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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1937/2017
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Domenico Maiale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castel San Giorgio
(SA) alla Via Guerrasio, II Pal. Onorato
– attori – opponenti –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa, CP_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Pesenti del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Francesco Gaeta, n. 38 presso lo studio dell'Avv. Benedetto Accarino c/o l'Avv. Camillo Grisi – convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3266/16 emesso dal Tribunale di Salerno in data 23 Dicembre 2016 e notificato il 16 Gennaio 2017.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12 Settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod.
proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del
19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
contro il decreto ingiuntivo n. 3266/16 emesso dal Tribunale di Salerno in data 23 Dicembre 2016 e notificato il 16 Gennaio 2017 in favore della con il quale si ingiungeva a CP_1 [...]
di pagare la somma di € 50.121,27 in solido con per l'ammontare di € Pt_1 Parte_2
16.956,02, oltre accessori, per rate scadute e impagate oltre agli interessi convenzionali di mora in ordine ai contratti di finanziamento n. 10853019090940, stipulato con FIDITALIA S.p.a., nn.
11003531111, 5102247130222386, 54649120203252356, stipulati con la e Parte_3
n. 2002476134228, stipulato con FINDOMESTIC BANCA S.p.a., e, quanto a , per rate Parte_2
scadute e non pagate oltre agli interessi convenzionali di mora in ordine al contratto di finanziamento n. 2002476134228, stipulato in qualità di garante con FINDOMESTIC BANCA S.p.a..
Deducevano gli opponenti l'applicazione da parre dell'opposta di interessi in misura usuraria e comunque in misura illegittima, instando per la revoca del decreto ingiuntivo con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cod.
proc. civ.. Svolta l'udienza di comparizione, concessi i termini di 183, VI comma, cod. proc. civ., ammessa ed espletata ctu tecnica, la causa era rinviata per la discussione orale ex art. 281sexie cod. proc. civ.
all'udienza del 12 Settembre 2025 ed ivi decisa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la eccependo l'infondatezza CP_1
delle avverse deduzioni ed instando per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
Gli esiti del giudizio si compendiano nei risultati della espletata ctu alle cui conclusioni il Tribunale
ritiene di aderire apparendo adeguatamente motivate in immuni da vizi logici.
Il Ctu, esaminando analiticamente i singoli contratti di finanziamento, confrontando per ognuno di essi il TAEG pattuito con il tasso soglia pro tempore vigente per le singole tipologie contrattuali, ha depurato gli interessi non conformi alla delibera CRCR del 9 Febbrai 2000 ed i costi aggiuntivi applicati e contrattualmente non previsti, aggiungendo al capitale residuo gli interessi di mora al tasso indicato nei singoli contratti. All'esito di tale iter procedimentale, il Ctu ha accertato i seguenti debiti residui alla data della proposizione della domanda giudiziale:
contratto di finanziamento n. 03252356: € 1.590,02;
contratto di finanziamento n. 5102247130222386: € 8.685,45;
contratto di finanziamento n. 1100353111: € 16.137,80;
contratto di finanziamento n. 303109997: € 4.282,28;
contratto di finanziamento n. 20024761344228: € 14.558,09, per un ammontare complessivo di €
45.253,64.
Il decreto ingiuntivo n. 3266/16 deve essere conseguentemente revocato, condannando gli opponenti al pagamento della somma di € 45.253,64, di cui € 14.558,09 in solido con Parte_1 Pt_2
in ragione della garanzia prestata nel contratto con Findomestic Banca SpA.
[...] Su dette somme son dovuti gli interessi di mora dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di Ctu vanno definitivamente addebitate ad entrambe le parti, opponente ed opposta, nella misura del 50% ciascuna.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma primo, cod. proc. civ., con compensazione del 50% (stante la revoca del decreto ingiuntivo) con condanna degli opponenti e al rimborso degli onorari di difesa in favore Parte_1 Parte_2
di parte convenuta, della rimanente parte del 50% nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da €
26.001,00 ad € 52.000,00 – parametri medi: Fase di Studio: € 1.701,00; Fase Introduttiva: € 1.204,00;
Fase Istruttoria/Trattazione: € 1.806,00; Fase Decisionale: € 2.905,00 - Totali: € 7.616,00: 2= €
3.808,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in primo grado al n.
1937/2017 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3266/16 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 23 Dicembre 2016 e notificato il 16 Gennaio 2017;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento della somma di € 45.253,64, di cui € Parte_1
14.558,09 in solido con in ragione della garanzia prestata nel contratto con Findomestic Parte_2
Banca SpA;
3) PONE le spese di ctu a definitivo carico di parte opponente e parte opposta nella misura del 50%
ciascuna; 4) CONDANNA gli opponenti e al pagamento del 50% delle spese di Parte_1 Parte_2
giudizio liquidate in detta misura in complessivi € 3.808,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 12 Settembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1937/2017
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Domenico Maiale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castel San Giorgio
(SA) alla Via Guerrasio, II Pal. Onorato
– attori – opponenti –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa, CP_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Pesenti del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Francesco Gaeta, n. 38 presso lo studio dell'Avv. Benedetto Accarino c/o l'Avv. Camillo Grisi – convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3266/16 emesso dal Tribunale di Salerno in data 23 Dicembre 2016 e notificato il 16 Gennaio 2017.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12 Settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod.
proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del
19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
contro il decreto ingiuntivo n. 3266/16 emesso dal Tribunale di Salerno in data 23 Dicembre 2016 e notificato il 16 Gennaio 2017 in favore della con il quale si ingiungeva a CP_1 [...]
di pagare la somma di € 50.121,27 in solido con per l'ammontare di € Pt_1 Parte_2
16.956,02, oltre accessori, per rate scadute e impagate oltre agli interessi convenzionali di mora in ordine ai contratti di finanziamento n. 10853019090940, stipulato con FIDITALIA S.p.a., nn.
11003531111, 5102247130222386, 54649120203252356, stipulati con la e Parte_3
n. 2002476134228, stipulato con FINDOMESTIC BANCA S.p.a., e, quanto a , per rate Parte_2
scadute e non pagate oltre agli interessi convenzionali di mora in ordine al contratto di finanziamento n. 2002476134228, stipulato in qualità di garante con FINDOMESTIC BANCA S.p.a..
Deducevano gli opponenti l'applicazione da parre dell'opposta di interessi in misura usuraria e comunque in misura illegittima, instando per la revoca del decreto ingiuntivo con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cod.
proc. civ.. Svolta l'udienza di comparizione, concessi i termini di 183, VI comma, cod. proc. civ., ammessa ed espletata ctu tecnica, la causa era rinviata per la discussione orale ex art. 281sexie cod. proc. civ.
all'udienza del 12 Settembre 2025 ed ivi decisa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la eccependo l'infondatezza CP_1
delle avverse deduzioni ed instando per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
Gli esiti del giudizio si compendiano nei risultati della espletata ctu alle cui conclusioni il Tribunale
ritiene di aderire apparendo adeguatamente motivate in immuni da vizi logici.
Il Ctu, esaminando analiticamente i singoli contratti di finanziamento, confrontando per ognuno di essi il TAEG pattuito con il tasso soglia pro tempore vigente per le singole tipologie contrattuali, ha depurato gli interessi non conformi alla delibera CRCR del 9 Febbrai 2000 ed i costi aggiuntivi applicati e contrattualmente non previsti, aggiungendo al capitale residuo gli interessi di mora al tasso indicato nei singoli contratti. All'esito di tale iter procedimentale, il Ctu ha accertato i seguenti debiti residui alla data della proposizione della domanda giudiziale:
contratto di finanziamento n. 03252356: € 1.590,02;
contratto di finanziamento n. 5102247130222386: € 8.685,45;
contratto di finanziamento n. 1100353111: € 16.137,80;
contratto di finanziamento n. 303109997: € 4.282,28;
contratto di finanziamento n. 20024761344228: € 14.558,09, per un ammontare complessivo di €
45.253,64.
Il decreto ingiuntivo n. 3266/16 deve essere conseguentemente revocato, condannando gli opponenti al pagamento della somma di € 45.253,64, di cui € 14.558,09 in solido con Parte_1 Pt_2
in ragione della garanzia prestata nel contratto con Findomestic Banca SpA.
[...] Su dette somme son dovuti gli interessi di mora dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di Ctu vanno definitivamente addebitate ad entrambe le parti, opponente ed opposta, nella misura del 50% ciascuna.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma primo, cod. proc. civ., con compensazione del 50% (stante la revoca del decreto ingiuntivo) con condanna degli opponenti e al rimborso degli onorari di difesa in favore Parte_1 Parte_2
di parte convenuta, della rimanente parte del 50% nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da €
26.001,00 ad € 52.000,00 – parametri medi: Fase di Studio: € 1.701,00; Fase Introduttiva: € 1.204,00;
Fase Istruttoria/Trattazione: € 1.806,00; Fase Decisionale: € 2.905,00 - Totali: € 7.616,00: 2= €
3.808,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in primo grado al n.
1937/2017 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3266/16 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 23 Dicembre 2016 e notificato il 16 Gennaio 2017;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento della somma di € 45.253,64, di cui € Parte_1
14.558,09 in solido con in ragione della garanzia prestata nel contratto con Findomestic Parte_2
Banca SpA;
3) PONE le spese di ctu a definitivo carico di parte opponente e parte opposta nella misura del 50%
ciascuna; 4) CONDANNA gli opponenti e al pagamento del 50% delle spese di Parte_1 Parte_2
giudizio liquidate in detta misura in complessivi € 3.808,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 12 Settembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.