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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 18.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 379/22 r.g.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ciccarelli Parte_1
APPELLANTE
E
persona del direttore generale p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Maria Concetta Tedesco
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 1.3.22 la parte appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 1432/21 del 16.12.21 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, aveva giudicato il suo ricorso con il quale allegava di essere stato dirigente medico della
[...]
resistente e che il 24.6.21 comunicava alla direzione generale di esser Controparte_2 CP_1
stato chiamato a prendere servizio presso la dal 16.7 successivo per nomina concorsuale;
Parte_2
allegava di aver ricevuto il nulla osta alla risoluzione consensuale del contratto ma successivamente la stessa direzione generale deliberava di comminargli l'importo dovuto per mancato preavviso del recesso dal rapporto;
le conclusioni in primo grado erano per l' “annullamento” della delibera con cui si decideva la somma pretesa, in subordine per l'accertamento della non debenza della somma di euro
1936,00 pari alla differenza tra quanto astrattamente dovuto per indennità di mancato preavviso, pari ad euro 11142,58 e quanto effettivamente ritenuto dalla resistente con lo statino di luglio 2021, pari a euro 13078,00. Il Tribunale premetteva considerazioni sulla natura delle dimissioni e sul principio codicistico sul preavviso, poi richiamava la previsione contrattuale di settore;
infine sulla questione rappresentata dal valore del “nulla osta” apposto sulla comunicazione del affermava “Invero il Nulla Pt_1
Osta cui fa riferimento il Dirigente Medico è solo relativo “all'accettazione” , da parte del Direttore
Generale, alla richiesta di dimissioni;
d'altra parte, come sottolineato dalla resistente, l'eventuale rinuncia e quindi l'applicazione del comma 5 del citato art. 104, avrebbe dovuto essere espressamente motivata ed oggetto di apposita delibera da parte dell'ente, che nel caso di specie manca.”; quindi rigettava la pretesa principale del ma poi, mancando difese sul punto, Pt_1
accoglieva la subordinata non risultando giustificazione alla trattenuta da parte datoriale della somma risultante superiore a quella prevista per contratto collettivo.
Parte appellante intende denunciare un errore del Tribunale nella interpretazione della volontà manifestata dalla resistente, comunque rinviene un difetto di motivazione a base dei suoi assunti.
Parte appellata si è costituita per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della camera di consiglio per l'udienza del 18.3.25 la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi di seguito che costituiscono condivisione dell'esito di giudizio raggiunto in primo grado, seppure con la integrazione di motivazioni di cui di seguito.
L'indagine, e la interpretazione data dal Tribunale, sul significato e le volontà che sarebbero state espresse -prima della delibera aziendale che affermava da parte del ricorrente la debenza dell'importo collettivamente stabilito in caso di dimissioni con mancato tempestivo preavviso- non sono condivise da questa Corte che giunge alla conclusione della assenza di un efficace consenso datoriale alla risoluzione del rapporto -che avrebbe impedito la pretesa indennitaria- per motivazione diversa.
Nella comunicazione del indirizzata al direttore generale, protocollata il 24.6.21, si scorge, Pt_1
dopo la annotazione, notoriamente non rilevante, del direttore della u.o.c. di riferimento per cui
“nessuna condizione ostativa a quanto richiesto” segue una sigla attribuita, incontestatamente, al direttore generale dell'epoca, sotto la annotazione “N.O.”.
Questa viene letta come “nulla osta” ma è secondo questa Corte, comunque una espressione non univoca, mancando di un diretto e specifico aggancio ad un oggetto di tale sorta di manifestazione di non contrarietà; non si può certo, tout court aderire alla tesi della resistente-appellata, come invece ha fatto il Tribunale, circa una “accettazione” delle dimissioni;
ciò perché, da un canto, l'atto unilaterale di tal fatta non prevede ostacoli -ma solo tempistica da rispettare pena l'applicazione della indennità pattiziamente prevista-, d'altro canto perché è il chiaro tenore e scopo della missiva -in calce alla quale viene apposto quel “nulla osta”- a impedire la lettura semplicistica della “risposta” per così dire del suo destinatario , ovvero di una sorta di annotazione della “ricezione” della relativa comunicazione.
La missiva risulta tesa, infatti, a chiedere il consenso alla risoluzione consensuale, con espresso richiamo alla norma pattizia che lo prevede, comma 5 dell'art. 104 ccnl area sanità (all'ultimo capoverso della missiva, avente ad oggetto “dimissioni per altro incarico…”, si legge la seguente affermazione : “chiede l'applicazione del comma 5 dell'art. 104 del ccnl dell'area sanità triennio
2016-2018 in merito ai termini di preavviso e pertanto presentare le dimissioni con immissione in servizio presso altra azienda il 16/07/2021” certo di un vostro positivo riscontro ….”) e non è per nulla una mera comunicazione di dimissioni, ovvero non è una mera comunicazione di una volontà unilaterale.
La suddetta annotazione del “nulla osta” può leggersi, nella dovuta ricerca di un suo significato, come una -non univoca- comunicazione di una volontà di risoluzione consensuale che però non è stata, poi, debitamente formalizzata e resa efficace per cui va rilevato un comportamento datoriale del tutto contrario a buona fede e correttezza quanto ad aspettativa della controparte.
Peraltro, di una sorta di resipiscenza tratta sostanzialmente anche l'appellante (Pag. 2 “Sennonché, con deliberazione n. 415 dell'8 luglio 2021, l'Azienda appellata ha di fatto revocato il proprio nulla osta e conseguentemente applicato nei confronti del dr. una penale pari a € 11.142,58. ”). Pt_1
Devesi, infine, ritenere come si tratti di una condotta / elemento che non può fondare un presupposto sufficiente a rivedere, nel mero scambio di una missiva e di un anodino “nulla osta”, la risoluzione consensuale di un rapporto in pubblico impiego, soggetto a controllo amministrativo e finanziario.
Per tutti i suesposti motivi l'appello risulta del tutto infondato.
Le spese di lite del presente grado vanno compensate tra le parti per la integrazione delle motivazioni del primo Giudice qui effettuata e per la assoluta equivocità della condotta pre-processuale dell'azienda ospedaliera coinvolta.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese di lite del presente grado compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 18.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 18.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 379/22 r.g.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ciccarelli Parte_1
APPELLANTE
E
persona del direttore generale p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Maria Concetta Tedesco
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 1.3.22 la parte appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 1432/21 del 16.12.21 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, aveva giudicato il suo ricorso con il quale allegava di essere stato dirigente medico della
[...]
resistente e che il 24.6.21 comunicava alla direzione generale di esser Controparte_2 CP_1
stato chiamato a prendere servizio presso la dal 16.7 successivo per nomina concorsuale;
Parte_2
allegava di aver ricevuto il nulla osta alla risoluzione consensuale del contratto ma successivamente la stessa direzione generale deliberava di comminargli l'importo dovuto per mancato preavviso del recesso dal rapporto;
le conclusioni in primo grado erano per l' “annullamento” della delibera con cui si decideva la somma pretesa, in subordine per l'accertamento della non debenza della somma di euro
1936,00 pari alla differenza tra quanto astrattamente dovuto per indennità di mancato preavviso, pari ad euro 11142,58 e quanto effettivamente ritenuto dalla resistente con lo statino di luglio 2021, pari a euro 13078,00. Il Tribunale premetteva considerazioni sulla natura delle dimissioni e sul principio codicistico sul preavviso, poi richiamava la previsione contrattuale di settore;
infine sulla questione rappresentata dal valore del “nulla osta” apposto sulla comunicazione del affermava “Invero il Nulla Pt_1
Osta cui fa riferimento il Dirigente Medico è solo relativo “all'accettazione” , da parte del Direttore
Generale, alla richiesta di dimissioni;
d'altra parte, come sottolineato dalla resistente, l'eventuale rinuncia e quindi l'applicazione del comma 5 del citato art. 104, avrebbe dovuto essere espressamente motivata ed oggetto di apposita delibera da parte dell'ente, che nel caso di specie manca.”; quindi rigettava la pretesa principale del ma poi, mancando difese sul punto, Pt_1
accoglieva la subordinata non risultando giustificazione alla trattenuta da parte datoriale della somma risultante superiore a quella prevista per contratto collettivo.
Parte appellante intende denunciare un errore del Tribunale nella interpretazione della volontà manifestata dalla resistente, comunque rinviene un difetto di motivazione a base dei suoi assunti.
Parte appellata si è costituita per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della camera di consiglio per l'udienza del 18.3.25 la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi di seguito che costituiscono condivisione dell'esito di giudizio raggiunto in primo grado, seppure con la integrazione di motivazioni di cui di seguito.
L'indagine, e la interpretazione data dal Tribunale, sul significato e le volontà che sarebbero state espresse -prima della delibera aziendale che affermava da parte del ricorrente la debenza dell'importo collettivamente stabilito in caso di dimissioni con mancato tempestivo preavviso- non sono condivise da questa Corte che giunge alla conclusione della assenza di un efficace consenso datoriale alla risoluzione del rapporto -che avrebbe impedito la pretesa indennitaria- per motivazione diversa.
Nella comunicazione del indirizzata al direttore generale, protocollata il 24.6.21, si scorge, Pt_1
dopo la annotazione, notoriamente non rilevante, del direttore della u.o.c. di riferimento per cui
“nessuna condizione ostativa a quanto richiesto” segue una sigla attribuita, incontestatamente, al direttore generale dell'epoca, sotto la annotazione “N.O.”.
Questa viene letta come “nulla osta” ma è secondo questa Corte, comunque una espressione non univoca, mancando di un diretto e specifico aggancio ad un oggetto di tale sorta di manifestazione di non contrarietà; non si può certo, tout court aderire alla tesi della resistente-appellata, come invece ha fatto il Tribunale, circa una “accettazione” delle dimissioni;
ciò perché, da un canto, l'atto unilaterale di tal fatta non prevede ostacoli -ma solo tempistica da rispettare pena l'applicazione della indennità pattiziamente prevista-, d'altro canto perché è il chiaro tenore e scopo della missiva -in calce alla quale viene apposto quel “nulla osta”- a impedire la lettura semplicistica della “risposta” per così dire del suo destinatario , ovvero di una sorta di annotazione della “ricezione” della relativa comunicazione.
La missiva risulta tesa, infatti, a chiedere il consenso alla risoluzione consensuale, con espresso richiamo alla norma pattizia che lo prevede, comma 5 dell'art. 104 ccnl area sanità (all'ultimo capoverso della missiva, avente ad oggetto “dimissioni per altro incarico…”, si legge la seguente affermazione : “chiede l'applicazione del comma 5 dell'art. 104 del ccnl dell'area sanità triennio
2016-2018 in merito ai termini di preavviso e pertanto presentare le dimissioni con immissione in servizio presso altra azienda il 16/07/2021” certo di un vostro positivo riscontro ….”) e non è per nulla una mera comunicazione di dimissioni, ovvero non è una mera comunicazione di una volontà unilaterale.
La suddetta annotazione del “nulla osta” può leggersi, nella dovuta ricerca di un suo significato, come una -non univoca- comunicazione di una volontà di risoluzione consensuale che però non è stata, poi, debitamente formalizzata e resa efficace per cui va rilevato un comportamento datoriale del tutto contrario a buona fede e correttezza quanto ad aspettativa della controparte.
Peraltro, di una sorta di resipiscenza tratta sostanzialmente anche l'appellante (Pag. 2 “Sennonché, con deliberazione n. 415 dell'8 luglio 2021, l'Azienda appellata ha di fatto revocato il proprio nulla osta e conseguentemente applicato nei confronti del dr. una penale pari a € 11.142,58. ”). Pt_1
Devesi, infine, ritenere come si tratti di una condotta / elemento che non può fondare un presupposto sufficiente a rivedere, nel mero scambio di una missiva e di un anodino “nulla osta”, la risoluzione consensuale di un rapporto in pubblico impiego, soggetto a controllo amministrativo e finanziario.
Per tutti i suesposti motivi l'appello risulta del tutto infondato.
Le spese di lite del presente grado vanno compensate tra le parti per la integrazione delle motivazioni del primo Giudice qui effettuata e per la assoluta equivocità della condotta pre-processuale dell'azienda ospedaliera coinvolta.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese di lite del presente grado compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 18.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone