Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3584/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Di Candia,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Veronica Montefusco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a
Melendugno in data 03/01/2019 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2019). Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1 Pers
- , 31/10/2018) e (Kleve - DEU, Per_2 Persona_4
28/05/2020).
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c)
l'assegnazione della casa coniugale a sé; d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) la quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole pari ad € 500,00 mensili
(€ 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) l'attribuzione a sé in via esclusiva e per intero dell'A.U.U. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 27/05/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentando di aver raggiunto un'intesa conciliativa con il coniuge per la regolamentazione della loro separazione.
I.4.- In occasione dell'udienza del 08/10/2024 le parti hanno confermato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni parzialmente modificative dell'accordo già depositato telematicamente in data
27/09/2024. In particolare, hanno convenuto che:
A. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
B. La casa coniugale, sita in Melendugno, alla Via Crispi, n. 16, è di esclusiva proprietà del Sig. che ha acceso un CP_1 contratto di mutuo per l'acquisto della stessa, che scadrà nel
2052; la Sig.ra che attualmente risiede in tale immobile con Pt_1
i figli minori, si obbliga a rilasciare l'abitazione entro l'08 aprile 2025, che, da quel momento, rientrerà nel possesso del legittimo proprietario;
fino a quel momento, la Sig.ra sarà Pt_1 tenuta alla voltura dei contatori dell'energia elettrica e di AQP, al pagamento di tutte le utenze relative all'immobile suddetto e a restituire la casa al Sig. con tutti i relativi pagamenti CP_1 effettuati regolarmente e completa di tutti gli arredi presenti al momento dell'uscita di casa del marito;
la Sig.ra si obbliga, Pt_1 nei sei mesi in cui vivrà nell'abitazione coniugale, a non farvi accedere persone estranee al nucleo familiare;
C. Disporre l'affidamento congiunto dei minori e Persona_1 [...]
, che saranno collocati presso la madre;
Persona_4
D. Stabilire l'esercizio del diritto di visita del padre con i figli minori, nei seguenti termini: lunedì, mercoledì e venerdì dalle h
18,00 alle h 20,00; inoltre, a settimane alternate, i minori trascorreranno il weekend con i genitori, con PE (il padre starà con i figli dalle ore 18 del sabato alle ore 15 della domenica successiva);
E. Nei periodi festivi ed estivi i genitori osserveranno il seguente calendario: a) per i giorni di feste del periodo natalizio e pasquale, i figli trascorreranno metà giornata con un genitore e metà con l'altro, in modo alternato tra loro;
b) nel periodo estivo
2 R.G. 3584/2024
il genitore non convivente incontrerà e terrà con sé i figli per
15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 20 giugno di ogni anno;
c) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
d) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
E bis) i genitori si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente si adopererà affinché la prole incontri
l'altro genitore;
F. Porre a carico del Sig. a titolo di mantenimento dei CP_1 figli minori, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00 euro) ciascuno, per un totale di € 400,00 (quattrocento/00 euro), che egli verserà alla madre entro il giorno 29 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente, secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, da sostenersi nell'interesse dei minori, dando applicazione alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulle Spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce, dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di
Associazioni di diritto di famiglia;
G. Disporre che gli assegni Unici Universali, in favore dei figli, vengano percepiti al 50% tra i genitori, come finora è stato;
H. La Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento;
avendo redditi Pt_1 sufficienti alla propria sussistenza;
I. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e confermato in udienza, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.5.- Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le proprie determinazioni.
II.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 03/01/2019 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Melendugno al n. 1, parte
I, ufficio 1, anno 2019).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai
3 R.G. 3584/2024
rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione depositata telematicamente in data 27/09/2024, così come modificata in occasione dell'udienza del 08/10/2024.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3584/2024 introdotto con ricorso del
27/05/2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (Galatina (LE), Parte_1
17/10/1998) e (Maglie (LE), 20/05/1993) alle Controparte_1 condizioni di cui all'intesa depositata telematicamente in data
27/09/2024, così come modificata in occasione dell'udienza del
08/10/2024;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melendugno per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 30/01/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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