Art. 2.
Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'
1. All' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ((...)) »;
b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorche' non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell' ((Istituto e destinate)) al finanziamento dei progetti di cui all' articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , ((e' riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualita' istituita dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)) .
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL ((, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)) e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ((...)) sono individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto dal comma 2.
Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'
1. All' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ((...)) »;
b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorche' non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell' ((Istituto e destinate)) al finanziamento dei progetti di cui all' articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , ((e' riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualita' istituita dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)) .
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL ((, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)) e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ((...)) sono individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto dal comma 2.