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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1138/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1138/2025 R.G. promosso con ricorso in data 19 maggio 2025 da parte di:
, C.F. nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
Cento (FE), fraz. Renazzo, alla Via Guicciardini n. 2 – CAP 44042, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra Caselli, (C.F. ) del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata C.F._2
nello Studio della stessa in Cento (FE) al Corso del Guercino n. 74 – CAP 44042 (PEC:
, giusta procura in atti Email_1
e
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._3
Cento (FE), fraz. Renazzo, alla Via Guicciardini n. 2 – CAP 44042, rappresentato e difeso dall'Avv.
Michele Montanari (C.F. ) del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliato C.F._4
nello Studio dello stesso in Cento (FE) alla Via Borgo del Ghetto n. 3 – CAP 44042 (PEC:
, giusta procura in atti Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1. Le parti concordano di addivenire alla loro separazione personale con assegnazione temporanea della casa coniugale alla sig.ra e sino all'indipendenza Controparte_1
economica di entrambi i figli, sita in Cento (FE) frazione Renazzo, alla via f. Guicciardini n.
2, unitamente ai figli e che rimarranno ivi prevalentemente Persona_1 Persona_2
collocati. I costi di gestione ordinaria e le utenze rimarranno a carico esclusivo della sig.ra le spese di straordinaria manutenzione saranno al 50% tra i coniugi ove necessarie;
CP_1
2. il sig. sino al reperimento di idonea abitazione per ospitare i figli, e Controparte_2
comunque non oltre il mese di luglio 2025, rimarrà, quale mero convivente, nella casa coniugale;
3. in detto periodo transitorio di convivenza le parti parteciperanno alla contribuzione delle spese domestiche ed a quelle dei figli proporzionalmente ai propri redditi come già avviene;
4. i figli , oggi di anni 15 e di anni 13, vengono affidati in Persona_1 Persona_2
maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile in Cento (FE), fraz. Renazzo, alla via Guicciardini n. 2;
5. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i minori (relative all'istruzione, all'educazione e alla salute) saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo separato da parte dei genitori limitatamente alle decisioni concernenti la quotidianità e l'ordinaria amministrazione;
tali decisioni saranno assunte dal genitore che in quel momento avrà con sé i figli;
7. le parti concordano sull'importanza che i ragazzi mantengano costanti ed inalterati i rapporti affettivi e le abitudini familiari che hanno con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori concordano nella conservazione dei supporti nella gestione dei figli da parte dei nonni, ovvero i sostituti genitoriali che sino ad ora hanno aiutato la coppia nell'accudimento dei minori nei momenti di loro assenza per ragioni lavorative;
8. i genitori, una volta cessata la convivenza e reperita la nuova e diversa abitazione da parte del sig. , hanno già individuato i tempi di frequentazione con i loro ragazzi tenendo CP_2
prioritariamente conto del loro migliore interesse. In primo luogo, ciascun genitore trascorrerà con i figli week end alternati dal sabato dall'uscita di scuola o comunque dall'ora di pranzo
(pranzando con quel genitore) sino al lunedì mattina. Durante la settimana, dal lunedì mattina sino al giovedì mattina i ragazzi saranno collocati stabilmente con la mamma nell'abitazione a lei assegnata mentre dal giovedì mattina al sabato mattina saranno collocati dal padre
2 (pernottando quindi presso di lui la notte del giovedì e venerdì). Come detto, il week end alternato tra i genitori ha decorrenza dal sabato con il pranzo;
quindi, quando il padre avrà il week end ovviamente i ragazzi staranno presso di lui dal giovedì mattina al lunedì mattina;
mentre nel week end di pertinenza della mamma ritorneranno nell'abitazione di via
Guicciardini n. 2 il sabato pranzando con lei;
9. durante le vacanze natalizie i ragazzi staranno con i genitori, alternando di anno in anno, il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Mentre durante le vacanze scolastiche pasquali, durante il periodo di sospensione i ragazzi trascorreranno metà giorni con il padre e metà con la madre alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis;
10. per quanto riguarda le vacanze estive i genitori concordando di comunicarsi i periodi di ferie che trascorreranno con i figli entro il 15 maggio di ogni anno e potranno entrambi trascorrere le vacanze estive con i ragazzi almeno 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di luglio e 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di agosto, contemplando anche il mese di giugno nell'ipotesi di disponibilità in tal senso da parte di uno dei genitori;
11. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a decorrere dalla cessazione della CP_2 CP_1 convivenza ed in ogni caso a decorrere dal mese di agosto 2025, la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (€ 300,00 ciascuno), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi in base all'indice ISTAT dell'anno 2026 ed in riferimento al mese successivo a quello della Sentenza che recepirà il presente accordo. Il sig.
, ovviamente, dovesse lasciare l'immobile coniugale prima del termine prefato, CP_2
provvederà alla corresponsione del mantenimento in favore dei figli dal mese successivo;
12. l'importo dell'A.U. continuerà ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra all'attualità CP_1
€ 116,00. Le detrazioni per le spese sostenute a favore dei figli (quali le mediche, scolastiche, sportive) saranno usufruite proporzionalmente alla percentuale di spesa sostenuta da ciascun genitore.
13. il sig. , inoltre, rimborserà nella misura del 70% le spese straordinarie che la Sig.ra CP_2 sosterrà nell'interesse dei figli e così che la madre CP_1 Persona_1 Persona_2
comparteciperà in ragione del 30% ed intendendosi per tali: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche e dentistiche nonché ortopediche continuando i percorsi già intrapresi, oculistiche (compresi eventuali apparecchi, lenti a contatto e liquidi vari) e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale o in libera professione (dai professionisti già conosciuti dalla famiglia), spese protesiche, visite specialistiche prescritte dal medico curante, ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare)
3 che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale (eccetto i percorsi presso professionisti già intrapresi ed in corso), spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche in libera professione, cicli di psicoterapia e logopedia, osteopatia, cure termali e fisioterapiche, farmaci omeopatici e/o relativi a prescrizioni particolari non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, materiale e divise indicate dalla scuola e/o da istituto scolastico specialistico, ripetizioni private, tasse scolastiche e tasse e libri universitari (in quanto tale percorso è già concordato), nonché corsi di specializzazione post-universitari. Non richiedono altresì il preventivo accordo le spese relative a gite scolastiche anche con il pernotto, trasporto pubblico o scuolabus da e per la scuola o l'università; - spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: viaggi per vacanze con pernotto fuori casa, alloggio presso la sede universitaria, eventuali progetti formativi all'estero quali
Erasmus, ivi comprese le spese che i ragazzi sosterranno all'estero per mantenersi, scuole formative, master e specializzazioni post-universitari, acquisto di telefoni cellulari e relativi abbonamenti, computer e stampante;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza per attività sportive da suddividersi tra i genitori nella percentuale 70-30%. Ulteriore spesa da non concordare, e da suddividersi nella percentuale detta, è quella per il patentino per il ciclomotore e per la patente di guida. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: corsi di istruzione alternativi alla scuola pubblica, attrezzature per viaggi e vacanze (anche progetti
Erasmus). Data l'età dei ragazzi i genitori s'impegnano a concedere agli stessi una paghetta settimanale di € 15,00 per ogni figlio e da parte di ciascun genitore (e quindi totali € 30,00) e con tale importo faranno fronte alle loro spese ricreative e sociali. Le parti concordano espressamente che il rimborso da parte del Sig. del 70% delle spese straordinarie CP_2 nell'interesse dei figli sostenute/anticipate dalla Sig.ra così come il 30 % a carico CP_1
della stessa, avverrà entro e non oltre il 10 giorni dall'anticipazione della spesa comunicata e documentata. Inoltre, come già avviene, per le spese di maggior importo (quali le dentistiche eventuali tasse universitarie, libri, viaggi d'istruzione, spese per acquisto di telefoni nonché per il conseguimento delle patenti) i genitori stabiliscono che verranno sostenute al momento dell'acquisto già nella percentuale concordata. Analogo diritto al rimborso nella misura del
4 30% delle predette spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come sopra intese, spetterà anche al Sig. laddove dovesse sostenerne in prima persona;
CP_2
14. quanto all'auto intestata alla sig.ra ma oggetto di comunione legale dei beni, il sig. CP_1
autorizza che la medesima sia trasferita alla moglie che continuerà ad utilizzare in via CP_2
esclusiva e che ne diverrà proprietaria esclusiva;
15. i risparmi accantonati dalla coppia presso Poste Italiane S.p.a. verranno suddivisi al 50% ciascuno entro 10 giorni dalla Sentenza che omologherà gli accordi di cui al presente atto e quindi verranno disinvestiti e ciascuno preleverà il 50%;
16. le parti si danno reciproca autorizzazione per viaggi all'estero unitamente ai ragazzi e, quindi, al rilascio dei passaporti a nome degli stessi.
17. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 23 giugno 2025.
In data 18 e 19 giugno 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Controparte_1
06/12/1975, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_2
Statte (TA) il 30 settembre 2006 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Cento:
Atto n. 45 Parte II Serie B - Anno 2006).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 25 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1138/2025 R.G. promosso con ricorso in data 19 maggio 2025 da parte di:
, C.F. nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
Cento (FE), fraz. Renazzo, alla Via Guicciardini n. 2 – CAP 44042, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra Caselli, (C.F. ) del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata C.F._2
nello Studio della stessa in Cento (FE) al Corso del Guercino n. 74 – CAP 44042 (PEC:
, giusta procura in atti Email_1
e
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._3
Cento (FE), fraz. Renazzo, alla Via Guicciardini n. 2 – CAP 44042, rappresentato e difeso dall'Avv.
Michele Montanari (C.F. ) del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliato C.F._4
nello Studio dello stesso in Cento (FE) alla Via Borgo del Ghetto n. 3 – CAP 44042 (PEC:
, giusta procura in atti Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1. Le parti concordano di addivenire alla loro separazione personale con assegnazione temporanea della casa coniugale alla sig.ra e sino all'indipendenza Controparte_1
economica di entrambi i figli, sita in Cento (FE) frazione Renazzo, alla via f. Guicciardini n.
2, unitamente ai figli e che rimarranno ivi prevalentemente Persona_1 Persona_2
collocati. I costi di gestione ordinaria e le utenze rimarranno a carico esclusivo della sig.ra le spese di straordinaria manutenzione saranno al 50% tra i coniugi ove necessarie;
CP_1
2. il sig. sino al reperimento di idonea abitazione per ospitare i figli, e Controparte_2
comunque non oltre il mese di luglio 2025, rimarrà, quale mero convivente, nella casa coniugale;
3. in detto periodo transitorio di convivenza le parti parteciperanno alla contribuzione delle spese domestiche ed a quelle dei figli proporzionalmente ai propri redditi come già avviene;
4. i figli , oggi di anni 15 e di anni 13, vengono affidati in Persona_1 Persona_2
maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile in Cento (FE), fraz. Renazzo, alla via Guicciardini n. 2;
5. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i minori (relative all'istruzione, all'educazione e alla salute) saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo separato da parte dei genitori limitatamente alle decisioni concernenti la quotidianità e l'ordinaria amministrazione;
tali decisioni saranno assunte dal genitore che in quel momento avrà con sé i figli;
7. le parti concordano sull'importanza che i ragazzi mantengano costanti ed inalterati i rapporti affettivi e le abitudini familiari che hanno con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori concordano nella conservazione dei supporti nella gestione dei figli da parte dei nonni, ovvero i sostituti genitoriali che sino ad ora hanno aiutato la coppia nell'accudimento dei minori nei momenti di loro assenza per ragioni lavorative;
8. i genitori, una volta cessata la convivenza e reperita la nuova e diversa abitazione da parte del sig. , hanno già individuato i tempi di frequentazione con i loro ragazzi tenendo CP_2
prioritariamente conto del loro migliore interesse. In primo luogo, ciascun genitore trascorrerà con i figli week end alternati dal sabato dall'uscita di scuola o comunque dall'ora di pranzo
(pranzando con quel genitore) sino al lunedì mattina. Durante la settimana, dal lunedì mattina sino al giovedì mattina i ragazzi saranno collocati stabilmente con la mamma nell'abitazione a lei assegnata mentre dal giovedì mattina al sabato mattina saranno collocati dal padre
2 (pernottando quindi presso di lui la notte del giovedì e venerdì). Come detto, il week end alternato tra i genitori ha decorrenza dal sabato con il pranzo;
quindi, quando il padre avrà il week end ovviamente i ragazzi staranno presso di lui dal giovedì mattina al lunedì mattina;
mentre nel week end di pertinenza della mamma ritorneranno nell'abitazione di via
Guicciardini n. 2 il sabato pranzando con lei;
9. durante le vacanze natalizie i ragazzi staranno con i genitori, alternando di anno in anno, il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Mentre durante le vacanze scolastiche pasquali, durante il periodo di sospensione i ragazzi trascorreranno metà giorni con il padre e metà con la madre alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis;
10. per quanto riguarda le vacanze estive i genitori concordando di comunicarsi i periodi di ferie che trascorreranno con i figli entro il 15 maggio di ogni anno e potranno entrambi trascorrere le vacanze estive con i ragazzi almeno 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di luglio e 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di agosto, contemplando anche il mese di giugno nell'ipotesi di disponibilità in tal senso da parte di uno dei genitori;
11. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a decorrere dalla cessazione della CP_2 CP_1 convivenza ed in ogni caso a decorrere dal mese di agosto 2025, la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (€ 300,00 ciascuno), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi in base all'indice ISTAT dell'anno 2026 ed in riferimento al mese successivo a quello della Sentenza che recepirà il presente accordo. Il sig.
, ovviamente, dovesse lasciare l'immobile coniugale prima del termine prefato, CP_2
provvederà alla corresponsione del mantenimento in favore dei figli dal mese successivo;
12. l'importo dell'A.U. continuerà ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra all'attualità CP_1
€ 116,00. Le detrazioni per le spese sostenute a favore dei figli (quali le mediche, scolastiche, sportive) saranno usufruite proporzionalmente alla percentuale di spesa sostenuta da ciascun genitore.
13. il sig. , inoltre, rimborserà nella misura del 70% le spese straordinarie che la Sig.ra CP_2 sosterrà nell'interesse dei figli e così che la madre CP_1 Persona_1 Persona_2
comparteciperà in ragione del 30% ed intendendosi per tali: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche e dentistiche nonché ortopediche continuando i percorsi già intrapresi, oculistiche (compresi eventuali apparecchi, lenti a contatto e liquidi vari) e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale o in libera professione (dai professionisti già conosciuti dalla famiglia), spese protesiche, visite specialistiche prescritte dal medico curante, ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare)
3 che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale (eccetto i percorsi presso professionisti già intrapresi ed in corso), spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche in libera professione, cicli di psicoterapia e logopedia, osteopatia, cure termali e fisioterapiche, farmaci omeopatici e/o relativi a prescrizioni particolari non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, materiale e divise indicate dalla scuola e/o da istituto scolastico specialistico, ripetizioni private, tasse scolastiche e tasse e libri universitari (in quanto tale percorso è già concordato), nonché corsi di specializzazione post-universitari. Non richiedono altresì il preventivo accordo le spese relative a gite scolastiche anche con il pernotto, trasporto pubblico o scuolabus da e per la scuola o l'università; - spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: viaggi per vacanze con pernotto fuori casa, alloggio presso la sede universitaria, eventuali progetti formativi all'estero quali
Erasmus, ivi comprese le spese che i ragazzi sosterranno all'estero per mantenersi, scuole formative, master e specializzazioni post-universitari, acquisto di telefoni cellulari e relativi abbonamenti, computer e stampante;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza per attività sportive da suddividersi tra i genitori nella percentuale 70-30%. Ulteriore spesa da non concordare, e da suddividersi nella percentuale detta, è quella per il patentino per il ciclomotore e per la patente di guida. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, la cui relativa richiesta e consenso può intervenire anche a mezzo messaggistica e/o mail: corsi di istruzione alternativi alla scuola pubblica, attrezzature per viaggi e vacanze (anche progetti
Erasmus). Data l'età dei ragazzi i genitori s'impegnano a concedere agli stessi una paghetta settimanale di € 15,00 per ogni figlio e da parte di ciascun genitore (e quindi totali € 30,00) e con tale importo faranno fronte alle loro spese ricreative e sociali. Le parti concordano espressamente che il rimborso da parte del Sig. del 70% delle spese straordinarie CP_2 nell'interesse dei figli sostenute/anticipate dalla Sig.ra così come il 30 % a carico CP_1
della stessa, avverrà entro e non oltre il 10 giorni dall'anticipazione della spesa comunicata e documentata. Inoltre, come già avviene, per le spese di maggior importo (quali le dentistiche eventuali tasse universitarie, libri, viaggi d'istruzione, spese per acquisto di telefoni nonché per il conseguimento delle patenti) i genitori stabiliscono che verranno sostenute al momento dell'acquisto già nella percentuale concordata. Analogo diritto al rimborso nella misura del
4 30% delle predette spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come sopra intese, spetterà anche al Sig. laddove dovesse sostenerne in prima persona;
CP_2
14. quanto all'auto intestata alla sig.ra ma oggetto di comunione legale dei beni, il sig. CP_1
autorizza che la medesima sia trasferita alla moglie che continuerà ad utilizzare in via CP_2
esclusiva e che ne diverrà proprietaria esclusiva;
15. i risparmi accantonati dalla coppia presso Poste Italiane S.p.a. verranno suddivisi al 50% ciascuno entro 10 giorni dalla Sentenza che omologherà gli accordi di cui al presente atto e quindi verranno disinvestiti e ciascuno preleverà il 50%;
16. le parti si danno reciproca autorizzazione per viaggi all'estero unitamente ai ragazzi e, quindi, al rilascio dei passaporti a nome degli stessi.
17. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 23 giugno 2025.
In data 18 e 19 giugno 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Controparte_1
06/12/1975, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_2
Statte (TA) il 30 settembre 2006 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Cento:
Atto n. 45 Parte II Serie B - Anno 2006).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 25 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6