chiesto in precetto in base ai millesimi di proprietà detenuti nel Controparte_2
pagina 3 di 6 In data 3.12.2024, avendo le parti precisato le proprie conclusioni con note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
[...]
ex art. 348 bis c.p.c., del tutto infondata. Controparte_1
Nel merito, l'appello è infondato.
In generale, deve rilevarsi che, come è noto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., co. 2, così come modificato dalla L. 220/2012 di riforma del condominio, il creditore che voglia riscuotere un credito nei confronti di un Condominio sulla scorta di un'obbligazione contrattuale da questo assunta deve, dopo aver ottenuto il titolo esecutivo nei confronti del Condominio, chiedere all'amministratore del Condominio i dati dei condomini morosi e procedere dapprima contro questi, notificando loro il titolo formatosi contro il Condominio unitamente al precetto.
Tuttavia, quanto alla possibilità che il creditore ha di agire nei confronti del condomino per l'intero credito o per la sola quota di proprietà millesimale, la Corte di Cassazione, già con la sentenza 8 aprile 2008 n. 9148, ha accolto il criterio della parziarietà, statuito nell'art. 1123
c.c, in virtù del quale il creditore può richiedere l'adempimento del credito in capo ai singoli condomini esclusivamente in ragione della propria quota millesimale di riferimento. Tale orientamento è stato poi confermato dall'ordinanza n. 8150 del 29/3/2017 (richiamante Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798-01; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del
19/04/2000; Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008; e poi confermata da Sez. 6-2,
Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017). Qualora al condomino venga richiesto più di quanto gli spetti in virtù della propria quota millesimale, questi avrà allora una duplice possibilità: opporsi all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., dimostrando la carenza di legittimazione passiva, ossia di non essere condomino;
o eccependo una quota millesimale di spettanza inferiore a quella richiesta del creditore, insistendo in capo all'opponente l'onere della relativa prova.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione si evince che la società creditrice ha regolarmente agito ed ha, pertanto, diritto ad ottenere la condanna della al pagamento Pt_1 dell'importo oggetto dell'atto di precetto.
Il decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti del è stato per € Controparte_1 CP_2
3.300,00 per “lavori di riparazione del lastrico solare e lavori di manutenzione dell'atrio
. Decurtato dell'acconto percepito dal Condominio di € 1.000,00 e aggiunte le CP_3
pagina 4 di 6 spese legali e le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, il saldo rimasto a credito della società è pari ad € 3.001,43.
Orbene, rimasto non completamente adempiuto il decreto ingiuntivo, la società ha chiesto all'amministratore condominiale di conoscere i nominativi dei condomini morosi;
l'amministratore ha risposto al difensore della società indicando il nome della sig.ra e Pt_1 specificando che la sua posizione debitoria “ammonta, solo e limitatamente alla ripartizione dei lavori straordinari, approvati ed eseguiti, ad € 7.394,23 e, pertanto, assolutamente
Con capiente per la posizione della assistita”, nonché allegando il piano di ripartizione delle spese per i lavori, riguardanti in particolare il “consuntivo pavimentazione atrio” (così si legge nell'intestazione del piano di riparto) e, in parte, anche il “50% consuntivo risanamento struttura box” (come si legge nella colonna centrale della tabella di ripartizione”). La , Pt_1 solo per i lavori di pavimentazione dell'atrio, risulta debitrice nei confronti del di CP_2
€ 5.626,15 (a cui si aggiungono debiti per i lavori del box e debiti nella tabella “garage” riportata nelle ultime pagine del piano di riparto).
Quanto rappresentato smentisce l'affermazione dell'appellante, contenuta nella comparsa conclusionale depositata in appello, secondo cui “pur tralasciando l'importante considerazione che l'Amministratore ha l'obbligo di fornire la lista dei condomini morosi e non indicare un solo nominativo, è di chiara evidenza che, nel prospetto inviato dall'Amministratore, le spese sono relative al 50% consuntivo risanamento struttura BOX, e non ai lavori di riparazione del lastrico solare e di manutenzione dell'atrio come indicato in decreto ingiuntivo”; come si è già detto, nel piano di riparto prodotto dal si fa CP_2 espresso riferimento ai lavori di pavimentazione dell'atrio, che sono quelli per cui ha agito la società, e anche per questi lavori la è debitrice del Peraltro, Pt_1 CP_2
l'amministratore ha inviato alla società la ripartizione delle spese per i lavori CP_3
straordinari, fornendo quindi alla stessa il nominativo di tutti i condomini morosi.
È evidente che, essendo il debito della verso il capiente rispetto al credito Pt_1 CP_2
della società verso il Condominio, la società ha potuto agire solo nei suoi confronti.
Non vi è, pertanto, alcuna violazione del principio della parziarietà delle obbligazioni del
, visto che la non è stata chiamata a corrispondere alla società più di quanto CP_2 Pt_1
dalla stessa dovuto nei confronti del in base ai millesimi di proprietà: anzi, dalla CP_2 ripartizione delle spese prodotta in atti si evince che, alla data dell'invio del prospetto alla società, la era debitrice verso il - per i lavori di pavimentazione dell'atrio Pt_1 CP_2
pagina 5 di 6 e in base ai suoi 20,22 millesimi di proprietà - di un importo di gran lunga superiore rispetto a quello preteso dalla società.
L'appello va, quindi rigettato e la , in applicazione del principio di soccombenza, va Pt_1 condannata a rifondere all'appellata le spese e competenze legali di questa fase del giudizio. I compensi vanno liquidati ai sensi del DM 55/2014, con l'applicazione dei parametri minimi e ad esclusione della fase istruttoria per il presente grado, che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 4995/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna a rifondere alla parte convenuta le spese e competenze del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 852,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti
Così deciso in Lecce, 18.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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