Art. 1.
Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 , recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456 , e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, numero 736, 20 ottobre 1960, n. 1217 , hanno vigore, con effetto dal 1 gennaio 1965, fino al 31 dicembre 1969.
Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 , recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456 , e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, numero 736, 20 ottobre 1960, n. 1217 , hanno vigore, con effetto dal 1 gennaio 1965, fino al 31 dicembre 1969.