Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/07/2025, n. 6248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6248 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06248/2025REG.PROV.COLL.
N. 02023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2023 del 2025, proposto da
De SA Patrizia, Ro.De.Ro. Limousine s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , PA Mario, Speranza Tour s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , CR Antonio, Limousine Travel Italy soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Malossini e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Malossini in Roma, via Varrone, 9;
contro
Comune di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.N.A.R. - Associazione Noleggiatori dell’Area Metropolitana di Roma, Ivano Fascianelli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 01575/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Malossini e Lucchetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con quattro distinti ricorsi proposti davanti al Tribunale amministrativo per la Toscana, De SA Patrizia, in una alla RO.DE.RO. Limousine Service s.c. a r.l. (ricorso sub r.g. n. 495/2024), PA Mario, unitamente alla Speranza Tour s.c. a r.l. (ricorso sub r.g. n. 496/2024), nonché CR Antonio, in una alla Limousine Travel Italy soc. coop. (ricorsi sub r.g. n. 502/2024 e n. 503/2024), impugnavano i distinti e analoghi provvedimenti del 20 marzo 2024 con cui il Comune di NO (GR) aveva loro revocato le rispettive autorizzazioni per attività di noleggio con conducente (cd. “N.C.C.”) già concesse agli stessi e da costoro conferite alle rispettive società suindicate.
I provvedimenti impugnati erano motivati in ragione del fatto che non risultava alcun accesso all’autorimessa dichiarata dagli interessati, essendo stato riscontrato che per lungo periodo nessuno ne aveva fatto uso, e dunque per violazione del cd. “vincolo di territorialità”.
Deducevano al riguardo i ricorrenti: l’omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento alla società conferitaria delle autorizzazioni; l’insussistenza dell’evocato “vincolo di territorialità”, non essendovi alcun obbligo di rientro nell’autorimessa segnalata, a seguito della sentenza n. 56 del 2020 della Corte costituzionale; diversamente, vi sarebbe un regime disparitario che tratterebbe analogamente due attività ( i.e. , taxi ed N.C.C.) in sé molto diverse, con violazione della libertà d’impresa, di circolazione (anche in prospettiva europea) dei titolari di N.C.C., nonché illegittimo intervento retroattivo su rapporti autorizzatori già in essere; inoltre l’obbligo di avere a disposizione una rimessa nel territorio comunale, entrato in vigore nel 2019, non sarebbe applicabile alle autorizzazioni anteriori, quali quelle dei ricorrenti; deducevano inoltre che non assumeva rilievo il mancato accesso all’autorimessa durante il periodo attenzionato dalla polizia municipale, tenuto conto che ciò poteva dipendere dal fatto che il veicolo fosse impegnato nel servizio, o che fosse già ricoverato presso la rimessa; inoltre, alcune delle circostanze richiamate nei provvedimenti non erano indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, né gli accertamenti risultavano mai eseguiti all’interno della rimessa, ma solo al di fuori di essa; in subordine, deducevano i ricorrenti che, essendo stata la violazione del vincolo di territorialità contestata per la prima volta agli interessati, avrebbe dovuto applicarsi la sospensione di un mese dall’albo dei conducenti, non già la revoca definitiva dell’autorizzazione, né il pertinente regolamento comunale poteva introdurre al riguardo una disciplina in peius rispetto a quella prevista dalla legge, dovendo essere altrimenti disapplicato, e del resto il detto regolamento non contemplava la revoca per fattispecie quali quella in esame; in tale contesto, anche a voler ritenere applicabile l’ipotesi della decadenza ex art. 31 Regolamento comunale, avrebbe dovuto essere previamente acquisito il parere scritto della competente commissione consultiva comunale; inoltre, avendo il Comune di NO concesso autorizzazione all’utilizzo della nuova rimessa, con rilascio di varie convalide annuali, lo stesso non avrebbe più potuto revocare l’autorizzazione sulla base di una presunta inutilizzazione della rimessa stessa.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di NO, e con intervento ad opponendum nel ricorso sub r.g. n. 503/2024 di Fascianelli Ivano, in proprio (quale titolare di licenza taxi rilasciata da Roma Capitale) e in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Noleggiatori dell’Area Metropolitana di Roma - A.N.A.R., previa riunione dei quattro ricorsi, li accoglieva parzialmente, nei termini di seguito indicati.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo: che l’autorizzazione N.C.C. fa capo alla persona fisica, sicché è quest’ultima a risultare la destinataria degli atti che la riguardano (e, dunque, della relativa necessaria comunicazione di avvio del procedimento), né parte ricorrente deduceva quale diverso apporto procedimentale avrebbe potuto fornire per condurre a un possibile diverso esito provvedimentale; che il vincolo di territorialità può ben ritenersi vigente, a norma delle previsioni di cui alla legge n. 21 del 1992, e in sé non superato dalla sentenza n. 56 del 2020 della Corte costituzionale, né la sua previsione risulta contraria a Costituzione; allo stesso modo, tale vincolo trova applicazione anche alle autorizzazioni già rilasciate, considerato che l’art. 8, comma 3, l. n. 21 del 1992 si riferisce non solo al conseguimento, ma anche al “mantenimento” dell’autorizzazione; che l’assenza dei veicoli per lungo lasso di tempo accertata dal Comune era sufficiente a dimostrare la violazione del vincolo di territorialità, né - quanto al PA - assumeva rilievo la precedente archiviazione di un anteriore procedimento di revoca, che aveva altro oggetto e motivazione, essedo incentrato sul fatto che l’interessato risultava cancellato d’ufficio dalla CCIAA di Grosseto e che il veicolo era assente presso il garage durante i sopralluoghi eseguiti “in orario di ufficio”, non già, come nel caso di specie, nell’ambito di controlli prolungati nel tempo, che avevano comprovato la violazione del vincolo di territorialità; che il regime sanzionatorio tipizzato non precludeva la possibilità per l’ente autorizzante di disporre la “revoca-decadenza” ogni qualvolta avesse ravvisato la carenza dei requisiti per il mantenimento del titolo, come nella specie avvenuto, con una riscontrata assenza prolungata dei veicoli dal territorio comunale, corrispondente a una ingiustificata e prolungata interruzione del servizio presso la comunità locale.
Per converso, il Tar rilevava come effettivamente i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto essere adottati, a tenore del pertinente regolamento comunale, previa acquisizione del parere scritto della competente commissione consultiva comunale, sicché in relazione a tale profilo annullava i provvedimenti gravati, assorbendo le ulteriori doglianze in quanto ulteriormente subordinate.
3. Avverso la sentenza, in relazione ai capi di rigetto o assorbimento dei motivi di ricorso, hanno proposto appello i ricorrenti in primo grado deducendo:
I) erroneità della sentenza impugnata sulla questione del vincolo di territorialità come inteso dal comune di NO (secondo motivo di diritto del ricorso di primo grado); con rifermento ai provvedimenti impugnati: violazione per quanto di ragione degli art. 3, 8 e 11 l. n. 21 del 1992; violazione dell’art. 41 Cost.; eccesso di potere per difetto dei presupposti; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; manifesta ingiustizia; insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione; incostituzionalità anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020;
II) erroneità della sentenza impugnata relativamente al terzo motivo di diritto dei ricorsi di primo grado; con riferimento ai provvedimenti impugnati: sviamento di potere; esorbitanza nell’esercizio dell’attività amministrativa; eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; violazione e/o falsa applicazione della legge n. 689 del 1981, degli artt. 7 ss., 19 e 21- nonies l. n. 241 del 1990, dell’art 11 l. n. 21 del 1992; contraddittorietà con precedente provvedimento di archiviazione del procedimento di revoca della autorizzazione N.C.C.; insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
III) erroneità della sentenza impugnata relativamente al terzo motivo di diritto del ricorso di primo grado del PA (ricorso r.g. n. 496/2024); con riferimento ai provvedimenti impugnati: sviamento di potere; esorbitanza nell’esercizio dell’attività amministrativa; eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; violazione e/o falsa applicazione della legge n. 689 del 1981, degli artt. 7 ss., 19 e 21- nonies l. n. 241 del 1990, dell’art. 11 l. n. 21 del 1992; contraddittorietà con precedente provvedimento di archiviazione del procedimento di revoca della autorizzazione N.C.C.; insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
IV) erroneità della sentenza impugnata in merito alle censure respinte afferenti il quarto motivo di diritto dei ricorsi di primo grado; con riferimento ai provvedimenti impugnati: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11- bis l. n. 21 del 1992; violazione e/o falsa applicazione del regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura; illegittimità ed esorbitanza della sanzione irrogata; eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto dei presupposti; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta, manifesta irragionevolezza; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
V) erroneità della sentenza impugnata in merito alla mancata analisi delle censure respinte afferenti il quinto motivo di ricorso; con riferimento ai provvedimenti impugnati: violazione e/o falsa applicazione dell’art 21- nonies l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto dei presupposti; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta, manifesta irragionevolezza; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.
4. Resiste al gravame il Comune di NO, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari, anche in rito, sollevate dall’amministrazione - salvo quanto di seguito esposto in relazione ai singoli motivi di gravame - stante il rigetto nel merito dell’appello.
2. Col primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del rigetto delle censure con cui avevano dedotto in primo grado l’insussistenza nell’ordinamento del cd. “vincolo di territorialità”, come invocato dall’amministrazione e successivamente dal Tar.
Sulla base della disciplina in materia di N.C.C., infatti, sarebbe ben legittima la relativa attività svolta al di fuori dal territorio comunale.
In tale contesto, l’obbligo di rientro in rimessa nel territorio comunale sarebbe venuto meno a seguito della sentenza n. 56 del 2020 della Corte costituzionale.
Il che troverebbe conferma nell’art. 11, comma 4, terzo periodo, l. n. 21 del 1992 (che consente il prelevamento e l’arrivo a destinazione anche al di fuori della provincia ove ricade il comune autorizzante), nonché nella libertà di individuare luoghi dedicati allo stazionamento, diversi dalla pubblica piazza ( arg . anche ex art. 11, comma 3, l. n. 21 del 1992).
D’altra parte, un siffatto vincolo avrebbe l’effetto di discriminare gli operatori domestici in favore di quelli provenienti da altro Stato membro, come tali legittimati a stabilire liberamente la propria sede in qualsiasi Comune del territorio nazionale; in tale prospettiva, il servizio N.C.C. ben rientrerebbe nella prestazione dei servizi soggetta alla libertà di stabilimento, di cui agli artt. 49 ss. Tfue.
Allo stesso modo, l’appellante osserva che solo il servizio taxi sarebbe sottoposto a vincoli territoriali, non anche quello di N.C.C. (soggetto a mera autorizzazione - non già a “licenza” - mediante cui viene semplicemente rimosso un ostacolo allo svolgimento dell’attività), che si caratterizza per lo svolgimento non già in favore di un’utenza indifferenziata e generalizzata (come avviene col servizio taxi, appunto), bensì specifica e contrattualmente individuata, né v’è obbligo di prestazione del servizio da parte del titolare di N.C.C., o predeterminazione delle tariffe, o ancora turnazione e ferie organizzate dall’amministrazione, come avviene per i taxisti.
Anche la più recente giurisprudenza costituzionale si porrebbe poi in questo solco, confermando come, rispetto al servizio di N.C.C., debba essere tutelata la libertà d’impresa, e non possano perciò essere frapporti ostacoli ingiustificati all’esplicazione nel territorio nazionale di tale libertà e di quella di circolazione.
Diversamente, vi sarebbe un profilo d’incostituzionalità del regime a fronte del trattamento analogo di due attività ( i.e. , taxi ed N.C.C.) profondamente diverse fra loro, della violazione della libertà d’impresa, della libertà di circolazione e di stabilimento, nonché per violazione dell’art. 97 Cost. a fronte della consentita possibilità d’intervento anche su rapporti autorizzatori già in essere, laddove così si interpretasse la normativa.
In tale contesto, prosegue l’appellante, anche l’obbligo di avere un’autorimessa nel territorio comunale non può che valere pro futuro , non anche per le licenze ante 2019, essendo stato introdotto da norme entrate in vigore solo dal 2019, appunto, e dunque non applicabili in relazione alle licenze rilasciate agli appellanti.
2.1. Il motivo non è condivisibile.
2.1.1. Occorre premettere che i provvedimenti impugnati sono motivati in ragione del fatto che i ricorrenti “ non rispetta [vano] il vincolo di territorialità previsto dalla Legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) esercitando anzi pressoché stabilmente al di fuori del territorio comunale di NO e non rientrando al termine del servizio presso la rimessa ubicata in [quel] Comune cosi come previsto dalla succitata legge, quale elemento essenziale e determinante lo svolgimento del servizio ”.
In tale contesto, “ dagli accertamenti eseguiti, [era] stata rilevata la violazione dell’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio, ma più ampiamente, che l’attività era svolta contravvenendo agli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento sulle modalità di erogazione del servizio, in quanto il titolare della licenza, anziché soddisfare i fabbisogni locali, aveva operato stabilmente in tutt’altro altro territorio (che non ricade comunque nell’ambito provinciale del Comune autorizzante), ponendosi in contrasto con le finalità proprie del servizio ”.
2.1.2. Tanto premesso, va osservato che la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto come il regime di cui alla legge n. 21 del 1992, e in particolare degli artt. 3 e 11, comporta che “ l’attività di NCC abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici ” (Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, n. 5481).
In tale contesto “ Tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della legge n. 21 del 1992, nonché di quanto argomentato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, in merito al collegamento stabile con il territorio e la comunità di riferimento, questa Sezione si è ripetutamente pronunciata nel senso che il servizio ha necessariamente una dimensione locale (sebbene estesa alla provincia piuttosto che limitata allo stretto ambito comunale), che è possibile non fare rientro in rimessa tra un viaggio e l’altro, per elementari ragioni di proporzionalità e ragionevolezza (nonché per espressa previsione legislativa), ma che deve essere conservato un ‘vincolo territoriale’ con la comunità di riferimento, senza poter soddisfare indistintamente richieste di prestazioni di trasporto su tutto il territorio nazionale (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n. 1703/2021, dove, ribadendo quanto già affermato dalla sentenza n. 5481/2020, si precisa che, a ritenere il contrario, tali prestazioni ‘ finirebbero per concentrarsi laddove la domanda dell’utenza è maggiore e non soddisfatta dal solo servizio taxi, del quale sarebbe surrogato, senza però subire tutte le limitazioni delle quali quest’ultimo è gravato ’) e quindi senza poter omettere il ritorno nella sede di servizio (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.3381/22, dove si precisa che « accanto ai necessari requisiti organizzativi di ‘sede operativa’ e ‘rimessa’ (entrambi da collocare nel territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, sebbene con i temperamenti di altre rimesse da poter eleggere nel territorio provinciale, quali ‘fattori spia’ di tale dimensionamento territoriale) permangono in qualche modo anche i requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento (pur con i temperamenti indicati dalla stessa Corte costituzionale) ») ” (Cons. Stato, V, 6 novembre 2023, n. 9567).
Se ne ricava la chiara e permanente sussistenza, nell’impianto normativo vigente, del cd. “vincolo di territorialità”, espresso non solo in termini strutturali e organizzativi, a fronte della necessità di una sede operativa e rimessa nel territorio Comune autorizzante (art. 3, comma 3, e art. 8, comma 3, l. n. 21 del 1992), presso la quale devono essere effettuate ex art. 11, comma 4, l. n. 21 del 1992 le prenotazioni, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici (oltreché, in origine, l’inizio e termine di ogni servizio, salvo quanto infra , alla luce di Corte cost. n. 56 del 2020), ma anche in termini funzionali , quale cioè necessità che il servizio sia prevalentemente prestato all’interno e a beneficio del territorio comunale di riferimento, e in tal guisa con utilizzo strutturale e organizzato dell’autorimessa in loco (cfr., di recente, anche Cons. Stato, V, 10 marzo 2025, n. 1957, ove si pone in risalto, fra l’altro, come “ la verifica del rispetto del vincolo di territorialità non possa prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa, non essendo a tal fine sufficiente la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della stessa, tanto più ove [era emerso] che il servizio di autonoleggio veniva svolto in modo continuativo in tutt’altra parte d’Italia (in particolare, risulta che la società […] , nella veste di titolare dell’autorizzazione conferita dal sig. […] , si era obbligata a rendere un servizio in Roma tutti i giorni della settimana e per tutto l’arco della giornata) ”; cfr. al riguardo similmente, nel caso in esame, i contratti prodotti dalla De SA e dal PA, oltre a quanto qui ammesso dagli stessi appellanti in ordine alla prestazione del servizio presso altre zone territoriali, ad es. a pag. 31 dell’appello).
Né assume rilievo contrario il richiamo all’art. 11, comma 4, terzo periodo, l. n. 21 del 1992 (« Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione »), che si limita a prevedere il regime di “prelevamento” e “arrivo a destinazione” dell’utente, fermo restando il vincolo territoriale in relazione alla sede e rimessa e alla prestazione in funzione della comunità territoriale (su cui cfr. anche i citati artt. 3, comma 1, e 3, nonché art. 11, comma 4, primo periodo; cfr. al riguardo anche infra ).
Il che parimenti vale per il comma 3 dell’art. 11 che, nel prevedere che « Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi », e « In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa » non oblitera perciò il vincolo di territorialità, né in relazione alla dotazione di sede e rimessa in loco (art. 3, comma 3, cit.), né tanto meno allo svolgimento del servizio in favore della comunità territoriale, nei sensi suindicati.
In tale prospettiva, “ L’accertamento compiuto in merito al mancato svolgimento del servizio in via prevalente a favore della comunità locale è determinante anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020, che ha confermato che il servizio di NCC ha vocazione locale e ‘ mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l’autorizzazione ’ (Corte cost. 26 marzo 2020 n. 56).
Ai sensi dell’art. 3 della legge n- 21 del 1992 il servizio di NCC si rivolge infatti a una ‘ utenza specifica ’, che ‘ avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici ’ (comma 1), la sede operativa del vettore e almeno una rimessa ‘ devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione ’ (comma 3).
L’art. 11 della legge n. 21 del 1992 impone ai titolari delle autorizzazioni NCC di ricevere nuove prenotazioni presso la rimessa o la sede e di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso le rimesse medesime, nonché di compilare e tenere un ‘ foglio di servizio in formato elettronico» riportante i dati del servizio svolto ’.
In tale contesto normativo la Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, in quanto ‘ aggravio organizzativo e gestionale irragionevole ’, ha confermato la configurazione del servizio in funzione prevalentemente locale ” (Cons. Stato, V, 28 maggio 2024, n. 4748).
Di qui l’infondatezza anche del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020 (oltreché delle successive ordinanza n. 35 e sentenza n. 36 del 2024, che non si soffermano specificamente sul profilo della territorialità, ciò che vale anche per la successiva sentenza n. 137 del 2024, così come la sentenza n. 206 del 2024, nel richiamare le previsioni di cui agli artt. 11, comma 4 e 3, comma 3, l. n. 21 del 1992, non conduce a conclusioni diverse da quelle suesposte) per sostenere l’espunzione dall’ordinamento del vincolo di territorialità nella organizzazione e prestazione del servizio di N.C.C. (cfr., al riguardo, anche Cons. Stato, V, 12 maggio 2023, n. 4795, ove si pone in risalto che “ La Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, è così intervenuta sul tema delle autorizzazioni di NCC affermando in estrema sintesi che: a) il servizio di noleggio con conducente (NCC) conserva la sua dimensione locale, sebbene di livello anche provinciale e non solo strettamente comunale; b) di qui la possibilità, riconosciuta dal legislatore del 2018, di eleggere anche altre rimesse in ambito provinciale oltre a quella (principale) sita nel comune che ha rilasciato il titolo; c) di qui ancora la possibilità di non dover fare necessariamente rientro nella sede di servizio o di rimessa ‘ogni volta’, ossia tra un viaggio e l’altro che siano caratterizzati da una certa contiguità temporale. Ciò per elementari ragioni di ragionevolezza e di proporzionalità; d) ciò non vuol dire tuttavia che non debba comunque essere preservato un certo ‘vincolo territoriale’ con la comunità di riferimento ossia con la collettività del comune che ha rilasciato in concreto l’autorizzazione. Dunque il rientro nella sede di servizio e di rimessa, pur dopo una serie di viaggi tra loro in qualche misura ‘collegati’, non può di certo essere del tutto omessa […] ; e) pertanto giova ribadire che: accanto ai necessari requisiti organizzativi di ‘sede operativa’ e ‘rimessa’ (entrambi da collocare nel territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, sebbene con i temperamenti di altre rimesse da poter eleggere nel territorio provinciale, quali ‘fattori spia’ di tale dimensionamento territoriale) permangono in qualche modo anche i requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento (pur con i temperamenti indicati dalla stessa Corte costituzionale). Si vedano sul punto anche le conclusioni di questa stessa sezione con sentenza n. 1703 del 1° marzo 2021 […]”).
2.1.3. Analoghe considerazioni valgono in ordine alla dedotta contrarietà del vincolo territoriale rispetto alla libertà di stabilimento sancita dal Tfue.
Anche su tale profilo questa Sezione si è già soffermata ponendo in risalto, da un lato, come “ vada esclusa ‘ l’incidenza della disciplina nazionale concernente il NCC sui principi di matrice eurounitaria invocati dal ricorrente […] rilevando che « la Corte di Giustizia europea (sez. III), con decisione 13.2.2014 (c-162/12 e 163/12), ha statuito, in via di pregiudizialità, che dette controversie sono irricevibili, atteso che l’art. 49 Tfue (concorrenza) [e, in specie, libertà di stabilimento] non è applicabile ad attività, come quelle di specie, che non presentano alcun collegamento con una situazione prevista dal diritto comunitario, rappresentando, invece, una questione interna dello Stato in punto di modalità di concessione delle autorizzazioni» (cfr. Cons. di Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2539) ” (Cons. Stato, V, 1 marzo 2021, n. 1703 e richiami ivi ; il passaggio è ripreso espressamente anche da Cons. Stato, n. 4795 del 2023, cit., nonché da Id., 11 luglio 2022, n. 5756, che sviluppa l’argomento).
Dall’altro che, anche a voler considerare “ le esigenze legate alla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) ed alla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), e dunque a voler considerare se la contestata normativa interna (legge n. 21 del 1992) risulti sostanzialmente conforme a principi di non discriminazione e proporzionalità nonché dettata da motivi imperativi di interesse generale ”, questa Sezione ha escluso profili di disallineamento o criticità, osservando che (cfr. Cons. Stato, n. 5756 del 2022, cit.; Id., n. 4795 del 2023, cit.):
“ 3.1. In primo luogo, come affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 56 del 2020 il meccanismo contemplato dalla legge n. 21 del 1992 non costituisce una ‘ discriminatoria restrizione della concorrenza ’ ma, piuttosto, un ‘ limite intrinseco alla stessa natura del servizio ’. I requisiti richiesti (sede e rimessa territorialmente circoscritti) costituiscono in altre parole ‘ misure indistintamente applicabili ’ inidonee, in quanto tali, a porre in essere qualsivoglia discriminazione dal momento che l’accesso a simili attività è consentito alle medesime condizioni richieste dall’ordinamento italiano nei confronti dei propri cittadini (cfr. art. 49 TFUE). Del resto, questa stessa sezione ha già avuto modo di affermare che ‘ l’attività di N.C.C. non è un’attività liberalizzata, ma soggetta ad autorizzazione ’ (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1703; 21 settembre 2020, n. 4581). Autorizzazione che viene rilasciata al ricorrere di determinati requisiti che non hanno natura ‘soggettiva’ (es. precedenti penali, capacità finanziaria, competenze professionali, e per i quali troverebbe pacificamente applicazione il principio del c.d. home country control ) ma piuttosto ‘oggettiva’ in quanto legati a determinati standard di tipo organizzativo (‘sede operativa’ e ‘rimessa’ entrambi da collocare nel territorio del comune che rilascia l’autorizzazione quali ‘fattori spia’ di tale dimensionamento territoriale) e di tipo funzionale (relativi all’esigenza di prestare il servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio provinciale di riferimento). Ancora questa stessa sezione ha avuto al riguardo modo di affermare che:
a) ‘ […] non si è in presenza, nel caso concreto, di un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza fondato, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, atteso che, chiunque, può essere autorizzato a svolgere il servizio di NCC. La necessità dell’ubicazione della rimessa in ambito comunale non attiene a un requisito soggettivo dell’operatore economico, ma costituisce un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere, pienamente giustificato dalle finalità pubbliche che l’istituzione del servizio mira a soddisfare ’ (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2806);
b) ‘ Contrariamente a quanto assume l’appellante, non si è in presenza di un requisito discriminatorio o restrittivo della concorrenza su base soggettiva (id est: attinente all’operatore economico), ma di un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere (inerendo alle modalità, conformate dal legislatore, del suo esercizio), giustificato dalle finalità pubbliche che il servizio di noleggio con conducente mira a soddisfare ’ (Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1703).
3.2. Quanto alla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale (idonei in quanto tali a giustificare simili misure autorizzatorie indistintamente applicabili), soccorre anche in questo caso la citata sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020 nella parte in cui evidenzia le principali finalità della legge n. 21 del 1992, quelle ossia di:
3.2.1. Raggiungere un ‘ punto di equilibrio tra il libero esercizio dell’attività di NCC … e l’attività di trasporto esercitata dai titolari di licenze per taxi ’ (punto 5.4.);
3.2.2. Evitare interferenze tra queste due attività (NCC e taxi) anche ‘ tramite il contrasto dei diffusi comportamenti abusivi presenti nel settore ’ (punto 5.4.);
3.2.3. Conservare la ‘dimensione locale’, sebbene di livello anche provinciale e non solo strettamente comunale, del servizio di NCC (c.d. vincolo territoriale con la comunità di riferimento ossia con la collettività del comune che ha rilasciato in concreto l’autorizzazione). Così la Consulta: ‘ Il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha così individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di N.C.C. ’. Si veda al riguardo la giurisprudenza di questa stessa sezione secondo cui tale servizio deve essere ‘ svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale ’ (cfr., sul punto: Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2017, n. 5154). Ed ancora come ‘ il collegamento dell’attività di N.C.C. con una certa comunità della quale è ente esponenziale il Comune che rilascia l’autorizzazione all’esercizio … costituisca tuttora elemento ineludibile dell’attività di N.C.C. ’ (Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1703).
3.3. Quanto infine al rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, anche di questo si trova ampia traccia nella predetta sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020 nella parte in cui:
3.3.1. Ha evidenziato che il legislatore del 2018 ha introdotto notevoli ‘elementi di flessibilità’, primo fra tutti quello di estendere all’ambito provinciale, e non solo comunale, l’ambito di operatività di siffatti operatori di NCC i quali possono eleggere anche altre rimesse se ricadenti nella stessa provincia del comune che ha rilasciato la licenza (nel senso della ‘maggiore flessibilità’ normativa acquisita dal 2018 si veda altresì Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1703);
3.3.2. Ha sanzionato, con apposita declaratoria di incostituzionalità, quelle parti della disciplina interna che ancora conservavano aspetti di eccessiva rigidità e di inutile aggravio organizzativo e gestionale nei confronti degli operatori stessi (cfr. art. 11, comma 4, nella parte in cui si imponeva il necessario rientro ‘a vuoto’ nella sede di servizio o di rimessa ‘ogni volta’, ossia tra un viaggio e l’altro anche nell’ipotesi in cui ci fosse una certa contiguità temporale);
3.4. Discende da quanto detto la conformità della normativa interna, in ogni caso, rispetto a quella di matrice eurounitaria e dunque l’assenza dei presupposti […] onde giungere alla sua disapplicazione ” (cfr. peraltro anche, di recente, Cons. Stato, n. 1957 del 2025, cit.).
Né, ancora, è predicabile un’irragionevolezza della disciplina che pone il vincolo di territorialità deducendo la possibilità che esercenti attività di N.C.C. provenienti da altro Stato membro possano liberamente stabilirsi sul territorio: al di là di quanto suesposto in ordine alla non diretta rilevanza, in relazione alla libertà di stabilimento ex art. 49 Tfue, del regime qui in rilievo, resta il fatto che, come pure già posto in risalto, le dotazioni necessarie alla prestazione del servizio ( i.e. , sede operativa e rimessa in loco ), così come le relative modalità di espletamento, hanno portato oggettivo , sono “indistintamente applicabili” e insite nell’attività (soggetta ad autorizzazione, non già “liberalizzata”) in capo a qualsivoglia operatore (cfr. ancora Cons. Stato, n. 5756 del 2022, cit.; di recente, su tutto quanto sopra, Cons. Stato, V, 23 aprile 2025, n. 3515 e 3516).
Di qui l’infondatezza del profilo di doglianza sollevato dagli appellanti, essendo confermata, nei sensi suindicati, la (giustificata) previsione di un vincolo di territorialità per il servizio N.C.C., da ritenere in sé non irragionevole né discriminatorio, trovando detto vincolo fondamento e giustificazione negli elementi suindicati, e neppure sussistendo valide ragioni - a fronte dei medesimi elementi che lo giustificano - per ritenerlo di suo discriminatorio in comparazione rispetto al (comunque distinto) servizio taxi.
2.1.4. Parimenti non condivisibile è la dedotta inapplicabilità al caso di specie del regime di cui gli artt. 3, comma 3, e 8, comma 3, l. n. 21 del 1992, come modificati dall’art. 29, comma 1- quater , d.l. n. 207 del 2008, inerenti al vincolo territoriale sulla sede e rimessa necessaria all’attività di N.C.C. in quanto disposizioni divenute efficaci, a seguito delle proroghe disposte, successivamente al rilascio della licenza (cfr., al riguardo, Cass., SS.UU., 20 giugno 2023, n. 17541).
È assorbente rilevare, al riguardo, come le suddette disposizioni valgano a conformare l’attività di N.C.C. e le sue modalità di prestazione, sicché trovano applicazione nei confronti di tutti i titolari di autorizzazione; né del resto il rilascio del titolo abilitativo può sic et simpliciter valere a escludere l’applicazione della normativa sopraggiunta in ordine alle modalità di strutturazione e prestazione del servizio (Cons. Stato, n. 3515 e 3516 del 2025, cit.; cfr. peraltro Cass., n. 17541 del 2023, cit., e Cons. Stato, V, 23 febbraio 2024, n. 1807, che la richiama, in cui si valorizza il dato dell’efficacia o meno di una o un’altra versione delle pertinenti disposizioni “ al momento della commissione della violazione contestata ”, non già dell’originario rilascio della licenza).
3. Col secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del rigetto della censura con cui avevano dedotto in primo grado l’assenza di adeguati accertamenti che dimostrassero nella specie il mancato utilizzo dell’autorimessa in loco .
Pongono in evidenza, al riguardo, come i controlli nei giorni e nelle ore riportate dagli accertatori fossero avvenuti solo all’esterno, giammai all’interno della rimessa, sicché i veicoli potevano in quei momenti ben essere impegnati nel servizio o ricoverati all’interno della rimessa.
Ciò tanto più se si considera che il servizio N.C.C. non ha di suo orari predefiniti, e che lo stesso Tar ha riconosciuto, per il ricorrente PA, la condivisibile precedente archiviazione di procedimento sanzionatorio disposta dal Comune a fronte di verifiche in loco eseguite durante gli orari d’ufficio.
Del resto l’art. 11, comma 4, l. n. 21 del 1992 prevede espressamente che il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possano avvenire anche al di fuori della provincia, e d’altra parte un servizio può protrarsi di suo anche per più giorni, con esenzione in tal caso dall’obbligo di rientro.
Al riguardo parte appellante richiama anche i contratti prodotti, da cui si evincerebbe che le vetture dei ricorrenti erano tutte utilizzate in servizio.
Né una diversa evidenza si ricaverebbe dal nastro bianco e rosso apposto sull’autorimessa, che non ne impediva l’apertura, e che d’altra parte chiunque, trovandolo, si sarebbe astenuto dal rimuovere.
In tale contesto, il Tar avrebbe invertito l’onere probatorio, essendo a carico del Comune il superamento delle contestazioni mosse dai ricorrenti e la dimostrazione degli elementi posti alla base della sanzione, anche ai sensi della legge n. 689 del 1981, applicabile alla fattispecie.
In ogni caso, a norma dell’art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990, la contestazione della violazione avrebbe dovuto essere affiancata dall’avvertimento volto alla conformazione dell’attività alla normativa vigente.
Allo stesso modo, gli addebiti svolti ex novo nel 2024 sarebbero inutilizzabili, in quanto non previamente contestati agli interessati.
Né rileverebbero le imprecisate dichiarazioni del “confinante” menzionato, non meglio identificato, e che non è noto quali conoscenze abbia dell’attività svolta dagli appellanti, o a che periodo si riferisse; né comunque un privato può di suo certificare alcunché, tanto più che nella specie non si trovava costantemente presso la rimessa e neppure poteva conoscere cosa fosse presente all’interno di essa, in specie in relazione ai cd. “fogli di servizio”, comunque da conservare a bordo per soli 15 giorni, in un contesto in cui la legge consente peraltro anche l’utilizzo di rimesse a cielo aperto.
3.1. Il motivo non è condivisibile.
3.1.1. Come anticipato, il provvedimento di revoca è motivato in ragione della violazione da parte degli appellanti del vincolo di territorialità, con prestazione del servizio “ pressoché stabilmente al di fuori del territorio comunale di NO e non rientrando al termine del servizio presso la rimessa ubicata in questo Comune cosi come previsto dalla succitata legge [n. 21 del 1992] , quale elemento essenziale e determinante lo svolgimento del servizio ”.
A tal fine i provvedimenti richiamavano, anzitutto, la nota della Polizia municipale del 21 novembre 2023, con la quale “ è stato riscontrato, che nel lungo periodo giugno 2023-agosto 2023 nessuno ha fatto uso della rimessa in parola, considerato che è stato apposto un nastro segnaletico bianco/rosso come chiusura del cancello di accesso […] per tutto il periodo indicato e che lo stesso non è stato rotto o rimosso ”.
Il che è già di suo sufficiente a fondare, sul piano istruttorio e fattuale, la determinazione comunale, atteso che l’apposizione di un nastro quale “ chiusura del cancello di accesso ” per il lungo periodo da giugno ad agosto, mai rimossa - come non contestato dagli appellanti - costituisce di suo elemento probatorio sufficiente a dare evidenza del mancato utilizzo dell’autorimessa in tale prolungato periodo.
In senso inverso non vale addurre la possibilità di aprire egualmente il cancello, unita peraltro alla considerazione (di segno opposto) per cui nessuno si sarebbe arrischiato di violare un sigillo, rimuovendolo (ma allora, andrebbe osservato, neanche aprendo il cancello sigillato): è incontestato, infatti, che il nastro era apposto quale “ chiusura del cancello ”, come tale volto a impedirne sic et simpliciter l’utilizzo, né gli appellanti danno evidenza di elementi che facciano emergere l’utilizzo della rimessa, limitandosi a descrivere ipotesi alternative (meramente ipotetiche, appunto) peraltro - come osservato - spendendo anche argomenti in contraddizione fra loro (in particolare, sulla non rimozione del nastro, ma al contempo la possibile apertura del cancello “sigillato”).
In tale contesto, a fronte di siffatto significativo elemento in ordine al mancato utilizzo della rimessa ( i.e. , apposizione di nastro a chiusura, nel periodo da giugno ad agosto, mai rimosso da alcuno, in un luogo che dovrebbe per converso costituire rimessa, di uso corrente e consistente, per le autovetture coinvolte) alcuna evidenza di ordine contrario gli appellanti forniscono.
Per le medesime ragioni, non rileva la deduzione con cui gli appellanti evidenziano che i controlli fossero avvenuti all’esterno dell’autorimessa, atteso che il nastro di chiusura applicato incideva di per sé sul suo utilizzo, in termini di ingresso e uscita.
In tale contesto, neppure rileva il richiamo all’art. 11, comma 4, l. n. 21 del 1992, che - come già osservato - non vale a superare il vincolo di territorialità, né per le medesime ragioni assume rilievo il riferimento ai contratti degli appellanti, i quali neppure valgono a superare tale vincolo e a legittimarne (semmai inverarne) una (sistematica) violazione. Il che parimenti è a dirsi del precedente procedimento d’archiviazione nei confronti del PA, che in nulla inficia le (motivate e istruite) conclusioni nella specie raggiunte dall’amministrazione in relazione agli specifici fatti accertati, relativi peraltro, per quanto di rilievo, a un diverso periodo temporale (v. anche infra , in relazione al terzo motivo di gravame).
A ciò si aggiunga peraltro, per completezza, che le comunicazioni di avvio del procedimento contestavano il fatto che non vi fosse stato “ alcun accesso all’autorimessa dichiarata ” da parte delle autovetture degli appellanti, e la successiva relazione di polizia del 20 marzo 2024 e controlli ed accertamenti ad essa sottesi (di cui agli annessi verbali) richiamati dal provvedimento di revoca non modificavano il fatto oggetto di contestazione, posto a fondamento della motivazione del provvedimento, limitandosi a fornire elementi evidenziali di conferma (a fronte di quelli, suindicati, già ex se sufficienti e non confutati dall’appellante) del medesimo fatto.
Nel merito tali elementi, concernenti ulteriori accessi in loco eseguiti dalla polizia municipale, e dichiarazioni del “ proprietario immobile confinante da anni ”, chiaramente identificato nel verbale (in tal M.S.) nel senso di “ non aver mai visto i mezzi sopra descritti, in partenza o rientro dalla rimessa, ad eccezione del veicolo [del PA] che solo da alcuni mesi (2) [era] fermo nel cortile ”, valgono a confermare la - già provata dal Comune, e non confutata dagli appellanti - circostanza del mancato utilizzo della rimessa, nei sensi suindicati; né peraltro parte appellante adduce utili elementi (considerata, del resto, l’infondatezza delle doglianze qui svolte) che avrebbe potuto fornire in caso di comunicazione di avvio del procedimento che sin dall’inizio avesse incluso tali elementi.
Allo stesso modo, privo di rilievo in relazione al caso di specie è il richiamo all’art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990, che attiene ad altra fattispecie, coincidente con la segnalazione certificata d’inizio attività e relative indicazioni conformative dell’amministrazione, al di fuori dell’ipotesi - qui in rilievo - di consumate violazioni o comportamenti tali da far venir meno i requisiti per il rilascio di un titolo autorizzativo imprescindibile per la prestazione di un servizio.
4. Col terzo motivo di gravame, relativo alla posizione del PA, si censura il rigetto della doglianza con cui il ricorrente aveva dedotto in primo grado che il provvedimento contrastava con l’archiviazione di precedente provvedimento di revoca, configurando un implicito annullamento della stessa, lesivo del legittimo affidamento dell’interessato.
Al riguardo l’appellante censura la motivazione della sentenza a fondamento del rigetto, incentrata sul fatto che i controlli fossero avvenuti durante gli orari d’ufficio, sottolineando come i veicoli N.C.C. non osservano in realtà orari d’ufficio e possono essere impegnati in qualsiasi orario; in proposito, il ricorrente aveva in realtà dimostrato che il veicolo era impegnato con un contratto h24 su Roma.
Di qui la contraddittorietà della condotta comunale, che ha dapprima giustificato la condotta del PA alla luce del suddetto contratto, salvo tornare poi ingiustificatamente sui propri passi e ritenere sanzionabile l’assenza dell’auto dalla rimessa.
Trattandosi poi, in sostanza, di un annullamento di precedente provvedimento in autotutela, l’atto sarebbe illegittimo per violazione del corrispondente regime particolare, e non terrebbe conto dell’affidamento maturato in capo all’interessato.
Peraltro, quanto ai controlli eseguiti nel 2024, in realtà gli stessi dovrebbero ritenersi (ulteriormente) irrilevanti per la posizione del PA, giacché dal 1° dicembre 2023 il Comune di NO aveva sospeso il procedimento di rilascio del nulla osta in considerazione del procedimento volto alla revoca dell’autorizzazione, di talché il veicolo non poteva circolare ed era stato ricoverato nell’autorimessa, come confermato dalle dichiarazioni del suddetto imprecisato confinante.
4.1. Il motivo non è condivisibile.
4.1.1. Come già anticipato, il vincolo di territorialità (e, per esso, l’utilizzo dell’autorimessa) costituisce un presupposto imprescindibile del servizio, che non può essere derogato per via contrattuale, sicché la sola sussistenza di contratti (eventualmente derogatori di tale vincolo, o tali da inficiarne il rispetto) non vale a giustificare la (sistematica e strutturale) violazione della detta territorialità, semmai a confermarla.
Allo stesso modo, l’originario procedimento di revoca nei confronti del PA era stato avviato per due diverse circostanze, e cioè, da un lato, l’avvenuta cancellazione dell’iscrizione presso la CCIAA di Grosseto, dall’altro, l’assenza del veicolo nel garage dichiarato, in relazione comunque a un periodo diverso da quello preso in considerazione; per questo il provvedimento di archiviazione (genericamente) motivato in relazione all’aver “ dato prova di possedere i requisiti di cui si [era] contestata la sussistenza ” non vale di per sé a precludere successivi accertamenti (in relazione a distinti periodi) circa il rispetto del vincolo di territorialità, come nella specie avvenuto, sulla base di nuova e distinta istruttoria.
Né del resto la precedente archiviazione (si ripete, comunque a seguito di un’originaria duplice contestazione mossa all’interessato) varrebbe a legittimare o giustificare un comportamento violativo della legge rispetto al vincolo di territorialità, né per le medesime ragioni a creare un legittimo affidamento preclusivo di contestazioni inerenti a violazioni di presupposti per il rilascio del titolo autorizzativo e lo svolgimento dell’attività in relazione ad altri periodi temporali.
Per le stesse ragioni, non è conferente il richiamo in tale frangente a un provvedimento di annullamento in autotutela, stanti i distinti fatti ed episodi presi in considerazione nell’ambito dei due procedimenti intervenuti a carico del PA.
Allo stesso modo, non assume di suo rilievo dirimente il riferimento alla richiamata sospensione del procedimento di nulla osta, atteso che l’amministrazione aveva comunque riscontrato (sufficienti) inadempimenti precedenti, di per sé idonei a fondare il provvedimento di revoca.
5. Col quarto motivo gli appellanti si dolgono del rigetto della censura con cui avevano dedotto la sproporzione dei provvedimenti, a norma dell’art. 11- bis l. n. 21 del 1992 e del pertinente regolamento comunale.
Nella specie, trattandosi della prima violazione commessa dagli interessati, si sarebbe dovuta applicare al più la sospensione dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti (e, conseguentemente, dell’attività), giammai la revoca dell’autorizzazione, pena la violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria.
D’altra parte, una disposizione regolamentare che prevede la revoca o decadenza dell’autorizzazione andrebbe disapplicata, in quanto contrastante con la normativa di legge.
Né peraltro la condotta contestata rientrerebbe nella previsione dell’art. 31 del pertinente regolamento comunale, che attiene al diverso caso dell’interruzione del servizio, qui non riscontrabile, atteso che il servizio non è stato interrotto, bensì s’è svolto al di fuori del territorio comunale.
Né le violazioni dell’onere di utilizzo dell’autorimessa valgono di per sé a giustificare la revoca del titolo, trattandosi di mera violazione di norme amministrative.
A ciò si aggiunga che dai provvedimenti impugnati non emerge in alcun modo il lasso di tempo preciso in cui l’attività non sarebbe stata svolta a beneficio della comunità di NO.
5.1. Il motivo non è condivisibile.
5.1.1. Come già posto in risalto, i provvedimenti di revoca sono motivati sul fatto che era “ stata rilevata la violazione dell’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio, ma più ampiamente, che l’attività era svolta contravvenendo agli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento sulle modalità di erogazione del servizio, in quanto il titolare della licenza, anziché soddisfare i fabbisogni locali, aveva operato stabilmente in tutt’altro altro territorio (che non ricade comunque nell’ambito provinciale del Comune autorizzante), ponendosi in contrasto con le finalità proprie del servizio ”.
Il che ben configura un’ipotesi di revoca ammissibile, venendo in rilievo nella specie una fattispecie di cd. “revoca-decadenza” o “revoca-sanzione” (cfr. Cons. Stato, V, 26 maggio 2023, n. 5215, 5214 e 5213, che richiamano Id., 13 luglio 2010, n. 4534; cfr. anche Cons. Stato, V, 17 luglio 2024, n. 6421).
In relazione a tali provvedimenti di “revoca-decadenza”, l’amministrazione si limita a verificare la permanenza dei requisiti per il rilascio del provvedimento ampliativo in capo all’interessato, anche rispetto alla sussistenza di inadempimenti agli obblighi inerenti all’esercizio dell’attività tali da pregiudicarne la prosecuzione, ciò che certamente rientra nei propri poteri (ed esorbita, peraltro, dalle sanzioni stricto sensu ).
In particolare, venendo in rilievo un rapporto di durata, che si protrae nel tempo, l’amministrazione può sempre verificare la sussistenza dei suoi presupposti fondamentali, anche rispetto al corretto espletamento dell’attività da parte dell’interessato (cfr., in tal senso, anche l’art. 15 del pertinente regolamento comunale): in mancanza, verranno meno le ragioni fondanti il titolo abilitativo, e così si avrà una fattispecie di “decadenza” dello stesso, e (solo) lato sensu di sua revoca “sanzione”, nella misura in cui conseguente agli inadempimenti dell’interessato.
Nel caso di specie, le violazioni contestate ( i.e. , il mancato utilizzo della rimessa e, “ più ampiamente, che l’attività era svolta contravvenendo agli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento sulle modalità di erogazione del servizio, in quanto il titolare della licenza, anziché soddisfare i fabbisogni locali, aveva operato stabilmente in tutt’altro altro territorio (che non ricade comunque nell’ambito provinciale del Comune autorizzante), ponendosi in contrasto con le finalità proprie del servizio ”) ben coincidono con il venir meno dei presupposti per lo svolgimento dell’attività (su cfr. l’art. 3 l. n. 21 del 1992, correlato, ai fini del rilascio del titolo, al successivo art. 8, comma 3), e che nella specie ben possono rientrare peraltro anche nella fattispecie ex art. 31, comma 1, lett. d) , del Regolamento comunale (che prevede la decadenza “ per aver interrotto il servizio, senza giustificato motivo, per due mesi consecutivi e comunque per tre mesi, anche non consecutivi, nell’arco di un anno solare ”) richiamato dal Tar, stante appunto il radicale e permanente inadempimento, da parte degli appellanti, di obblighi e presupposti fondamentali allo svolgimento dell’attività, coincidente con la mancata prestazione del servizio in favore della comunità locale (su cui cfr., peraltro, quanto dichiarato dagli stessi appellanti, ove affermano che: “ il servizio di noleggio con conducente […] è stato svolto fuori dell’ambito comunale ”, pag. 31 appello, cit.), e dunque la violazione della stessa ragione causale del titolo autorizzativo.
Né rileva di suo, in senso contrario, il richiamo all’art. 11- bis l. n. 21 del 1992, che si pone su un distinto piano, afferente alle vicende relative al “ruolo” di cui all’art. 6 l. n. 21 del 1992 ( i.e. , il « Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea »), rispetto a cui individua casi di sospensione e cancellazione, fuori della (diversa) ipotesi di revoca della licenza, segnatamente in relazione a comportamenti tali da far venir meno i presupposti per lo svolgimento dell’attività; ciò, del resto, in un contesto in cui rispetto agli interessati sono state accertate violazioni non già isolate ed episodiche, bensì continuative e permanenti, di talché risulta decentrato rispetto alla fattispecie lo stesso riferimento alle singole inosservanze (“prima”, “seconda”, “terza”, “quarta”) di cui all’art. 11- bis l. n. 21 del 1992, venendo appunto qui in rilievo una ben più estesa e globale violazione, di natura permanente e continuata, capace di assorbire e includere estensivamente singoli episodi.
A ciò si aggiunga, del resto, che già facendo riferimento agli accertamenti occorsi nel 2023, la polizia municipale dava conto del mancato utilizzo dell’autorimessa, a fronte dell’apposizione del nastro, nel lungo periodo “ da Giugno 2023 ad Agosto 2023 ”.
In tale contesto, non ha rilievo determinante il richiamo a precedenti di questo Consiglio di Stato relativi all’applicazione del principio di cd. “gradualità” nella inflizione delle sanzioni, che si basano sul regime specifico dei singoli pertinenti regolamenti comunali, in relazione a fattispecie di complessiva più tenue lesività o nelle quali le contestazioni mosse non risultavano sufficientemente dimostrate, in comparazione al caso in esame, ove dai rilievi e accertamenti dell’amministrazione emerge il mancato svolgimento tout court di attività in loco , nei termini suesposti (cfr. Cons. Stato, V, 26 maggio 2023, n. 5215; 16 gennaio 2023, n. 507 e 508, come richiamate dagli appellanti; al riguardo, cfr. anche Cons. Stato, n. 3515 e 3516 del 2025, cit.).
6. Col quinto motivo gli appellanti si dolgono del dichiarato assorbimento del corrispondente motivo di ricorso, avendolo il Tar erroneamente ritenuto proposto in via subordinata.
In realtà la subordinazione di tale motivo (con cui si era dedotto che il Comune aveva rilasciato autorizzazione all’utilizzo della nuova rimessa e sue successive convalide annuali, con la conseguenza che l’amministrazione non avrebbe più potuto annullare o revocare l’autorizzazione sulla base di una presunta inutilizzazione della rimessa) poteva essere riferita tutt’al più al quarto motivo di ricorso, con riguardo alle censure di merito dello stesso, ovvero quelle dedicate alla inapplicabilità della revoca.
In tale prospettiva, i ricorrenti si erano limitati a dedurre che, laddove qualificato quale fattispecie di autotutela - anziché sanzionatoria vera e propria - il provvedimento avrebbe dovuto comunque rispettare la relativa disciplina.
Di qui il necessario esame di tale doglianza a fronte dell’accoglimento del solo motivo di ordine procedurale sollevato dai ricorrenti, inerente alla mancata acquisizione del parere scritto della competente commissione consultiva.
Alla luce di ciò, gli appellanti ripropongono la doglianza, deducendo che il comportamento del Comune (che aveva già rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo della nuova rimessa, e in seguito i vari rinnovi annuali, nonché il nulla osta per immatricolazioni di nuovi veicoli) in termini di revoca o annullamento dell’autorizzazione sulla base della presunta inutilizzazione della rimessa si porrebbe in contraddizione con quanto in precedenza compiuto dall’amministrazione, e violerebbe perciò la disciplina sull’autotutela (con rimozione del titolo a distanza di vari anni, e pur a seguito dei suddetti rinnovi e nulla osta), frustrando così l’affidamento degli interessati, e ciò in assenza di alcun interesse pubblico al detto annullamento, oltreché di una motivazione provvedimentale rafforzata, tale da sorreggerne la statuizione.
6.1. Il motivo non è condivisibile.
6.1.1. Come osservato dagli stessi appellanti, la sentenza ha accolto il ricorso per la mancata previa acquisizione del parere scritto della pertinente commissione consultiva, a norma dell’art. 31, comma 1, del Regolamento comunale.
Si tratta di un vizio concernente la mancata acquisizione di un parere obbligatorio, tale da rendere necessaria la riedizione del potere da parte dell’amministrazione, e dunque avente portata assorbente, come tale impeditiva dello scrutinio di altre (successive) doglianze di merito, e in specie di quella qui in rilievo a fronte della censura proposta nei suesposti termini dagli appellanti (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, ove si afferma che “ in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus”).
Per questo, il mancato esame del motivo sulla legittimità sostanziale dell’azione amministrativa, come invocato dagli appellanti, non costituisce di suo un vizio della sentenza.
7. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
7.1. Le spese sono poste a carico degli appellanti, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore dell’amministrazione costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO